Articolo 20 della Legge 27 febbraio 1958, n. 120
Articolo 19Articolo 21
Versione
26 marzo 1958
Art. 20.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta' limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.
Entrata in vigore il 26 marzo 1958