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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi Nasta, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: - In via principale:
• Assegnare al SI. la casa già coniugale. CP_1
• Disporre che gli incontri tra il padre e la figlia siano liberi laddove e quando la figlia intenda riprenderli.
• Prevedere l'obbligo a carico del SI. di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, una somma non inferiore ad Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) o comunque nella misura meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale, importo da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Prevedere che il SI. contribuisca altresì al mantenimento della figlia minore CP_1
, mediante il versamento di una somma mensile non inferiore a 2.000,00 (due Per_1
mila/00) o comunque nella misura meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale, importo da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Prevedere che lo stesso contribuisca in ragione dell'80% alle spese straordinarie tutte afferenti la figlia.
• Vinte le spese.
- In via subordinata
Confermare l'ordinanza Presidenziale datata 14 dicembre 2023, nei seguenti termini:
• Affidare in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre.
• Disporre che il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé previ accordi con la madre e tenuto conto della volontà della figlia.
• Obbligare il sig. a versare un assegno quale contributo al Controparte_1
mantenimento della moglie pari ad € 800,00 mensili in totale per 12 Parte_1
mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della stessa e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2024.
• Obbligare il sig. a versare un assegno quale contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minorenne nella misura di € 880,00 mensili in totale per Per_1
12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a Parte_1
partire dal luglio 2024.
• Porre a carico dei genitori il pagamento spese straordinarie mediche scolastiche, sportive
e ludiche per la prole ripartite in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
• con vittoria di spese e di onorari”
Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ferma la sentenza non definitiva in punto status n. 1159/2024 pubblicata in data 15.4.2024,
a) prevedere che la figlia minore resti comunque affidata ad entrambi i genitori in Per_1 regime di affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in
Genova, Via Giovanni XXIII 64/20 e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ad eccezione delle – sole – decisioni di ordinaria amministrazione che ciascun genitore assumerà autonomamente nei periodi di rispettiva pertinenza;
i genitori concorderanno preventivamente le decisioni di maggior interesse ed importanza riguardanti la figlia minore.
Assumere altresì ogni altro provvedimento in punto regime di visita e di frequenza padre- figlia meglio visto e ritenuto nell'interesse della minore;
b) porre a carico del sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
figlia minore non superiore a Euro 500,00 mensili oltre alle spese straordinarie, Per_1 previamente concordate e documentate, nella misura del 50% da determinarsi secondo il documento assunto dal Tribunale della Sezione Famiglia in data 15.9.2016;
c) respingere la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere dal marito ogni e Pt_1 qualsiasi contributo di mantenimento per carenza dei presupposti e requisiti di legge;
d) Con vittoria delle spese del giudizio oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2023, la SI.ra ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal marito SI. , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Portofino (GE) l'11/10/2003 e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 13/12/2007, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità Per_1 della convivenza matrimoniale, a fronte della quale i coniugi vivevano già da tempo separati, e chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sè, venisse stabilito un contributo economico al mantenimento proprio pari ad € 3.000,00 mensili e per la figlia pari ad € 2.000,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si è opposto alle richieste CP_1
economiche formulate dalla ricorrente, chiedendo che nulla venisse stabilito per il mantenimento della moglie in quanto economicamente autosufficiente, che il contributo economico per il mantenimento della figlia venisse contenuto in € 500,00 mensili e che, fermo l'affidamento condiviso della stessa con collocazione presso la madre, venisse attivato ogni strumento di supporto necessario, ivi compreso il licenziamento di apposita CTU, per ripristinare le frequentazioni padre-figlia.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 14/12/2023, il Presidente di Sezione, in persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e facoltà del padre di vederla e frequentarla secondo la volontà della stessa, e ponendo a carico del convenuto un contributo economico per il mantenimento della moglie pari ad € 800,00 mensili e della figlia pari ad € 880,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti dinanzi al G.I., all'udienza del 21/03/2024, il convenuto ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status, sicché la causa è stata rimessa al
Collegio con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 è stata quindi pronunciata la separazione fra i coniugi e la causa è stata nuovamente rimessa dinanzi al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante indagini di polizia tributaria e l'ordine di esibizione in giudizio degli estratti conto dell'ultimo triennio dei rapporti bancari e finanziari delle parti.
All'esito dell'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 23/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata infine rimessa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali. * * * * * *
Ciò premesso, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 con cui è stata pronuncia la separazione personale fra i coniugi, quanto alle condizioni di separazione non vi è motivo di discostarsi dal regime provvisorio stabilito in sede presidenziale in punto affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti nelle proprie conclusioni finali.
Non vi è luogo a provvedere invece in punto assegnazione della casa ex coniugale ove è rimasto a vivere il marito, dal momento che, come noto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. tale provvedimento presuppone la permanenza della figlia minore la quale si è trasferita altrove con la madre.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, nel corso del suo ascolto svolto nella fase presidenziale, in cui la minore ha mostrato una sufficiente capacità di discernimento ed un elevato grado di maturità anche in relazione alla sua età, la figlia ha espresso un forte Per_1 disagio verso il padre per le modalità con cui era venuta a conoscenza della relazione intrattenuta con un'altra donna, ed ha manifestato la sua ferma volontà di distaccarsi dalla vita precedente sospendendo anche il rapporto con il padre.
Pertanto, tenuto conto dell'età ormai ultra-diciassettenne della figlia con conseguente piena capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori e alla luce del rifiuto di interventi di ausilio esterni da parte del padre che ha comunque dichiarato di accettare e rispettare la posizione della figlia, appare congruo stabilire che l'eventuale ripresa delle frequentazioni verrà rimessa alla volontà della minore, previ accordi assunti direttamente con il padre.
Ciò posto, gli unici motivi di dissidio fra le parti sono dunque costituiti dalla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia e dal riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé chiesto dalla moglie.
Quanto al primo profilo, come noto, la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Con riferimento invece all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisce un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, dall'istruttoria documentale svolta e in particolare dalle indagini di polizia tributaria è emersa la seguente situazione economico- patrimoniale dei coniugi.
Il SI. ha percepito nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto derivate dalla CP_1 sua attività professionale di geometra pari ad € 90.927,331, corrispondente ad una liquidità mensile pari ad € 7.577,28 su dodici mesi;
tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, tali redditi sono particolarmente elevati in conseguenza dei lavori svolti per usufruire del cosiddetto Superbonus 110% che, sebbene dall'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate abbiano assunto una certa stabilità anche nei periodi d'imposta successivi, appare verosimile che non possano ripetersi nel prossimo futuro.
A ciò si aggiunga che il SI. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Genova, CP_1
Via Federico Donaver n. 110R, ha acquistato nel 2024 altro immobile sito in Via Porta degli
Archi n. 3/4 per il quale paga una rata del mutuo pari ad € 780,34 mensili ma che ha concesso in locazione alla ditta individuale a fronte di un canone di € 1.200,00 mensili, CP_2
è usufruttuario dell'immobile sito in Genova, Via Torti n. 26/4 Sc. B, di cui la moglie è nuda proprietaria e per il quale versa una rata del mutuo pari ad € 697,00 mensili, concesso anch'esso in locazione alla di cui il convenuto è legale rappresentante e Controparte_3 vive nella casa ex coniugale sita in Via Imperiale n. 35/9 di proprietà della madre per cui sopporta unicamente spese per utenze e amministrazione pari a circa € 300,00 mensili.
Oltre a ciò, il SI. è titolare di diversi conti correnti e prodotti assicurativi e finanziari, CP_1
dai cui estratti conto emergono diverse operazioni di giroconto di denaro che fanno presumere una buona liquidità compatibile con i redditi sopra indicati.
Di contro, la SI.ra anch'essa di professione geometra, nel medesimo periodo di Pt_1
riferimento ha percepito un reddito medio annuo netto pari ad € 25.647,662, corrispondente ad una liquidità mensile pari ad € 2.137,30 su dodici mesi, sebbene dal marzo 2024 a seguito di concorso pubblico è diventata dipendente full time dell'Università di Genova ove la sua posizione economica viene inquadrata in C1 per un totale lordo di € 20.566,60, che verosimilmente rimarrà costante nel tempo.
La SI.ra è poi proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive in Genova Via Pt_1
Giovanni XXIII n. 64/20 ed è nuda proprietaria dell'immobile sito in Via Torti n. 26/4 Sc. B, di cui il marito è usufruttuario.
In questo quadro, sussiste all'evidenza uno squilibrio reddituale fra le parti nella misura di 1
a 3 in sfavore della SI.ra la quale, pur avendo sufficienti risorse per provvedere al Pt_1 proprio sostentamento, ha diritto a vedersi riconosciuto quale coniuge economicamente più debole un contributo al proprio mantenimento che appare congruo confermare nella misura già stabilita in sede presidenziale pari ad € 800,00 mensili in quanto idonea a soddisfare quella funzione solidaristica sopra richiamata tipica di tale emolumento previsto in sede di separazione al fine di godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per quanto concerne invece il mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle sue esigenze di vita in relazione alla sua età ormai quasi di cui si fa carico in via prevalente la madre con cui vive stante l'assenza di rapporti con il padre, appare congruo determinare l'assegno a carico del padre nella misura del 30% del reddito netto, in conformità alle linee guida elaborate da questo Ufficio.
Per cui dal reddito medio triennale del SI. pari ad € 7.577,28, occorre anzitutto CP_1
applicare un abbattimento del 20% per i guadagni straordinari sopra evidenziati in virtù del cosiddetto “Superbonus” essendo verosimile che non si ripeteranno nel prossimo futuro, ottenendo così la somma di € 6.061,82, da cui vanno detratte le seguenti spese fisse mensili:
€ 697,00 per il mutuo di Via Torti n. 26/4 Sc. B, € 780,34 per il mutuo di Via Porta degli
Archi n. 3/4, € 300,00 per utenze e spese di amministrazione, € 800,00 per il mantenimento della moglie ed € 500,00 forfettarie per il proprio mantenimento, ottenendo così l'importo residuo di € 2.984,48 di cui il 30% è pari a circa € 884,54.
Appare pertanto a tutt'oggi congruo l'importo stabilito in sede presidenziale, considerata la rivalutazione medio tempore maturata, pari ad € 880,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat come per legge.
A fronte poi dello squilibrio economico fra i genitori sopra evidenziato, va altresì confermata la suddivisione delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016, già stabilita in via provvisoria nella misura del 65% a carico del padre e 35% a carico della madre.
Stante la natura della causa, le conclusioni parzialmente congiunte e la reciproca soccombenza in punto economico, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 con cui è stata pronuncia la separazione personale fra i coniugi: DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
13/12/2007) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla liberamente secondo la volontà della stessa di riprendere le frequentazioni con il medesimo;
PONE in via definitiva a carico del SI. un contributo economico per il Controparte_1
mantenimento della moglie SI.ra pari ad € 800,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione Istat come per legge (con prima rivalutazione luglio 2024 come previsto in sede presidenziale), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della stessa con decorrenza dalla domanda;
PONE in via definitiva a carico del SI. un contributo economico per il Controparte_1
mantenimento ordinario della figlia minore pari ad € 880,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge (con prima rivalutazione luglio 2024 come previsto in sede presidenziale), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della SI.ra con decorrenza Parte_1 dalla domanda, oltre al 65% delle spese straordinarie relative al figlio da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF (2022): Redd. Imp. € 122.320,00 – IRPEF netta € 44.537,00 – Add. Reg. € 2.610,00 – Add. Com. € 979,00 = € 74.194,00
PF (2023): Redd. Imp. € 197.715,00 – IRPEF netta € 77.565,00 – Add. Reg. € 4.370,00 – Add. Com. € 2.295,00 = € 113.485,00
PF (2024): Redd. Imp. € 144.056,00 – IRPEF netta € 54.158,00 – Add. Reg. € 3.117,00 – Add. Com. € 1.651,00 = € 85.130,00 2 PF (2022): Redd. Imp. € 24.520,00 – IRPEF netta € 3.035,00 – Add. Reg. € 53,00 – Add. Com. € 34,00 = € 21.368,00
PF (2023): Redd. Imp. € 39.684,00 – IRPEF netta € 5.617,00 – Add. Reg. € 112,00 – Add. Com. € 81,00 = € 33.874,00
PF (2024): Redd. Imp. € 23.304,00 – IRPEF netta € 1.416,00 – Add. Reg. € 160,00 – Add. Com. € 27,00 = € 21.701,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi Nasta, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: - In via principale:
• Assegnare al SI. la casa già coniugale. CP_1
• Disporre che gli incontri tra il padre e la figlia siano liberi laddove e quando la figlia intenda riprenderli.
• Prevedere l'obbligo a carico del SI. di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, una somma non inferiore ad Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) o comunque nella misura meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale, importo da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Prevedere che il SI. contribuisca altresì al mantenimento della figlia minore CP_1
, mediante il versamento di una somma mensile non inferiore a 2.000,00 (due Per_1
mila/00) o comunque nella misura meglio ritenuta da Codesto Ill.mo Tribunale, importo da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
• Prevedere che lo stesso contribuisca in ragione dell'80% alle spese straordinarie tutte afferenti la figlia.
• Vinte le spese.
- In via subordinata
Confermare l'ordinanza Presidenziale datata 14 dicembre 2023, nei seguenti termini:
• Affidare in modo congiunto la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre.
• Disporre che il padre potrà vedere la figlia, frequentarla e tenerla con sé previ accordi con la madre e tenuto conto della volontà della figlia.
• Obbligare il sig. a versare un assegno quale contributo al Controparte_1
mantenimento della moglie pari ad € 800,00 mensili in totale per 12 Parte_1
mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della stessa e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2024.
• Obbligare il sig. a versare un assegno quale contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia minorenne nella misura di € 880,00 mensili in totale per Per_1
12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a Parte_1
partire dal luglio 2024.
• Porre a carico dei genitori il pagamento spese straordinarie mediche scolastiche, sportive
e ludiche per la prole ripartite in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre.
• con vittoria di spese e di onorari”
Conclusioni per il convenuto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ferma la sentenza non definitiva in punto status n. 1159/2024 pubblicata in data 15.4.2024,
a) prevedere che la figlia minore resti comunque affidata ad entrambi i genitori in Per_1 regime di affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in
Genova, Via Giovanni XXIII 64/20 e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ad eccezione delle – sole – decisioni di ordinaria amministrazione che ciascun genitore assumerà autonomamente nei periodi di rispettiva pertinenza;
i genitori concorderanno preventivamente le decisioni di maggior interesse ed importanza riguardanti la figlia minore.
Assumere altresì ogni altro provvedimento in punto regime di visita e di frequenza padre- figlia meglio visto e ritenuto nell'interesse della minore;
b) porre a carico del sig. un assegno a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
figlia minore non superiore a Euro 500,00 mensili oltre alle spese straordinarie, Per_1 previamente concordate e documentate, nella misura del 50% da determinarsi secondo il documento assunto dal Tribunale della Sezione Famiglia in data 15.9.2016;
c) respingere la domanda avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere dal marito ogni e Pt_1 qualsiasi contributo di mantenimento per carenza dei presupposti e requisiti di legge;
d) Con vittoria delle spese del giudizio oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2023, la SI.ra ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal marito SI. , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Portofino (GE) l'11/10/2003 e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 13/12/2007, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità Per_1 della convivenza matrimoniale, a fronte della quale i coniugi vivevano già da tempo separati, e chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sè, venisse stabilito un contributo economico al mantenimento proprio pari ad € 3.000,00 mensili e per la figlia pari ad € 2.000,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituito in giudizio il SI.
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si è opposto alle richieste CP_1
economiche formulate dalla ricorrente, chiedendo che nulla venisse stabilito per il mantenimento della moglie in quanto economicamente autosufficiente, che il contributo economico per il mantenimento della figlia venisse contenuto in € 500,00 mensili e che, fermo l'affidamento condiviso della stessa con collocazione presso la madre, venisse attivato ogni strumento di supporto necessario, ivi compreso il licenziamento di apposita CTU, per ripristinare le frequentazioni padre-figlia.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 14/12/2023, il Presidente di Sezione, in persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e facoltà del padre di vederla e frequentarla secondo la volontà della stessa, e ponendo a carico del convenuto un contributo economico per il mantenimento della moglie pari ad € 800,00 mensili e della figlia pari ad € 880,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti dinanzi al G.I., all'udienza del 21/03/2024, il convenuto ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status, sicché la causa è stata rimessa al
Collegio con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 è stata quindi pronunciata la separazione fra i coniugi e la causa è stata nuovamente rimessa dinanzi al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante indagini di polizia tributaria e l'ordine di esibizione in giudizio degli estratti conto dell'ultimo triennio dei rapporti bancari e finanziari delle parti.
