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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott.
Carlo Gabutti, nella controversia in materia di previdenza iscritta al n.
1367/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.04.20225 in base all'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, nata in [...] il [...] residente in [...]Parte_1
alla via Montebello n. 26, rappresentata e difesa dall' avv. Domenica SCRIVA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rosarno alla via
Nazionale n. 375, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Patrizia Sanguineti dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 Persona_1
raccolta 7313 del 22 marzo 2024, elettivamente domiciliato in Reggio di
CP_ Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' viale Calabria n.
82;
Resistente
OGGETTO: Opposizione a seguito di ATP – Giudizio di Merito.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha concluso perché si accertasse la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata decisa con il rinnovo della perizia – ritenuta lacunosa e insufficientemente motivata in relazione alla documentazione medica in atti - espletata in sede di a.t.p.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Il CTU nominato in sede di opposizione Dott. seguito del Persona_2
rinnovo della perizia espletata in sede di a.t.p.- nella relazione scritta ha accertato l'esistenza delle condizioni per ottenere la prestazione richiesta.
Ciò posto, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per queste ragioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez.
L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La consulenza tecnica espletata in sede di opposizione non è stata poi contestata dalle parti.
L'opposizione pertanto va accolta con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti e con l'accertamento del requisito sanitario richiesto: diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla legge 104/1992, art. 3 comma 3 con decorrenza dall'28.11.2024 (per il periodo precedente, fin dalla data della domanda amministrativa, era da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100% nonché soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92).
Le spese di lite – ad eccezione delle spese di ctu che vanno poste a carico dell' - vanno integralmente compensate , atteso il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario in data notevolmente successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e per l'effetto:
2) accerta il requisito sanitario relativo alla seguente prestazione: diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla legge 104/1992, art. 3 comma 3 con decorrenza 28.11.2024;
3) compensa integralmente le spese di lite;
CP_ 4) pone a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
Palmi, 11/04/2025
Il giudice
Dott. Carlo Gabutti