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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere Relatore
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 94/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontremoli, Via Pietro Bologna n. 13, presso lo studio degli Avv. Antonella Venuti Chiocca e
Cecilia Chiocca, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pontremoli, Via Pirandello n. 22, presso lo studio dell'Avv. Roberto Magnavacca, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza numero registro generale 19139/2022, numero sezionale 5628/2023, numero di raccolta generale 918/2024, data pubblicazione 10/01/2024, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertata la responsabilità del nell'aver causato la separazione tra i coniugi, nonché la Controparte_1 presenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento in favore della , disporre Parte_1
che il Signor versi alla Sig.ra un assegno mensile di Controparte_1 Parte_1
mantenimento pari ad euro 500,00 o pari alla somma minore o maggiore che risulti dalle risultanze istruttorie e/o che sia determinata equitativamente e voglia disporre che la separazione sia addebitata in via esclusiva al marito. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità”. In ogni caso, al fine di verificarne la consistenza, si insiste affinchè la Guardia di
Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Massa Carrara provveda a depositare la documentazione relativa a tutti i conti correnti bancari, depositi titoli o altre forme di investimenti mobiliari, risultanti dall'indagine sul . Si insiste, altresì, che vengano espletate Controparte_1
indagini circa le movimentazioni e le modalità con cui vengono alimentati i conti correnti, conto deposito a risparmio, carta di debito, o quant'altro intestati e/o cointestati oppure solo delegati al
e che vengano altresì identificati i soggetti che provvedono ad alimentare tali conti CP_1 correnti, conto deposito a risparmio, carta di debito, o quant'altro.
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia la Corte Ill.ma, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: respingere tutte le domande proposte da , nei confronti del Parte_1
, poichè carenti nei presupposti, infondate e non provate. Con vittoria di spese, Controparte_1 per il presente Procedimento e per quello di Cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 27/12/2006, assumeva che: Parte_1
- e contraevano matrimonio civile in data 15/07/2001 in Parte_1 Controparte_1
Zeri, optando per il regime della comunione dei beni;
- dall'unione non nascevano figli;
2 - il matrimonio si rivelava infelice, per effetto esclusivo del comportamento dal marito, il quale, fin da subito e in misura crescente con il passare degli anni, mostrava disinteresse per le esigenze della famiglia e poneva in atto condotte lesive nei confronti della Pt_1
- infatti, in seguito a liti, aggressioni e minacce di morte e dopo interi periodi in cui il
[...]
non collaborava alla gestione del distributore di carburante (gestito dai coniugi), CP_1 pretendendone, tuttavia, l'incasso, la in data 19/06/2005, manifestava al marito la Pt_1
volontà di separarsi, suscitando in capo allo stesso reazioni violente, con plateali minacce di suicidio da parte sua;
- in seguito ad un lungo percorso psicologico, la si decideva finalmente a denunciare Pt_1 il marito, da ciò conseguendone l'apertura di un procedimento penale a carico del CP_1
per i reati di cui agli artt. 81 c.p.p., 581, 612, co. 2 e 703 c.p., che si concludeva con la sua condanna definitiva.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa: pronunciasse la separazione personale tra i coniugi;
addebitasse la responsabilità della separazione a carico del e disponesse CP_1
un assegno di mantenimento a proprio favore.
2. Si costituiva in giudizio il , il quale si associava alla domanda di separazione personale CP_1
avanzata dalla opponendosi alle altre domande formulate dalla moglie. Pt_1
3. All'udienza del 23/03/2007, il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione, non emetteva provvedimenti provvisori.
4. All'udienza del 26/05/2010, in ordine alla richiesta di assegno formulata dalla il Pt_1
Presidente si riservava l'eventuale accertamento della situazione reddituale del . CP_1
5. In data 16/06/2017, con sentenza non definitiva n. 519/2017, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.
6. Dopo numerosi rinvii, richiesti concordemente tra le parti al fine di addivenire ad una risoluzione complessiva di tutte le controversie instaurate nel corso degli anni, la causa veniva trattenuta in decisione, autorizzando le parti al deposito di comparse conclusionali e repliche, disponendo per entrambe le parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
7. In data 21/11/2019, il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo nel giudizio per la separazione personale dei coniugi:
- respingeva la domanda di addebito formulata dalla Pt_1
3 - respingeva la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento formulata dalla Pt_1
- dichiarava inammissibile la domanda, avanzata dalla diretta ad ottenere la Pt_1
divisione dei beni;
- ordinava all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni;
- condannava la a rifondere al le spese di lite da questi sostenute, che Pt_1 CP_1 venivano liquidate in € 7.254,00 quale compenso complessivo, oltre al rimborso forfetario spese generali, agli oneri di legge e alle anticipazioni.
In particolare, il Tribunale deduceva che:
- in ordine all'addebito della separazione, le allegazioni prodotte in giudizio non consentivano di ritenere provate, le condotte violente attribuite dalla al coniuge, non avendo Pt_1
nessuno dei testi dalla stessa introdotti constatato di persona le aggressioni subite dal
[...]
