Art. 8. (Doveri del giudice di pace) 1. L' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile , in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile , in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".