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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1137/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio - Cessazione effetti civili instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
POLLINI SABRINA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
RENAIOLI MELANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Grosseto, preso atto del
mutamento delle circostanze di fatto, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in merito alle avanzate domande, eccetto la pronuncia
relativa allo status, con i consequenziali effetti di legge”;
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, preso atto della
condanna definitiva del Sig. ad anni 3 e mesi 5 di reclusione oltre che Pt_1
della sua latitanza, pronunciarsi unicamente sullo status e sull'affido della
minore da disporsi in maniera esclusiva alla madre. Si ribadisce, anche Per_1
in questa sede, la rinuncia alle ulteriori pretese economiche come dichiarata a
verbale all'udienza del 4.10.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, del 21.05.2021, Pt_1
ha adito questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“
1. In via preliminare, accertati requisiti di legge, dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la Sig.ra con CP_1
sentenza parziale immediatamente esecutiva ed efficace;
2. in via principale, 1)
stabilire che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno, pertanto, congiuntamente e
disgiuntamente la potestà, obbligandosi a confrontarsi ed assumere insieme le
decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle
scelte educative, scolastiche e di istruzioni, mediche e sanitarie, decidendo
disgiuntamente le ordinarie questioni attinenti alla vita quotidiana. La minore
sarà collocata presso la madre;
2) a prescindere dalle modalità di affidamento il
padre potrà tenere con sé la minore dal venerdì sera alla domenica sera con
pernottamento presso di lui ogni quindici giorni, nonché vederla un giorno
infrasettimanale ; 3) le festività saranno trascorse alternativamente un anno con
Pag. 2 di 14 la madre e il successivo con i padre;
4) Durante le vacanze estive, tenuto conto
degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze della minore, il padre potrà
tenere con sé la minore per almeno quindici giorni anche non consecutivi, con
periodo da concordare entro il 1 giugno di ogni anno;
4) Il padre tenuto conto
delle sue capacità reddituali odierne, verserà un contributo al mantenimento
ordinario di 100 euro mensili, che si impegna a rivedere in senso migliorativo in
caso di reperimento d attività lavorativa stabile e più redditizia nonché il 50%
delle spese straordinarie, come da protocollo vigente 5) nessun mantenimento
sarà previsto a carico ed a favore dei coniugi”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente - premesso che i sig.ri e avevano contratto matrimonio in Tunisia – Comune di Pt_1 CP_1
Medjez El bab in data 21.03.2013, trascritto presso gli uffici di stato civile del Comune di Grosseto al n.21 part II serie C anno 2013, in regime di comunione legale dal quale era nata il [...] una figlia, Per_2
ha allegato che già nelle more della gravidanza la sig.ra
[...] CP_1
aveva proposto ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di
Grosseto, conclusosi con sentenza n. 1134/2017 con la quale veniva disposto:
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- un contributo economico a titolo di mantenimento della minore a carico del padre di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
- addebito della separazione al marito;
Pag. 3 di 14 - la frequentazione padre-figlia comprensiva di un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì per due ore (dalle 16 alle
18) nonché due giorni del fine settimana per un'ora e mezzo con orario diversificato a seconda delle stagioni.
Secondo il ricorrente –visto il decorso del termine stabilito dalla legge senza che sia ripresa la convivenza e l'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare e la comunione spirituale dei coniugi- le condizioni di separazione avrebbero dovuto essere riviste, principalmente in ordine alle modalità di affidamento, poiché, a suo dire, sarebbe venuta meno la forte conflittualità in essere al momento della separazione, che aveva determinato la sottoposizione del ricorrente ad procedimento penale a suo carico.
La causa veniva rubricata con il n. 1137/2021 ed assegnata al Presidente
delegato, Dott. Adolfo Di Zenzo, il quale, con decreto del 26.05.2021
fissava innanzi a sé l'udienza del 13.07.2021, disponendo che parte ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto entro il 21.06.2021; assegnava altresì alla resistente termine sino a 10
giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati.