, riferendo solo de relato, risultando, altresì, destituito di fondamento l'episodio in cui CP_1
il marito avrebbe minacciato la di darle fuoco dopo aver incendiato della benzina Pt_1
in prossimità del distributore di carburante dagli stessi gestito. Inoltre, rilevava che la sentenza di condanna per i reati di minaccia e di percosse era stata riformata dalla Suprema
Corte che, con sentenza n. 13325/2011, aveva escluso il reato di percosse in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità;
- quanto all'assegno di mantenimento, la risultava contitolare, insieme con le sorelle, Pt_1 di una impresa commerciale esercente l'attività di vendita di carburanti, nella quale era impiegato, quale prestatore di lavoro, il coniuge;
inoltre, occorreva tener Controparte_1
conto anche del brevissimo arco temporale (meno di cinque anni) intercorso tra il matrimonio e la separazione.
8. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 17/12/2020, proponeva Parte_1 appello, chiedendo che la Corte d'Appello disponesse il versamento, a carico del , di un CP_1 assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 in suo favore e che pronunciasse l'addebito della separazione personale a carico esclusivamente del marito, in virtù dei già menzionati comportamenti aggressivi e violenti tenuti da quest'ultimo.
9. Con comparsa di costituzione e risposta del 04/02/2021, si costituiva in giudizio il , CP_1 sollevando eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e chiedendo che comunque venissero respinte le domande formulate con l'appello.
4 10. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 54/2021 del 5/05/2021, depositata in data
14/06/2021, rigettava l'appello avanzato dalla conferma integralmente la pronuncia n. Pt_1
697/2019 emessa dal Tribunale di Massa, ponendo a carico della le spese del relativo Pt_1 grado di giudizio, liquidate in € 2.225,00.
11. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, notificato in data Parte_1
15/07/2022, iscritto al n. R.G. 19130/2022, affidato a due motivi.
11.1. Con il primo motivo, la si doleva della violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., Pt_1
per aver la Corte rigettato la domanda di addebito dalla stessa formulata, affermando che non era stata provata la condotta del , nonostante le puntuali allegazioni prodotte in giudizio che CP_1 hanno dimostrato chiaramente l'indubbia circostanza del carattere pericoloso e persecutorio del marito.
11.2. Con il secondo motivo, la assumeva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., Pt_1
per aver la Corte rigettato, altresì, la domanda di mantenimento avanzata dalla sulla scorta Pt_1
della ritenuta assenza dei presupposti a tal fine richiesti. In particolare, sotto questo secondo profilo, la osservava che la Corte ometteva di considerare il fatto che il , dal matrimonio Pt_1 CP_1
in poi, non era più dipendente della società, bensì il gestore della stessa, accedendo agli incassi ed agli utili. Assumeva, inoltre, che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di indagini sui redditi del , al fine di far emergere la reale capacità economica dello stesso avendo CP_1
provveduto a depositare documenti che avrebbero dovuto indurre il giudicante ad ammettere l'indagine esplorativa della Guardia di Finanza, richiesta sin dal primo grado.
12. Con ordinanza n. 918/2024 del 14/12/2023, pubblicata in data 10/01/2024, la Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso in ordine ad entrambi i motivi.
12.1. Con riguardo al primo, la Suprema Corte assumeva che il , come risultava dalla CP_1 sentenza impugnata, era stato “condannato con sentenza penale passata in giudicato per il reato di minaccia ai danni della moglie. Già tale fatto appare sufficiente a configurare l'addebito per la separazione al marito, anche non volendo tener conto dei numerosi rapporti e relazioni di servizio dei Carabinieri, pur significativi, che riferiscono di una denuncia per percosse ai danni della
(per le quali il è stato assolto all'esito del procedimento penale) e del tentato Pt_1 CP_1 incendio, posto in essere dal marito, nell'area di servizio da lui gestita, durante un alterco con la moglie. Tra l'altro, la sorella della ricorrente ha riferito espressamente di aver assistito di Pt_1 persona alla lite tra i coniugi, e di aver visto il marito spingere la moglie contro uno scaffale”,
5 senza valutare e motivare sul punto ed ignorando fatti astrattamente idonei a configurare una causa di addebito della separazione personale tra i coniugi.
12.2. In riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte deduceva che la Corte d'Appello aveva ritenuto infondato il motivo di appello inerente all'assegno di mantenimento a carico del marito, in quanto nullatenente ed in ragione della breve durata del matrimonio (cinque anni) e della disoccupazione dello stesso, senza, tuttavia, accogliere la richiesta della di far effettuare Pt_1
indagini da parte della polizia tributaria (GdF), allo scopo di accertare i redditi del . CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione riteneva di dare continuità al principio di diritto secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022)”.
