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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2774 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
Parte_1
– elettivamente dom.to in Roma al Piazzale delle
[...]
Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'avv. Ignazio Abrignani dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
Appellante
E rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Crespi e Controparte_1
Federico Trombetta del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio (Elexia) in Milano, via Solferino 7, giusta procura speciale in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5076/2024 depositata l'1.5.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la attuale società appellata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6099/2022 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 44.052,10 a Pt_1 titolo di “contributi Fondo Previdenza”, “F.I.R.R.” e “sanzioni civili” ed oltre spese e competenze del giudizio monitorio.
In sede di opposizione, per quanto interessa questa fase, Controparte_1 ha dedotto che erano < rapporti contrattuali delle sig.re e da , le Parte_2 Per_1 Persona_2 quali svolgevano un'attività di mera segnalazione di acquirenti/venditori, reiterata nel tempo ma discontinua e, soprattutto, senz'alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti…attività …..definibile come procacciamento d'affari….dal contratto di lavoro autonomo sottoscritto con la sig.ra non Pt_2 risulta la stabile assunzione dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti e dalle fatture emesse tanto dalla stessa quanto dalla sig.ra da risulta Per_1 Per_2 evidente la prevalenza di prestazioni rese a favore di committenti diversi e la discontinuità delle prestazioni medesime…. Insussistenti….gli elementi cha caratterizzano il contratto di agenzia…..l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo grava sull'ente previdenziale>>.
La ha chiesto di “accertarsi e dichiararsi l'insussistenza Controparte_1 della pretesa creditoria e, previa declaratoria di nullità, annullamento o revoca del verbale di accertamento ispettivo n. 6 del 19.2.2021, dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo”
Costituitasi la , richiamata la valenza probatoria dei Parte_1 verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali, ha sostenuto la sussistenza dei requisiti del rapporto di agenzia per la , considerato che la Pt_2 stessa si era impegnata <<…a promuovere l'attività ed il marchio sociali in una zona determinata (il Piemonte), segnalando i potenziali clienti interessati, nonché ad aggiornare costantemente una mailing list dei loro dati completi ed ad identificare ed informatizzare, secondo gli standard forniti dalla società, tutti i lotti procacciati per la vendita all'asta. Veniva inoltre pattuito l'impegno di prestare la propria opera in via continuativa, con espresso ed assoluto divieto di svolgere attività in concorrenza con la;
- che il compenso pattuito era Controparte_1 stabilito “in misura percentuale sulla commissione dei diritti d'asta spettanti alla società, da calcolarsi esclusivamente sui diritti d'asta relativi ai mandati acquisiti per il tramite del collaboratore, che provvedeva e provvede all'uopo ad emettere fatture annuali riassuntive di più affari…>>.
Analogamente, nei confronti della Geddes da Filacaia, si sosteneva la sussistenza di un chiaro rapporto di agenzia (<<…iscritta al “REA”, “pur in assenza di alcun incarico formalmente sottoscritto inter partes si è accertata l'emissione di regolari fatture provvisionali, anno per anno, di rilevante entità, il cui calcolo era ed è similare a quello adottato per la sig.ra , nonchè la segnalazione costante Pt_2 di numerosi affari andati a buon fine nel corso di una pluriennale attività di promozione in favore della ricorrente, mirata alla conclusione di un numero illimitato di affari>>.
La chiedeva il rigetto dell'opposizione e, < Parte_1 dichiararsi che è debitrice nei propri confronti, e per le causali Controparte_1 prima specificate, della complessiva somma di € 44.052,10, “oltre interessi di mora maturati e maturandi ex art. 37 del Regolamento dal di' del dovuto al soddisfo, e/o della diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio>>.
Disposta la sostituzione dell'udienza di rinvio con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022 e depositate dalle parti le previste note scritte nel termine assegnato, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:- “…- accoglie l'opposizione con l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere da e della illegittimità del verbale Pt_1 conclusivo di accertamento ispettivo di n. 6 del 19.2.2021 e la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo n. 6099/2022, depositato in data 23.9.2022; - condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 3.731,50, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022”.
Con atto di appello ha censurato diffusamente la decisione Pt_1 chiedendone la riforma e così concludendo:- “in riforma integrale della sentenza impugnata n. 5076/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata in data 02.05.2024, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accogliere in toto le conclusioni di merito di gia' rassegnate dall'odierna appellante in primo grado, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, confermando in specie l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 6099/2022.…”
Si è costituita la società resistendo al gravame chiedendone il Controparte_1 rigetto (“…rigettare integralmente il ricorso in appello promosso dalla Parte_1
contro e, conseguentemente, confermare la sentenza nr.
