Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1986, n. 876
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21 dicembre 1986
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dell' articolo 12 della legge n. 153 del 1969 , sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma 1:
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dall'art. 1 della presente legge, si veda nota all'art. 1, comma 1.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986