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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 29. Calcoli delle strutture e degli impianti
(art. 31, d.P.R. n. 554/1999) 1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita'.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 31, d.P.R. n. 554/1999) 1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita'.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 12
- 1. Direttiva 2014/25/UE DEL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,…Autorità nazionale anticorruzione · 26 febbraio 2014 · 69.43683
[…] Le condizioni di esecuzione dell'appalto potrebbero an che essere intese a favorire l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del la voro (OIL) e ad assumere un numero di persone svan taggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione na zionale.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/06/2024, n. 3003Provvedimento: […] e del Regolamento di attuazione e che, anche nel contratto a corpo, il prezzo potesse essere variato a norma degli artt. 140 D.P.R. n. 554/99 (poi 169 D.P.R. n. 207/2010) per salvaguardare la natura non aleatoria del contratto, variazione che non poteva essere preclusa dall'esecuzione del sopralluogo;Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- riserve appaltatore·
- art. 132 D.Lgs. 163/06·
- giurisdizione civile·
- appalto integrato complesso·
- immodificabilità del prezzo·
- prezzo a corpo·
- art. 53 Codice Contratti·
- nullità contratto·
- art. 140 D.P.R. 554/99