All'esito dell'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 23/01/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata infine rimessa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali. * * * * * *
Ciò premesso, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 con cui è stata pronuncia la separazione personale fra i coniugi, quanto alle condizioni di separazione non vi è motivo di discostarsi dal regime provvisorio stabilito in sede presidenziale in punto affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti nelle proprie conclusioni finali.
Non vi è luogo a provvedere invece in punto assegnazione della casa ex coniugale ove è rimasto a vivere il marito, dal momento che, come noto, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. tale provvedimento presuppone la permanenza della figlia minore la quale si è trasferita altrove con la madre.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, nel corso del suo ascolto svolto nella fase presidenziale, in cui la minore ha mostrato una sufficiente capacità di discernimento ed un elevato grado di maturità anche in relazione alla sua età, la figlia ha espresso un forte Per_1 disagio verso il padre per le modalità con cui era venuta a conoscenza della relazione intrattenuta con un'altra donna, ed ha manifestato la sua ferma volontà di distaccarsi dalla vita precedente sospendendo anche il rapporto con il padre.
Pertanto, tenuto conto dell'età ormai ultra-diciassettenne della figlia con conseguente piena capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori e alla luce del rifiuto di interventi di ausilio esterni da parte del padre che ha comunque dichiarato di accettare e rispettare la posizione della figlia, appare congruo stabilire che l'eventuale ripresa delle frequentazioni verrà rimessa alla volontà della minore, previ accordi assunti direttamente con il padre.
Ciò posto, gli unici motivi di dissidio fra le parti sono dunque costituiti dalla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia e dal riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé chiesto dalla moglie.
Quanto al primo profilo, come noto, la determinazione del contributo economico al mantenimento della prole ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Con riferimento invece all'assegno di mantenimento chiesto dalla moglie, giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisce un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, dall'istruttoria documentale svolta e in particolare dalle indagini di polizia tributaria è emersa la seguente situazione economico- patrimoniale dei coniugi.
Il SI. ha percepito nell'ultimo triennio un reddito medio annuo netto derivate dalla CP_1 sua attività professionale di geometra pari ad € 90.927,331, corrispondente ad una liquidità mensile pari ad € 7.577,28 su dodici mesi;
tuttavia, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, tali redditi sono particolarmente elevati in conseguenza dei lavori svolti per usufruire del cosiddetto Superbonus 110% che, sebbene dall'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate abbiano assunto una certa stabilità anche nei periodi d'imposta successivi, appare verosimile che non possano ripetersi nel prossimo futuro.
A ciò si aggiunga che il SI. è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Genova, CP_1
Via Federico Donaver n. 110R, ha acquistato nel 2024 altro immobile sito in Via Porta degli
Archi n. 3/4 per il quale paga una rata del mutuo pari ad € 780,34 mensili ma che ha concesso in locazione alla ditta individuale a fronte di un canone di € 1.200,00 mensili, CP_2
è usufruttuario dell'immobile sito in Genova, Via Torti n. 26/4 Sc. B, di cui la moglie è nuda proprietaria e per il quale versa una rata del mutuo pari ad € 697,00 mensili, concesso anch'esso in locazione alla di cui il convenuto è legale rappresentante e Controparte_3 vive nella casa ex coniugale sita in Via Imperiale n. 35/9 di proprietà della madre per cui sopporta unicamente spese per utenze e amministrazione pari a circa € 300,00 mensili.
Oltre a ciò, il SI. è titolare di diversi conti correnti e prodotti assicurativi e finanziari, CP_1
dai cui estratti conto emergono diverse operazioni di giroconto di denaro che fanno presumere una buona liquidità compatibile con i redditi sopra indicati.
Di contro, la SI.ra anch'essa di professione geometra, nel medesimo periodo di Pt_1
riferimento ha percepito un reddito medio annuo netto pari ad € 25.647,662, corrispondente ad una liquidità mensile pari ad € 2.137,30 su dodici mesi, sebbene dal marzo 2024 a seguito di concorso pubblico è diventata dipendente full time dell'Università di Genova ove la sua posizione economica viene inquadrata in C1 per un totale lordo di € 20.566,60, che verosimilmente rimarrà costante nel tempo.
La SI.ra è poi proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive in Genova Via Pt_1
Giovanni XXIII n. 64/20 ed è nuda proprietaria dell'immobile sito in Via Torti n. 26/4 Sc. B, di cui il marito è usufruttuario.
In questo quadro, sussiste all'evidenza uno squilibrio reddituale fra le parti nella misura di 1
a 3 in sfavore della SI.ra la quale, pur avendo sufficienti risorse per provvedere al Pt_1 proprio sostentamento, ha diritto a vedersi riconosciuto quale coniuge economicamente più debole un contributo al proprio mantenimento che appare congruo confermare nella misura già stabilita in sede presidenziale pari ad € 800,00 mensili in quanto idonea a soddisfare quella funzione solidaristica sopra richiamata tipica di tale emolumento previsto in sede di separazione al fine di godere di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per quanto concerne invece il mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle sue esigenze di vita in relazione alla sua età ormai quasi di cui si fa carico in via prevalente la madre con cui vive stante l'assenza di rapporti con il padre, appare congruo determinare l'assegno a carico del padre nella misura del 30% del reddito netto, in conformità alle linee guida elaborate da questo Ufficio.
Per cui dal reddito medio triennale del SI. pari ad € 7.577,28, occorre anzitutto CP_1
applicare un abbattimento del 20% per i guadagni straordinari sopra evidenziati in virtù del cosiddetto “Superbonus” essendo verosimile che non si ripeteranno nel prossimo futuro, ottenendo così la somma di € 6.061,82, da cui vanno detratte le seguenti spese fisse mensili:
€ 697,00 per il mutuo di Via Torti n. 26/4 Sc. B, € 780,34 per il mutuo di Via Porta degli
Archi n. 3/4, € 300,00 per utenze e spese di amministrazione, € 800,00 per il mantenimento della moglie ed € 500,00 forfettarie per il proprio mantenimento, ottenendo così l'importo residuo di € 2.984,48 di cui il 30% è pari a circa € 884,54.
Appare pertanto a tutt'oggi congruo l'importo stabilito in sede presidenziale, considerata la rivalutazione medio tempore maturata, pari ad € 880,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat come per legge.
A fronte poi dello squilibrio economico fra i genitori sopra evidenziato, va altresì confermata la suddivisione delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016, già stabilita in via provvisoria nella misura del 65% a carico del padre e 35% a carico della madre.
Stante la natura della causa, le conclusioni parzialmente congiunte e la reciproca soccombenza in punto economico, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1159/2024 pubblicata in data 15/04/2024 con cui è stata pronuncia la separazione personale fra i coniugi: DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il Persona_2
13/12/2007) ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederla liberamente secondo la volontà della stessa di riprendere le frequentazioni con il medesimo;
PONE in via definitiva a carico del SI. un contributo economico per il Controparte_1
mantenimento della moglie SI.ra pari ad € 800,00 mensili, oltre Parte_1 rivalutazione Istat come per legge (con prima rivalutazione luglio 2024 come previsto in sede presidenziale), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della stessa con decorrenza dalla domanda;
PONE in via definitiva a carico del SI. un contributo economico per il Controparte_1
mantenimento ordinario della figlia minore pari ad € 880,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge (con prima rivalutazione luglio 2024 come previsto in sede presidenziale), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della SI.ra con decorrenza Parte_1 dalla domanda, oltre al 65% delle spese straordinarie relative al figlio da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 PF (2022): Redd. Imp. € 122.320,00 – IRPEF netta € 44.537,00 – Add. Reg. € 2.610,00 – Add. Com. € 979,00 = € 74.194,00
PF (2023): Redd. Imp. € 197.715,00 – IRPEF netta € 77.565,00 – Add. Reg. € 4.370,00 – Add. Com. € 2.295,00 = € 113.485,00
PF (2024): Redd. Imp. € 144.056,00 – IRPEF netta € 54.158,00 – Add. Reg. € 3.117,00 – Add. Com. € 1.651,00 = € 85.130,00 2 PF (2022): Redd. Imp. € 24.520,00 – IRPEF netta € 3.035,00 – Add. Reg. € 53,00 – Add. Com. € 34,00 = € 21.368,00
PF (2023): Redd. Imp. € 39.684,00 – IRPEF netta € 5.617,00 – Add. Reg. € 112,00 – Add. Com. € 81,00 = € 33.874,00
PF (2024): Redd. Imp. € 23.304,00 – IRPEF netta € 1.416,00 – Add. Reg. € 160,00 – Add. Com. € 27,00 = € 21.701,00