Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, proposto da
Centro di Radiologia per Immagini TA di AS TA Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 108 - OL 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Medico Oplonti (C.M.O.) S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regionale della AM n. 800 del 29.12.2023 (in BURC n. 1 del 2.1.2024), 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AM e della Asl 108 - OL 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IE LI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1289 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La Regione AM e la ASL OL 3 si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 4.11.2025, la ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AM, Nona Sezione di OL, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1289 dell’anno 2026 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LI Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE LI Di OL |
IL SEGRETARIO