Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13709/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13709 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Raffaele Amato e l'avv. Antonio Amato. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del p.t., , in persona del
[...] CP_4 Controparte_5
p.t., con l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli. CP_6
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano – Sez. Lavoro:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in forza dei contratti di supplenza temporanea stipulati con il e per l'effetto; Controparte_1
- Condannare il al pagamento dell'importo di € 1.128,78 (millecentoventotto/78) a titolo di Controparte_1 retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Costituitesi con memoria difensiva, le parti convenute in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.
***
1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che si espongono di seguito.
1
3. Come osservato da precedenti di merito che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “la giurisprudenza della Cassazione con sentenza 20015/2018 ha statuito che l'art. 7 del
CCNL cit. ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/2017).
Quindi, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicchè il successivo richiamo, contento nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
2 In definitiva, la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. sent. 20015/2018 cit.)” (cfr. Trib. Alessandria n. 97/2020; in senso conforme Trib.
Milano sentenza n. 469/2020).
4. Giova peraltro ribadire come la clausola n. 4 (intitolata “Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la nozione di ragioni oggettive richiede “che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. CGUE sentenza 13.9.2007 , Causa C-307/05, Persona_1 punto 58). Detti elementi “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (cfr. CGUE sentenza
22.12.2010 Cause riunite C-444/09 e C-456/09, punto 55). Persona_2
5. In tal senso, si può pensare all'ipotesi di mansioni semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.
Tuttavia, nessuna delle menzionate circostanze ricorre nel caso in esame in cui le mansioni attoree sono analoghe a quelle svolte da un docente.
6. Da qui il diritto attoreo alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per tutti i contratti di cui è causa.
7. Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per tutti i contratti di cui è causa;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro CP_1
1.128,78, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, CP_1 che determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori richiedenti ex art. 93
c.p.c.
Milano, 08.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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