Ad avviso della Suprema Corte, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini di polizia tributaria (come nel caso in esame), il giudice di merito non poteva rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate (così Cass., n.
10344/2005; n. 8417/2000; n. 3529/1992 e n. 6087/1996) e ciò sulla scorta della ratio sottesa all'art. 5, co.9, l. n. 898/1970 – rilevante anche in materia di separazione personale dei coniugi, stante l'unicità del concetto di crisi coniugale –, che attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova renderebbe estremante difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.
13. provvedeva, in data 08/04/2024, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. del Parte_1
giudizio avanti la Corte di Appello di Genova, assumendo:
- circa la domanda di addebito, che, in ossequio alla pronuncia della Corte di Cassazione era sufficiente, ai fini della configurazione dell'addebito della separazione, la condanna penale passata in giudicato, a carico del , per il reato di minaccia ai danni della moglie, CP_1 oltre ai documenti e le prove testimoniali acquisite in causa, essendo indubbio l'avvenuto accertamento del nesso causale intercorrente tra le condotte violente tenute dal marito,
6 puntualmente allegate, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, unita alla rottura del legame tra i coniugi.;
- in ordine alla domanda di assegno di mantenimento, la insisteva per l'espletamento Pt_1
di indagine esplorativa dei redditi del , al fine di far emergere la reale capacità CP_1
dello stesso e poter di conseguenza definire un equo assegno di mantenimento, anche tramite indagini della Polizia Tributaria.
Tutto ciò premesso, la chiedeva che fosse accertata la responsabilità del Pt_1 CP_1 nell'aver causato la separazione tra i coniugi, nonché la presenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento in favore della e venisse disposto il versamento, a carico del , di Pt_1 CP_1 un assegno mensile di mantenimento a proprio favore pari ad € 500,00 o pari alla somma minore o maggiore meglio ritenuta.
14. Con comparsa di costituzione e risposta del 03/09/2024, si costituiva in giudizio CP_1
, rilevando con riguardo all'addebito della separazione, che l'Ordinanza della Suprema Corte,
[...]
era entrata nel merito della valutazione espressa dai Giudici dei precedenti gradi, offrendo, contrariamente ai principi generali in materia di giudizio di legittimità, una propria nuova rielaborazione dei fatti;
che la condanna era divenuta definitiva solo con riferimento al reato di cui all'art. 612 c.p.; che l'accertamento dei fatti si basava esclusivamente, sulla deposizione della poiché i testi escussi avevano, tutti, riferito circostanze “de relato”. In merito alla domanda Pt_1
di mantenimento, escludeva di avere una capacità reddituale tale da poter sostenere il pagamento di alcun assegno atteso che l'unico lavoro svolto era quello di autista “a chiamata”, in occasione de
Giro d'Italia, che non aveva altra occupazione e che era aiutato economicamente dai genitori ottantenni.
15. In data 12/09/2024, il Procuratore Generale, non essendovi prole minore, riteneva di non rassegnare alcuna conclusione, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte.
16. In seguito ad ordinanza in data 27/09/2024, con cui veniva invitata la a depositare le Pt_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e veniva incaricato il Nucleo della Guardia di Finanza di Massa di effettuare le indagini reddituali e patrimoniali con riguardo a e Controparte_1
in data 09/01/2025, la GDF di Massa Carrara provvedeva a depositare l'esito Parte_1
delle indagini.
16.1 Con ordinanza in data 24/1/2025 la Corte invitata la G.d.F. a completare le indagini sui redditi del . CP_1
7 16.2 All'esito, all'udienza del 14/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe.
17. L'appello è parzialmente fondato.
17.1 Quanto all'addebito della separazione, anche in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, in continuità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la avvenuta condanna del per il reato di minacce nei confronti del coniuge CP_1
appare di gravità tale da giustificare ex se la pronuncia di addebito, atteso che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis, Cass., n.
31351/2022).
17.2 Nella specie dagli atti del procedimento penale a carico del (segnatamente, il CP_1
fascicolo del P.M. relativamente al procedimento penale contenente le relazioni dei Carabinieri e i verbali di sommarie informazioni;
i testi escussi, le relazioni mediche dello psicologo, che certificava lo stato di un grave stato di stress post traumatico, determinatosi nel contesto familiare e conseguente alle minacce ed aggressioni del marito), risultano provate le condotte contrarie agli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del . In particolare risultano confermati i litigi CP_1 della coppia a causa della gelosia del marito, l'episodio in cui lui ha messo le mani al collo della moglie inducendola a scappare di casa di notte e trovare riparo presso l'abitazione della madre
(l'episodio veniva confermato dalla sorella che ha accompagnato la e dalla madre Per_1 Pt_1
che la ospitata nonché da altre persone informate dei fatti – tra le altre e - Per_2 Persona_3
che hanno riferito che lo stesso tempo dopo aveva confessato a loro l'episodio). CP_1
Integra condotta di minaccia grave altresì il tentativo di appiccare un incendio nell'impianto di distribuzione di carburanti da parte del in occasione di un litigio con la moglie, che CP_1
seppure inidoneo a creare una situazione di pericolo di incendio era tuttavia idoneo, in ragione dell'oggettive pericolosità del gesto, a suscitare nella donna un concreto timore di subire danni fisici in ragione delle modalità e del luogo in cui è avvenuto il gesto (sul punto, i Carabinieri che hanno
8 assistito di persona all'accadimento hanno riferito di aver visto che il “ faceva fuoriuscire CP_1 sul terreno innevato un piccolo quantitativo di benzina dalla pompa, dandovi poi fuoco”, di aver assistito ad una “discussione a voce alta” tra i due coniugi precisando che “il fuoco si spegneva da solo, non essendo neppure potenzialmente pericoloso”).
