Sentenza breve 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 14/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Alex Capponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Pastrengo 31 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. alex.capponi@pec.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del 20 ottobre 2025, codice pratica -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- il 5 marzo 2025, su istanza del datore di lavoro -OMISSIS- del 12 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Latina;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con decreto del 20 ottobre 2025, codice pratica -OMISSIS-, lo Sportello unico per l’immigrazione di Latina, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, conv. nella l. 4 agosto 2022 n. 122, ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- il 5 marzo 2025 su istanza di -OMISSIS- del 12 febbraio 2025, per la presenza di “ reati ostativi a carico del datore di lavoro ” richiedente;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il 19 gennaio 2026, parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe denunciando violazione degli artt. 7-10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, stante la motivazione erronea, generica ed insufficiente addotta dall’amministrazione, che si pone anche in contraddizione con il fatto che lo stesso datore di lavoro è stato ammesso a sottoscrivere, dopo l’impugnata revoca, altri contratti di soggiorno con lavoratori stranieri;
Visto l’art. 22, comma 5- bis , d.lgs. n. 286 cit., che disciplina i casi tassativi in cui il nulla osta al lavoro dello straniero è rifiutato o revocato per la presenza di condanne, anche non definitive, a carico del datore di lavoro per i reati ivi specificamente indicati ed intervenute nell’ultimo quinquennio;
Considerato che la ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di escludere la possibilità di impiegare lavoratori stranieri per chi abbia commesso gravi reati in materia di immigrazione, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero violazioni della normativa a tutela dei lavoratori, avendo la legge “ operato a monte una valutazione di inaffidabilità connessa alla probabile reiterabilità di siffatti gravi reati, siccome accertati anche con sentenza non definitiva, in capo a coloro i quali intendano usufruire di manodopera straniera ”, a fronte dei quali è stato attribuito all’amministrazione un potere di rigetto/revoca del nulla osta richiesto dall’aspirante datore di lavoro avente natura dovuta e vincolata e ciò mediante una disposizione del tutto eccezionale e, come tale, insuscettibile di una interpretazione estensiva (TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 gennaio 2026 n. 11; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 novembre 2025 n. 723);
Visto l’art. 3, l. n. 241 del 1990, per il quale la motivazione del provvedimento “ deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ”;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato perché il provvedimento impugnato appare assistito da una motivazione che non soltanto è qualificabile come apparente per la sua genericità ma che è anche riferita a fatti ( i.e. l’esistenza di una condanna, anche non definitiva, del datore di lavoro per gli specifici reati ostativi previsti dalla legge) la cui esistenza, in difetto di contrarie deduzioni da parte dell’amministrazione resistente, appare doversi ragionevolmente escludere dai documenti versati in giudizio da parte ricorrente, la quale ha comprovato che il medesimo datore di lavoro -OMISSIS- in data 15 dicembre 2025, dunque circa due mesi dopo l’adozione del provvedimento qui impugnato, è stato ammesso dalla Prefettura di Latina a sottoscrivere due contratti di soggiorno con lavoratori stranieri, il che è ovviamente incompatibile con l’esistenza di reati ostativi;
Dato atto che tale situazione di incertezza non è stata chiarita dalla parte pubblica neppure mediante la relazione prot. n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, dalla quale, di là di una ricostruzione del quadro normativo applicabile, continua a non evincersi quale sia in concreto il reato ostativo previsto dalla legge contestato al datore di lavoro;
Considerato infatti che l’art. 31, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, citato in detta relazione quale giustificazione del parere negativo della questura e, quindi, della revoca di nulla osta, è stato annullato dalla sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia 4 ottobre 2005 n. 780, pubblicata sulla GU n. 2 del 3 gennaio 2006, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto collega “ ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della p.a., che è invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l’impossibilità, per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e a quest’ultimo, che nemmeno ne è oggetto, di conseguire le autorizzazioni che gli consentano di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un’attività” , comportando in tal modo un “ inammissibile automatismo, che fa derivare conseguenze sfavorevoli per il destinatario di una denuncia senza alcuna verifica né da parte di un giudice, né da parte dell’autorità amministrativa circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto […]” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 gennaio 2026 n. 11; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 19 maggio 2025 n. 442; in termini TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 21 novembre 2024 n. 927; sez. I, 5 agosto 2024 n. 696);
Considerato che essendo stata tale sentenza pubblicata in forma integrale sulla Gazzetta ufficiale per ordine del tribunale, all’annullamento della citata disposizione regolamentare va attribuita efficacia erga omnes “ in quanto reso pubblico nelle stesse forme della norma annullata ” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2011 n. 2731; v. anche: TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 gennaio 2026 n. 11; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 19 maggio 2025 n. 442);
Ritenuto che, per le ragioni sopra indicate, il ricorso palesemente sia fondato e da accogliere;
Ritenuto di condannare l’amministrazione al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Alex Capponi, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed il suo datore di lavoro.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AL NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NO | LA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.