[...] Controparte_1
5076/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro (dott. Antonio Tizzano), pronunciata nella causa R.G. 37750/2022, comunicata via PEC dalla Cancelleria il
2 maggio 2024, (i) accertando e dichiarando l'insussistenza dell'asserito diritto di credito fatto valere da Parte_3
F.I.R.R. e sanzioni civili, di cui al verbale conclusivo di accertamento ispettivo n.
6 del 19 febbraio 2021, notificato alla Società il 23 febbraio 2021; (ii) e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del suddetto verbale di accertamento ispettivo, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigettando tutte le domande proposte da
contro
Con vittoria di spese di Parte_1 Controparte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato…”
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In fatto può darsi per non controverso perché non contestato, perché documentalmente provato, perché che i verbali di accertamento ispettivo Pt_1 hanno valore di prova fino a querela di falso per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e da lui compiuti direttamente, come attestato nel verbale, quanto accertato in sentenza relativamente alle fatture emesse dalla
: fatture emesse nei confronti della società in forza del contratto Pt_2 sottoscritto fra le parti.
In particolare ci si riferisce alla fattura - n. 1 del 26.2.2015, relativa a due acquirenti, per un importo netto di € 303,20; - n. 2 del 10.6.2015, relativa ad un acquirente, per un importo netto di € 97,60; - n. 3 del 4.8.2015, relativa ad un mandante e ad un acquirente, per un importo netto di € 424,98; - n. 4 del 9.12.2015, relativa a un mandante e a due acquirenti, per un importo netto di € 259,20; - n. 1 del 17.3.2016, relativa a tre mandanti e a un acquirente, per un importo netto di € 1.010,00; - n. 2 del 29.7.2016, relativa a un mandante, per un importo netto di € 380,64; - n. 3 del
19.12.2016, relativa a due mandanti, per un importo netto di € 617,72; - n. 1 del
8.2.2017, relativa a due mandanti, per un importo netto di € 536,62; - n. 2 del
23.2.2017, relativa a un mandante e a un acquirente, per un importo netto di €
1.164,78; - n. 3 del 24.2.2017, relativa a due mandanti, per un importo netto di €
1.270,48; - n. 17 del 7.6.2017, relativa a tre mandanti, per un importo netto di €
2.618,60; - n. 20 del 7.8.2017, relativa a venti tra mandanti e acquirenti, per un importo netto di € 24.307,68; - n. 2 del 7.2.2018, relativa a un mandante, per un importo netto di € 3.084,78; - n. 4 del 20.3.2018, relativa a dieci mandanti e a tre acquirenti, per un importo netto di € 6.357,21; - n. 21 del 28.6.2018, relativa a tre venditori, per un importo netto di € 558,11; - n. 22 del 9.8.2018, relativa a otto venditori e a un acquirente, per un importo netto di € 1.585,97; - n. 4 del 2.3.2019, relativa a tre mandanti, per un importo netto di € 6.228,95; - n. 24 del 24.6.2019, relativa a tre mandanti, per un importo netto di € 1.466,75; - n. 30 del 7.8.2019, relativa a cinque mandanti e a due acquirenti, per un importo netto di € 1.784,63; -
n. 47 del 20.12.2019, relativa a un mandante, per un importo netto di € 324,40 (all.
4 al fasc. opponente e all. 3 al fasc. ). Pt_1
Quanto alla posizione di da Filicaia, parimenti è accertato quanto segue: Per_1
<<…Agli atti risultano le seguenti fatture emesse dalla stessa nei confronti della società (all. 11 al fasc. opponente e all. 4 al fasc. ): in particolare la Pt_1 fattura - n. 25 del 11.9.2015, relativa a “Commissione introduttiva compratori proprietà AC…”, per un importo netto di € 130,00; - n. 1 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà sta del 24/09/2015…”, per un Pt_4 importo netto di € 5.245,99; - n. 2 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà proprietà LE LL…”, per Parte_5 un importo netto di € 988,42; - n. 3 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà Corrias asta del 24/09/2015”, per un importo netto di €
718,25; - n. 10 del 21.1.2016, relativa a “Commissione compratori lotti… aste autunno 2015”, per un importo netto di € 18.114,76; - n. 14 del 9.3.2016, relativa a
“Commissione introduttiva proprietà asta dicembre 2015”, per un importo Pt_4 netto di € 6.630,00; - n. 21 del 5.4.2016, relativa a “Commissione asta Gioielli dicembre 2015”, per un importo netto di € 954,72; - n. 22 del 5.4.2016, relativa a
“Commissione asta orientale proprietà CE De Rossi”, per un importo netto di €
7.329,46; - n. 23 del 5.4.2016, relativa a “Commissione proprietà LL aste dicembre 2015”, per un importo netto di € 221,00; - n. 25 del 30.4.2016, relativa a