Va altresì rimarcato che la teste , sorella della appellante, ha riferito di essere stata Testimone_1
presente ad un litigio tra la coppia e che nell'occasione il aveva aggredito la moglie CP_1
spingendola contro un armadio.
Alla luce di tali evidenze probatorie nonché in ragione del fatto che a seguito di tali episodi le parti sono addivenute alla cessazione della convivenza deve essere riconosciuto l'addebito della separazione a carico del . CP_1
17.3 Quanto all'assegno di mantenimento, in ossequio al principio espresso dalla Corte di
Cassazione, sono state svolte indagini di Polizia Tributaria al fine dell'accertamento dei redditi delle parti.
Dagli accertamenti svolti non pare possa ritenersi che il abbia redditi che consentano il CP_1
versamento di un assegno di mantenimento alla moglie.
In particolare, risulta che lo stesso abbia percepito negli anni oggetto di indagine (2021-2024) redditi inferiori a quelli della appellante.
Infatti, a fronte di redditi lordi dichiarati dalla pari a: Pt_1
anno 2021 € 11.188,00 + 1879,18 (INPS)
anno 2022 € 16.983, 00 + € 976,00 (INPS)
anno 2023 € 20.007,00 + 935,00 (INPS)
il risulta aver percepito redditi lordi pari a: CP_1
anno 2021 € 8.000,00
anno 2022 € 3.700,00
anno 2023 € 4.000,00
anno 2024 € 5.700,00
9 Risulta inoltre, dagli accertamenti della G.d.F. che i proventi dichiarati nell'anno 2023 corrispondono agli accrediti sul conto Postepay intestati all'appellato né risulta che gli altri conti siano attivi né che su di essi vi siano state operazioni negli ultimi tre anni, né, infine, che sia titolare di altri conti titoli, risparmi, beni immobili.
La invece risulta socio accomandatario della società con conferimento della quota di € Pt_1
53.000,00 circa, è comproprietaria per la quota di 1/3 di alcuni terreni e fabbricati, presentando quindi una situazione reddituale che le consente di essere economicamente autonoma.
D'altra parte, risulta che il era gestore del distributore di carburante di proprietà della CP_1 con la qualifica di “Responsabile Tecnico” Pt_1 Parte_2 Controparte_2 cessata l'1/8/2005 e che quindi con la separazione abbia perduto il lavoro.
Alla luce degli accertamenti svolti, e nonostante i documenti prodotti dalla appellante (messaggi e fotografie pubblicate su Facebook, che ritraevano il impegnato in viaggi, cene, e alla CP_1 guida di mezzi di pregio quali moto, macchine e un veicolo commerciale del valore di € 75.000,00) deve escludersi, alla luce degli accertamenti svolti che il abbia una condizione reddituale CP_1
differente tenuto altresì conto che non risulta proprietario di detti veicoli.
Né è accoglibile l'istanza della di estendere le indagini fin dall'anno dell'inizio della causa Pt_1
di separazione o comunque dall'anno 2018-2019 atteso che è pacifico che dal 2005 il ha CP_1
lasciato il lavoro come gestore dell'impianto di carburante della famiglia della moglie e comunque deve essere valutata la attuale capacità reddituale delle parti.
Ugualmente non è accoglibile l'istanza relativa alla acquisizione delle movimentazioni dei conti correnti di deposito carte di debito previo accertamento della loro sussistenza atteso che la G.d.F. ha svolto i relativi accertamenti risultando che quanto al patrimonio separato Bancoposta di
[...]
risultano negli anni valutati saldo “zero” né risultano movimenti per il periodo CP_3
1/1/2022-31/12/2024; che le carte Postepay risultano una con saldo di € 2.390,45, con accrediti modesti e corrispondenti alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e le altre risultano estinte nell'anno 2018.
Il secondo motivo di appello va pertanto rigettato.
18. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e quindi della parziale reciproca soccombenza, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, azione ed eccezione respinta
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Massa n. 697/2019 del 21/11/2029;
2) per l'effetto dichiara l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Genova, 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere Relatore
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 94/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pontremoli, Via Pietro Bologna n. 13, presso lo studio degli Avv. Antonella Venuti Chiocca e
Cecilia Chiocca, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pontremoli, Via Pirandello n. 22, presso lo studio dell'Avv. Roberto Magnavacca, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO -SEDE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza numero registro generale 19139/2022, numero sezionale 5628/2023, numero di raccolta generale 918/2024, data pubblicazione 10/01/2024, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertata la responsabilità del nell'aver causato la separazione tra i coniugi, nonché la Controparte_1 presenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento in favore della , disporre Parte_1
che il Signor versi alla Sig.ra un assegno mensile di Controparte_1 Parte_1
mantenimento pari ad euro 500,00 o pari alla somma minore o maggiore che risulti dalle risultanze istruttorie e/o che sia determinata equitativamente e voglia disporre che la separazione sia addebitata in via esclusiva al marito. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità”. In ogni caso, al fine di verificarne la consistenza, si insiste affinchè la Guardia di
Finanza Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Massa Carrara provveda a depositare la documentazione relativa a tutti i conti correnti bancari, depositi titoli o altre forme di investimenti mobiliari, risultanti dall'indagine sul . Si insiste, altresì, che vengano espletate Controparte_1
indagini circa le movimentazioni e le modalità con cui vengono alimentati i conti correnti, conto deposito a risparmio, carta di debito, o quant'altro intestati e/o cointestati oppure solo delegati al
e che vengano altresì identificati i soggetti che provvedono ad alimentare tali conti CP_1 correnti, conto deposito a risparmio, carta di debito, o quant'altro.
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia la Corte Ill.ma, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: respingere tutte le domande proposte da , nei confronti del Parte_1
, poichè carenti nei presupposti, infondate e non provate. Con vittoria di spese, Controparte_1 per il presente Procedimento e per quello di Cassazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 27/12/2006, assumeva che: Parte_1
- e contraevano matrimonio civile in data 15/07/2001 in Parte_1 Controparte_1
Zeri, optando per il regime della comunione dei beni;
- dall'unione non nascevano figli;
2 - il matrimonio si rivelava infelice, per effetto esclusivo del comportamento dal marito, il quale, fin da subito e in misura crescente con il passare degli anni, mostrava disinteresse per le esigenze della famiglia e poneva in atto condotte lesive nei confronti della Pt_1
- infatti, in seguito a liti, aggressioni e minacce di morte e dopo interi periodi in cui il
[...]
non collaborava alla gestione del distributore di carburante (gestito dai coniugi), CP_1 pretendendone, tuttavia, l'incasso, la in data 19/06/2005, manifestava al marito la Pt_1
volontà di separarsi, suscitando in capo allo stesso reazioni violente, con plateali minacce di suicidio da parte sua;
- in seguito ad un lungo percorso psicologico, la si decideva finalmente a denunciare Pt_1 il marito, da ciò conseguendone l'apertura di un procedimento penale a carico del CP_1
per i reati di cui agli artt. 81 c.p.p., 581, 612, co. 2 e 703 c.p., che si concludeva con la sua condanna definitiva.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa: pronunciasse la separazione personale tra i coniugi;
addebitasse la responsabilità della separazione a carico del e disponesse CP_1
un assegno di mantenimento a proprio favore.
2. Si costituiva in giudizio il , il quale si associava alla domanda di separazione personale CP_1
avanzata dalla opponendosi alle altre domande formulate dalla moglie. Pt_1
3. All'udienza del 23/03/2007, il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione, non emetteva provvedimenti provvisori.
4. All'udienza del 26/05/2010, in ordine alla richiesta di assegno formulata dalla il Pt_1
Presidente si riservava l'eventuale accertamento della situazione reddituale del . CP_1
5. In data 16/06/2017, con sentenza non definitiva n. 519/2017, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.
6. Dopo numerosi rinvii, richiesti concordemente tra le parti al fine di addivenire ad una risoluzione complessiva di tutte le controversie instaurate nel corso degli anni, la causa veniva trattenuta in decisione, autorizzando le parti al deposito di comparse conclusionali e repliche, disponendo per entrambe le parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
7. In data 21/11/2019, il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo nel giudizio per la separazione personale dei coniugi:
- respingeva la domanda di addebito formulata dalla Pt_1
3 - respingeva la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento formulata dalla Pt_1
- dichiarava inammissibile la domanda, avanzata dalla diretta ad ottenere la Pt_1
divisione dei beni;
- ordinava all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni;
- condannava la a rifondere al le spese di lite da questi sostenute, che Pt_1 CP_1 venivano liquidate in € 7.254,00 quale compenso complessivo, oltre al rimborso forfetario spese generali, agli oneri di legge e alle anticipazioni.
In particolare, il Tribunale deduceva che:
- in ordine all'addebito della separazione, le allegazioni prodotte in giudizio non consentivano di ritenere provate, le condotte violente attribuite dalla al coniuge, non avendo Pt_1
nessuno dei testi dalla stessa introdotti constatato di persona le aggressioni subite dal
[...]
, riferendo solo de relato, risultando, altresì, destituito di fondamento l'episodio in cui CP_1
il marito avrebbe minacciato la di darle fuoco dopo aver incendiato della benzina Pt_1
in prossimità del distributore di carburante dagli stessi gestito. Inoltre, rilevava che la sentenza di condanna per i reati di minaccia e di percosse era stata riformata dalla Suprema
Corte che, con sentenza n. 13325/2011, aveva escluso il reato di percosse in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità;
- quanto all'assegno di mantenimento, la risultava contitolare, insieme con le sorelle, Pt_1 di una impresa commerciale esercente l'attività di vendita di carburanti, nella quale era impiegato, quale prestatore di lavoro, il coniuge;
inoltre, occorreva tener Controparte_1
conto anche del brevissimo arco temporale (meno di cinque anni) intercorso tra il matrimonio e la separazione.
8. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 17/12/2020, proponeva Parte_1 appello, chiedendo che la Corte d'Appello disponesse il versamento, a carico del , di un CP_1 assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 in suo favore e che pronunciasse l'addebito della separazione personale a carico esclusivamente del marito, in virtù dei già menzionati comportamenti aggressivi e violenti tenuti da quest'ultimo.
9. Con comparsa di costituzione e risposta del 04/02/2021, si costituiva in giudizio il , CP_1 sollevando eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e chiedendo che comunque venissero respinte le domande formulate con l'appello.
4 10. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 54/2021 del 5/05/2021, depositata in data
14/06/2021, rigettava l'appello avanzato dalla conferma integralmente la pronuncia n. Pt_1
697/2019 emessa dal Tribunale di Massa, ponendo a carico della le spese del relativo Pt_1 grado di giudizio, liquidate in € 2.225,00.
11. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, notificato in data Parte_1
15/07/2022, iscritto al n. R.G. 19130/2022, affidato a due motivi.
11.1. Con il primo motivo, la si doleva della violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., Pt_1
per aver la Corte rigettato la domanda di addebito dalla stessa formulata, affermando che non era stata provata la condotta del , nonostante le puntuali allegazioni prodotte in giudizio che CP_1 hanno dimostrato chiaramente l'indubbia circostanza del carattere pericoloso e persecutorio del marito.
11.2. Con il secondo motivo, la assumeva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., Pt_1
per aver la Corte rigettato, altresì, la domanda di mantenimento avanzata dalla sulla scorta Pt_1
della ritenuta assenza dei presupposti a tal fine richiesti. In particolare, sotto questo secondo profilo, la osservava che la Corte ometteva di considerare il fatto che il , dal matrimonio Pt_1 CP_1
in poi, non era più dipendente della società, bensì il gestore della stessa, accedendo agli incassi ed agli utili. Assumeva, inoltre, che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di indagini sui redditi del , al fine di far emergere la reale capacità economica dello stesso avendo CP_1
provveduto a depositare documenti che avrebbero dovuto indurre il giudicante ad ammettere l'indagine esplorativa della Guardia di Finanza, richiesta sin dal primo grado.
12. Con ordinanza n. 918/2024 del 14/12/2023, pubblicata in data 10/01/2024, la Corte di
Cassazione accoglieva il ricorso in ordine ad entrambi i motivi.
12.1. Con riguardo al primo, la Suprema Corte assumeva che il , come risultava dalla CP_1 sentenza impugnata, era stato “condannato con sentenza penale passata in giudicato per il reato di minaccia ai danni della moglie. Già tale fatto appare sufficiente a configurare l'addebito per la separazione al marito, anche non volendo tener conto dei numerosi rapporti e relazioni di servizio dei Carabinieri, pur significativi, che riferiscono di una denuncia per percosse ai danni della
(per le quali il è stato assolto all'esito del procedimento penale) e del tentato Pt_1 CP_1 incendio, posto in essere dal marito, nell'area di servizio da lui gestita, durante un alterco con la moglie. Tra l'altro, la sorella della ricorrente ha riferito espressamente di aver assistito di Pt_1 persona alla lite tra i coniugi, e di aver visto il marito spingere la moglie contro uno scaffale”,
5 senza valutare e motivare sul punto ed ignorando fatti astrattamente idonei a configurare una causa di addebito della separazione personale tra i coniugi.
12.2. In riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte deduceva che la Corte d'Appello aveva ritenuto infondato il motivo di appello inerente all'assegno di mantenimento a carico del marito, in quanto nullatenente ed in ragione della breve durata del matrimonio (cinque anni) e della disoccupazione dello stesso, senza, tuttavia, accogliere la richiesta della di far effettuare Pt_1
indagini da parte della polizia tributaria (GdF), allo scopo di accertare i redditi del . CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione riteneva di dare continuità al principio di diritto secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022)”.
