TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1326/2019 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 Pt_2
, con l'avv. MERLETTO ADRIANO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avv. TUCCI PAOLA C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza del 6/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/7/2019 , Parte_1 Pt_2 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8/10/2009 in MATERA con , dalla quale si era CP_1 separato consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 16/3/2016
e dalla cui unione erano nati i figli (il 1/2/2010), scomparso prematuramente per Per_1 una grave malattia il 21/10/2010, e (il 9/9/2011), chiedendo la conferma dell'affido Per_2 condiviso della minore con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e, a modifica delle condizioni della separazione, che fosse ampliato il calendario di visite padre-figlia; dal punto di vista economico, rappresentando un peggioramento delle proprie condizioni, chiedeva che fosse posto a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile di € 500,00 (a fronte dell'importo di € 1.500,00 stabilito in sede di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie, con eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie nonché del contributo per il canone di locazione previsti negli accordi separativi.
Con comparsa di costituzione del 28/10/2019 si costituiva in giudizio
[...]
, non opponendosi alla domanda di divorzio, né a quelle di affido e collocamento, CP_1 ma chiedendo, relativamente agli ulteriori aspetti, una modifica del regime di visite del padre e l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per la figlia Per_2 ad € 2.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma del contributo di
€ 300,00 per il canone di locazione, mentre non formulava domanda di assegno divorzile.
Sentite le parti, con ordinanza del 16/12/2019 il Presidente del Tribunale confermava l'assegno mensile di € 1.500,00 a carico del per il mantenimento della figlia e Parte_1 poneva a suo carico il pagamento del 60% delle spese straordinarie;
confermava altresì il calendario di visite padre-figlia e disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale sullo stato n. 421/2020 pubblicata il 10/8/2020 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, all'udienza dell'8/6/2021 veniva ascoltata la figlia minore e, in seguito alle sue dichiarazioni, veniva ampliato il Per_2 calendario di visite padre-figlia, introducendo un pernotto infrasettimanale ed un pernotto il venerdì a weekend alternati.
Con ordinanza del 25/1/2022 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva accettata dal ricorrente previa integrazione della stessa rispetto alle visite durante le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive, e rifiutata dalla resistente.
Con ordinanza del 2/9/2022 veniva nominato un consulente tecnico al fine di accertare lo stato economico e patrimoniale più attendibile con riferimento ad entrambi i coniugi.
Acquisito l'elaborato peritale, con ordinanza del 16/5/2024, il Giudice istruttore, tenendo conto che dalla relazione del con l'attuale compagna erano nate le figlie Parte_1
Per_ (il 10/5/2019) e, successivamente all'adozione dei provvedimenti provvisori, (il Per_3
17/9/2022), e che, con provvedimento dell'8/6/2021, era stato ampliato il diritto di visita paterno nei confronti di , riduceva il contributo a carico del ricorrente per il Per_2 mantenimento della figlia ad € 800,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
Per_2 inoltre, assegnava al CTU termine per depositare una relazione integrativa della perizia, che veniva depositata in data 14/6/2024.
Con ordinanza del 20/9/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 6/12/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
Questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva sullo status n. 421/2020 pubblicata il 10/8/2020, dunque rimangono da esaminare le restanti questioni.
Vista la concorde richiesta delle parti e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per derogare al regime di affido ritenuto prioritario dal legislatore, basato sulla bigenitorialità e sulla pari compartecipazione di entrambi i genitori alle scelte più significative relative ai figli, va disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con dimora Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre.
Quanto al calendario di visite padre-figlia, tenendo conto che ha tredici anni Per_2
e che, come dichiarato dalla resistente nella comparsa conclusionale, ha raggiunto un grado di maturità e un'autonomia che le consentono di gestire in modo indipendente il rapporto con il padre, nel rispetto delle proprie esigenze scolastiche ed extrascolastiche, il Collegio ritiene di disporre che le visite si svolgano liberamente e che, solo in caso di disaccordo, trovino applicazione le disposizioni già in essere, di cui al verbale di udienza dell'8/6/2021 per quanto riguarda le visite infrasettimanali e nel weekend, ed all'accordo di separazione del 26/2/2016 relativamente alle festività natalizie e pasquali ed al periodo estivo.