Si costituiva nei termini assegnati la la quale a sua volta CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, per tutti i motivi esposti in narrativa,
rigettare le domande avanzate dal ricorrente e per l'effetto, in caso di fallimento
del tentativo di conciliazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio
Pag. 4 di 14 contratto dai Sig.ri e in Tunisia – Comune di CP_1 Parte_1
Medjez El bab in data 21.03.2013, trascritto presso gli uffici di stato civile del
Comune di Grosseto al n.21 part II serie C anno, alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore continuerà ad essere affidata esclusivamente alla Per_1
madre, e collocata prevalentemente presso di lei con facoltà del padre di poterla
vedere, con conferma dei provvedimenti resi di cui alla sentenza di separazione
n. 1134/2017, un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì), nel
quale il Sig. potrà continuare a vederla dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Pt_1
senza allontanarsi dai paraggi dell'abitazione della madre, nonché due giorni del
fine settimana per un'ora e mezza con orario diversificato a seconda delle
stagioni.
2) Ci si rimette al Tribunale per quanto riguarda la determinazione del
contributo economico per il mantenimento di a carico del padre; Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La resistente motivava la sua opposizione al richiesto affido condiviso della minore osservando che nel corso di questi anni il Parte_1
aveva dato prova di un contegno violento, ed adducendo che in molte occasioni la stessa era stata costretta a richiedere l'intervento delle
Autorità e che la bambina, che a fatica aveva raggiunto una certa serenità
ed equilibrio, dopo gli incontri con i padre appariva spesso turbata.
Rilevava inoltre che il aveva provveduto a versare il Parte_2
contributo al mantenimento – sebbene stabilito in misura minima in sentenza- solo prima del deposito del ricorso per divorzio e che mai aveva corrisposto le spese straordinarie necessarie per la minore.
Pag. 5 di 14 All'esito dell'udienza presidenziale, ascoltati entrambi i coniugi,
dapprima separatamente e poi congiuntamente alla presenza dei rispettivi procuratori, in data 13 luglio 2021 il Presidente ff – Dott. Adolfo
Di Zenzo- emetteva ordinanza depositata il 30.07.2021, con la quale così
stabiliva:
“- in relazione al tema dell'affidamento della figlia minorenne (nata nel Per_1
2014, e prossima a compiere sette anni) si conferma l'affidamento esclusivo con
collocamento presso l'abitazione in cui risiede la madre sita in CP_1
Versegge, Podere Residuo, 313, e si confermano i criteri di frequentazione
previsti in sede di separazione (in prossimità della casa materna);………
- in relazione al tema economico, si conferma quanto già previsto in sede di
separazione, ovvero che il mantenimento della figlia è a carico del Parte_2
nella misura di €100,00 mensili, a cui si aggiunge la suddivisione delle spese
straordinarie nella misura del 50% e pertanto a carico di entrambi i genitori”.
Il Presidente fissava, quindi, l'udienza di prima comparizione e trattazione in data 11.5.2022 ed assegnava a parte ricorrente termine sino all'8.3.2022 per il deposito di una memoria integrativa.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente proponeva reclamo alla
Corte d'Appello, che respingeva integralmente il gravame.
Successivamente, il ricorrente nella propria memoria depositata il
4.3.2022 ribadiva le conclusioni già rassegnate e nel merito richiamate le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, contestava il provvedimento presidenziale e ribadiva che nel frattempo i rapporti si
Pag. 6 di 14 erano rasserenati e di aver creato rapporto con la figlia della quale asseriva di occuparsi sia dal punto di vista morale che materiale.
La resistente, con la memoria integrativa, avversava la domanda del ricorrente perché basata su argomentazioni non veritiere, oltre che infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
La causa veniva istruita con la sola prova testimoniale richiesta da parte resistente, espletata all'udienza del 4.10.2023, ove veniva sentito
. Testimone_1
Alla stessa udienza i procuratori delle parti davano atto, da un lato, che nelle more era intervenuta sentenza esecutiva della Corte di cassazione,
che confermava la pena inflitta al in anni 3 e mesi 5 di reclusione Pt_1
e, dall'altro, che era divenuto irreperibile. Parte_1
A fronte di ciò la difesa della resistente ritenuto che la sopravvenienza della sentenza penale rendesse “non più sostenute da interesse le richieste
della controparte, rinuncia[va] agli ulteriori testi e chiede[va] fissarsi udienza di
p.c. per la sola pronuncia sullo status e sull'affidamento, rinunciando … alle
ulteriori pretese economiche”
A seguito della celebrazione in via cartolare della successiva udienza di p.c., con ordinanza comunicata dell'8.10,2024, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa era successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione di copia dell'estratto di matrimonio non versato in atti dalle parti e quindi
Pag. 7 di 14 nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto, nel giudizio di separazione personale concluso con sentenza del 2017.
I coniugi hanno dato conto di aver vissuto, da allora, ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. sull'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della figlia minore.
Sul punto deve ricordarsi che i criteri utili ai fini delle decisioni sull'affidamento della prole sono contenuti nell'art. 337 ter c.c., che
Pag. 8 di 14 stabilisce che per realizzare le finalità di cura, istruzione, educazione ed assistenza del minore, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e valuta prioritariamente la possibilità che i figli rimangano affidati ad entrambi i coniugi.
Le fonti sovranazionali, poi, impongono di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner anche in relazione alle modalità di affidamento della prole.
L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione; prescrive poi l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n.
77/2013.
La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Costituzione) alla
Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale.
Pag. 9 di 14 L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di
IS è stata poi avvertita dal legislatore nazionale che nella delega conferita al governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie (poi concretizzatasi con l'entrata in vigore degli artt. 473 bis e ss c.p.c.), ha stabilito tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n. 206/2021 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima (disciplina oggi confluita negli artt. 473bis.46 e 473bis.70 c.p.c.)
Sempre sul presente tema giova menzionare la recente Risoluzione del
Parlamento Europeo, datata 6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. Con tale atto i deputati Europei hanno:
- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di IS
(tra cui rientra, appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena,
efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della
Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori,
nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
Pag. 10 di 14 - precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;
- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;
- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze oltre che la vittimizzazione secondaria;
- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è
una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.
Tutte le superiori enunciazioni costituiscono direttrice interpretativa in quanto provenienti dall'organo legislativo Europeo: come tali,
rappresentano quindi parametro di riferimento per l'interprete, anche in relazione all'indirizzo che il legislatore sovranazionale intende dare alle scelte di politica comune. Le stesse, peraltro, sono ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.
Pag. 11 di 14 E' sulla scorta di quanto chiarito che deve essere valutata la condanna
(ormai definitiva) inflitta a dal Tribunale di Grosseto che lo Parte_1
ha riconosciuto colpevole dei reati previsti e puniti dagli artt. 572 c.p. e
609 bis , 609 septies n. 4 c.p., con condanna alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e ai sensi dell'art. 609 nonies c.p., e con interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela,
alla curatela e all'amministratore di sostegno e la perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
Ebbene, le gravi condotte materiali riscontrate dalla sentenza (e di cui ai capi A), B) e C) della citata sentenza, depositata dalla resistente come allegato 3 alla propria comparsa di costituzione e risposta) non possono che portare a disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della figlia minore, alla madre, che invece risulta figura genitoriale Persona_2
adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico in via prevalente di ogni incombenza relativa all'accudimento della minore, non solo morale ma anche materiale.
Il padre a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere-
dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori stessi, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Pur a fronte della rinuncia delle parti alle ulteriori domande, il Tribunale,
d'ufficio, a tutela del preminente interesse della minore, deve in ogni
Pag. 12 di 14 caso fissare il collocamento della stessa presso la madre, e stabilire che il padre – allo stato irreperibile – possa vedere e tenere con sé la figlia soltanto previo consenso della madre e previo positivo riscontro da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Quanto al mantenimento della figlia, stante la rinuncia formalizzata dalla difesa della resistente all'udienza del 4.10.2023, il Collegio non può che prendere atto del difetto di interesse alla coltivazione della relativa domanda.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la soccombenza del ricorrente sulla domanda di addebito giustificano la condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento, ivi incluse quelle relative al reclamo dallo stesso dispiegato avverso l'ordinanza presidenziale, dinanzi alla Corte
d'Appello, sul quale, del pari, è risultato integralmente soccombente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo- tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva effettivamente espletata - in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, ridotti al minimo per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in data 21/03/2013, Parte_1 CP_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (serie
C, Parte II, atto n. 21, anno 2013);
Pag. 13 di 14 DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido del minore la minore
(nata [...]) in via c.d. super-esclusiva alla madre, Persona_2
, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la CP_1
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia. Per_2
soltanto previo consenso della madre e previo positivo riscontro
[...]
da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti
CONDANNA a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
di questo giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove fu trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1137/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott. Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio - Cessazione effetti civili instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
POLLINI SABRINA
contro
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
RENAIOLI MELANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Grosseto, preso atto del
mutamento delle circostanze di fatto, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in merito alle avanzate domande, eccetto la pronuncia
relativa allo status, con i consequenziali effetti di legge”;
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, preso atto della
condanna definitiva del Sig. ad anni 3 e mesi 5 di reclusione oltre che Pt_1
della sua latitanza, pronunciarsi unicamente sullo status e sull'affido della
minore da disporsi in maniera esclusiva alla madre. Si ribadisce, anche Per_1
in questa sede, la rinuncia alle ulteriori pretese economiche come dichiarata a
verbale all'udienza del 4.10.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio, del 21.05.2021, Pt_1
ha adito questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“
1. In via preliminare, accertati requisiti di legge, dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la Sig.ra con CP_1
sentenza parziale immediatamente esecutiva ed efficace;
2. in via principale, 1)
stabilire che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa ad Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno, pertanto, congiuntamente e
disgiuntamente la potestà, obbligandosi a confrontarsi ed assumere insieme le
decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle
scelte educative, scolastiche e di istruzioni, mediche e sanitarie, decidendo
disgiuntamente le ordinarie questioni attinenti alla vita quotidiana. La minore
sarà collocata presso la madre;
2) a prescindere dalle modalità di affidamento il
padre potrà tenere con sé la minore dal venerdì sera alla domenica sera con
pernottamento presso di lui ogni quindici giorni, nonché vederla un giorno
infrasettimanale ; 3) le festività saranno trascorse alternativamente un anno con
Pag. 2 di 14 la madre e il successivo con i padre;
4) Durante le vacanze estive, tenuto conto
degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze della minore, il padre potrà
tenere con sé la minore per almeno quindici giorni anche non consecutivi, con
periodo da concordare entro il 1 giugno di ogni anno;
4) Il padre tenuto conto
delle sue capacità reddituali odierne, verserà un contributo al mantenimento
ordinario di 100 euro mensili, che si impegna a rivedere in senso migliorativo in
caso di reperimento d attività lavorativa stabile e più redditizia nonché il 50%
delle spese straordinarie, come da protocollo vigente 5) nessun mantenimento
sarà previsto a carico ed a favore dei coniugi”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente - premesso che i sig.ri e avevano contratto matrimonio in Tunisia – Comune di Pt_1 CP_1
Medjez El bab in data 21.03.2013, trascritto presso gli uffici di stato civile del Comune di Grosseto al n.21 part II serie C anno 2013, in regime di comunione legale dal quale era nata il [...] una figlia, Per_2
ha allegato che già nelle more della gravidanza la sig.ra
[...] CP_1
aveva proposto ricorso per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di
Grosseto, conclusosi con sentenza n. 1134/2017 con la quale veniva disposto:
- l'affido esclusivo della minore alla madre;
- un contributo economico a titolo di mantenimento della minore a carico del padre di € 100,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie;
- addebito della separazione al marito;
Pag. 3 di 14 - la frequentazione padre-figlia comprensiva di un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì per due ore (dalle 16 alle
18) nonché due giorni del fine settimana per un'ora e mezzo con orario diversificato a seconda delle stagioni.
Secondo il ricorrente –visto il decorso del termine stabilito dalla legge senza che sia ripresa la convivenza e l'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare e la comunione spirituale dei coniugi- le condizioni di separazione avrebbero dovuto essere riviste, principalmente in ordine alle modalità di affidamento, poiché, a suo dire, sarebbe venuta meno la forte conflittualità in essere al momento della separazione, che aveva determinato la sottoposizione del ricorrente ad procedimento penale a suo carico.
La causa veniva rubricata con il n. 1137/2021 ed assegnata al Presidente
delegato, Dott. Adolfo Di Zenzo, il quale, con decreto del 26.05.2021
fissava innanzi a sé l'udienza del 13.07.2021, disponendo che parte ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto entro il 21.06.2021; assegnava altresì alla resistente termine sino a 10
giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati.
Si costituiva nei termini assegnati la la quale a sua volta CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, per tutti i motivi esposti in narrativa,
rigettare le domande avanzate dal ricorrente e per l'effetto, in caso di fallimento
del tentativo di conciliazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio
Pag. 4 di 14 contratto dai Sig.ri e in Tunisia – Comune di CP_1 Parte_1
Medjez El bab in data 21.03.2013, trascritto presso gli uffici di stato civile del
Comune di Grosseto al n.21 part II serie C anno, alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore continuerà ad essere affidata esclusivamente alla Per_1
madre, e collocata prevalentemente presso di lei con facoltà del padre di poterla
vedere, con conferma dei provvedimenti resi di cui alla sentenza di separazione
n. 1134/2017, un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì), nel
quale il Sig. potrà continuare a vederla dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Pt_1
senza allontanarsi dai paraggi dell'abitazione della madre, nonché due giorni del
fine settimana per un'ora e mezza con orario diversificato a seconda delle
stagioni.
2) Ci si rimette al Tribunale per quanto riguarda la determinazione del
contributo economico per il mantenimento di a carico del padre; Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La resistente motivava la sua opposizione al richiesto affido condiviso della minore osservando che nel corso di questi anni il Parte_1
aveva dato prova di un contegno violento, ed adducendo che in molte occasioni la stessa era stata costretta a richiedere l'intervento delle
Autorità e che la bambina, che a fatica aveva raggiunto una certa serenità
ed equilibrio, dopo gli incontri con i padre appariva spesso turbata.
Rilevava inoltre che il aveva provveduto a versare il Parte_2
contributo al mantenimento – sebbene stabilito in misura minima in sentenza- solo prima del deposito del ricorso per divorzio e che mai aveva corrisposto le spese straordinarie necessarie per la minore.
Pag. 5 di 14 All'esito dell'udienza presidenziale, ascoltati entrambi i coniugi,
dapprima separatamente e poi congiuntamente alla presenza dei rispettivi procuratori, in data 13 luglio 2021 il Presidente ff – Dott. Adolfo
Di Zenzo- emetteva ordinanza depositata il 30.07.2021, con la quale così
stabiliva:
“- in relazione al tema dell'affidamento della figlia minorenne (nata nel Per_1
2014, e prossima a compiere sette anni) si conferma l'affidamento esclusivo con
collocamento presso l'abitazione in cui risiede la madre sita in CP_1
Versegge, Podere Residuo, 313, e si confermano i criteri di frequentazione
previsti in sede di separazione (in prossimità della casa materna);………
- in relazione al tema economico, si conferma quanto già previsto in sede di
separazione, ovvero che il mantenimento della figlia è a carico del Parte_2
nella misura di €100,00 mensili, a cui si aggiunge la suddivisione delle spese
straordinarie nella misura del 50% e pertanto a carico di entrambi i genitori”.
Il Presidente fissava, quindi, l'udienza di prima comparizione e trattazione in data 11.5.2022 ed assegnava a parte ricorrente termine sino all'8.3.2022 per il deposito di una memoria integrativa.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente proponeva reclamo alla
Corte d'Appello, che respingeva integralmente il gravame.
Successivamente, il ricorrente nella propria memoria depositata il
4.3.2022 ribadiva le conclusioni già rassegnate e nel merito richiamate le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, contestava il provvedimento presidenziale e ribadiva che nel frattempo i rapporti si
Pag. 6 di 14 erano rasserenati e di aver creato rapporto con la figlia della quale asseriva di occuparsi sia dal punto di vista morale che materiale.
La resistente, con la memoria integrativa, avversava la domanda del ricorrente perché basata su argomentazioni non veritiere, oltre che infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
La causa veniva istruita con la sola prova testimoniale richiesta da parte resistente, espletata all'udienza del 4.10.2023, ove veniva sentito
. Testimone_1
Alla stessa udienza i procuratori delle parti davano atto, da un lato, che nelle more era intervenuta sentenza esecutiva della Corte di cassazione,
che confermava la pena inflitta al in anni 3 e mesi 5 di reclusione Pt_1
e, dall'altro, che era divenuto irreperibile. Parte_1
A fronte di ciò la difesa della resistente ritenuto che la sopravvenienza della sentenza penale rendesse “non più sostenute da interesse le richieste
della controparte, rinuncia[va] agli ulteriori testi e chiede[va] fissarsi udienza di
p.c. per la sola pronuncia sullo status e sull'affidamento, rinunciando … alle
ulteriori pretese economiche”
A seguito della celebrazione in via cartolare della successiva udienza di p.c., con ordinanza comunicata dell'8.10,2024, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa era successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione di copia dell'estratto di matrimonio non versato in atti dalle parti e quindi
Pag. 7 di 14 nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Grosseto, nel giudizio di separazione personale concluso con sentenza del 2017.
I coniugi hanno dato conto di aver vissuto, da allora, ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. sull'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento della figlia minore.
Sul punto deve ricordarsi che i criteri utili ai fini delle decisioni sull'affidamento della prole sono contenuti nell'art. 337 ter c.c., che
Pag. 8 di 14 stabilisce che per realizzare le finalità di cura, istruzione, educazione ed assistenza del minore, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e valuta prioritariamente la possibilità che i figli rimangano affidati ad entrambi i coniugi.
Le fonti sovranazionali, poi, impongono di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner anche in relazione alle modalità di affidamento della prole.
L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione; prescrive poi l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n.
77/2013.
La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Costituzione) alla
Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale.
Pag. 9 di 14 L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di
IS è stata poi avvertita dal legislatore nazionale che nella delega conferita al governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie (poi concretizzatasi con l'entrata in vigore degli artt. 473 bis e ss c.p.c.), ha stabilito tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n. 206/2021 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima (disciplina oggi confluita negli artt. 473bis.46 e 473bis.70 c.p.c.)
Sempre sul presente tema giova menzionare la recente Risoluzione del
Parlamento Europeo, datata 6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. Con tale atto i deputati Europei hanno:
- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di IS
(tra cui rientra, appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena,
efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della
Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori,
nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;
Pag. 10 di 14 - precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;
- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;
- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze oltre che la vittimizzazione secondaria;
- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è
una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.
Tutte le superiori enunciazioni costituiscono direttrice interpretativa in quanto provenienti dall'organo legislativo Europeo: come tali,
rappresentano quindi parametro di riferimento per l'interprete, anche in relazione all'indirizzo che il legislatore sovranazionale intende dare alle scelte di politica comune. Le stesse, peraltro, sono ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.
Pag. 11 di 14 E' sulla scorta di quanto chiarito che deve essere valutata la condanna
(ormai definitiva) inflitta a dal Tribunale di Grosseto che lo Parte_1
ha riconosciuto colpevole dei reati previsti e puniti dagli artt. 572 c.p. e
609 bis , 609 septies n. 4 c.p., con condanna alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e ai sensi dell'art. 609 nonies c.p., e con interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela,
alla curatela e all'amministratore di sostegno e la perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
Ebbene, le gravi condotte materiali riscontrate dalla sentenza (e di cui ai capi A), B) e C) della citata sentenza, depositata dalla resistente come allegato 3 alla propria comparsa di costituzione e risposta) non possono che portare a disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo della figlia minore, alla madre, che invece risulta figura genitoriale Persona_2
adeguata e idonea a garantire alla minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico in via prevalente di ogni incombenza relativa all'accudimento della minore, non solo morale ma anche materiale.
Il padre a norma di legge ex art. 337 quater co. 3 c.c., manterrà il potere-
dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori stessi, a norma del medesimo art. 337 quater co. 3 c.c.
Pur a fronte della rinuncia delle parti alle ulteriori domande, il Tribunale,
d'ufficio, a tutela del preminente interesse della minore, deve in ogni
Pag. 12 di 14 caso fissare il collocamento della stessa presso la madre, e stabilire che il padre – allo stato irreperibile – possa vedere e tenere con sé la figlia soltanto previo consenso della madre e previo positivo riscontro da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Quanto al mantenimento della figlia, stante la rinuncia formalizzata dalla difesa della resistente all'udienza del 4.10.2023, il Collegio non può che prendere atto del difetto di interesse alla coltivazione della relativa domanda.
3. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la soccombenza del ricorrente sulla domanda di addebito giustificano la condanna del ricorrente alle spese del presente procedimento, ivi incluse quelle relative al reclamo dallo stesso dispiegato avverso l'ordinanza presidenziale, dinanzi alla Corte
d'Appello, sul quale, del pari, è risultato integralmente soccombente.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo- tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività difensiva effettivamente espletata - in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, ridotti al minimo per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in data 21/03/2013, Parte_1 CP_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di GROSSETO (serie
C, Parte II, atto n. 21, anno 2013);
Pag. 13 di 14 DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido del minore la minore
(nata [...]) in via c.d. super-esclusiva alla madre, Persona_2
, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la CP_1
madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, anche in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia. Per_2
soltanto previo consenso della madre e previo positivo riscontro
[...]
da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti
CONDANNA a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
di questo giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ove fu trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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