Ad avviso della Suprema Corte, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini di polizia tributaria (come nel caso in esame), il giudice di merito non poteva rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate (così Cass., n.
10344/2005; n. 8417/2000; n. 3529/1992 e n. 6087/1996) e ciò sulla scorta della ratio sottesa all'art. 5, co.9, l. n. 898/1970 – rilevante anche in materia di separazione personale dei coniugi, stante l'unicità del concetto di crisi coniugale –, che attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova renderebbe estremante difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.
13. provvedeva, in data 08/04/2024, alla riassunzione ex art. 392 c.p.c. del Parte_1
giudizio avanti la Corte di Appello di Genova, assumendo:
- circa la domanda di addebito, che, in ossequio alla pronuncia della Corte di Cassazione era sufficiente, ai fini della configurazione dell'addebito della separazione, la condanna penale passata in giudicato, a carico del , per il reato di minaccia ai danni della moglie, CP_1 oltre ai documenti e le prove testimoniali acquisite in causa, essendo indubbio l'avvenuto accertamento del nesso causale intercorrente tra le condotte violente tenute dal marito,
6 puntualmente allegate, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, unita alla rottura del legame tra i coniugi.;
- in ordine alla domanda di assegno di mantenimento, la insisteva per l'espletamento Pt_1
di indagine esplorativa dei redditi del , al fine di far emergere la reale capacità CP_1
dello stesso e poter di conseguenza definire un equo assegno di mantenimento, anche tramite indagini della Polizia Tributaria.
Tutto ciò premesso, la chiedeva che fosse accertata la responsabilità del Pt_1 CP_1 nell'aver causato la separazione tra i coniugi, nonché la presenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento in favore della e venisse disposto il versamento, a carico del , di Pt_1 CP_1 un assegno mensile di mantenimento a proprio favore pari ad € 500,00 o pari alla somma minore o maggiore meglio ritenuta.
14. Con comparsa di costituzione e risposta del 03/09/2024, si costituiva in giudizio CP_1
, rilevando con riguardo all'addebito della separazione, che l'Ordinanza della Suprema Corte,
[...]
era entrata nel merito della valutazione espressa dai Giudici dei precedenti gradi, offrendo, contrariamente ai principi generali in materia di giudizio di legittimità, una propria nuova rielaborazione dei fatti;
che la condanna era divenuta definitiva solo con riferimento al reato di cui all'art. 612 c.p.; che l'accertamento dei fatti si basava esclusivamente, sulla deposizione della poiché i testi escussi avevano, tutti, riferito circostanze “de relato”. In merito alla domanda Pt_1
di mantenimento, escludeva di avere una capacità reddituale tale da poter sostenere il pagamento di alcun assegno atteso che l'unico lavoro svolto era quello di autista “a chiamata”, in occasione de
Giro d'Italia, che non aveva altra occupazione e che era aiutato economicamente dai genitori ottantenni.
15. In data 12/09/2024, il Procuratore Generale, non essendovi prole minore, riteneva di non rassegnare alcuna conclusione, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte.
16. In seguito ad ordinanza in data 27/09/2024, con cui veniva invitata la a depositare le Pt_1
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e veniva incaricato il Nucleo della Guardia di Finanza di Massa di effettuare le indagini reddituali e patrimoniali con riguardo a e Controparte_1
in data 09/01/2025, la GDF di Massa Carrara provvedeva a depositare l'esito Parte_1
delle indagini.
16.1 Con ordinanza in data 24/1/2025 la Corte invitata la G.d.F. a completare le indagini sui redditi del . CP_1
7 16.2 All'esito, all'udienza del 14/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe.
17. L'appello è parzialmente fondato.
17.1 Quanto all'addebito della separazione, anche in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, in continuità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la avvenuta condanna del per il reato di minacce nei confronti del coniuge CP_1
appare di gravità tale da giustificare ex se la pronuncia di addebito, atteso che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (ex multis, Cass., n.
31351/2022).
17.2 Nella specie dagli atti del procedimento penale a carico del (segnatamente, il CP_1
fascicolo del P.M. relativamente al procedimento penale contenente le relazioni dei Carabinieri e i verbali di sommarie informazioni;
i testi escussi, le relazioni mediche dello psicologo, che certificava lo stato di un grave stato di stress post traumatico, determinatosi nel contesto familiare e conseguente alle minacce ed aggressioni del marito), risultano provate le condotte contrarie agli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del . In particolare risultano confermati i litigi CP_1 della coppia a causa della gelosia del marito, l'episodio in cui lui ha messo le mani al collo della moglie inducendola a scappare di casa di notte e trovare riparo presso l'abitazione della madre
(l'episodio veniva confermato dalla sorella che ha accompagnato la e dalla madre Per_1 Pt_1
che la ospitata nonché da altre persone informate dei fatti – tra le altre e - Per_2 Persona_3
che hanno riferito che lo stesso tempo dopo aveva confessato a loro l'episodio). CP_1
Integra condotta di minaccia grave altresì il tentativo di appiccare un incendio nell'impianto di distribuzione di carburanti da parte del in occasione di un litigio con la moglie, che CP_1
seppure inidoneo a creare una situazione di pericolo di incendio era tuttavia idoneo, in ragione dell'oggettive pericolosità del gesto, a suscitare nella donna un concreto timore di subire danni fisici in ragione delle modalità e del luogo in cui è avvenuto il gesto (sul punto, i Carabinieri che hanno
8 assistito di persona all'accadimento hanno riferito di aver visto che il “ faceva fuoriuscire CP_1 sul terreno innevato un piccolo quantitativo di benzina dalla pompa, dandovi poi fuoco”, di aver assistito ad una “discussione a voce alta” tra i due coniugi precisando che “il fuoco si spegneva da solo, non essendo neppure potenzialmente pericoloso”).
Va altresì rimarcato che la teste , sorella della appellante, ha riferito di essere stata Testimone_1
presente ad un litigio tra la coppia e che nell'occasione il aveva aggredito la moglie CP_1
spingendola contro un armadio.
Alla luce di tali evidenze probatorie nonché in ragione del fatto che a seguito di tali episodi le parti sono addivenute alla cessazione della convivenza deve essere riconosciuto l'addebito della separazione a carico del . CP_1
17.3 Quanto all'assegno di mantenimento, in ossequio al principio espresso dalla Corte di
Cassazione, sono state svolte indagini di Polizia Tributaria al fine dell'accertamento dei redditi delle parti.
Dagli accertamenti svolti non pare possa ritenersi che il abbia redditi che consentano il CP_1
versamento di un assegno di mantenimento alla moglie.
In particolare, risulta che lo stesso abbia percepito negli anni oggetto di indagine (2021-2024) redditi inferiori a quelli della appellante.
Infatti, a fronte di redditi lordi dichiarati dalla pari a: Pt_1
anno 2021 € 11.188,00 + 1879,18 (INPS)
anno 2022 € 16.983, 00 + € 976,00 (INPS)
anno 2023 € 20.007,00 + 935,00 (INPS)
il risulta aver percepito redditi lordi pari a: CP_1
anno 2021 € 8.000,00
anno 2022 € 3.700,00
anno 2023 € 4.000,00
anno 2024 € 5.700,00
9 Risulta inoltre, dagli accertamenti della G.d.F. che i proventi dichiarati nell'anno 2023 corrispondono agli accrediti sul conto Postepay intestati all'appellato né risulta che gli altri conti siano attivi né che su di essi vi siano state operazioni negli ultimi tre anni, né, infine, che sia titolare di altri conti titoli, risparmi, beni immobili.
La invece risulta socio accomandatario della società con conferimento della quota di € Pt_1
53.000,00 circa, è comproprietaria per la quota di 1/3 di alcuni terreni e fabbricati, presentando quindi una situazione reddituale che le consente di essere economicamente autonoma.
D'altra parte, risulta che il era gestore del distributore di carburante di proprietà della CP_1 con la qualifica di “Responsabile Tecnico” Pt_1 Parte_2 Controparte_2 cessata l'1/8/2005 e che quindi con la separazione abbia perduto il lavoro.
Alla luce degli accertamenti svolti, e nonostante i documenti prodotti dalla appellante (messaggi e fotografie pubblicate su Facebook, che ritraevano il impegnato in viaggi, cene, e alla CP_1 guida di mezzi di pregio quali moto, macchine e un veicolo commerciale del valore di € 75.000,00) deve escludersi, alla luce degli accertamenti svolti che il abbia una condizione reddituale CP_1
differente tenuto altresì conto che non risulta proprietario di detti veicoli.
Né è accoglibile l'istanza della di estendere le indagini fin dall'anno dell'inizio della causa Pt_1
di separazione o comunque dall'anno 2018-2019 atteso che è pacifico che dal 2005 il ha CP_1
lasciato il lavoro come gestore dell'impianto di carburante della famiglia della moglie e comunque deve essere valutata la attuale capacità reddituale delle parti.
Ugualmente non è accoglibile l'istanza relativa alla acquisizione delle movimentazioni dei conti correnti di deposito carte di debito previo accertamento della loro sussistenza atteso che la G.d.F. ha svolto i relativi accertamenti risultando che quanto al patrimonio separato Bancoposta di
[...]
risultano negli anni valutati saldo “zero” né risultano movimenti per il periodo CP_3
1/1/2022-31/12/2024; che le carte Postepay risultano una con saldo di € 2.390,45, con accrediti modesti e corrispondenti alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e le altre risultano estinte nell'anno 2018.
Il secondo motivo di appello va pertanto rigettato.
18. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e quindi della parziale reciproca soccombenza, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, azione ed eccezione respinta
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Massa n. 697/2019 del 21/11/2029;
2) per l'effetto dichiara l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Genova, 16/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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