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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3182/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Pecora,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Cosimo Cagnazzo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 10/12/1992. R.G. 3182/2024
Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , Persona_1 Per_2
19.12.1992), ormai autonoma e non più residente nella casa familiare,
(Copertino, 12.02.1996) e , Persona_3 Persona_4 Per_5
31.08.2009).
Ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis, riconducendo le ragioni della crisi alla relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge nell'aprile del
2022. Ha riferito che costui non svolge attualmente alcuna attività lavorativa e percepisce indennità mensile di disoccupazione, precisando che omette qualsiasi tipo di contribuzione alle spese familiari.
Ha domandato: a) la pronuncia sullo status coniugale;
b) la separazione personale;
c) l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_4 collocamento prevalente presso di sé; d) l'assegnazione a sé della casa familiare;
e) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
f) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia Per_4 pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
g) l'attribuzione a sé in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. (ricorso depositato il
10/05/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- All'udienza di comparizione del 01/10/2024, attesa la mancata partecipazione del coniuge convenuto, il giudice delegato ha disposto un breve rinvio per consentire alla parte attrice di fornire prova della regolarità della notifica.
I.4.- La parte si è costituita tardivamente in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi coniugale alle divergenze di opinioni nella gestione familiare. Ha confermato di essere attualmente privo di occupazione lavorativa e di percepire la NASPI, che ammonta ad € 876,00 mensili, precisando, tuttavia, di aver sempre manifestato alle figlie la propria vicinanza sia sul piano economico, che su quello affettivo. Quanto alla
2 R.G. 3182/2024
situazione economico-patrimoniale della consorte, ha allegato che costei gode di un reddito derivante da due attività lavorative, quale dipendente di una pizzeria e dipendente di una cooperativa. Ha precisato che la figlia lavora presso un supermercato. Ha, infine, allegato di essere Per_3 cointestatario con la moglie di un conto corrente, sul quale vengono addebitate le spese relative alle esigenze familiari, ma non sono accreditati i redditi percepiti dalla consorte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_4 madre;
c) la regolamentazione del suo diritto di visita;
d) l'assegnazione a sé della casa familiare;
e) la quantificazione del proprio contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 120,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) la percezione in egual misura dell'A.U.U.; g) un contributo mensile pari ad € 80,00 in favore della coniuge a titolo di contributo all'affitto di una nuova abitazione;
h) l'estinzione del conto cointestato, con ripartizione delle rate dei finanziamenti ancora in essere. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
26/10/2024).
I.5.- Parte attrice ha depositato memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c. in data 14/11/2024, contestando le prospettazioni in merito ad una effettiva partecipazione del convenuto alle spese sostenute per far fronte alle esigenze familiari, nonché precisando che il canone di locazione dell'abitazione familiare non viene pagato da diversi anni. Ha infine dedotto il disagio manifestato dalla figlia a seguito di alcune condotte Per_4 aggressive tenute dal resistente nei propri confronti.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
I.6.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
3 R.G. 3182/2024
2) la figlia minore della coppia , Persona_4 Per_5
31/08/2009) resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
3) il godimento della casa familiare a Copertino in via Regina
Isabella fabbricato 4 scala B resterà attribuito a
[...]
presso cui sarà prevalentemente collocata la prole;
Pt_1
l'altro coniuge si impegna ad allontanarsene senza dilazione ed è autorizzato a ritirare i propri effetti personali entro giorni dieci;
4) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
5) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
6) i genitori si danno reciprocamente atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro stesse esigenze lavorative e di quelle della prole;
4 R.G. 3182/2024
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
7) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...]
, la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della prole minorenne. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
9) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da;
Parte_1
10) dei finanziamenti stipulati uno in data 15/01/2022 e uno in data 15/11/2022, si accollerà in via esclusiva Parte_1 il pagamento del finanziamento con la rata minore mentre
si accollerà in via esclusiva il pagamento Controparte_1 del finanziamento con la rata maggiore;
11) si accollerà in via esclusiva il pagamento Parte_1 della morosità relativa al contratto di locazione;
12) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
5 R.G. 3182/2024
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/12/1992 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Lequile al n. 4, parte I, serie A, anno 1992).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 10/12/2024.
In particolare, quanto alle condizioni di contribuzione economica per il mantenimento della figlia minore, l'attuale stato di disoccupazione del genitore non convivente, la conseguente contrazione che i suoi redditi hanno subito nonché la rinuncia della quota di spettanza dell'AUU sono circostanze che inducono a ritenere, allo stato, congrua la misura concordata.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3182/2024 introdotto con ricorso del
10/05/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (San Cesario Parte_1 di Lecce (LE), 05.06.1971) e (Copertino (LE), Controparte_1
30.09.1970) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 10/12/2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3182/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Anna Pecora,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Mario Cosimo Cagnazzo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 10/12/1992. R.G. 3182/2024
Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie , Persona_1 Per_2
19.12.1992), ormai autonoma e non più residente nella casa familiare,
(Copertino, 12.02.1996) e , Persona_3 Persona_4 Per_5
31.08.2009).
Ha allegato il venir meno dell'affectio coniugalis, riconducendo le ragioni della crisi alla relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge nell'aprile del
2022. Ha riferito che costui non svolge attualmente alcuna attività lavorativa e percepisce indennità mensile di disoccupazione, precisando che omette qualsiasi tipo di contribuzione alle spese familiari.
Ha domandato: a) la pronuncia sullo status coniugale;
b) la separazione personale;
c) l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_4 collocamento prevalente presso di sé; d) l'assegnazione a sé della casa familiare;
e) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
f) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia Per_4 pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
g) l'attribuzione a sé in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. (ricorso depositato il
10/05/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- All'udienza di comparizione del 01/10/2024, attesa la mancata partecipazione del coniuge convenuto, il giudice delegato ha disposto un breve rinvio per consentire alla parte attrice di fornire prova della regolarità della notifica.
I.4.- La parte si è costituita tardivamente in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa della crisi coniugale alle divergenze di opinioni nella gestione familiare. Ha confermato di essere attualmente privo di occupazione lavorativa e di percepire la NASPI, che ammonta ad € 876,00 mensili, precisando, tuttavia, di aver sempre manifestato alle figlie la propria vicinanza sia sul piano economico, che su quello affettivo. Quanto alla
2 R.G. 3182/2024
situazione economico-patrimoniale della consorte, ha allegato che costei gode di un reddito derivante da due attività lavorative, quale dipendente di una pizzeria e dipendente di una cooperativa. Ha precisato che la figlia lavora presso un supermercato. Ha, infine, allegato di essere Per_3 cointestatario con la moglie di un conto corrente, sul quale vengono addebitate le spese relative alle esigenze familiari, ma non sono accreditati i redditi percepiti dalla consorte.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_4 madre;
c) la regolamentazione del suo diritto di visita;
d) l'assegnazione a sé della casa familiare;
e) la quantificazione del proprio contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 120,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) la percezione in egual misura dell'A.U.U.; g) un contributo mensile pari ad € 80,00 in favore della coniuge a titolo di contributo all'affitto di una nuova abitazione;
h) l'estinzione del conto cointestato, con ripartizione delle rate dei finanziamenti ancora in essere. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
26/10/2024).
I.5.- Parte attrice ha depositato memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c. in data 14/11/2024, contestando le prospettazioni in merito ad una effettiva partecipazione del convenuto alle spese sostenute per far fronte alle esigenze familiari, nonché precisando che il canone di locazione dell'abitazione familiare non viene pagato da diversi anni. Ha infine dedotto il disagio manifestato dalla figlia a seguito di alcune condotte Per_4 aggressive tenute dal resistente nei propri confronti.
Ha concluso insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
I.6.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 10/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
3 R.G. 3182/2024
2) la figlia minore della coppia , Persona_4 Per_5
31/08/2009) resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
3) il godimento della casa familiare a Copertino in via Regina
Isabella fabbricato 4 scala B resterà attribuito a
[...]
presso cui sarà prevalentemente collocata la prole;
Pt_1
l'altro coniuge si impegna ad allontanarsene senza dilazione ed è autorizzato a ritirare i propri effetti personali entro giorni dieci;
4) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
5) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle
15:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) i giorni di compleanno della figlia saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
6) i genitori si danno reciprocamente atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro stesse esigenze lavorative e di quelle della prole;
4 R.G. 3182/2024
si impegnano entrambi a favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente si impegna ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
7) si impegna a versare a favore di Controparte_1 [...]
, la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della prole minorenne. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà entro il giorno 5 di ogni mese;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm.;
9) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da;
Parte_1
10) dei finanziamenti stipulati uno in data 15/01/2022 e uno in data 15/11/2022, si accollerà in via esclusiva Parte_1 il pagamento del finanziamento con la rata minore mentre
si accollerà in via esclusiva il pagamento Controparte_1 del finanziamento con la rata maggiore;
11) si accollerà in via esclusiva il pagamento Parte_1 della morosità relativa al contratto di locazione;
12) spese di lite compensate.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
5 R.G. 3182/2024
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/12/1992 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Lequile al n. 4, parte I, serie A, anno 1992).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 10/12/2024.
In particolare, quanto alle condizioni di contribuzione economica per il mantenimento della figlia minore, l'attuale stato di disoccupazione del genitore non convivente, la conseguente contrazione che i suoi redditi hanno subito nonché la rinuncia della quota di spettanza dell'AUU sono circostanze che inducono a ritenere, allo stato, congrua la misura concordata.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3182/2024 introdotto con ricorso del
10/05/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (San Cesario Parte_1 di Lecce (LE), 05.06.1971) e (Copertino (LE), Controparte_1
30.09.1970) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 10/12/2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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