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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 546/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
24.07.1957 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall' Avv. Maurizio Ripepi (C.F. presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Milano (MI) alla Via Cenisio n. 16
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Ines Abu Samra (C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Cassino (FR) al Viale Dante n. 123
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza del 13.07.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva la trasmissione del fascicolo al P.M. per rendere le proprie conclusioni. Quest'ultimo, in data 21.10.2024 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2023 Parte_1 chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge , con il CP_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) in data 27.03.1985 (atto n. 61, parte II, seria A anno 1985). Dall'unione delle parti nascevano 3 figli tutti attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti: (nata il [...]), (nato il Persona_1 Persona_2
13.09.1989) e (nata il [...]). Persona_3
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si era progressivamente deteriorata a causa della violazione del dovere di coabitazione e dell'obbligo di fedeltà da parte del marito il quale aveva lavorato per lunghi periodi lontano da casa e dal CP_1
2008 intratteneva una stabile relazione con un'altra donna. La ricorrente chiedeva pertanto: la separazione personale dal coniuge con addebito al marito;
un assegno di mantenimento mensile in suo favore di euro 450,00; l'assegnazione della causa coniugale sita in Pompei (NA) alla Via Ponte Izzo n. 29 con l'obbligo di di versare le rate residue del mutuo cointestato. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 12.04.2023, aderendo alla CP_1 richiesta di separazione ma opponendosi sia alla domanda di addebito che a quella di mantenimento avanzate dalla moglie. Il resistente, infatti, precisava di essersi allontanato dalla casa coniugale solo per motivi lavorativi, essendosi da sempre fatto carico in via esclusiva di soddisfare i bisogni della famiglia, e che la relazione con la nuova compagna era iniziata quando i coniugi erano già di fatto separati mentre la ricorrente aveva intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali già nei primi anni di matrimonio. chiedeva dunque: la separazione CP_1 personale dal coniuge;
il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento avanzate dalla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi con obbligo dello stesso di provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo contestato. Nel corso dell'udienza presidenziale del 10.05.2023 il Presidente, sentite le parti, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Dunque, con provvedimento dell'11.05.2023 scioglieva la riserva espressa all'udienza del 10.05.2023 autorizzando i coniugi a vivere separatamente nonché disponendo che il versasse alla moglie, in quanto priva di qualsiasi reddito, la CP_1 somma di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. In relazione alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, invece, dichiarava il non luogo a provvedere in quanto la concessione del beneficio in questione è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, nella fattispecie insussistente. Nella memoria ex art. 166 e 167 c.p.c. depositata in data 19.07.2023, CP_1
chiedeva l'addebito della separazione a
[...] Parte_1 alla luce dell'infedeltà coniugale tenuta dalla stessa già nei primi anni di matrimonio. Nel corso dell'udienza del 23.05.2024 venivano escussi i testi Testimone_1 il quale confermava di aver avuto una relazione con la ricorrente nel 1992; la quale raccontava di episodi di infedeltà coniugale della Controparte_2 ricorrente e il quale dichiarava di aver conosciuto l'attuale Persona_4 compagna di nel 2012; infine veniva escusso il teste di parte CP_1 attrice, figlio delle parti, il quale dichiarava che la coppia era Persona_2 separata di fatto dal 2006 e che le nuove relazioni del padre risalivano agli anni 2008-2011. Con ordinanza del 13.07.2024 la causa veniva riservata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al P.M. per rendere le proprie conclusioni. Il Pm concludeva come da parere del 21.10.2024 in senso favorevole alla pronuncia di separazione personale dei coniugi. La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Ritiene infatti il Tribunale che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi Parte_1
e Invero le risultanze processuali hanno
[...] CP_1 ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi siano separati di fatto da molti anni e che abbiano fissato il proprio domicilio in città differenti, le reciproche accuse di infedeltà formulate nonché la condotta processuale tenuta dalle parti ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione compiuto in sede di udienza presidenziale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, entrambe le parti hanno domandato la pronuncia della separazione addebitandone la responsabilità all'altro coniuge, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che le relative richieste non possono essere accolte. Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014). Nel caso di specie, la separazione non è certamente addebitabile al marito in quanto quest'ultimo, a partire dai primi anni 2000, si allontanava dalla famiglia e dalla casa coniugale trasferendosi in diverse città d'Italia esclusivamente per cercare una stabile e remunerativa occupazione essendo l'unico a lavorare e a farsi carico di tutti i bisogni economici dei membri del nucleo familiare. Le accuse di infedeltà mosse dalla ricorrente sono altresì da ritenersi infondate in quanto dalle risultanze istruttorie è emerso che la coppia era di fatto separata già da tempo (dal 2004 secondo parte resistente e dal 2006 secondo il teste nonché figlio della coppia quando intraprendeva relazioni con Persona_2 CP_1 altre donne e da ultimo con l'attuale compagna che, secondo quanto riferito dai testi, è stata presentata alla famiglia solo nel 2012. La separazione non può altresì essere addebitata alla ricorrente nonostante nel corso dell'istruttoria il teste abbia confermato la relazione Testimone_1 extraconiugale intrattenuta con nel 1992 e la Parte_1 teste abbia riferito di tradimenti della ricorrente durante le Controparte_2 vacanze in Calabria. Infatti, tali episodi di infedeltà, seppur provati, non possono ritenersi la causa scatenante della crisi coniugale essendosi gli stessi verificati molto tempo prima del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e dunque non è verosimilmente ravvisabile il necessario nesso di causalità tra tali episodi di infedeltà coniugale e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò risulta evidente se solo si considera che tra il tradimento del 1992 e la separazione di fatto della coppia avvenuta tra il 2004 ed il 2006 sono trascorsi più di 10 anni. Invero secondo la giurisprudenza: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., sez. I, 7-12-2007, n. 25618) ed ancora “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ., sez. I, 14-2-2012, n. 2059). Dunque, le risultanze istruttorie e gli atti processuali appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti, l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma non possono essere ritenuti sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi con la conseguenza che entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. In ordine ai rapporti accessori, preliminarmente si deve dare atto che nessuna pronuncia deve essere assunta in ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in Pompei (NA) alla Via Ponte Izzo n. 29 e al pagamento delle rate residue del mutuo cointestato in assenza di figli della coppia minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Difatti il Presidente, con l'ordinanza dell'11.05.2023, dichiarava il non luogo a provvedere in relazione a tutte le questioni inerenti alla casa coniugale ed altresì il giudice istruttore, con ordinanza del 18.02.2024, ribadiva che il thema decidendum coincideva con l'eventuale addebito della separazione e con la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente nei confronti del coniuge. Sul punto giova rammentare come la giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti. Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n. 18440, rv. 627494). Passando infine ad esaminare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del coniuge quest'ultima deve ritenersi CP_1 fondata e pertanto merita di essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli hanno Parte_2 ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023) Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata 39 anni e nell'ambito della quale la ricorrente non ha mai lavorato svolgendo il ruolo di moglie e madre e dunque prodigandosi nell'accudimento dei figli e nella gestione della casa coniugale essendo il marito lontano per motivi lavorativi. La ricorrente ha altresì dedotto di non percepire redditi e di avere attualmente difficoltà a trovare un'occupazione.
invece, ormai da più di vent'anni lavora come operaio CP_1 manutentore per la società Guerrato S.p.a. percependo uno stipendio di circa euro 2.000,00 mensili come comprovato dalle buste paga in atti. In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto, da un lato, del fatto che , ad oggi sessantasettenne, ha Parte_1 scarse possibilità di inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo e, dall'altro lato, della salda posizione lavorativa di ritiene il Tribunale che CP_1 sussistano, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente essendo quest'ultima impossibilitata a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio nonché essendo la stessa il coniuge economicamente più debole. Dunque, tenuto conto della capacità reddituale del e del fatto che lo CP_1 stipendio dello stesso risulta gravato da un contratto di cessione del quinto, dalla rata del mutuo cointestato di circa euro 400,00 cadauno, dalla rata di finanziamento del prestito Findomestic di euro 200,00 nonché dal canone di locazione dell'immobile in cui vive per euro 200,00 al mese e le relative bollette per le utenze, si ritiene congruo fissare in euro 450,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della . CP_1 Parte_1
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
); C.F._3
2) rigetta le domande di addebito della separazione proposte dalle parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di euro 450,00 a titolo di mantenimento della stessa con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Pompei per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano