Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1760/2024, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Colonna
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], l'[...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Andrea Colonna
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 9.9.2024.
Per_ Condizioni congiunte: “1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente con collocazione presso la madre e diritto del padre di sentirla, vederla e tenerla con sé la figlia con modalità e tempi che, considerata l'età ormai adulta, seppur non maggiore, di
1
, verranno concordati direttamente tra il padre e la figlia, anche in considerazione degli impegni lavorativi paterni che lo portano spesso in trasferta di lavoro all'estero per alcune settimane consecutive. Nulla viene disposto in merito all'affido e alla collocazione di Per_2
stante la maggiore età del medesimo. 2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi alla massima alleanza educativa, adottando, di comune accordo, tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la figlia minore ed esercitando autonomamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione nei
Per_ periodi di permanenza di presso di sé. 3) La casa coniugale, sita a Oviglio (AL), Via San
Giovanni Bosco n. 5, censita in NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat.
C/6) rimarrà definitivamente assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarla insieme alla
Per_ figlia minore . 4) Considerato che i coniugi hanno concordato di definire ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica tra gli stessi in essere in forza del pregresso matrimonio e del presente giudizio mediante la previsione di attribuzioni patrimoniali ed economiche, da parte del marito in favore della moglie, a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970, così come infra determinata, gli stessi convengono che, con decorrenza dal mese successivo a quello della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, il IGnor Parte_1
corrisponderà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, le seguenti somme di denaro: a) € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di Per_ assegno di mantenimento per la figlia;
tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG fino al compimento del CP_1
diciottesimo anno di età da parte della figlia minore;
dopodiché, a far data dal mese di aprile 2026
(mese successivo a quello di compimento della maggiore età della figlia) l'assegno, su accordo dei coniugi, verrà versato direttamente alla figlia sempre a mezzo bonifico bancario b) € 1.300,00
(milletrecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
tale Per_2
importo, su espresso accordo dei coniugi, continuerà ad essere corrisposto direttamente a quest'ultimo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente allo stesso intestato. c) Fino a quando la
IG non avrà reperito un'occupazione lavorativa, il marito si farà altresì carico CP_1
del 100% (cento percento) delle spese straordinarie necessarie per i figli, come analiticamente indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui di seguito si trascrivono: -
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni
2 imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 5) Ad integrale e totale definizione di tutti rapporti patrimoniali ed economici in essere tra i coniugi in dipendenza del pregresso matrimonio e/o del presente procedimento, il IGnor riconoscerà alla moglie, Parte_1
contestualmente alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, le attribuzioni patrimoniali ed economiche di seguito specificate. I) A titolo di una tantum ex art 5 comma 8 Legge
898/1970: (i) la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio, sito a Oviglio (AL), Via San Giovanni Bosco n. 5, censito in NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat. C/6), formalmente intestato alla moglie sin dalla data dell'acquisto esclusivamente per ragioni meramente fiscali ma acquistato con subentro in due contratti di mutuo già in essere con il Banco BPM, il pagamento dei quali è stato effettuato integralmente dal marito;
(ii) l'importo necessario per il pagamento o per l'eventuale estinzione anticipata dei mutui accesi per l'acquisto della casa coniugale sita a Oviglio (AL), Via San
Giovanni Bosco n. 5, censito in NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat.
