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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34154 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2024 del Tribunale di Termini Imerese udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 28/2/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di CA AL e ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo il 30/9/2020 e dal Tribunale di Trapani il 13/4/2021 e ha rideterminato la pena complessiva in anni uno, mesi sette ed euro 1.600,00 di multa. 2. Il giudice dell'esecuzione, per quanto interessa ai fini del ricorso, ha individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa, previo giudizio di equivalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, e ha poi applicato l'aumento in continuazione per i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, \W7' Penale Sent. Sez. 1 Num. 34154 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 calcolandolo in complessivi mesi sette ed euro 600,00 Ad avviso del giudice, infatti, l'aumento di pena per ciascuno dei due reati satellite, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 81, commi 2 e 4, cod. pen., non avrebbe potuto essere inferiore a 1/3 e, d'altro canto, nel procedimento di esecuzione non opererebbe il divieto di reformatio in peius essendo il giudice vincolato al solo limite di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., per cui la pena non può essere uguale o superiore alla somma di quelle inflitte con le precedenti sentenze. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 99 cod. pen., 648 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che la pena applicata per i reati satellite sarebbe superiore a quella quantificata dal giudice di merito e ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius, applicabile anche al procedimento di esecuzione come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Sotto altro profilo, poi, ad avviso del ricorrente, la riconosciuta continuazione tra i reati porrebbe in dubbio la pronuncia di merito in ordine alla sussistenza stessa della recidiva. 4. In data 9 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 99 cod. pen., 648 e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. La questione in ordine alla possibilità o meno del giudice dell'esecuzione di determinare gli aumenti di pena in continuazione per i reati satellite in misura superiore alla quantificazione effettuata dal giudice della cognizione, fermo restando il solo limite di cui cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte. Sullo specifico punto, pertanto, si deve rinviare alle considerazioni esposte in quella sede e si deve ribadire il principio di diritto per cui «il giudice 2 \rà //' dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). Nel caso di specie il giudice, facendo espresso riferimento al solo limite di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., ha applicato per il reato satellite un aumento in continuazione superiore da quello che aveva calcolato il giudice della cognizione e non si è così conformato al principio indicato. 2.2. Sotto altro profilo, poi, al fine di procedere a una corretta determinazione della pena complessiva, si deve ricordare che «in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satellite» (Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062 - 01). Ciò anche considerato che nel caso in esame la statuizione relativa alla sussistenza della recidiva e al giudizio di bilanciamento della stessa nel computo della pena per il reato base operato nel giudizio di merito è divenuta irrevocabile e, pertanto, non può, essere ora posta in discussione nel corso del procedimento di esecuzione, pure se questo afferisce la continuazione tra i reati che ne hanno determinato il riconoscimento. I due istituti, d'altro canto, sono autonomi, con struttura e finalità differenti, e, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non sono incompatibili tra loro. La recidiva, infatti, tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal modo, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. La continuazione, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene. Ragione questa per cui, sussistendone le condizioni, come nel caso di specie, vanno applicati entrambi praticando, se del caso, sul reato base, prima l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quella per la continuazione Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 - 01; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, 3 Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695 - 01; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169 - 01; Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, Caradonna, Rv. 240144 - 01; Sez. 1, n. 19544 del 02/04/2004, Vecci, Rv. 227981 - 01). 4. La violazione di legge rilevata impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio aeeribunale di Termini Imerese. Così deciso il 31/5/2024
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 28/2/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di CA AL e ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo il 30/9/2020 e dal Tribunale di Trapani il 13/4/2021 e ha rideterminato la pena complessiva in anni uno, mesi sette ed euro 1.600,00 di multa. 2. Il giudice dell'esecuzione, per quanto interessa ai fini del ricorso, ha individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa, previo giudizio di equivalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, e ha poi applicato l'aumento in continuazione per i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, \W7' Penale Sent. Sez. 1 Num. 34154 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 calcolandolo in complessivi mesi sette ed euro 600,00 Ad avviso del giudice, infatti, l'aumento di pena per ciascuno dei due reati satellite, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 81, commi 2 e 4, cod. pen., non avrebbe potuto essere inferiore a 1/3 e, d'altro canto, nel procedimento di esecuzione non opererebbe il divieto di reformatio in peius essendo il giudice vincolato al solo limite di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., per cui la pena non può essere uguale o superiore alla somma di quelle inflitte con le precedenti sentenze. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 99 cod. pen., 648 e 671 cod. proc. pen. evidenziando che la pena applicata per i reati satellite sarebbe superiore a quella quantificata dal giudice di merito e ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius, applicabile anche al procedimento di esecuzione come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Sotto altro profilo, poi, ad avviso del ricorrente, la riconosciuta continuazione tra i reati porrebbe in dubbio la pronuncia di merito in ordine alla sussistenza stessa della recidiva. 4. In data 9 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 99 cod. pen., 648 e 671 cod. proc. pen. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. La questione in ordine alla possibilità o meno del giudice dell'esecuzione di determinare gli aumenti di pena in continuazione per i reati satellite in misura superiore alla quantificazione effettuata dal giudice della cognizione, fermo restando il solo limite di cui cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte. Sullo specifico punto, pertanto, si deve rinviare alle considerazioni esposte in quella sede e si deve ribadire il principio di diritto per cui «il giudice 2 \rà //' dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). Nel caso di specie il giudice, facendo espresso riferimento al solo limite di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., ha applicato per il reato satellite un aumento in continuazione superiore da quello che aveva calcolato il giudice della cognizione e non si è così conformato al principio indicato. 2.2. Sotto altro profilo, poi, al fine di procedere a una corretta determinazione della pena complessiva, si deve ricordare che «in tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satellite» (Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062 - 01). Ciò anche considerato che nel caso in esame la statuizione relativa alla sussistenza della recidiva e al giudizio di bilanciamento della stessa nel computo della pena per il reato base operato nel giudizio di merito è divenuta irrevocabile e, pertanto, non può, essere ora posta in discussione nel corso del procedimento di esecuzione, pure se questo afferisce la continuazione tra i reati che ne hanno determinato il riconoscimento. I due istituti, d'altro canto, sono autonomi, con struttura e finalità differenti, e, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non sono incompatibili tra loro. La recidiva, infatti, tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal modo, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole. La continuazione, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso, in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene. Ragione questa per cui, sussistendone le condizioni, come nel caso di specie, vanno applicati entrambi praticando, se del caso, sul reato base, prima l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quella per la continuazione Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 - 01; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, 3 Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695 - 01; Sez. 4, n. 49658 del 30/09/2014, Paternesi, Rv. 261169 - 01; Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, Caradonna, Rv. 240144 - 01; Sez. 1, n. 19544 del 02/04/2004, Vecci, Rv. 227981 - 01). 4. La violazione di legge rilevata impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinché il Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio aeeribunale di Termini Imerese. Così deciso il 31/5/2024