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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/09/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12639/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 12639/2024, promosso congiuntamente da:
, con gli avv.ti PAVANELLO ELISA e SIMONATO MICHELA , Parte_1 come da mandato in atti;
e
, con l'avv. DANIELETTO ALBERTO , come da mandato in Controparte_1 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio per l'udienza del 18.09.2025:
1) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a notiziarsi in caso di cambio di residenza. La signora dichiara di aver già ritirato dalla Pt_1 2
casa familiare e successivamente al deposito del ricorso per separazione gli oggetti ed effetti personali, casa che resta definitivamente nell'esclusiva disponibilità del sig. ; CP_1
2) I figli minori e restano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza presso la madre. Il padre avrà la più ampia facoltà di sentire, vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi degli stessi, potendo liberamente contattarli telefonicamente. I figli trascorreranno due sere la settimana – attualmente il martedì ed giovedì - con il sig. CP_1 dalle ore 19,00, che li dovrà portare la mattina successiva a scuola il più piccolo ed ai mezzi di trasporto il maggiore. I genitori terranno i figli un fine settimana a settimane alterne. Nel fine settimana di sua competenza il signor terrà i figli dalle ore 15,00 del sabato fino al CP_1 lunedì successivo allorché li porterà a scuola ovvero ai mezzi pubblici come sopra precisato.
Qualora dovessero sopraggiungere improrogabili impegni lavorativi dei genitori o di altri impegni dei figli, in via eccezionale, saranno possibili variazioni al predetto regime;
i coniugi si dovranno comunicare detti impedimenti - con almeno 24 ore di preavviso - per iscritto, anche attraverso messaggi telefonici, tipo WhatsApp o e-mail. Entro il 31 ottobre di ogni anno i coniugi potranno concordare eventuali variazioni di calendario sui giorni infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre.
In tutti i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche in concomitanza delle festività
Natalizie, Pasquali e le ferie estive continuerà a mantenersi il regime di frequentazione con i figli di cui sopra con la precisazione che i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre ed il pranzo del giorno di Natale con il padre. Le rimanenti Festività saranno in ogni anno solare San Silvestro alternato con l'Epifania e la Pasqua con il Lunedì in Albis, ma saranno possibili modifiche concordate per tempo tra i genitori.
Durante la pausa scolastica estiva, ciascun genitore potrà e dovrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Nel corso delle tre settimane di ferie con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro genitore s'intenderà sospeso come pure quello di pernotto. In caso di malattia dei figli il padre avrà facoltà di far loro visita previo accordo con la madre;
analogo diritto avrà la madre qualora il figlio avesse ad ammalarsi allorché si trovasse presso il padre.
3) il sig. verserà alla sig.ra dalla data del deposito del ricorso la somma mensile CP_1 Pt_1 di € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio, quale contributo al loro mantenimento, per un totale di € 800,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese (varrà la data di esecuzione dell'ordine di bonifico) a mezzo bonifico bancario nel conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui sono note le coordinate. L'importo del Pt_1 contributo al mantenimento sarà aggiornato annualmente al 100% dell'indice istat per le famiglie medie degli operai e degli impiegati, se di segno positivo a decorrere dall'anno 3
successivo alla pubblicazione della Sentenza. Inoltre, ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro le spese straordinarie sostenute per i figli per una quota pari ad un mezzo, richiamandosi integralmente al riguardo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che si è allegato al ricorso depositato il 4.11.2024 (cfr. doc. 9) ed il cui contenuto si deve intendere qui di seguito interamente riprodotto;
nella stessa misura verranno portate in detrazione da ciascun coniuge. Entro l'ultimo giorno del mese in cui saranno state anticipate da un coniuge, le predette spese verranno contabilizzate all'altro unitamente alla presentazione di adeguate pezze giustificative ove possibile, e l'altro coniuge provvederà al saldo entro il giorno 10 del mese immediatamente successivo;
4) in ragione del progetto educativo dei coniugi, gli stessi si impegnano a condividere le scelte concernenti la crescita dei minori anche in ragione delle naturali inclinazioni degli stessi, ed a rispettare e a far rispettare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
5) l'assegno unico (ovvero altre erogazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione eventualmente previste in sostituzione del predetto) sarà lasciato in favore della sig.ra al Pt_1
100%;
6) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il sig.re si obbliga a far pervenire alla CP_1 sig.ra l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e ogni altro documento idoneo per Pt_1 consentirle di predisporre la dichiarazione Isee e ciò sino a quando i figli ne avranno necessità; inoltre il sig. entro la medesima scadenza s'impegna, su richiesta della moglie per CP_1
WhatsApp o e-mail, di eseguire ogni altra attività utile, di sua competenza, per l'inoltro della pratica completa all'istituto previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio spid);
7) I coniugi allo stato dichiarano reciprocamente di godere di redditi sufficienti al proprio mantenimento.
La signora trasferirà al sig. o a persona da lui designata: Pt_1 Controparte_1
a) la proprietà del motociclo Honda CB 125 targata PD 119432
b) la proprietà del quadriciclo Quoad targato BP35240. che sono ad oggi non utilizzabili in quanto non funzionanti e non in regola con la normativa della circolazione stradale, in quanto non sono state eseguite le revisioni di legge nonché mancanti di bollo e copertura assicurativa.
Le parti si danno atto che il signor ha consegnato alla signora Controparte_1 Pt_1
l'autovettura Audi A6 targata ET962SH e che la stessa è stata venduta a terzi in data
19.12.2024. In tale occasione, la sig.ra e il sig. hanno provveduto a regolare le Pt_1 CP_1 pendenze relative alle sanzioni per mancato pagamento di bollo e superbollo come descritto nel 4
ricorso congiunto per separazione e gli stessi oggi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per dette causali. Gli stessi dichiarano che sono state regolate a mezzo rimborso da parte del signor alla signora gli importi CP_1 Pt_1 relativi alle sanzioni per violazione del Codice della Strada dal mese di febbraio 2022 fino all'ultima del 2023 e che il signor si impegna a rimborsare a semplice richiesta della CP_1 signora eventuali altre somme che ella dovesse pagare per sanzioni relative al Codice Pt_1 della Strada (anche eventualmente già iscritte a ruolo) riferite al periodo antecedente al
24.10.2024 (data in cui la signora è entrata in possesso dell'auto in parola). Pt_1
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
9) i coniugi concordano che le spese della presente procedura siano sostenute in parti uguali da entrambi ed ognuno provvederà a compensare i legali che l'hanno assistito e rappresentato.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a LO GG (VE) in data 20.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LO GG (VE) al n. 5, Parte II,
Serie A, Anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli il 2.03.2010, e il 6.08.2015. Per_1 Per_2
Le parti, con ricorso depositato in data 29/10/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 14/01/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 193/2025 del
28/01/2025, pubblicata il 10/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
28/01/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note per l'udienza del 18.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 14/01/2025. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Il Tribunale inoltre dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento di beni mobili registrati, in favore del sig. , di cui al punto 7 delle conclusioni sopra CP_1 riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e celebrato a LO GG (VE) il Pt_1 Controparte_1
20.07.2014 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
LO GG (VE) al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2014;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento di beni mobili registrati di cui al punto 7 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
5) Spese compensate.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 12639/2024, promosso congiuntamente da:
, con gli avv.ti PAVANELLO ELISA e SIMONATO MICHELA , Parte_1 come da mandato in atti;
e
, con l'avv. DANIELETTO ALBERTO , come da mandato in Controparte_1 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio per l'udienza del 18.09.2025:
1) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori, impegnandosi reciprocamente a notiziarsi in caso di cambio di residenza. La signora dichiara di aver già ritirato dalla Pt_1 2
casa familiare e successivamente al deposito del ricorso per separazione gli oggetti ed effetti personali, casa che resta definitivamente nell'esclusiva disponibilità del sig. ; CP_1
2) I figli minori e restano affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza presso la madre. Il padre avrà la più ampia facoltà di sentire, vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi degli stessi, potendo liberamente contattarli telefonicamente. I figli trascorreranno due sere la settimana – attualmente il martedì ed giovedì - con il sig. CP_1 dalle ore 19,00, che li dovrà portare la mattina successiva a scuola il più piccolo ed ai mezzi di trasporto il maggiore. I genitori terranno i figli un fine settimana a settimane alterne. Nel fine settimana di sua competenza il signor terrà i figli dalle ore 15,00 del sabato fino al CP_1 lunedì successivo allorché li porterà a scuola ovvero ai mezzi pubblici come sopra precisato.
Qualora dovessero sopraggiungere improrogabili impegni lavorativi dei genitori o di altri impegni dei figli, in via eccezionale, saranno possibili variazioni al predetto regime;
i coniugi si dovranno comunicare detti impedimenti - con almeno 24 ore di preavviso - per iscritto, anche attraverso messaggi telefonici, tipo WhatsApp o e-mail. Entro il 31 ottobre di ogni anno i coniugi potranno concordare eventuali variazioni di calendario sui giorni infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre.
In tutti i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche in concomitanza delle festività
Natalizie, Pasquali e le ferie estive continuerà a mantenersi il regime di frequentazione con i figli di cui sopra con la precisazione che i figli trascorreranno la vigilia di Natale con la madre ed il pranzo del giorno di Natale con il padre. Le rimanenti Festività saranno in ogni anno solare San Silvestro alternato con l'Epifania e la Pasqua con il Lunedì in Albis, ma saranno possibili modifiche concordate per tempo tra i genitori.
Durante la pausa scolastica estiva, ciascun genitore potrà e dovrà trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive, previamente comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Nel corso delle tre settimane di ferie con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro genitore s'intenderà sospeso come pure quello di pernotto. In caso di malattia dei figli il padre avrà facoltà di far loro visita previo accordo con la madre;
analogo diritto avrà la madre qualora il figlio avesse ad ammalarsi allorché si trovasse presso il padre.
3) il sig. verserà alla sig.ra dalla data del deposito del ricorso la somma mensile CP_1 Pt_1 di € 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascun figlio, quale contributo al loro mantenimento, per un totale di € 800,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 8 di ogni mese (varrà la data di esecuzione dell'ordine di bonifico) a mezzo bonifico bancario nel conto corrente esclusivamente intestato alla sig.ra e di cui sono note le coordinate. L'importo del Pt_1 contributo al mantenimento sarà aggiornato annualmente al 100% dell'indice istat per le famiglie medie degli operai e degli impiegati, se di segno positivo a decorrere dall'anno 3
successivo alla pubblicazione della Sentenza. Inoltre, ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro le spese straordinarie sostenute per i figli per una quota pari ad un mezzo, richiamandosi integralmente al riguardo il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che si è allegato al ricorso depositato il 4.11.2024 (cfr. doc. 9) ed il cui contenuto si deve intendere qui di seguito interamente riprodotto;
nella stessa misura verranno portate in detrazione da ciascun coniuge. Entro l'ultimo giorno del mese in cui saranno state anticipate da un coniuge, le predette spese verranno contabilizzate all'altro unitamente alla presentazione di adeguate pezze giustificative ove possibile, e l'altro coniuge provvederà al saldo entro il giorno 10 del mese immediatamente successivo;
4) in ragione del progetto educativo dei coniugi, gli stessi si impegnano a condividere le scelte concernenti la crescita dei minori anche in ragione delle naturali inclinazioni degli stessi, ed a rispettare e a far rispettare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
5) l'assegno unico (ovvero altre erogazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione eventualmente previste in sostituzione del predetto) sarà lasciato in favore della sig.ra al Pt_1
100%;
6) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il sig.re si obbliga a far pervenire alla CP_1 sig.ra l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e ogni altro documento idoneo per Pt_1 consentirle di predisporre la dichiarazione Isee e ciò sino a quando i figli ne avranno necessità; inoltre il sig. entro la medesima scadenza s'impegna, su richiesta della moglie per CP_1
WhatsApp o e-mail, di eseguire ogni altra attività utile, di sua competenza, per l'inoltro della pratica completa all'istituto previdenziale (a titolo di esempio non esaustivo autorizzare la procedura nel portale apposito con proprio spid);
7) I coniugi allo stato dichiarano reciprocamente di godere di redditi sufficienti al proprio mantenimento.
La signora trasferirà al sig. o a persona da lui designata: Pt_1 Controparte_1
a) la proprietà del motociclo Honda CB 125 targata PD 119432
b) la proprietà del quadriciclo Quoad targato BP35240. che sono ad oggi non utilizzabili in quanto non funzionanti e non in regola con la normativa della circolazione stradale, in quanto non sono state eseguite le revisioni di legge nonché mancanti di bollo e copertura assicurativa.
Le parti si danno atto che il signor ha consegnato alla signora Controparte_1 Pt_1
l'autovettura Audi A6 targata ET962SH e che la stessa è stata venduta a terzi in data
19.12.2024. In tale occasione, la sig.ra e il sig. hanno provveduto a regolare le Pt_1 CP_1 pendenze relative alle sanzioni per mancato pagamento di bollo e superbollo come descritto nel 4
ricorso congiunto per separazione e gli stessi oggi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per dette causali. Gli stessi dichiarano che sono state regolate a mezzo rimborso da parte del signor alla signora gli importi CP_1 Pt_1 relativi alle sanzioni per violazione del Codice della Strada dal mese di febbraio 2022 fino all'ultima del 2023 e che il signor si impegna a rimborsare a semplice richiesta della CP_1 signora eventuali altre somme che ella dovesse pagare per sanzioni relative al Codice Pt_1 della Strada (anche eventualmente già iscritte a ruolo) riferite al periodo antecedente al
24.10.2024 (data in cui la signora è entrata in possesso dell'auto in parola). Pt_1
8) I ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
9) i coniugi concordano che le spese della presente procedura siano sostenute in parti uguali da entrambi ed ognuno provvederà a compensare i legali che l'hanno assistito e rappresentato.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a LO GG (VE) in data 20.07.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LO GG (VE) al n. 5, Parte II,
Serie A, Anno 2014, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli il 2.03.2010, e il 6.08.2015. Per_1 Per_2
Le parti, con ricorso depositato in data 29/10/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 14/01/2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 193/2025 del
28/01/2025, pubblicata il 10/02/2025 e passata in giudicato il giorno stesso alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del
28/01/2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note per l'udienza del 18.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 14/01/2025. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, delle stesse va preso atto.
Il Tribunale inoltre dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento di beni mobili registrati, in favore del sig. , di cui al punto 7 delle conclusioni sopra CP_1 riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e celebrato a LO GG (VE) il Pt_1 Controparte_1
20.07.2014 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
LO GG (VE) al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2014;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento di beni mobili registrati di cui al punto 7 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio
5) Spese compensate.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato