CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 46764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46764 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottore RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 46764 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO HI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in quanto la Corte territoriale ha rilevato che, unitamente all'atto di appello, la difesa non aveva allegato né il mandato ad impugnare né la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, prevista dalla legge ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in quanto il giudice di merito, con l'ordinanza oggetto di impugnazione, non ha tenuto in considerazione che l'imputato era stato dichiarato assente nel corso del giudizio e che era assistito da un difensore d'ufficio. Il suddetto difensore ha inviato al proprio assistito una lettera raccomandata con la quale lo informava della sentenza di condanna e della possibilità di proporre appello. Tuttavia, la missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, il difensore d'ufficio, non disponendo di altro mezzo per comunicare con il proprio assistito e nell'impossibilità di farsi rilasciare un mandato ad hoc per impugnare e per raccogliere l'elezione di domicilio, si determinava comunque ad impugnare la sentenza di primo grado nell'interesse del proprio assistito. In sede di legittimità, il ricorrente lamenta dunque violazione del diritto alla difesa e l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 581 comma 1 ter e quater cod. proc. pen. nella specifica ipotesi in cui l'imputato, assente in primo grado, sia difeso da un avvocato d'ufficio fin dal momento in cui si è incardinato il procedimento penale a suo carico e non abbia mai instaurato mantenuto contatti con il proprio difensore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze , emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte Privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La sentenza impugnata è stata emessa, all'esito del giudizio ordinario, nei confronti di imputato assente, in data 18/04/2023, e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della 1 Il Presidente disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione della norma. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente, pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900; Sez.4, n. 43718, del 11/10/2023, Rv. 285324). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/07/2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG dottore RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 46764 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO HI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano in quanto la Corte territoriale ha rilevato che, unitamente all'atto di appello, la difesa non aveva allegato né il mandato ad impugnare né la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, prevista dalla legge ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in quanto il giudice di merito, con l'ordinanza oggetto di impugnazione, non ha tenuto in considerazione che l'imputato era stato dichiarato assente nel corso del giudizio e che era assistito da un difensore d'ufficio. Il suddetto difensore ha inviato al proprio assistito una lettera raccomandata con la quale lo informava della sentenza di condanna e della possibilità di proporre appello. Tuttavia, la missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, il difensore d'ufficio, non disponendo di altro mezzo per comunicare con il proprio assistito e nell'impossibilità di farsi rilasciare un mandato ad hoc per impugnare e per raccogliere l'elezione di domicilio, si determinava comunque ad impugnare la sentenza di primo grado nell'interesse del proprio assistito. In sede di legittimità, il ricorrente lamenta dunque violazione del diritto alla difesa e l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 581 comma 1 ter e quater cod. proc. pen. nella specifica ipotesi in cui l'imputato, assente in primo grado, sia difeso da un avvocato d'ufficio fin dal momento in cui si è incardinato il procedimento penale a suo carico e non abbia mai instaurato mantenuto contatti con il proprio difensore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze , emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte Privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La sentenza impugnata è stata emessa, all'esito del giudizio ordinario, nei confronti di imputato assente, in data 18/04/2023, e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della 1 Il Presidente disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione della norma. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente, pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900; Sez.4, n. 43718, del 11/10/2023, Rv. 285324). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/07/2024 Il Consigliere estensore