“Commissione proprietà del balzo asta Marzo 2016”, per un importo netto di €
1.270,75; - n. 26 del 30.4.2016, relativa a “Commissione compratori aste Marzo
2016”, per un importo netto di € 815,16; - n. 39 del 28.10.2016, relativa a
“Commissione compratori asta dipinti antichi…”, per un importo netto di €
16.661,88; - n. 40 del 28.10.2016, relativa a “Commissione per vendita proprietà
, per un importo netto di € 842,34; - n. 1 del 9.1.2017, relativa a Pt_6
“Commissione introduttiva proprietà CECCHI DE' ROSSI”, per un importo netto di € 13.214,14; - n. 4 del 9.1.2017, relativa a “Consulenza compratori asta Moderno
e Contemporaneo”, per un importo netto di € 12.680,33; - n. 15 del 11.7.2018, relativa a “Commissione introduttiva…” per aste etc., per Per_3 Per_4 Per_5 un importo netto di € 3.096,03; - n. 17 del 11.7.2018, relativa a “Commissione compratori asta Moderno Giugno 2018”, per un importo netto di € 3.034,22; - n. 23 del 6.9.2018, relativa a “Commissione asta… proprietà del ”, per un importo Pt_7 netto di € 685,10; - n. 24 del 6.9.2018, relativa a “Commissione introduttiva… proprietà del ”, per un importo netto di € 660,24; - n. 25 del 6.9.2018, relativa Pt_8
a “Commissione introduttiva… proprietà CE de Rossi”, per un importo netto di
€ 7.837,98; - n. 2 del 17.1.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta OMP…”, per un importo netto di € 3.170,08; - n. 6 del 18.1.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta Moderno/Contemporaneo Dicembre 2018”, per un importo netto di
€ 452,87; - n. 10 del 16.4.2019, relativa a “Commissione d'introduzione per le aste n...”, per un importo netto di € 180,97; - n. 14 del 3.7.2019, relativa a “Commissione
d'introduzione per l'asta n…”, per un importo netto di € 314,92; - n. 17 del
16.7.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta Design Giugno 2019”, per un importo netto di € 176,62; - n. 22 del 30.9.2019, relativa a “Commissioni aste arte russa…”, per un importo netto di € 5.043,48; - n. 24 del 16.10.2019, relativa a
“Commissioni acquisto tavolo… proprietà Basile”, per un importo netto di €
7.245,90>>.
Secondo il Tribunale, rispetto alla prima delle due posizione, l'esame del “contratto di lavoro autonomo” sottoscritto, non rappresenterebbe in termini netti ed evidenti, gli elementi caratteristici del rapporto di agenzia. Non sarebbe evidente la stabilità dell'incarico e la predeterminazione della sfera territoriale in cui la prestazione d'opera doveva essere espletata.
Il giudice di prime cure indica puntualmente le previsioni in contratto che sarebbero insufficienti a qualificare il rapporto come di agenzia (<<…segnatamente: - il conferimento dell'incarico di “promuovere l'attività ed il marchio della casa d'aste…”, di “segnalare i clienti interessati alla vendita o all'acquisto di oggetti, attraverso i servizi forniti dalla casa d'aste sia attraverso la vendita all'incanto che a trattativa privata”, di “tenere costantemente aggiornata una mailing list dei dati completi dei soggetti segnalati, o, in alternativa, fornire i dati necessari a questo scopo all'ufficio Wannenes di Milano”, di “identificare ed informatizzare, secondo standard forniti dalla Società, tutti i lotti procacciati per la vendita all'asta, o, in alternativa, fornire i dati necessari a questo scopo all'ufficio Wannenes di Milano”;
- il riferimento geografico alla città di “Torino” per la promozione dell'attività e del marchio della casa d'aste; - il riferimento all'impegno a prestare la propria opera
“in via continuativa” in favore della società; - la durata “da MARZO 2014 alla fine dell'anno” con previsione di rinnovo tacito salvo disdetta scritta con preavviso di tre mesi;
- la predeterminazione del compenso in percentuale sui diritti d'asta spettanti alla società>>).
Si tratterebbe, a detta del primo giudice, di “elementi neutri che nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte della sig.ra od Pt_2 insufficienti o equivoci (come la durata e il riferimento alla città di Torino quale designazione della zona nella quale il collaboratore doveva operare) o ancora compatibili con un rapporto di procacciamento d'affari”.
In sostanza si sarebbe trattato di elementi insufficienti per accertare <<..la sussistenza della volontà delle parti di dar corso ad un rapporto stabile potendo, com'è noto, anche il procacciamento d'affari presentare il carattere della continuità di fatto…>>.
Invece per la stabilità << la prestazione si ripete periodicamente nel tempo “non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale>>.
