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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4900/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento esecutivo Imu n.834 del 03/06/202, emesso dal Comune di Angri per l'anno d'imposta 2019, relativo a suoli edificabili siti in Angri (SA), località Località_1 riportati in Catasto al Dati_Catastali_1.
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per : 1) errore nel calcolo dell'imposta, in quanto l'Amministrazione avrebbe considerato la Ricorrente_1 proprietaria delle aree fabbricabili per una percentuale pari a 66,67%, laddove la stessa è proprietaria per la misura del 33,33 %; 2) difetto di motivazione.
Il Comune di Angri non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
La parte ricorrente, preliminarmente, si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per errore di calcolo nella determinazione dell'Imu richiesta in pagamento, in quanto l'Amministrazione avrebbe considerato la contribuente proprietaria delle aree fabbricabili per una percentuale pari a 66,67% laddove la stessa sarebbe proprietaria per la misura del 33,33 %. Il motivo di doglianza è infondato. Dall'esame delle risultanze catastali, prodotte agli atti del giudizio, si rileva che la contribuente è comproprietaria per 2/3 dei terreni oggetto d'imposizione, sicchè appare corretta la percentuale applicata dall'Ufficio ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Quanto al difetto di motivazione, l'avviso di accertamento impugnato appare dettagliatamente motivato riguardo ai presupposti e all'individuazione degli immobili per i quali è richiesto il pagamento dell'imposta e ai criteri di determinazione del tributo. L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile dell'Imu, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal PRG adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza 28/09/2006 n.25506 e Sez. 5, Sentenza n. 6702 del 10/03/2020 ). L'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” La disciplina relativa alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili è poi fissata dall'art. 59 D.Lgs. n. 446/1997 che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell'art. 52, la possibilità di (lettera “g” ) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Le norme in materia di ICI e poi di MU, riconoscono all'Amministrazione Comunale la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Pertanto,
i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 lett. g), pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. “redditometro” (Cass. 27/07/2007 n. 16700:
Cass.3/05/2005, n. 9137). Senza tralasciare che, in tema di MU , l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva ( Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 26431 del 08/11/2017). Del resto, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017). Invero, la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d. lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente ( Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 15555 del 30/06/2010).
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4900/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento esecutivo Imu n.834 del 03/06/202, emesso dal Comune di Angri per l'anno d'imposta 2019, relativo a suoli edificabili siti in Angri (SA), località Località_1 riportati in Catasto al Dati_Catastali_1.
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per : 1) errore nel calcolo dell'imposta, in quanto l'Amministrazione avrebbe considerato la Ricorrente_1 proprietaria delle aree fabbricabili per una percentuale pari a 66,67%, laddove la stessa è proprietaria per la misura del 33,33 %; 2) difetto di motivazione.
Il Comune di Angri non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è infondato.
La parte ricorrente, preliminarmente, si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per errore di calcolo nella determinazione dell'Imu richiesta in pagamento, in quanto l'Amministrazione avrebbe considerato la contribuente proprietaria delle aree fabbricabili per una percentuale pari a 66,67% laddove la stessa sarebbe proprietaria per la misura del 33,33 %. Il motivo di doglianza è infondato. Dall'esame delle risultanze catastali, prodotte agli atti del giudizio, si rileva che la contribuente è comproprietaria per 2/3 dei terreni oggetto d'imposizione, sicchè appare corretta la percentuale applicata dall'Ufficio ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Quanto al difetto di motivazione, l'avviso di accertamento impugnato appare dettagliatamente motivato riguardo ai presupposti e all'individuazione degli immobili per i quali è richiesto il pagamento dell'imposta e ai criteri di determinazione del tributo. L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile dell'Imu, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal PRG adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza 28/09/2006 n.25506 e Sez. 5, Sentenza n. 6702 del 10/03/2020 ). L'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili stabilisce che: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” La disciplina relativa alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili è poi fissata dall'art. 59 D.Lgs. n. 446/1997 che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell'art. 52, la possibilità di (lettera “g” ) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Le norme in materia di ICI e poi di MU, riconoscono all'Amministrazione Comunale la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Pertanto,
i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 lett. g), pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. “redditometro” (Cass. 27/07/2007 n. 16700:
Cass.3/05/2005, n. 9137). Senza tralasciare che, in tema di MU , l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva ( Cass. Sez. 5, Ordinanza
n. 26431 del 08/11/2017). Del resto, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017). Invero, la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dall'art. 59, lett. g), della legge n. 446 cit. e riassegnato alla giunta dal d. lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente ( Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 15555 del 30/06/2010).
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Nulla per le spese.