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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3348/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da condotta illecita ascritta ad amministrazione statale in materia di emotrasfusioni;
TRA
, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di nipoti di deceduta in data Parte_3 Persona_1
25/4/2011, elettivamente domiciliati a Taranto, in via Lucania n. 66 presso lo Studio
Legale dell'Avv. Giovanni Pontrelli, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in via F. Rubichi
n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 marzo 2018, Parte_1
, e , adducendo che la nonna
[...] Parte_2 Parte_3 paterna nata a [...] il [...], aveva contratto epatopatia Persona_1
1 da virus HCV (positività riscontrata nell'anno 2003), a causa di contagio avvenuto in occasione di due emotrasfusioni ricevute il 4 e il 20 febbraio 1973, durante un ricovero presso l'Ospedale Pagliari di Massafra (documentato nelle cartelle cliniche nn. 397/73 e
596/73), da cui era derivata “cirrosi epatica HCV correlata, varici esofagee, polipo dell'antro gastrico, ipertensione arteriosa, cisti renale”, diagnosticata nel mese di aprile
2009 presso l'Ospedale De Bellis di Castellana Grotte, allegando che, in seguito ad istanza inoltrata dalla interessata, diretta a conseguire l'indennizzo ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, la CMO di Taranto aveva riconosciuto l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel 1973 e la infezione da epatite C, giudicando la suddetta affetta da “cirrosi epatica scompensata HCV correlata in paziente trasfuso ascrivibile alla seconda categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 30/12/1981”, valutazione cui seguiva un aggravamento delle condizioni di salute della congiunta sino al decesso in data 25/4/2011, riferendo che con sentenza n. 4262/2017 (passata in giudicato) il
Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta da , , Persona_2 Persona_3
e , figli di agivano in Persona_4 Persona_5 Persona_1 giudizio nei confronti del , a titolo extracontrattuale ex art. 2043 Controparte_1
c.c., ascrivendo al medesimo omessa vigilanza sulla sostanza ematica trasfusa e chiedendone, a loro volta, la condanna al risarcimentoiure proprio dei danni da essi patiti per la perdita dell'ascendente, quantificati nella misura di € 100.000,00, per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, sollevava, innanzitutto, eccezione di Controparte_1 prescrizione decennale ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 c.c. (danno da reato), sostenendo che, trattandosi di danni lungolatenti ed essendo emerso il disagio parentale lamentato già con la conoscenza della patologia sofferta dalla congiunta, la prescrizione dovesse decorrere dalla prima diagnosi, ovvero dal 2003; contestava, poi, la fondatezza della domanda, adducendo che gli odierni attori non potessero beneficiare del giudicato formatosi nel giudizio, introdotto dai loro genitori, definito con sentenza n. 4262/2017 emessa da questo Tribunale, proprio in quanto rimasti estranei al suddetto.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 3/4/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata, essendosi rivelata fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni degli attori sollevata dal convenuto,.
Innanzitutto, la responsabilità del per i danni conseguenti a Controparte_1 malattie da virus HCV contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali (così come sugli emoderivati) è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..
Il diritto al risarcimento del danno, dunque, con riferimento all'azione esercitata dai congiunti iure proprio (fattispecie ricorrente in concreto), al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e/o di altri danni anche patrimoniali subiti, si prescrive in sei anni,essendo il fatto-reato ipotizzabile
(art. 2947 comma 3 c.c.) omicidio colposo soggetto (considerato che si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo ed essendo il decesso intervenuto nel 2011) alla disciplina di cui all'art. 157, comma 1, c.p. come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), in virtù del quale
“la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza del termine di prescrizione, (diversamente dal caso in cui l'azione è esercitata dal contagiato o dai congiunti iure hereditario, ove venendo in rilievo fatti dannosi lungolatenti si fa riferimento al momento da cui, manifestatasi una malattia, quest'ultima è percepibile dal soggetto attinto come danno ingiusto causalmente riconducibile ad una altrui condotta, anche omissiva, illecita), per il diritto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale subiti dai congiunti iure proprio, il dies a quo è, ovviamente, la data del decesso.
Nel caso in esame, invero, l'eccezione di prescrizione, sebbene, come detto, fondata, è stata formulata dal in modo errato sia con riferimento al termine, essendo stato CP_1 indicato il termine decennale, ovverosia il termine di prescrizione del reato di omicidio
3 colposo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla c.d. legge ex Cirielli, sia quanto alla decorrenza.
Trattasi, tuttavia, di eccezione che, per essere ritenuta validamente proposta, è sufficiente che la parte abbia allegato il fatto costitutivo, ovverosia l'inerzia del titolare ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato nei suoi confronti, a nulla rilevando erronea individuazione del termine applicabile (durata) o della decorrenza dello stesso, integrando, queste ultime, questioni di diritto, sulle quali il giudice non è, in alcun modo, vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (v. ex plurimis Cass., sez. I, 27 luglio 2016 n. 15631), a maggior ragione, in questo caso, ove la norma civilistica da applicare è la stessa richiamata dal convenuto, il quale, tuttavia, non ha tenuto conto delle modifiche legislative delle norme penalistiche di cui occorre tenere conto in combinato disposto.
Pertanto, nella specie, essendo il termine di sei anni iniziato a decorrere dalla data del decesso della congiunta (25/4/2011) ed essendo il giudizio odierno stato introdotto con citazione notificata il 23/3/2018, in assenza di documentati atti interruttivi (invero, neanche dedotti), il diritto di risarcimento degli attori si è, senza dubbio, ampiamente prescritto.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della materia trattata e della diversità della motivazione alla base dell'accoglimento dell'eccezione rispetto alla tesi sostenuta dal convenuto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Alessandra Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di nipoti di deceduta in data Parte_3 Persona_1
24/5/2011, nei confronti di , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Lecce, 23 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3348/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da condotta illecita ascritta ad amministrazione statale in materia di emotrasfusioni;
TRA
, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di nipoti di deceduta in data Parte_3 Persona_1
25/4/2011, elettivamente domiciliati a Taranto, in via Lucania n. 66 presso lo Studio
Legale dell'Avv. Giovanni Pontrelli, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in via F. Rubichi
n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 marzo 2018, Parte_1
, e , adducendo che la nonna
[...] Parte_2 Parte_3 paterna nata a [...] il [...], aveva contratto epatopatia Persona_1
1 da virus HCV (positività riscontrata nell'anno 2003), a causa di contagio avvenuto in occasione di due emotrasfusioni ricevute il 4 e il 20 febbraio 1973, durante un ricovero presso l'Ospedale Pagliari di Massafra (documentato nelle cartelle cliniche nn. 397/73 e
596/73), da cui era derivata “cirrosi epatica HCV correlata, varici esofagee, polipo dell'antro gastrico, ipertensione arteriosa, cisti renale”, diagnosticata nel mese di aprile
2009 presso l'Ospedale De Bellis di Castellana Grotte, allegando che, in seguito ad istanza inoltrata dalla interessata, diretta a conseguire l'indennizzo ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, la CMO di Taranto aveva riconosciuto l'esistenza di nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel 1973 e la infezione da epatite C, giudicando la suddetta affetta da “cirrosi epatica scompensata HCV correlata in paziente trasfuso ascrivibile alla seconda categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 30/12/1981”, valutazione cui seguiva un aggravamento delle condizioni di salute della congiunta sino al decesso in data 25/4/2011, riferendo che con sentenza n. 4262/2017 (passata in giudicato) il
Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta da , , Persona_2 Persona_3
e , figli di agivano in Persona_4 Persona_5 Persona_1 giudizio nei confronti del , a titolo extracontrattuale ex art. 2043 Controparte_1
c.c., ascrivendo al medesimo omessa vigilanza sulla sostanza ematica trasfusa e chiedendone, a loro volta, la condanna al risarcimentoiure proprio dei danni da essi patiti per la perdita dell'ascendente, quantificati nella misura di € 100.000,00, per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, sollevava, innanzitutto, eccezione di Controparte_1 prescrizione decennale ai sensi del comma 3 dell'art. 2947 c.c. (danno da reato), sostenendo che, trattandosi di danni lungolatenti ed essendo emerso il disagio parentale lamentato già con la conoscenza della patologia sofferta dalla congiunta, la prescrizione dovesse decorrere dalla prima diagnosi, ovvero dal 2003; contestava, poi, la fondatezza della domanda, adducendo che gli odierni attori non potessero beneficiare del giudicato formatosi nel giudizio, introdotto dai loro genitori, definito con sentenza n. 4262/2017 emessa da questo Tribunale, proprio in quanto rimasti estranei al suddetto.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 3/4/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata, essendosi rivelata fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni degli attori sollevata dal convenuto,.