Mancherebbe poi l'assenza di esclusività perché la “si impegna a prestare Pt_2 la propria opera in via continuativa ma non esclusiva”; situazione analoga all'altra posizione < committenti>>.
Il primo giudice ha poi inteso rafforzare la motivazione evidenziando, a suo giudizio, l'assenza < regolare (mensile o trimestrale) nell'emissione delle fatture (e nei pagamenti),
l'importo generalmente modesto (solo in qualche caso “considerevole”, come si è visto), l'indicazione, nelle fatture, in luogo di una serie indeterminata di affari, dei mandanti o acquirenti procurati>>.
Estesa la ritenuta insufficienza probatoria alla seconda posizione, il giudicante ha evidenziato che < committenti (all. 13 al fasc. parte opponente)>> e che, dunque, il quadro indiziario, focalizzato in base alle valutazioni dell'ispettore di vigilanza sulla “pluriennale e produttiva attività di promozione mirata alla conclusione di un numero illimitato di affari”, doveva ritenersi incerto o, comunque, non sufficiente a delineare la necessità giuridica alla base dell'attività svolta dalla collaboratrice e a far
“ascrivere” – secondo le espressioni utilizzate dall'ispettore – il rapporto intercorso
“nella fattispecie dell'agenzia commerciale”.
A giudizio della Corte la motivazione del primo giudice, rivisitata alla luce dei motivi di appello, risulta non convincente.
Già nella sua stessa formulazione, perplessa, periclitante la pronuncia mostra il fianco alle censure dell'appellante.
Osserva la Corte che è essenziale ai fini della configurazione di un contratto di agenzia è che l'agente svolga un'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso consistente nella provvigione dei contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d'affari, che secondo la società caratterizzarebbe entrambi i rapporti, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
La stabilità del rapporto costituisce l'elemento decisivo che distingue un contratto di agenzia da un procacciamento d'affari.
Nel primo caso, l'agente si impegna a promuovere affari in modo stabile e continuativo, mentre nel procacciamento l'attività è occasionale.
Orbene nel primo dei casi esaminati il vincolo emerge con chiarezza dalle stesse pattuizioni contrattuali;
nel secondo, dove, sebbene manchi un accordo scritto, si desume chiaramente dal concretto atteggiarsi del rapporto.
Risulta, poi, dalla documentazione in atti che la remunerazione degli indicati collaboratori avveniva con il pagamento di una percentuale calcolata sugli incassi periodici delle forniture promosse.
A differenza di quanto ritenuto a nulla rileva la mancanza di esclusiva, trattandosi di un requisito non essenziale del rapporto.
Risulta, quindi, ininfluente ai fini del decidere che le “collaboratrici” indicate nel verbale ispettivo intrattenessero rapporti di agenzia con altri soggetti economici, ben potendo l'agente effettuare altri lavori.
Il numero delle fatture emesse conferma che i rapporti con la società appellata si sono svolti in via continuativa, per anni, durante i quali i collaboratori hanno percepito importi provvigionali riferiti a plurimi affari con plurimi clienti.
A differenza di quanto ritenuto in prime cure la oggettiva continuità delle fatture, per anni, costituisce indice sicuro e più che sufficiente a denotare i rapporti come stabili e continuativi.
Rapporti hanno avuto una durata pluriennale e si sono protratti continuativamente con fatture emesse e pagate con compensi significativi e ben superiori ai 5.000 Euro annui, previsti come limite nel rapporto di procacciamento occasionale.
Il concreto atteggiarsi del rapporto, come emerso anche dal solo esame dei rapporti econonomici intercorsi fra le parti, evidenzia la volontà delle parti di intrattenere un rapporto continuativo in quanto contenenti un elevato numero di clienti e stabile nel tempo.
La durata pluriennale del rapporto (che esclude, in radice, l'episodicità), il numero delle fatture, la previsione di un compenso legato non alla mera segnalazione dei clienti e neanche alla mera stipula del contratto, ma all'entità dei singoli ordinativi effettivi di merce (andati a buon fine) sono elementi che depongono, univocamente, per la la natura agenziale del rapporto.
Conclusivamente l'appello va accolto e va condannata al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € 44.052,10 per i Parte_1 titoli dedotti in sede ingiuntiva, sulla scorta del verbale di accertamento ispettivo, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richiesta sino al soddisfo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 44.052,10 per i titoli dedotti in sede ingiuntiva, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richiesta sino al soddisfo. Condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 doppio grado che si liquidano in € 3.250,00 per il primo e per il secondo il €
4.350,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2774 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
Parte_1
– elettivamente dom.to in Roma al Piazzale delle
[...]
Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'avv. Ignazio Abrignani dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.
Appellante
E rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Crespi e Controparte_1
Federico Trombetta del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio (Elexia) in Milano, via Solferino 7, giusta procura speciale in atti.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5076/2024 depositata l'1.5.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la attuale società appellata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6099/2022 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare, in favore di , la somma di € 44.052,10 a Pt_1 titolo di “contributi Fondo Previdenza”, “F.I.R.R.” e “sanzioni civili” ed oltre spese e competenze del giudizio monitorio.
In sede di opposizione, per quanto interessa questa fase, Controparte_1 ha dedotto che erano < rapporti contrattuali delle sig.re e da , le Parte_2 Per_1 Persona_2 quali svolgevano un'attività di mera segnalazione di acquirenti/venditori, reiterata nel tempo ma discontinua e, soprattutto, senz'alcun obbligo di promuovere la conclusione di contratti…attività …..definibile come procacciamento d'affari….dal contratto di lavoro autonomo sottoscritto con la sig.ra non Pt_2 risulta la stabile assunzione dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti e dalle fatture emesse tanto dalla stessa quanto dalla sig.ra da risulta Per_1 Per_2 evidente la prevalenza di prestazioni rese a favore di committenti diversi e la discontinuità delle prestazioni medesime…. Insussistenti….gli elementi cha caratterizzano il contratto di agenzia…..l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo grava sull'ente previdenziale>>.
La ha chiesto di “accertarsi e dichiararsi l'insussistenza Controparte_1 della pretesa creditoria e, previa declaratoria di nullità, annullamento o revoca del verbale di accertamento ispettivo n. 6 del 19.2.2021, dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo”
Costituitasi la , richiamata la valenza probatoria dei Parte_1 verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali, ha sostenuto la sussistenza dei requisiti del rapporto di agenzia per la , considerato che la Pt_2 stessa si era impegnata <<…a promuovere l'attività ed il marchio sociali in una zona determinata (il Piemonte), segnalando i potenziali clienti interessati, nonché ad aggiornare costantemente una mailing list dei loro dati completi ed ad identificare ed informatizzare, secondo gli standard forniti dalla società, tutti i lotti procacciati per la vendita all'asta. Veniva inoltre pattuito l'impegno di prestare la propria opera in via continuativa, con espresso ed assoluto divieto di svolgere attività in concorrenza con la;
- che il compenso pattuito era Controparte_1 stabilito “in misura percentuale sulla commissione dei diritti d'asta spettanti alla società, da calcolarsi esclusivamente sui diritti d'asta relativi ai mandati acquisiti per il tramite del collaboratore, che provvedeva e provvede all'uopo ad emettere fatture annuali riassuntive di più affari…>>.
Analogamente, nei confronti della Geddes da Filacaia, si sosteneva la sussistenza di un chiaro rapporto di agenzia (<<…iscritta al “REA”, “pur in assenza di alcun incarico formalmente sottoscritto inter partes si è accertata l'emissione di regolari fatture provvisionali, anno per anno, di rilevante entità, il cui calcolo era ed è similare a quello adottato per la sig.ra , nonchè la segnalazione costante Pt_2 di numerosi affari andati a buon fine nel corso di una pluriennale attività di promozione in favore della ricorrente, mirata alla conclusione di un numero illimitato di affari>>.
La chiedeva il rigetto dell'opposizione e, < Parte_1 dichiararsi che è debitrice nei propri confronti, e per le causali Controparte_1 prima specificate, della complessiva somma di € 44.052,10, “oltre interessi di mora maturati e maturandi ex art. 37 del Regolamento dal di' del dovuto al soddisfo, e/o della diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio>>.
Disposta la sostituzione dell'udienza di rinvio con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 149/2022 e depositate dalle parti le previste note scritte nel termine assegnato, la causa, istruita per via documentale, è stata decisa con dispositivo del seguente tenore:- “…- accoglie l'opposizione con l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere da e della illegittimità del verbale Pt_1 conclusivo di accertamento ispettivo di n. 6 del 19.2.2021 e la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo n. 6099/2022, depositato in data 23.9.2022; - condanna la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 3.731,50, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022”.
Con atto di appello ha censurato diffusamente la decisione Pt_1 chiedendone la riforma e così concludendo:- “in riforma integrale della sentenza impugnata n. 5076/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata in data 02.05.2024, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accogliere in toto le conclusioni di merito di gia' rassegnate dall'odierna appellante in primo grado, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, confermando in specie l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 6099/2022.…”
Si è costituita la società resistendo al gravame chiedendone il Controparte_1 rigetto (“…rigettare integralmente il ricorso in appello promosso dalla Parte_1
contro e, conseguentemente, confermare la sentenza nr.
[...] Controparte_1
5076/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro (dott. Antonio Tizzano), pronunciata nella causa R.G. 37750/2022, comunicata via PEC dalla Cancelleria il
2 maggio 2024, (i) accertando e dichiarando l'insussistenza dell'asserito diritto di credito fatto valere da Parte_3
F.I.R.R. e sanzioni civili, di cui al verbale conclusivo di accertamento ispettivo n.
6 del 19 febbraio 2021, notificato alla Società il 23 febbraio 2021; (ii) e per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del suddetto verbale di accertamento ispettivo, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigettando tutte le domande proposte da
contro
Con vittoria di spese di Parte_1 Controparte_1 lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato…”
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In fatto può darsi per non controverso perché non contestato, perché documentalmente provato, perché che i verbali di accertamento ispettivo Pt_1 hanno valore di prova fino a querela di falso per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e da lui compiuti direttamente, come attestato nel verbale, quanto accertato in sentenza relativamente alle fatture emesse dalla
: fatture emesse nei confronti della società in forza del contratto Pt_2 sottoscritto fra le parti.
In particolare ci si riferisce alla fattura - n. 1 del 26.2.2015, relativa a due acquirenti, per un importo netto di € 303,20; - n. 2 del 10.6.2015, relativa ad un acquirente, per un importo netto di € 97,60; - n. 3 del 4.8.2015, relativa ad un mandante e ad un acquirente, per un importo netto di € 424,98; - n. 4 del 9.12.2015, relativa a un mandante e a due acquirenti, per un importo netto di € 259,20; - n. 1 del 17.3.2016, relativa a tre mandanti e a un acquirente, per un importo netto di € 1.010,00; - n. 2 del 29.7.2016, relativa a un mandante, per un importo netto di € 380,64; - n. 3 del
19.12.2016, relativa a due mandanti, per un importo netto di € 617,72; - n. 1 del
8.2.2017, relativa a due mandanti, per un importo netto di € 536,62; - n. 2 del
23.2.2017, relativa a un mandante e a un acquirente, per un importo netto di €
1.164,78; - n. 3 del 24.2.2017, relativa a due mandanti, per un importo netto di €
1.270,48; - n. 17 del 7.6.2017, relativa a tre mandanti, per un importo netto di €
2.618,60; - n. 20 del 7.8.2017, relativa a venti tra mandanti e acquirenti, per un importo netto di € 24.307,68; - n. 2 del 7.2.2018, relativa a un mandante, per un importo netto di € 3.084,78; - n. 4 del 20.3.2018, relativa a dieci mandanti e a tre acquirenti, per un importo netto di € 6.357,21; - n. 21 del 28.6.2018, relativa a tre venditori, per un importo netto di € 558,11; - n. 22 del 9.8.2018, relativa a otto venditori e a un acquirente, per un importo netto di € 1.585,97; - n. 4 del 2.3.2019, relativa a tre mandanti, per un importo netto di € 6.228,95; - n. 24 del 24.6.2019, relativa a tre mandanti, per un importo netto di € 1.466,75; - n. 30 del 7.8.2019, relativa a cinque mandanti e a due acquirenti, per un importo netto di € 1.784,63; -
n. 47 del 20.12.2019, relativa a un mandante, per un importo netto di € 324,40 (all.
4 al fasc. opponente e all. 3 al fasc. ). Pt_1
Quanto alla posizione di da Filicaia, parimenti è accertato quanto segue: Per_1
<<…Agli atti risultano le seguenti fatture emesse dalla stessa nei confronti della società (all. 11 al fasc. opponente e all. 4 al fasc. ): in particolare la Pt_1 fattura - n. 25 del 11.9.2015, relativa a “Commissione introduttiva compratori proprietà AC…”, per un importo netto di € 130,00; - n. 1 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà sta del 24/09/2015…”, per un Pt_4 importo netto di € 5.245,99; - n. 2 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà proprietà LE LL…”, per Parte_5 un importo netto di € 988,42; - n. 3 del 13.1.2016, relativa a “Commissione introduttiva proprietà Corrias asta del 24/09/2015”, per un importo netto di €
718,25; - n. 10 del 21.1.2016, relativa a “Commissione compratori lotti… aste autunno 2015”, per un importo netto di € 18.114,76; - n. 14 del 9.3.2016, relativa a
“Commissione introduttiva proprietà asta dicembre 2015”, per un importo Pt_4 netto di € 6.630,00; - n. 21 del 5.4.2016, relativa a “Commissione asta Gioielli dicembre 2015”, per un importo netto di € 954,72; - n. 22 del 5.4.2016, relativa a
“Commissione asta orientale proprietà CE De Rossi”, per un importo netto di €
7.329,46; - n. 23 del 5.4.2016, relativa a “Commissione proprietà LL aste dicembre 2015”, per un importo netto di € 221,00; - n. 25 del 30.4.2016, relativa a
“Commissione proprietà del balzo asta Marzo 2016”, per un importo netto di €
1.270,75; - n. 26 del 30.4.2016, relativa a “Commissione compratori aste Marzo
2016”, per un importo netto di € 815,16; - n. 39 del 28.10.2016, relativa a
“Commissione compratori asta dipinti antichi…”, per un importo netto di €
16.661,88; - n. 40 del 28.10.2016, relativa a “Commissione per vendita proprietà
, per un importo netto di € 842,34; - n. 1 del 9.1.2017, relativa a Pt_6
“Commissione introduttiva proprietà CECCHI DE' ROSSI”, per un importo netto di € 13.214,14; - n. 4 del 9.1.2017, relativa a “Consulenza compratori asta Moderno
e Contemporaneo”, per un importo netto di € 12.680,33; - n. 15 del 11.7.2018, relativa a “Commissione introduttiva…” per aste etc., per Per_3 Per_4 Per_5 un importo netto di € 3.096,03; - n. 17 del 11.7.2018, relativa a “Commissione compratori asta Moderno Giugno 2018”, per un importo netto di € 3.034,22; - n. 23 del 6.9.2018, relativa a “Commissione asta… proprietà del ”, per un importo Pt_7 netto di € 685,10; - n. 24 del 6.9.2018, relativa a “Commissione introduttiva… proprietà del ”, per un importo netto di € 660,24; - n. 25 del 6.9.2018, relativa Pt_8
a “Commissione introduttiva… proprietà CE de Rossi”, per un importo netto di
€ 7.837,98; - n. 2 del 17.1.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta OMP…”, per un importo netto di € 3.170,08; - n. 6 del 18.1.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta Moderno/Contemporaneo Dicembre 2018”, per un importo netto di
€ 452,87; - n. 10 del 16.4.2019, relativa a “Commissione d'introduzione per le aste n...”, per un importo netto di € 180,97; - n. 14 del 3.7.2019, relativa a “Commissione
d'introduzione per l'asta n…”, per un importo netto di € 314,92; - n. 17 del
16.7.2019, relativa a “Commissione acquirenti asta Design Giugno 2019”, per un importo netto di € 176,62; - n. 22 del 30.9.2019, relativa a “Commissioni aste arte russa…”, per un importo netto di € 5.043,48; - n. 24 del 16.10.2019, relativa a
“Commissioni acquisto tavolo… proprietà Basile”, per un importo netto di €
7.245,90>>.
Secondo il Tribunale, rispetto alla prima delle due posizione, l'esame del “contratto di lavoro autonomo” sottoscritto, non rappresenterebbe in termini netti ed evidenti, gli elementi caratteristici del rapporto di agenzia. Non sarebbe evidente la stabilità dell'incarico e la predeterminazione della sfera territoriale in cui la prestazione d'opera doveva essere espletata.
Il giudice di prime cure indica puntualmente le previsioni in contratto che sarebbero insufficienti a qualificare il rapporto come di agenzia (<<…segnatamente: - il conferimento dell'incarico di “promuovere l'attività ed il marchio della casa d'aste…”, di “segnalare i clienti interessati alla vendita o all'acquisto di oggetti, attraverso i servizi forniti dalla casa d'aste sia attraverso la vendita all'incanto che a trattativa privata”, di “tenere costantemente aggiornata una mailing list dei dati completi dei soggetti segnalati, o, in alternativa, fornire i dati necessari a questo scopo all'ufficio Wannenes di Milano”, di “identificare ed informatizzare, secondo standard forniti dalla Società, tutti i lotti procacciati per la vendita all'asta, o, in alternativa, fornire i dati necessari a questo scopo all'ufficio Wannenes di Milano”;
- il riferimento geografico alla città di “Torino” per la promozione dell'attività e del marchio della casa d'aste; - il riferimento all'impegno a prestare la propria opera
“in via continuativa” in favore della società; - la durata “da MARZO 2014 alla fine dell'anno” con previsione di rinnovo tacito salvo disdetta scritta con preavviso di tre mesi;
- la predeterminazione del compenso in percentuale sui diritti d'asta spettanti alla società>>).
Si tratterebbe, a detta del primo giudice, di “elementi neutri che nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte della sig.ra od Pt_2 insufficienti o equivoci (come la durata e il riferimento alla città di Torino quale designazione della zona nella quale il collaboratore doveva operare) o ancora compatibili con un rapporto di procacciamento d'affari”.
In sostanza si sarebbe trattato di elementi insufficienti per accertare <<..la sussistenza della volontà delle parti di dar corso ad un rapporto stabile potendo, com'è noto, anche il procacciamento d'affari presentare il carattere della continuità di fatto…>>.
