Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2002, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0797/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto regolamento d SEZIONE SECONDA CIVILE соирий Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 9548/99 --- Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 11897/99 1.217 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron Rep. 243 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rel. Consigliere Dott. ES TROMBETTA CORTE SUPREMA DICA ZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 406 SEN TENZA 3.10 per diritti sul ricorso proposto da: 24 € EL 2002 elettivamente domiciliato in ROMA QUARANTA GIUSEPPE, .... VIA CRESCENZIO 25, 1,55 1.3000 presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA IERADI ANTONIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
DH676802 contro 0H676803 QUARANTA DOMENICO, TOMEO MARIA;
- intimati e sul 2° ricorso n 11897/99 proposto da: WIN WIDINN DOMENICO, TOMEO MARIA, elettivamente QUARANTA domiciliati in ROMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato BOTTINO U., difesi dall'avvocato TASSONE2001 707 FRANCESCO, giusta delega in atti;
-1- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
QUARANTA GIUSEPPE;
- intimato avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. ES TROMBETTA;
Preliminarmente viene disposta la riunione dei due ricorsi, separatamente proprosti avversO la stessa sentenza;
FT2 udito 1'Avvocato Antonio IERARDI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 19.4.89 i coniugi Domenico QU e Maria OM convenivano in giudizio davanti al pretore di Vibo Valentia sez. distaccata di Tropea, PP QU chiedendo che fosse determinato il confine fra il lotto di terreno di loro proprietà e quello limitrofo di proprietà del convenuto. Deducevano gli attori di aver acquistato il suolo, di natura edificatoria, da Maria Comerci con rogito 4.3.83; e di aver accertato, a mezzo di perizia di parte, che detto suolo, indicato nel rogito di mq.690, sulla scorta FT2 del tipo di frazionamento n. 12/80 redatto sull'estratto di mappa N.31659 approvato dall'UTE di Catanzaro il 30.X.80, risultava essere di mq.635,76 e che la superficie mancante di mq.54,24 risultava occupata da PP QU coincidendo sugli altri tre lati i confini del lotto attoreo con le risultanze del frazionamento. Il convenuto, costituitosi, contestava la domanda asserendo che entrambe le parti avevano acquistato i rispettivi terreni dalla stessa dante causa Maria Comerci, precedente proprietaria;
che egli aveva acquistato tre anni prima degli attori, ed i confini delimitati con picchetti erano rimasti 3 invariati da quell'epoca; che gli attori avevano acquistato a corpo e non a misura una superficie di circa mq.690; che, infine, confinando il terreno degli attori con altri alienati dalla stessa dante causa, la pretesa degli attori non poteva essere rivolta solo nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto il rigetto della domanda. Espletata consulenza tecnica d'ufficio e consulenza di parte, il Pretore, con sentenza 2 qualificata l'azione come revindica,marzo 1993, respingeva la domanda attrice ritenendo non fornita la prova del diritto di proprietà sul terreno FT2 rivendicato. il Su impugnazione dei coniugi QU-OM, Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza 26 gennaio 1999 dichiarava che il confine fra i terreni delle parti è costituito dalla linea catastale risultante dal tipo di frazionamento n.12 del 30.10.80 (estratto di mappa 31659/80) così come individuato dal C.T.U. e condannava l'appellato al rilascio della superficie indebitamente occupata pari а mq.33,60. Premesso che l'azione proposta deve essere qualificata come regolamento di confini e non revindica;
afferma il Tribunale che il confine tra 4 i fondi non può che essere quello espressamente richiamato dai rispettivi titoli di proprietà, del tutto coincidente con il criterio residuale rappresentato dalle mappe catastali e cioè il frazionamento n.12 approvato dall'UTE di Catanzaro il 30.X.80 redatto su estratto di mappa n.31659/80. Il confine quindi va delimitato, secondo il Tribunale, come risulta dalla C.T.U., esauriente e priva di contraddizioni, mentre vanno disattesi i rilievi del consulente di parte (geom. Restucci): avendo il C.T.U. spiegato di aver fatto ricorso al mezzo di distanziamento elettronico (diverso da quello per allineamenti usato in sede di FT2 frazionamento) per essere mutato lo stato dei luoghi che rendeva impossibile effettuare i rilievi per allineamento;
ed essendo irrilevante, in mancanza di richiesta di accertamento degli altri confini, sia la circostanza che i confini di fatto risultano leggermente differenti dal tipo di frazionamento, sia la ridotta estensione del terreno del convenuto rispetto a quella risultante dal suo titolo di acquisto. Precisa ancora il Tribunale che le conclusioni del C.T. di parte ricorrente geom. GA non sono condivisibili perché assumendo apoditticamente 5 come esatta la estensione degli altri confini, la superficiecalcola solo approssimativamente mancante rispetto a quella indicata nel rogito d'acquisto. Vanno, infine, disattese, per il Tribunale, le richieste prove testimoniali essendo insufficienti gli elementi acquisiti sia in ordine alla fascia di terreno detenuta dall'appellato, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem, mancando peraltro domande di accertamento dell'acquisto per usucapione né f sussistendo contestazioni alla in ordine provenienza dei fondi. FTH Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione PP QU con quattro motivi di ricorso illustrati da memoria. Resistono con controricorso i coniugi QU- OM the регоро докоricorso incidentale condizionato MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione principale: 1) - la violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.civ. in relazione all'art. 360 nn. - per avere il Tribunale erroneamente 3 e 5 c.p.c. qualificato l'azione proposta dai resistenti come azione di regolamento di confini, mentre si tratta di una azione di revindica avendo gli attori fin dall'atto introduttivo del giudizio, dopo aver esattamente individuato la zona di terreno di loro proprietà posseduta dal convenuto, chiesto l'affermazione del loro diritto di proprietà, contestando a tal fine il titolo di proprietà del convenuto dal quale risulta l'acquisto di una porzione di terreno anche maggiore di quella dallo stesso di fatto posseduta;
per avere il 2)- l'error in procedendo ancorato la propria decisione alle Tribunale risultanze della C.T.U. lacunosa ed errata nel FT2 calcolo e controllo dei confini, senza contestare al consulente d'ufficio gli addebiti mossi dal consulente di parte e senza pretendere i relativi chiarimenti, omettendo di far riferimento, trattandosi di fondi già appartenuti ad un unico proprietario, agli atti di vendita o di divisione o al tipo di frazionamento ad essi relativo;
3) - l'error in procedendo per avere il Tribunale affermando che non essendo stato richiesto l'accertamento degli altri confini, rimane irrilevante e compatibile con il confine stabilito dal C.T.U. l'accertata (dal C.T.U.) leggera differenza dei confini di fatto, dal tipo 7 di frazionamento, così come la ridotta estensione del terreno posseduto dal convenuto (attuale ricorrente) rispetto a quella risultante dal procedere alla titolo, erroneamente omesso di misurazione di entrambi i terreni;
-4) 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, per avere il Tribunale completamente omesso di esaminare i titoli di proprietà. Deducono i resistenti, a motivo di ricorso incidentale condizionato, l'omessa pronuncia del FT2 Tribunale sul 2° motivo d'appello con il quale si chiedeva al secondo giudice di rilevare l'esistenza in atti della prova della proprietà in capo agli stessi, del terreno rivendicato anche per maturata usucapione disponendo per l'ammissione e l'espletamento delle prove testimoniali all'uopo Entrambi i ricorsi vacua riuniti ex art. 335 cpc. articolate. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Corretta è, infatti, la qualificazione giuridica della domanda fatta dal giudice d'appello avendo il medesimo escluso che, nella specie, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, 8 fossero in contestazione i titoli di proprietà, vertendo la controversia solo sulla estensione del terreno oggetto del diritto di proprietà dei confinanti. Il ricorrente, tuttavia, insiste ancora nel qualificare come rivendica l'azione proposta dai resistenti, ponendo l'accento sull'indicazione precisa fatta dagli attori, dell'estensione e dei confini della zona di terreno da lui occupata, in ciò adeguandosi alle affermazioni contenute nella sentenza del pretore che aveva desunto la natura di rivendica della domanda proposta, dal fatto che presupposto mancasse l'incertezza del confine, confini. Il FT2 dell'azione di regolamento di Tribunale, invece, ha evidenziato che l'incertezza può essere anche solo soggettiva, nel senso di ritenere erroneo il confine di fatto esistente. Ne consegue che l'indicazione esatta del terreno incluso nel confine apparente, non fa venir meno l'incertezza dello stesso, essendo questa connessa alla ritenuta erroneità di esso. Il motivo va, pertanto, respinto. I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso in connessi, possono esame, in quanto strettamente essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. 9 Il Tribunale, infatti, nel determinare il confine fra i terreni, coincidente con quello rappresentato nelle mappe catastali, ha proceduto alla individuazione di esso in base al frazionamento n.12 approvato dall'UTE di Catanzaro il 30.X.80, redatto sull'estratto di mappa 31659/80, precisando che l'accertamento e stato fatto sulla base di quanto emergente dai titoli di proprietà delle parti, i quali espressamente richiamano lo stesso frazionamento. Il Tribunale, quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente ha esaminato i titoli di FT2 proprietà delle parti riscontrando in essi, quanto alla individuazione del confine, una esatta corrispondenza di dati, accertata poi in Coco dal C.T.U.; dando inoltre conto dei rilievi sollevati avverso la relazione del consulente d'ufficio, precisando sia le ragioni (mutamento dello stato dei luoghi rispetto all'epoca in cui fu effettuato il frazionamento) che hanno determinato l'uso necessitato del distanziamento elettronico;
sia che il suo uso, comunque, non ha comportato diversità di risultati. Quanto poi alla irrilevanza, ritenuta dal Tribunale, della circostanza che i confini di fatto di entrambi i terreni, come risulta dalla 10 piantina collegata alla C.T.U. presentino lievi differenze di posizionamento rispetto alle indicazioni del frazionamento, l'opinione del censure dal momento che, inTribunale non merita causa si trattava di accertare solo il confine fra le parti e che solo l'eventuale disposta regolarizzazione degli altri confini ove ne fosse avrebbe potutostato chiesto l'accertamento, incidere su quello delle parti in causa e rendere, conseguentemente rilevante l'affermata ridotta estensione del terreno del ricorrente. FR Il ricorso principale va, pertanto, respinto. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato all'accoglimento del ricorso principale, va dichiarato assorbito. Il ricorrente principale soccombente, Va condannato al pagamento delle spese giudiziali in favore dei resistenti nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, Corte / rigetta il ricorso principale La e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente principale nei confronti dei resistenti, al pagamento delle spese del presente liquidate in L. 289.800 (€ 149,67) giudizio (€ 774,69) oltre L.
1.500.000 Yper 11 F12 onorari. Così deciso in Roma il 23 aprile 2001. ES ET est. V. Duppo Pres. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 109T 12911 456T 30,98 GEN 20 TOT. 160,10 8065 18,0 178,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 serie 4 al n.1373 versate € 178,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12