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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), già titolare della impresa individuale “ CP_1 C.F._1 [...]
, con sede legale e operativa a Prato, via Fonda di Mezzana 46 Controparte_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio quale titolare dell'impresa individuale Pt_1 CP_1 CP_2
(cancellata dal registro delle imprese il 4 aprile 2018), per ottenerne la condanna al
[...]
pagamento della somma di 100.594,23 euro a titolo di contributi previdenziali omessi dall'impresa con riferimento all'anno 2017, in qualità di obbligata in solido ex art. 29 D. Parte_2
Lgs. n. 276/2003.
In fase istruttoria è infatti emerso che tra l'agosto del 2016 e il 31 dicembre 2017 Parte_2
aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della resistente.
[...]
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2018003850/S01 del 27 settembre 2019, attesa l'obbligazione
1 solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, è stato richiesto alla odierna convenuta, a titolo di contributi su denunce mensili insolute, l'importo di cui si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata all'udienza del 9 gennaio 2025 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte costituita.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 2, verbale e doc.
12, fascicolo elettronico dal quale risulta l'iscrizione a ruolo delle denunce da Parte_2
questa trasmesse e insolute), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra Parte_2
e e, in particolare, se esso possa essere inquadrato nell'ambito del
[...] CP_2
contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da , vale a dire “confezione di Parte_2
vestiario conto terzi” (cfr. visura della società) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 6, registro vendite) emerge:
- che tra gennaio e dicembre 2017 l'attività di Confezione Marina è stata svolta solo in favore della odierna resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, avendo Confezione emesso fatture per Pt_2
49.125,00 euro nel primo trimestre, 38.630,00 euro nel secondo, 65.038,69 nel terzo e 51.499,00 euro;
- che si è avvalsa di un cospicuo numero di dipendenti, nonostante il Parte_2
disconoscimento, in sede di accertamento, di alcuni rapporti di lavoro (cfr. doc. 2): invero, anche in sede di accesso, avvenuto il 14 febbraio 2018, ben nove sono risultate le persone trovate intente a lavorare (rilevanti, sul punto, anche le dichiarazioni da questi rese agli ispettori).
2 Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da per conto dell'odierna Parte_2
resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (i lavoratori escussi, in particolare , Tes_1
hanno dichiarato che la titolare era solita recarsi due volte all'anno in Cina, ove si tratteneva qualche mese).
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della erano impiegati. Parte_2
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 52.001 - 260.000 euro), dell'assenza di istruttoria orale, nonché della non complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna quale obbligata in solido con la al pagamento, CP_1 Parte_2
in favore di della somma di 100.594,23 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al Pt_1
saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 8.591 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), già titolare della impresa individuale “ CP_1 C.F._1 [...]
, con sede legale e operativa a Prato, via Fonda di Mezzana 46 Controparte_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio quale titolare dell'impresa individuale Pt_1 CP_1 CP_2
(cancellata dal registro delle imprese il 4 aprile 2018), per ottenerne la condanna al
[...]
pagamento della somma di 100.594,23 euro a titolo di contributi previdenziali omessi dall'impresa con riferimento all'anno 2017, in qualità di obbligata in solido ex art. 29 D. Parte_2
Lgs. n. 276/2003.
In fase istruttoria è infatti emerso che tra l'agosto del 2016 e il 31 dicembre 2017 Parte_2
aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della resistente.
[...]
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2018003850/S01 del 27 settembre 2019, attesa l'obbligazione
1 solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, è stato richiesto alla odierna convenuta, a titolo di contributi su denunce mensili insolute, l'importo di cui si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata all'udienza del 9 gennaio 2025 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte costituita.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 2, verbale e doc.
12, fascicolo elettronico dal quale risulta l'iscrizione a ruolo delle denunce da Parte_2
questa trasmesse e insolute), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra Parte_2
e e, in particolare, se esso possa essere inquadrato nell'ambito del
[...] CP_2
contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da , vale a dire “confezione di Parte_2
vestiario conto terzi” (cfr. visura della società) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 6, registro vendite) emerge:
- che tra gennaio e dicembre 2017 l'attività di Confezione Marina è stata svolta solo in favore della odierna resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, avendo Confezione emesso fatture per Pt_2
49.125,00 euro nel primo trimestre, 38.630,00 euro nel secondo, 65.038,69 nel terzo e 51.499,00 euro;
- che si è avvalsa di un cospicuo numero di dipendenti, nonostante il Parte_2
disconoscimento, in sede di accertamento, di alcuni rapporti di lavoro (cfr. doc. 2): invero, anche in sede di accesso, avvenuto il 14 febbraio 2018, ben nove sono risultate le persone trovate intente a lavorare (rilevanti, sul punto, anche le dichiarazioni da questi rese agli ispettori).
2 Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da per conto dell'odierna Parte_2
resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (i lavoratori escussi, in particolare , Tes_1
hanno dichiarato che la titolare era solita recarsi due volte all'anno in Cina, ove si tratteneva qualche mese).
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della erano impiegati. Parte_2
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 52.001 - 260.000 euro), dell'assenza di istruttoria orale, nonché della non complessità del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
3 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna quale obbligata in solido con la al pagamento, CP_1 Parte_2
in favore di della somma di 100.594,23 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al Pt_1
saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 8.591 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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