Venendo agli aspetti economici, si osserva quanto segue.
Questo Collegio ritiene di condividere e di fare proprie senza riserva alcuna le conclusioni del CTU, dott. essendo le stesse esenti da vizi logici o di metodo, Persona_5 non condividendo le contestazioni mosse sul punto dalla difesa di parte resistente, tenendo conto dell'esaustività delle risposte fornite dal perito, anche mediante due ulteriori relazioni integrative.
Il consulente, infatti, ha dato esaustive risposte relativamente alla capacità reddituale delle parti, non limitandosi a considerare il dato formale derivante dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, ma incrociando e comparando tale dato con altri elementi rivelatori della capacità di spesa (come il patrimonio mobiliare ed immobiliare), unitamente alle movimentazioni bancarie, fornendo un'adeguata ricostruzione della complessiva situazione di entrambi i coniugi;
ha inoltre fornito, relativamente al ricorrente, un quadro esaustivo delle attività delle società di famiglia PA IE, PA CO SR e PA Srl, tutte riconducibili al medesimo nucleo familiare, e, più precisamente, al fondatore CO
PA, padre dell'odierno ricorrente, individuato quale “vero soggetto economico”, che ha mantenuto e mantiene tuttora un ruolo preponderante negli assetti societari.
Quanto agli utili societari maturati e non distribuiti, ha chiarito che tali utili sono stati destinati a “riserva volontaria” e, fin tanto che non ne venga deliberata la distribuzione in favore dei soci, gli stessi non possono considerarsi come crediti certi, liquidi ed esigibili, potendo rappresentare al massimo un'aspettativa di credito, ma non una certezza;
ancora, che la strumentalità di tale mancata distribuzione (praticata per evitare di ascrivere ulteriori sostanze al , come ritenuto dalla resistente) rappresenta solo un'ipotesi e non una Parte_1 certezza, tenuto conto che società come quelle di cui trattasi, ovvero a ristretta base societaria e di tipo familiare, generalmente distribuiscono gli utili solo in caso di necessità.
Ciò detto, dalla lettura dell'elaborato peritale è emerso che, negli ultimi tre anni disponibili (dal 2019 al 2021), il reddito medio mensile del è stato di circa € Parte_1
1.531,00 netti, mentre quello della di circa € 1.436,00; che, di là del “perimetro” CP_1 fiscale/reddituale, e comparando il dato fiscale con altri elementi, come sopra evidenziato, si ricava che il ricorrente, sempre negli anni 2019-2021, ha avuto delle entrate di circa €
34.000,00 euro annui ed uscite di circa 36.000,00, mentre la resistente, nel medesimo periodo, ha avuto entrate di circa € 38.500,00, comprensive degli emolumenti corrisposti dall'ex coniuge, ed uscite di circa € 38.600,00; che, inoltre, entrambe le parti frequentano esercizi commerciali di fascia medio – alta.
Dall'analisi di questi dati si condivide, pertanto, quanto ipotizzato dal CTU, ovvero che entrambi i coniugi, a prescindere dal reddito formale che ognuno di loro ha conseguito, fruiscono di un “sistema famiglia” che li sostiene, e tanto emerge sia dalla circostanza che le spese da entrambi sostenute sono superiori a quelle che avrebbero potuto sostenere con i soli redditi dichiarati, sia da altri elementi, come ad esempio l'utilizzo di auto non di loro proprietà
(aziendale per il e del padre per la , il conto della cointestato con il Parte_1 CP_1 CP_1 padre, la casa di proprietà di costei abitata dai genitori, i prestiti che il ha ottenuto Parte_1 dal padre.
Dunque, grazie agli aiuti che ciascun coniuge riceve dalla famiglia di origine, il tenore di vita di entrambi i coniugi si attesta intorno ad un livello medio di spesa (come sostiene il perito, tipico della “middle class”).
Quanto alla prevedibile capacità reddituale delle parti, il CTU ha concluso individuandola, per il , in un intervallo posto fra € 35.000,00 ed € 40.000,00 netti Parte_1 all'anno, e per la in un intervallo posto fra € 20.000,00 ed € 25.000,00 netti all'anno, CP_1 al netto degli emolumenti che le corrisponde mensilmente il ricorrente.
Ebbene, tenuto conto della capacità reddituale delle parti così come ricostruita dal
CTU ed anche a voler considerare la contrazione reddituale dedotta (ma non sufficientemente provata, avendo prodotto il solo contratto di lavoro a tempo determinato, ma non anche le dichiarazioni dei redditi) da parte resistente e, quindi, il minor reddito formale percepito mensilmente dalla (circa 800 euro), stanti i nuovi elementi emersi dopo la separazione CP_1
(ovvero la nascita di altre due figlie del - di cui la terza nata nel corso del presente Parte_1 giudizio - con i conseguenti oneri economici gravanti sullo stesso e l'ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre, con automatico aumento delle spese dirette Per_2 sostenute dal padre per la minore), il Collegio ritiene congruo determinare, a decorrere dalla data della presente decisione, l'importo posto a carico del per il mantenimento Parte_1 della figlia minore in € 950,00 mensili (così determinata anche tenuto conto della contribuzione del padre alle spese di locazione della casa atta a garantire le esigenze abitative della minore così come già prevista in sede di separazione consensuale), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con riferimento alle spese per le esigenze abitative della minore va osservato che, in sede di separazione consensuale, le parti concordemente stabilivano che il avrebbe Parte_1 contribuito, nella misura di € 300,00 mensili, alle spese di locazione dell'immobile ove la resistente vive con la figlia minore e che, dall'epoca degli accordi all'attualità, non vi sono stati cambiamenti nella situazione abitativa di entrambi i coniugi.
Al momento in cui le parti sottoscrivevano la convenzione di separazione consensuale, il era ben consapevole che la fosse proprietaria di altro immobile, concesso Parte_1 CP_1 in comodato d'uso gratuito ai propri genitori ed a sua sorella, ma ciò non gli ha impedito di accettare di contribuire alle spese locative sostenute dalla resistente;
inoltre, vi è da dire che con la rinuncia della all'assegnazione della casa coniugale, che è l'unica proprietà CP_1 immobiliare del , costui è ritornato ad abitare presso tale immobile, in tal modo non Parte_1 sostenendo alcun costo per le sue esigenze abitative, che invece avrebbe sostenuto qualora la resistente fosse rimasta ad abitare, unitamente alla figlia minore, presso tale abitazione.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio, si ritiene di compensare le spese maturate sino al 25/1/2022, data dell'ordinanza con cui è stata formulata alle parti la proposta di conciliazione del giudice ex art. 185 bis c.p.c. e di porre quelle successive, ivi compresa quella di c.t.u., a carico della resistente, che non avendo accettato la proposta ha dato causa all'ulteriore corso del giudizio, conclusosi in senso sfavorevole per la resistente rispetto alla proposta conciliativa (che, ferme le altre condizioni, prevedeva un assegno mensile di € 1.100,00 e la partecipazione del padre alle spese straordinarie nella maggiore misura del 70%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/7/2019 da , nei confronti di Parte_1 Pt_2
, così provvede: CP_1
1) dispone l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori in forma Per_2 condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
2) dispone che le visite del padre con la figlia minore si svolgano liberamente, Per_2 previo accordo con l'altro genitore, e che, solo in caso di disaccordo, trovi applicazione il calendario di visite adottato all'udienza dell'8/6/2021, nonché, relativamente alle festività natalizie e pasquali ed al periodo estivo, il calendario di cui all'accordo di separazione del
26/2/2016;
3) dispone che versi a entro il giorno Parte_3 CP_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 950,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie relative alla minore;
4) compensa tra le parti le spese di lite maturate sino al mese di gennaio 2022, condannando la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite maturate successivamente, che si liquidano in 3.808,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte resistente.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
9/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco