Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dell' articolo 12 della legge n. 153 del 1969 , sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dall'art. 1 della presente legge, si veda nota all'art. 1, comma 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dall'art. 1 della presente legge, si veda nota all'art. 1, comma 1.