Invece per la stabilità << la prestazione si ripete periodicamente nel tempo “non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale>>.
Mancherebbe poi l'assenza di esclusività perché la “si impegna a prestare Pt_2 la propria opera in via continuativa ma non esclusiva”; situazione analoga all'altra posizione < committenti>>.
Il primo giudice ha poi inteso rafforzare la motivazione evidenziando, a suo giudizio, l'assenza < regolare (mensile o trimestrale) nell'emissione delle fatture (e nei pagamenti),
l'importo generalmente modesto (solo in qualche caso “considerevole”, come si è visto), l'indicazione, nelle fatture, in luogo di una serie indeterminata di affari, dei mandanti o acquirenti procurati>>.
Estesa la ritenuta insufficienza probatoria alla seconda posizione, il giudicante ha evidenziato che < committenti (all. 13 al fasc. parte opponente)>> e che, dunque, il quadro indiziario, focalizzato in base alle valutazioni dell'ispettore di vigilanza sulla “pluriennale e produttiva attività di promozione mirata alla conclusione di un numero illimitato di affari”, doveva ritenersi incerto o, comunque, non sufficiente a delineare la necessità giuridica alla base dell'attività svolta dalla collaboratrice e a far
“ascrivere” – secondo le espressioni utilizzate dall'ispettore – il rapporto intercorso
“nella fattispecie dell'agenzia commerciale”.
A giudizio della Corte la motivazione del primo giudice, rivisitata alla luce dei motivi di appello, risulta non convincente.
Già nella sua stessa formulazione, perplessa, periclitante la pronuncia mostra il fianco alle censure dell'appellante.
Osserva la Corte che è essenziale ai fini della configurazione di un contratto di agenzia è che l'agente svolga un'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso consistente nella provvigione dei contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d'affari, che secondo la società caratterizzarebbe entrambi i rapporti, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
La stabilità del rapporto costituisce l'elemento decisivo che distingue un contratto di agenzia da un procacciamento d'affari.
Nel primo caso, l'agente si impegna a promuovere affari in modo stabile e continuativo, mentre nel procacciamento l'attività è occasionale.
Orbene nel primo dei casi esaminati il vincolo emerge con chiarezza dalle stesse pattuizioni contrattuali;
nel secondo, dove, sebbene manchi un accordo scritto, si desume chiaramente dal concretto atteggiarsi del rapporto.
Risulta, poi, dalla documentazione in atti che la remunerazione degli indicati collaboratori avveniva con il pagamento di una percentuale calcolata sugli incassi periodici delle forniture promosse.
A differenza di quanto ritenuto a nulla rileva la mancanza di esclusiva, trattandosi di un requisito non essenziale del rapporto.
Risulta, quindi, ininfluente ai fini del decidere che le “collaboratrici” indicate nel verbale ispettivo intrattenessero rapporti di agenzia con altri soggetti economici, ben potendo l'agente effettuare altri lavori.
Il numero delle fatture emesse conferma che i rapporti con la società appellata si sono svolti in via continuativa, per anni, durante i quali i collaboratori hanno percepito importi provvigionali riferiti a plurimi affari con plurimi clienti.
A differenza di quanto ritenuto in prime cure la oggettiva continuità delle fatture, per anni, costituisce indice sicuro e più che sufficiente a denotare i rapporti come stabili e continuativi.
Rapporti hanno avuto una durata pluriennale e si sono protratti continuativamente con fatture emesse e pagate con compensi significativi e ben superiori ai 5.000 Euro annui, previsti come limite nel rapporto di procacciamento occasionale.
Il concreto atteggiarsi del rapporto, come emerso anche dal solo esame dei rapporti econonomici intercorsi fra le parti, evidenzia la volontà delle parti di intrattenere un rapporto continuativo in quanto contenenti un elevato numero di clienti e stabile nel tempo.
La durata pluriennale del rapporto (che esclude, in radice, l'episodicità), il numero delle fatture, la previsione di un compenso legato non alla mera segnalazione dei clienti e neanche alla mera stipula del contratto, ma all'entità dei singoli ordinativi effettivi di merce (andati a buon fine) sono elementi che depongono, univocamente, per la la natura agenziale del rapporto.
Conclusivamente l'appello va accolto e va condannata al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € 44.052,10 per i Parte_1 titoli dedotti in sede ingiuntiva, sulla scorta del verbale di accertamento ispettivo, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richiesta sino al soddisfo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 44.052,10 per i titoli dedotti in sede ingiuntiva, oltre interessi nella misura e con la decorrenza richiesta sino al soddisfo. Condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1 doppio grado che si liquidano in € 3.250,00 per il primo e per il secondo il €
4.350,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa