Articolo 1993 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 1993. Ambito e procedimento 1. I ritardi del servizio militare previsti nella presente sezione possono essere concessi agli arruolati, se vi e' eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative alle dispense, secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994. 2. Le istanze, redatte in carta semplice, sono presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini e con la documentazione di cui agli articoli 1995 e 1996, ai competenti Consigli di leva, che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate; b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) le istanze fondate. 3. La Direzione generale di cui al comma 2, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, accoglie le istanze secondo l'ordine di priorita' indicato all'articolo 1994, e, se le istanze residue che rientrano nella medesima categoria sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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