TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34457 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25.9.2024, il ricorrente, titolare di ditta individuale, svolgente, in proprio, l'attività di operaio meccatronico, premesso di aver presentato in data
27.3.2023 denuncia di malattia professionale per “spondilodiscopatia lombare”, in relazione alla quale l'ente riconosceva la natura professionale ed un danno pemanente nella misura del
7%; assumendo l'esistenza di maggiori postumi invalidanti, in misura pari al 15%, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in misura corrispondente CP_1 al danno effettivo, comunque superiore al 7%.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1
il rigetto.
Accertata dunque in via amministrativa la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente, la presente controversia concerne esclusivamente la misura del danno indennizzabile.
L'espletata CTU ha consentito di accertare che il danno conseguente alla patologia denunciata è pari al 9%.
Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 9% a decorrere dalla data della denuncia di malattia, oltre gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà considerato il limitato accoglimento della domanda, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del
50%, stante la semplicità del contenzioso;
compensando fra le parti la residua metà.
Devono infine essere poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente presenta una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata in data 27.3.2023;
2 2. condanna l'istituto all'erogazione dell'indennizzo in capitale decorrenza dalla denuncia di malattia, oltre agli interessi legali;
3. condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite liquidata (la metà) in € CP_2
932,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà.
4. pone definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto, in atti.
Roma 9.6.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Romana Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 3.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 34457 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA DANIELE
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25.9.2024, il ricorrente, titolare di ditta individuale, svolgente, in proprio, l'attività di operaio meccatronico, premesso di aver presentato in data
27.3.2023 denuncia di malattia professionale per “spondilodiscopatia lombare”, in relazione alla quale l'ente riconosceva la natura professionale ed un danno pemanente nella misura del
7%; assumendo l'esistenza di maggiori postumi invalidanti, in misura pari al 15%, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in misura corrispondente CP_1 al danno effettivo, comunque superiore al 7%.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto CP_1
il rigetto.
Accertata dunque in via amministrativa la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente, la presente controversia concerne esclusivamente la misura del danno indennizzabile.
L'espletata CTU ha consentito di accertare che il danno conseguente alla patologia denunciata è pari al 9%.
Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono condividersi.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 9% a decorrere dalla data della denuncia di malattia, oltre gli interessi di legge dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà considerato il limitato accoglimento della domanda, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del
50%, stante la semplicità del contenzioso;
compensando fra le parti la residua metà.
Devono infine essere poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente presenta una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 9% in relazione alla malattia professionale denunciata in data 27.3.2023;
2 2. condanna l'istituto all'erogazione dell'indennizzo in capitale decorrenza dalla denuncia di malattia, oltre agli interessi legali;
3. condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite liquidata (la metà) in € CP_2
932,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti la residua metà.
4. pone definitivamente a carico dell'istituto le spese della consulenza medico-legale, liquidate come da separato decreto, in atti.
Roma 9.6.2025
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Romana Pucci
3