TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 699/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Orsingher Lucia e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/01/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CT espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il ricorrente di anni 41 in atto é affetto dalla seguente infermità “Diabete Mellito Tipo II° NID non complicato, Visus OD visus naturale= spento;
corretto= non migliorabile. OS visus naturale= 10/10. Pregresso intervento per encondroma falange prossimale III dito mano dx e intervento per rottura L.C.A. ginocchio dx a modesta incidenza funzionale. Le infermità suddette configurano nel ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 58% (cinquantotto%) a far data dalla visita del
01/09/22”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire delle prestazioni richieste.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CT ha concluso che “Il Sig. di anni 42 è in atto affetto da: “Cecità monoculare post- Parte_1
traumatica. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Sindrome ansioso- depressiva. Diabete mellito tipo 2 NID. Remoto intervento di ricostruzione del LCA a dx e rimozione encondroma al III dito mano dx”. Il suddetto quadro patologico rende il soggetto: invalido nella misura del 64% (sessantaquattro per cento) a decorrere dal mese di ottobre 2024; invalido nella misura del 54% (cinquantaquattro per cento) dal mese di giugno 2023 al mese di settembre 2024 compreso;
per il periodo antecedente al giugno 2023 doveva ritenersi NON invalido.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CT depositata nel presente procedimento dal CT dott.
. Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non
CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CT depositata nel presente procedimento dal CT dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CT, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 699/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Orsingher Lucia e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/01/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CT espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il ricorrente di anni 41 in atto é affetto dalla seguente infermità “Diabete Mellito Tipo II° NID non complicato, Visus OD visus naturale= spento;
corretto= non migliorabile. OS visus naturale= 10/10. Pregresso intervento per encondroma falange prossimale III dito mano dx e intervento per rottura L.C.A. ginocchio dx a modesta incidenza funzionale. Le infermità suddette configurano nel ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 58% (cinquantotto%) a far data dalla visita del
01/09/22”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire delle prestazioni richieste.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CT ha concluso che “Il Sig. di anni 42 è in atto affetto da: “Cecità monoculare post- Parte_1
traumatica. Cardiopatia ipertensiva. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Sindrome ansioso- depressiva. Diabete mellito tipo 2 NID. Remoto intervento di ricostruzione del LCA a dx e rimozione encondroma al III dito mano dx”. Il suddetto quadro patologico rende il soggetto: invalido nella misura del 64% (sessantaquattro per cento) a decorrere dal mese di ottobre 2024; invalido nella misura del 54% (cinquantaquattro per cento) dal mese di giugno 2023 al mese di settembre 2024 compreso;
per il periodo antecedente al giugno 2023 doveva ritenersi NON invalido.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CT depositata nel presente procedimento dal CT dott.
. Persona_1
4. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non
CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CT depositata nel presente procedimento dal CT dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CT, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3