Innanzitutto, la responsabilità del per i danni conseguenti a Controparte_1 malattie da virus HCV contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali (così come sugli emoderivati) è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..
Il diritto al risarcimento del danno, dunque, con riferimento all'azione esercitata dai congiunti iure proprio (fattispecie ricorrente in concreto), al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e/o di altri danni anche patrimoniali subiti, si prescrive in sei anni,essendo il fatto-reato ipotizzabile
(art. 2947 comma 3 c.c.) omicidio colposo soggetto (considerato che si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo ed essendo il decesso intervenuto nel 2011) alla disciplina di cui all'art. 157, comma 1, c.p. come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), in virtù del quale
“la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza del termine di prescrizione, (diversamente dal caso in cui l'azione è esercitata dal contagiato o dai congiunti iure hereditario, ove venendo in rilievo fatti dannosi lungolatenti si fa riferimento al momento da cui, manifestatasi una malattia, quest'ultima è percepibile dal soggetto attinto come danno ingiusto causalmente riconducibile ad una altrui condotta, anche omissiva, illecita), per il diritto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale subiti dai congiunti iure proprio, il dies a quo è, ovviamente, la data del decesso.
Nel caso in esame, invero, l'eccezione di prescrizione, sebbene, come detto, fondata, è stata formulata dal in modo errato sia con riferimento al termine, essendo stato CP_1 indicato il termine decennale, ovverosia il termine di prescrizione del reato di omicidio
3 colposo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla c.d. legge ex Cirielli, sia quanto alla decorrenza.
Trattasi, tuttavia, di eccezione che, per essere ritenuta validamente proposta, è sufficiente che la parte abbia allegato il fatto costitutivo, ovverosia l'inerzia del titolare ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato nei suoi confronti, a nulla rilevando erronea individuazione del termine applicabile (durata) o della decorrenza dello stesso, integrando, queste ultime, questioni di diritto, sulle quali il giudice non è, in alcun modo, vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (v. ex plurimis Cass., sez. I, 27 luglio 2016 n. 15631), a maggior ragione, in questo caso, ove la norma civilistica da applicare è la stessa richiamata dal convenuto, il quale, tuttavia, non ha tenuto conto delle modifiche legislative delle norme penalistiche di cui occorre tenere conto in combinato disposto.
Pertanto, nella specie, essendo il termine di sei anni iniziato a decorrere dalla data del decesso della congiunta (25/4/2011) ed essendo il giudizio odierno stato introdotto con citazione notificata il 23/3/2018, in assenza di documentati atti interruttivi (invero, neanche dedotti), il diritto di risarcimento degli attori si è, senza dubbio, ampiamente prescritto.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della materia trattata e della diversità della motivazione alla base dell'accoglimento dell'eccezione rispetto alla tesi sostenuta dal convenuto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Alessandra Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di nipoti di deceduta in data Parte_3 Persona_1
24/5/2011, nei confronti di , in persona del Ministro in Controparte_1 carica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Lecce, 23 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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