Articolo 37 della Legge 24 aprile 1980, n. 146
Articolo 36Articolo 38
Versione
28 aprile 1980
Art. 37.
Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Entrata in vigore il 28 aprile 1980