Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 00389/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2014, proposto da
Ditta personale LL AL, Riviera S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Ditta personale NO Assunta, La Mela Annurca Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., Coop. Marina di Rio Claro, in persona del legale rappresentante p.t., Ditta personale TR IA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Quadrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Fondi, via Mantova, 8;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cardinale, con domicilio eletto presso il suo studio in Fondi, c.so Appio Claudio, 17;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale di Fondi n. 38 del 30 giugno 2014 avente ad oggetto: “PUA – Regolamento per la gestione del demanio marittimo”, nella parte di cui all’art. 13 del regolamento allegato e nella parte di cui all’art. 20, ultimo capoverso, del regolamento allegato;
di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenti ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Fondi n. 11 del 27 marzo 2013, (Piano di Utilizzazione dell’Arenile – D.G.R. n. 543 del 18/11/2011 – Approvazione definitiva), nella parte di cui all’art. 6, lett. A, punto q, e lett. B, punto m, del disciplinare tecnico Tav. RE 04 allegato al PUA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi, con la relativa documentazione;
Vista la distinta domanda di sospensione degli atti impugnati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 197/2016 del 14 luglio 2016;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 aprile 2023, tenutasi “da remoto” in videoconferenza, il dott. Ivo Correale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, i soggetti in epigrafe, tutti concessionari per la gestione di stabilimenti balneari e/o spiagge attrezzate sul litorale del Comune di Fondi, chiedevano l’annullamento “in parte qua”, negli articoli posti in evidenza nella medesima epigrafe, del “Regolamento per la gestione del demanio marittimo”, di cui alla delibera di C.C. n. 38/2014, e del P.U.A. di cui all’approvazione definitiva da parte della delibera di C.C. n. 11/2013, in seguito alla D.G.R. n. 543 del 18 novembre 2011.
In particolare, i ricorrenti censuravano l’art. 6 del disciplinare tecnico allegato al P.U.A. (tav. RE 04), alle lett. A), punto q, e B), punto m, che prescriveva a loro carico la pulizia delle spiagge per una misura massima di 50 m a destra e a sinistra confinante con la concessione. Tale disposizione era confermata dall’art. 13 del Regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 38/2014 che la estendeva anche ai gestori dell’attività di noleggio di ombrelloni sdraio, lettini e simili.
Era censurato anche l’art. 20 del Regolamento, nella parte in cui faceva divieto ai concessionari di svolgere l’attività di noleggio ora richiamata nelle zone limitrofe suddette.
I ricorrenti, in sintesi, lamentavano quanto segue.
Con un primo motivo, recante violazione degli artt. 3 e 4 del Regolamento regionale n. 11 del 15 luglio 2009, di cui alla l.r. n. 13/2007, era evidenziato che la normativa regionale prevedeva solo la pulizia dello spazio in concessione (almeno una volta al giorno), per cui l’estensione agli spazi limitrofi era in contrasto con essa.
Con un secondo motivo, recante eccesso di potere sotto diverse forme, era osservato che, in realtà, la pulizia delle c.d. “spiagge libere” era di competenza del Comune, ai sensi della D.G.R. n. 1161/2001, che non poteva, quindi, addossarla ai concessionari; inoltre, anche la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani competeva ai Comuni, ai sensi degli artt. 6, 7 e 21 del d.lgs. n. 22/1997. Risultava anche la violazione dell’Allegato A, punto 6), della D.G.R. n. 2816 del 1999, in ordine alla collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria per la gestione delle “spiagge libere” comunali. Contrasto vi era, poi, anche con l’art. 12 dello stesso Regolamento, il quale prevedeva in capo al Comune l’assunzione di iniziative per la libera fruizione e l’igiene delle spiagge in questione.
Con terzo motivo, recante eccesso di potere per contraddittorietà, i ricorrenti rilevavano che il testo della deliberazione contenente la disposizione di cui all’art. 20 sul divieto di noleggio suddetto non era stato quello disponibile per i consiglieri comunali sulla relativa piattaforma informatica, come desumibile dalla dichiarazione di uno di tali consiglieri, che era riportata.
Con un quarto motivo, recante eccesso di potere sotto varie forme sintomatiche, era lamentata la disparità di trattamento con i concessionari che non confinavano con tratti di “spiaggia libera”, i quali non avevano gli oneri imposti e contestati in questa sede e i relativi aggravi di costi, fermo restando che l’attività di noleggio di attrezzatura da spiaggia può svolgersi anche in maniera itinerante, con conseguente indeterminatezza in questo caso sul soggetto tenuto alla pulizia in questione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fondi, eccependo “in primis” l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, in relazione all’impugnazione della delibera consiliare del 2013 che aveva approvato il P.U.A., costituendo quella del 2014 mera attuazione della precedente. Il Comune, ad ogni modo, contestava anche nel merito le tesi dei ricorrenti.
Questi ultimi presentavano autonoma domanda di sospensiva, che era però respinta con l’ordinanza in epigrafe.
In prossimità della trattazione di merito il Comune e i ricorrenti depositavano memorie ove insistevano nelle rispettive tesi. I secondi comunicavano anche che la ricorrente “La Mela UR s. coop. non aveva più interesse al ricorso.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 aprile 2023, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva, in primo luogo, la dichiarazione di carenza di interesse sopravvenuto da parte della ricorrente “La LL UR s.coop. e ne prende atto, dichiarando l’improcedibilità parziale del ricorso per quanto la riguarda.
Il Collegio, in relazione all’eccezione di tardività del ricorso in riferimento alla delibera di C.C. n. 11 del 2013 di approvazione del P.U.A., ne rileva la fondatezza.
Infatti, la normativa che dispone la pulizia delle porzioni di confine indicate era già contenuta nell’art. 6 del disciplinare tecnico allegato al P.U.A. (tav. RE 04), lett. A), punto q e lett. B), punto m. La relativa deliberazione era stata affissa all’Albo comunale per quindici giorni, dal 3 aprile 2013, per cui il termine di decadenza per la sua impugnazione scadeva sessanta giorni dopo il 18 aprile 2013. Il ricorso invece risulta notificato ben oltre tale termine, alla fine dell’anno 2014.
Né può sostenersi che la delibera di C.C. sia solo un atto presupposto rispetto a quella, successiva, del 2014, dato che la lesività e diretta applicazione della norma era risalente all’approvazione della suddetta deliberazione del 2013. Che quest’ultima sia richiamata nell’epigrafe del ricorso e rientri tra gli atti collegati e/o connessi e/o presupposti in relazione alla delibera oggetto di ricorso, come evidenziato nell’ultima memoria dai ricorrenti, non rileva, in quanto non è eccepita la mancata impugnazione della stessa ma la tardività rispetto al periodo di pubblicazione.
La norma di cui all’art. 6 cit, risulta meramente riprodotta in seguito all’adozione della delibera n. 38/2014 qui impugnata, nel relativo art. 13, ma la sua lesività era già in atto.
Per quanto riguarda la censura l’art. 20 del Regolamento del 2014, nella parte in cui fa divieto ai concessionari di svolgere l’attività di noleggio ora richiamata nelle zone limitrofe suddette, il Collegio rileva che la deliberazione consiliare del 2014 risulta comunque approvata e asseverata nel testo dal Segretario del Comune.
La imposizione del divieto di noleggio in questione appare, poi, coerente con le finalità di tutela del territorio e delle “spiagge libere” da parte del Comune e con la fruizione, da parte del concessionario, della sola parte dell’area oggetto della concessione stessa.
Non si individuano manifeste disparità di trattamento proprio per tale ragione, dato che i concessionari confinanti con altri concessionari pure vedono regolata la loro esclusiva porzione in concessione, fermo restando a carico degli interessati valutare il rapporto costi/benefici nel richiedere concessioni di spiagge confinanti con quelle “libere”.
Irrilevante è poi il richiamo alla ritenuta indeterminatezza sui responsabili delle pulizie in caso di attività di noleggio “itinerante”, in quanto i ricorrenti non svolgono tale attività.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, per la peculiarità della questione, possono eccezionalmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara la parziale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse riguardo alla ricorrente “La Mela UR s.coop.;
2) in parte dichiara irricevibile per tardività il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO