Articolo 8 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 dicembre 1999
Art. 8. (Doveri del giudice di pace) 1. L' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all' articolo 51 del codice di procedura civile , in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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