C/6) - ad oggi pari a circa € 146,000,00 (cento quarantaseimila/00) ma da calcolarsi con riferimento alla data della pronuncia della sentenza che dichiarerà lo scioglimento del matrimonio civile – oltre alle eventuali spese necessarie per la cancellazione delle ipoteche iscritte sul citato immobile;
il pagamento di tale importo verrà effettuato dal marito direttamente in favore della
Banca entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Banca, del
3 conteggio di estinzione. (iii) l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970, corrisposta, quanto ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) in data 15.11.24 ed € 30.000,00 (trentamila/00) in data 26.11.24 e quanto al saldo, pari ad €
20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. II) Il marito corrisponderà, altresì, alla moglie, a titolo di assegno periodico corrisposto in favore del coniuge per la durata di anni 9 (nove), decorrenti dal mese successivo a quello del deposito in cancelleria della sentenza di divorzio, l'importo mensile di € 2.330,00 (duemilatrecentotrenta/00). 6) La restante parte dei depositi bancari cointestati ad entrambi i coniugi ma alimentati esclusivamente da risorse del marito, rimarranno definitivamente di proprietà esclusiva del marito. 7)
Espressamente ammoniti dal sottoscritto difensore in ordine alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di seguito resa, i coniugi dichiarano espressamente (i) di aver definito ogni reciproco rapporto economico e/o patrimoniale pregresso tra gli stessi in essere alla data di sottoscrizione del presente ricorso per qualsivoglia titolo e/ ragione, (ii) di nulla più avere reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio e/o del presente procedimento di separazione, fatta espressa eccezione per le obbligazioni assunte in forza dell'accordo contenuto nel presente ricorso e, conseguentemente (iii) di reputare integralmente soddisfatte le reciproche pretese economiche e di qualsivoglia altra natura. 8) Le spese legali relative al presente procedimento verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno. I sottoscritti ed dichiarano che in forza Parte_1 CP_1
delle suddette condizioni non dovranno essere effettuati, avanti al Notaio, trasferimenti patrimoniali immobiliari o di altra natura, essendo l'immobile adibito a casa coniugale già intestato alla IG ”. CP_1
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.7.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che hanno contratto matrimonio civile a Masio, il 3.6.2003; che, dalla loro unione, sono nati i figli, 28.9.2004) e Per_2
(28.3.2008) e che “il marito è assunto quale dirigente presso la Per_1 Controparte_2
e percepisce un reddito netto mensile, calcolato su 12 (mensilità), di circa €
[...]
8.500,00 (ottomilacinquecento/00) netti mensili oltre ad un premio annuo erogato subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi mentre la IG CP_1
é casalinga e priva di occupazione e di reddito”.
2. All'udienza del 29.10.2024, il IG. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Parte_1
4 Savonarola, n. 74, sono in affitto, pago Euro 800,00, oltre alle spese. Sono proprietario di un appartamento in Alessandria, via Galimberti, n. 48, ci abita uno dei figli. Non ho altri immobili. Sono dirigente in da 36 anni, negli ultimi tre anni prendo circa Euro CP_2
7.500,00 netti mensili. A fine anno, poi, ho un bonus sul raggiungimento degli obiettivi, intorno a Euro 40.000,00. Non ci sono mai stati problemi coi figli, sulla frequentazione o altro. Sui conti ho circa un saldo attivo di poco meno di Euro 1.000.000,00, compresi gli investimenti”. La IG.ra ha dichiarato: “vivo a Oviglio, via San Giovanni Bosco, CP_1
n. 5, la casa è intestata a me. Non ho altre case o terreni. Non ho mai lavorato. Non ci sono mai stati problemi coi figli, sulla frequentazione o altro. I conti sono tutti cointestati”.
3. Con sentenza non definitiva in data 13.11.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha omologato le condizioni concordate di separazione e ha rimesso, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Delegato, per l'udienza cartolare del 16.5.2025. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 13.11.2024, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. L'ammissione della IG.ra al patrocino a spese dello Stato deve essere revocata, CP_1
essendo stata rinunciata, con atto in data 5.3.2025.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, tra i IG.ri e , Parte_1 CP_1
a Masio, il 3.6.2003 (“n. 1 P. 1 A. 2003”);
Per_
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) La figlia minore
5 verrà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente con collocazione presso la madre e diritto del padre di sentirla, vederla e tenerla con sé la figlia con modalità e tempi che, Per_ considerata l'età ormai adulta, seppur non maggiore, di , verranno concordati direttamente tra il padre e la figlia, anche in considerazione degli impegni lavorativi paterni che lo portano spesso in trasferta di lavoro all'estero per alcune settimane consecutive. Nulla viene disposto in merito all'affido e alla collocazione di stante la maggiore età del Per_2
medesimo. 2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi alla massima alleanza educativa, adottando, di comune accordo, tutte le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la figlia minore ed esercitando autonomamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria
Per_ amministrazione nei periodi di permanenza di presso di sé. 3) La casa coniugale, sita a
Oviglio (AL), Via San Giovanni Bosco n. 5, censita in NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat. C/6) rimarrà definitivamente assegnata alla moglie la quale
Per_ continuerà ad abitarla insieme alla figlia minore . 4) Considerato che i coniugi hanno concordato di definire ogni ulteriore questione patrimoniale ed economica tra gli stessi in essere in forza del pregresso matrimonio e del presente giudizio mediante la previsione di attribuzioni patrimoniali ed economiche, da parte del marito in favore della moglie, a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970, così come infra determinata, gli stessi convengono che, con decorrenza dal mese successivo a quello della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, il IGnor corrisponderà mensilmente, Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, le seguenti somme di denaro: a) € 600,00
(seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di Per_ mantenimento per la figlia;
tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG fino al compimento del diciottesimo CP_1
anno di età da parte della figlia minore;
dopodiché, a far data dal mese di aprile 2026 (mese successivo a quello di compimento della maggiore età della figlia) l'assegno, su accordo dei coniugi, verrà versato direttamente alla figlia sempre a mezzo bonifico bancario b) €
1.300,00 (milletrecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne tale importo, su espresso accordo dei coniugi, continuerà ad essere corrisposto Per_2
direttamente a quest'ultimo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente allo stesso intestato. c) Fino a quando la IG non avrà reperito un'occupazione CP_1
lavorativa, il marito si farà altresì carico del 100% (cento percento) delle spese straordinarie necessarie per i figli, come analiticamente indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, che qui di seguito si trascrivono: - Spese scolastiche che non richiedono il
6 preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. -
Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 5) Ad integrale e totale definizione di tutti rapporti patrimoniali ed economici in essere tra i coniugi in dipendenza del pregresso matrimonio e/o del presente procedimento, il IGnor riconoscerà alla moglie, Parte_1
contestualmente alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile, le attribuzioni patrimoniali ed economiche di seguito specificate. I) A titolo di una tantum ex art
5 comma 8 Legge 898/1970: (i) la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio, sito a Oviglio (AL), Via San Giovanni Bosco n. 5, censito in NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat. C/6), formalmente intestato alla moglie sin dalla data dell'acquisto esclusivamente per ragioni meramente fiscali ma acquistato con subentro in due contratti di mutuo già in essere con il
Banco BPM, il pagamento dei quali è stato effettuato integralmente dal marito;
(ii) l'importo necessario per il pagamento o per l'eventuale estinzione anticipata dei mutui accesi per
7 l'acquisto della casa coniugale sita a Oviglio (AL), Via San Giovanni Bosco n. 5, censito in
NCEU al Foglio 18, particella 1598, subalterni 1 (cat. A/7) e 2 (cat. C/6) - ad oggi pari a circa € 146,000,00 (cento quarantaseimila/00) ma da calcolarsi con riferimento alla data della pronuncia della sentenza che dichiarerà lo scioglimento del matrimonio civile – oltre alle eventuali spese necessarie per la cancellazione delle ipoteche iscritte sul citato immobile;
il pagamento di tale importo verrà effettuato dal marito direttamente in favore della Banca entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Banca, del conteggio di estinzione. (iii) l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), a titolo di una tantum ex art 5 comma 8 Legge 898/1970, corrisposta, quanto ad € 150.000,00
(centocinquantamila/00) in data 15.11.24 ed € 30.000,00 (trentamila/00) in data 26.11.24 e quanto al saldo, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. II) Il marito corrisponderà, altresì, alla moglie, a titolo di assegno periodico corrisposto in favore del coniuge per la durata di anni 9 (nove), decorrenti dal mese successivo a quello del deposito in cancelleria della sentenza di divorzio, l'importo mensile di
€ 2.330,00 (duemilatrecentotrenta/00). 6) La restante parte dei depositi bancari cointestati ad entrambi i coniugi ma alimentati esclusivamente da risorse del marito, rimarranno definitivamente di proprietà esclusiva del marito. 7) Espressamente ammoniti dal sottoscritto difensore in ordine alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di seguito resa, i coniugi dichiarano espressamente (i) di aver definito ogni reciproco rapporto economico e/o patrimoniale pregresso tra gli stessi in essere alla data di sottoscrizione del presente ricorso per qualsivoglia titolo e/ ragione, (ii) di nulla più avere reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio e/o del presente procedimento di separazione, fatta espressa eccezione per le obbligazioni assunte in forza dell'accordo contenuto nel presente ricorso e, conseguentemente (iii) di reputare integralmente soddisfatte le reciproche pretese economiche e di qualsivoglia altra natura. 8) Le spese legali relative al presente procedimento verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno. I sottoscritti ed dichiarano che in Parte_1 CP_1
forza delle suddette condizioni non dovranno essere effettuati, avanti al Notaio, trasferimenti patrimoniali immobiliari o di altra natura, essendo l'immobile adibito a casa coniugale già intestato alla IG ”; CP_1
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocino a spese dello Stato, che era stata CP_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 30.7.2024.
8 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
9
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani)