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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. LU IO Presidente
Dr. LO UC Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 04 luglio 2023,
da
(c.f.. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, sig. rappresentata e difesa, come da Parte_2 procura allegata alla busta di deposito del ricorso in appello dal Prof. Avv. Carlo
OL (pec: , Email_1
appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Guido Reni (pec:
e dall'Avv. Giovanna Longhi (pec: Email_2
come da procura depositata nel Email_3 fascicolo telematico litis denuntiatio
1 e contro
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art
43 del r.d. n. 1611 del 1933 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
(pec: ; Email_4
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 269/2023 d.d. 16.05.2023, notificata in data 24 maggio 2023.-
In punto: rimborso spese di causa dipendente pubblico;
legittimazione passiva ente distaccante ovvero distaccato.-
CONCLUSIONI
REGIONE MI GN:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, previo accertamento della legittimazione passiva dell'
[...]
, dichiarare la medesima tenuta al pagamento Controparte_2 all'ing. delle spese di causa richieste ex art. 28 CCNL Funzioni Locali, Controparte_1 nella misura quantificata nella sentenza appellata, per i motivi esposti in atti (v. §§ I e
II, diritto). Con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato) e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. n° 55/2014, aggiornato dal D.M. n° 147/2022, pubblicato in G.U. n. 236 del
08.10.2022, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
Controparte_1
“in via principale, dichiararsi che si è formato il giudicato sulla domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato Ing. - In ogni caso, respingere siccome CP_1 infondato l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Giudice del Tribunale di Verona n. 269/2023 per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, oltre spese forfettarie, da liquidarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2
Controparte_3
“In via principale, rigettare l'appello promosso dalla RE . in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertato il difetto di legittimazione passiva, dichiarare infondate le domande tutte nei confronti di;
Il tutto con vittoria CP_3 di spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona in parziale accoglimento del ricorso proposto da - dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato della all'epoca dei fatti per cui è Controparte_4 causa in posizione di “distacco” presso L' Controparte_3
- in relazione alle refusione ex art. 28 del CCNL REGIONI ED
[...]
AUTONOMIE delle spese legali anticipate nel corso del processo penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Ferrara a sua carico (nonché di altri soggetti) a seguito del decesso in data 22.03.2013 di due lavoratori così provvedeva:
1) accerta il diritto del ricorrente al patrocinio legale a carico della Controparte_4 ex art. 28 CCNL Regioni e Autonomie Locali per il procedimento
[...] penale a suo carico oggetto di causa, salvo il diritto dell'ente alla restituzione di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni stato e grado del giudizio in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave;
2) condanna la al rimborso in favore del ricorrente delle Parte_1 spese legali anticipate per l'importo di Euro 5.184,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre Euro 320,49 per spese non imponibili, relative alla fase GUP nel procedimento penale N. 992/13 NRGR avanti il Tribunale di Ferrara;
3) dichiara il diritto del ricorrente ad essere tenuto indenne, dalla Controparte_4
dalle spese e dagli onorari ancora dovuti all' avv. Riccardo Caniato
[...] per il residuo importo di Euro 8.002,80 per compensi, oltre spese forfetarie al
15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
4) rigetta ogni ulteriore domanda;
5) dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra ricorrente e RE
e condanna la RE al rimborso della Parte_1 Parte_1 restante parte delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente
3 che liquida, nella predetta quota, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Giorgio Sacco e Giovanna Longhi, dichiaratisi antistatari;
6) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e ”. CP_3
In parte motiva il giudice del lavoro scaligero - per la parte devoluta in questa sede di gravame - così argomentava:
a) l'art. 28 (Patrocinio legale) del CCNL Enti Locali dispone: “1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”.
b) la nozione di distacco (istituto ne quale deve essere sussunto il rapporto trilatero intercorso inter partes) si differenzia da quella di comando che “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, restando il trattamento economico, gerarchico e disciplinare in capo al datore distaccante (così art. 30 del Dlgs. n. 276/2003) e nella stessa accezione in materia di sicurezza sul lavoro l'art. 3, comma 6 del Dlgs. 81/2008 (in tal senso anche la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 agosto 2001. n. 10771; Cass.,
7049/2007; Cass., 19916/2016); tale ipotesi è disciplinata dal CCNL Enti locali
2004 all'art. 19, comma 2: “Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo”;
l'indicazione “dipendente” di cui all'art. 28 del CCNL “non è affatto generica essendo inequivocabilmente riferibile al rapporto di lavoro subordinato tra
4 lavoratore e datore di lavoro (su tale nozione, seppur ad altri fini, cfr. Cass.,
25690/2011); inoltre, essendo l'istituto contrattuale in esame di natura eccezionale, non appare possibile un'interpretazione estensiva o analogica dello stesso”; “a diverse conclusioni non appare condurre la convenzione del
29.1.2010 intercorsa tra e (doc. 6 ricorrente), che Parte_1 CP_3 peraltro produce effetti tra gli enti, che espressamente ha ad oggetto l'avvalimento dell da parte della , al cui articolo 5 (risorse umane) si legge che il CP_3 Pt_1 personale già dipendente trasferito per legge alla CP_5 Pt_1 CP_4
“viene distaccato ad per l'esercizio delle funzioni regionali oggetto della CP_3 presente Convenzione e per tutta la durata medesima. Il personale distaccato conserva il rapporto di lavoro con la , ma è posto alle dipendenze funzionali Pt_1 di …..”; CP_3
c) soggetto contrattualmente tenuto al patrocinio legale del ricorrente è quindi la e non l' ; Parte_1 CP_3
d) ai fini dell'assunzione dei costi del patrocinio, relativi ai rapporti interni tra e , non rileva vale la clausola di manleva di cui all'art. 13 della Pt_1 CP_3 richiamata convenzione secondo cui “ esonera e tiene indenne CP_3 Pt_1 da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'esercizio delle azioni di propria competenza nell'attuazione della presente convenzione”, non trattandosi nel caso di specie di azione risarcitoria.
2. Impugna la sentenza la svolgendo due (2) motivi Parte_1 di gravame con i quali chiede la parziale riforma della sentenza nella parte in cui le ha erroneamente attribuito la propria legittimazione passiva in luogo di imputarla all'appellata , con conseguente vittoria di spese per entrambi i CP_3 gradi di giudizio.
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “soggetto contrattualmente tenuto al patrocinio legale del ricorrente … la Controparte_4
e non l ” in ragione dell'”insussistenza di un'”immedesimazione
[...] CP_3 funzionale” tra il personale distaccato e ”. CP_3
Evidenzia, in particolare, che sulla base della Convenzione stipulata fra gli Enti il rapporto in esame rappresenta una “sorta di ibrido tra il distacco tradizionale e l'istituto del comando” che comporta un nesso di immedesimazione funzionale
5 con alla quale compete, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, i poteri di CP_3 organizzazione, direttivi e disciplinari propri del datore di lavoro e, dunque, anche l'obbligo di prestare patrocinio legale.
2.2. Con il secondo motivo censura la decisione per omessa pronuncia nella parte in cui non ha considerato l'operatività della clausola di cui all'art. 8 comma 10 della
Convenzione, la quale, con formula ben più ampia di quella scrutinata all'art. 13, stabilisce una manleva in favore della anche al di fuori delle azioni Pt_1 risarcitorie (da parte di terzi o meno), “in dipendenza … più in generale, di quanto previsto dal presente atto”.
3. Radicatosi il contradditorio AIPO difende la sentenza concludendo per la sua integrale conferma.
4. Si costituisce in giudizio anche evidenziando che il capo della Controparte_1 sentenza che ha dichiarato il proprio diritto alla refusione delle spese legali anticipate nel processo penale incardinato presso il Tribunale di Ferrara è irrevocabile siccome non attinto da gravame.
5. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza nonché su istanza delle parti per trattative, preso atto dell'impossibilità di definire la controversia in via transattiva, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 9 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato essendo corretta la ricostruzione di diritto e di fatto operata con l'impugnata sentenza.
7. Il primo motivo di gravame è privo di pregio.
7.1. La nozione di “dipendente” dell'ente ha un preciso significato non essendo consentita una sua interpretazione analogica, come già correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza.
7.2. Invero il lavoratore distaccato conserva il proprio rapporto di lavoro con la
RE , come stabilito dall'art. 54 comma 6° della L. R. n. Parte_1
24/2009, nella parte in cui prevede che “Per lo svolgimento delle funzioni acquisite dall' la RE , qualora si avvalga dell' ai sensi del CP_5 Parte_1 CP_3 comma 1, provvede al conseguente distacco del personale adibito alle stesse. Gli
6 oneri del personale, in caso di distacco, sono a carico della Controparte_4
fatto salvo quanto diversamente concordato, in sede di convenzione,
[...] per quanto riguarda gli oneri economici derivanti dall'affidamento di incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale da parte dell'Ente distaccatario”.
7.3. Coerentemente l'art. 5 – comma 2° e 8° - della Convenzione (risorse umane) prevede che “… il personale distaccato conserva il rapporto di lavoro con la Pt_1
..“ laddove anche “gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale del personale distaccato sono a carico della ”. Pt_1
7.4. Va altresì considerato il tenore letterale dell'art. 28 (patrocinio legale) del CCNL
Enti Locali nella parte in cui nel prevedere che il diritto al patrocinio grava sul datore di lavoro indica espressamente la nozione di “dipendente” per individuare il soggetto tutelato dalla disposizione.
8. Il secondo motiva non merita miglior sorte.
8.1. L'art. 8 (assegnazione beni immobili) della Convenzione stabilisce che:
a) solleva la da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a CP_3 Pt_1 chiunque possano derivare a causa dell'uso dei beni affidati in gestione;
(comma 7°);
b) è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato anche CP_3 al di fuori dell'area oggetto della presente convenzione a persone cose, immobili da chiunque causato nell'esercizio dell'attività o nell'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa eseguita sui beni oggetto della presente convenzione (comma 9°);
c) si impegna, a tenere la sollevata e indenne da qualsiasi molestia, CP_3 Pt_1 reclamo o azione, anche da parte di terzi, in dipendenza, diretta o indiretta, dell'affidamento dei beni e, più in generale, di quanto previsto dal presente atto (comma 10°).
8.2. Dalla lettura complessiva della clausola di manleva di cui all'art. 8
(assegnazione beni immobili) in uno con il tenore letterale dell'art. 2
(oggetto) si desume che la clausola di manleva riguarda la gestione del sistema idroviario del fiume Po e dei relativi beni.
La clausola di garanzia riguarda gli obblighi risarcitori derivanti da azioni svolte da terzi per danni subiti nell'esercizio delle proprie attività, come anche stabilito
7 dall'art. 13 (manleva) che prevede “ esonera e tiene indenne da CP_3 Pt_1 qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'esercizio delle azioni di propria competenza nell'attuazione della presente Convenzione”.
8.3. Allora, gli oneri derivanti dal patrocinio legale a tutela dei dipendenti rientrano, invece, nel citato art. 5 della Convenzione (cfr. punto 7.3) trattandosi di competenze (diritti di natura indennitaria concernenti il rapporto economico fra datore di lavoro e pubblico dipendente) relative alla gestione economica in senso lato del personale distaccato, per i quali non è prevista garanzia alcuna.
9. Nei rapporti fra e le spese del grado seguono Controparte_4 CP_3 la soccombenza (valore di causa indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi ed alle tariffe professionali vigenti, senza spese di fase istruttoria.
Nulla sulle spese nei rapporti fra e Controparte_4 CP_1
essendo stato l'appello notificato a titolo di mera litis denuntiatio laddove
[...] non solo è circostanza pacifica come il capo della sentenza relativo al diritto del ricorrente alla refusione delle spese legali anticipate non è stato devoluto in questa sede ed è divenuto irrevocabile, ma anche che nessuna doglianza è stata proposta nei confronti dell'originario ricorrente.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_4 del grado in favore di che Controparte_3 liquida in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) nulla sulle spese nei rapporti con Controparte_1
8 4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 09.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UC LO IO LU
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