Sentenza 19 dicembre 2017
Massime • 1
Non configura un'ipotesi di assoluta impossibilità per la madre di prendersi cura della prole, legittimante la concessione al padre, concorrendo gli ulteriori presupposti di legge, della detenzione domiciliare, una situazione di pur grave difficoltà della stessa ad assistere un figlio portatore di "handicap" totalmente invalidante, atteso che, nel caso di oggettivo impedimento della madre, la previsione della possibilità per il padre di accedere al beneficio è preordinata a garantire il mantenimento della relazione del figlio almeno con un genitore e non ad assicurare alla famiglia l'assistenza necessaria, che è onere delle autorità competenti fornire, a prescindere dalle condizioni personali dei genitori.
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Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 18, Pres. Cartabia, Red. Cartabia Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica ed immediata notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale in materia di detenzione domiciliare speciale, mediante la quale – in esito ad un lungo percorso di valorizzazione delle necessità di cura genitoriale per i figli minori o per le persone disabili – la possibilità della misura alternativa è stata sganciata dal limite fino ad oggi vigente (cioè quello dell'età inferiore a dieci anni), consentendo la misura stessa qualunque sia l'età della persona svantaggiata che la madre è chiamata ad accudire. 1. La norma …
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Leggi di più… - 5. Detenzione domiciliare speciale del padre: illegittimità costituzionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2017, n. 25164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25164 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2017 |
Testo completo
25 164-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/12/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 4257/2017 MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE MICHELE BIANCHI N.238/2017 GIACOMO ROCCHI LO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. Roberto Anielle dhe his chiesto il rivetto del ricorso B 4 M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.10.2016 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto la istanza presentata da TR AR e avente ad oggetto la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 lett. b, ovvero dell'art. 47 quinquies ord. pen., in relazione alla pena inflitta con sentenza 11.6.2012 del Tribunale di Potenza. L'ordinanza impugnata ha evidenziato che la madre non era impedita a provvedere al figlio, potendo anche avvalersi dell'appoggio della nonna materna;
inoltre, era attuale la valutazione di pericolosità dell'istante, desumibile dai gravi precedenti, dall'esistenza di carichi pendenti pure di rilievo, dai contatti con esponenti della criminalità organizzata.
2. TR AR ha personalmente presentato ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al requisito della impossibilità della madre di prendersi cura del figlio disabile. ив In particolare, ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe л adeguatamente considerato la gravità delle condizioni psico fisiche del figlio ON TE, anche risultante da documentazione pretermessa dal Tribunale, la presenza di altri due figli in età scolare, la indeterminatezza del ritenuto aiuto prestato dalla nonna materna. Con il secondo motivo viene censurata, per difetto di motivazione, la valutazione di pericolosità del ricorrente, non risultando considerata la documentazione relativa ad alcuni procedimenti pendenti a carico del TR nè la positiva valutazione già compiuta dallo stesso Tribunale di sorveglianza in altri procedimenti, e per aver desunto elemento negativo dalla circostanza che l'amministrazione penitenziaria non aveva compiuto la osservazione di personalità.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dell'impedimento per la madre di accudire il figlio disabile, profilo che di per sé preclude l'accoglimento della istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va respinto. 2 1. Si deve precisare che, a seguito della pronuncia di cui alla sentenza 5.12.2003 n. 350 della Corte Costituzionale, la norma di cui all'art. 47 ter ord. pen. si applica anche nel caso di padre, detenuto, di figlio portatore di handicap totalmente invalidante, quando la madre sia deceduta 0 altrimenti" assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole...". Il ricorrente ha proposto istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 lett. b, ord. pen.; la norma pone due requisiti: la madre deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole, affetta da handicap totalmente invalidante;
il giudizio di adeguatezza rispetto alla finalità rieducativa, come desumibile dalla discrezionalità riconosciuta nel concedere la misura ( "... possono ..."). comms, t you Si deve aggiungere che la norma di cui all'art. 47 quinquies ord. pen. consente la detenzione domiciliare nel caso di figli minori di anni dieci, ma in presenza di un ulteriore requisito connesso al quantum di pena già espiata: anche questo istituto è riservato alla madre condannata ovvero anche al padre detenuto "... se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre ". Questa norma non richiede che la impossibilità per la madre di accudire il з и figlio sia assoluta, ma aggiunge l'ulteriore requisito che non vi siano altre persone, diverse dal padre, idonee all'affidamento della prole. L'istituto, comunque, non è applicabile nel caso in esame trattandosi di figlio maggiore degli anni dieci.
2. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione ad entrambi menzionati requisiti, valutati negativamente dal Tribunale.
3. L'ordinanza impugnata non propone alcun rilievo in ordine alle condizioni del figlio dell'istante, risultando documentato il gravissimo handicap invalidante (tetraparesi spastica).
4. Quanto alla presenza di madre nelle condizioni per accudire il figlio, circostanza valutata come sussistente dal Tribunale, il ricorso sostiene che l'ordinanza, nel ritenere la madre nelle condizioni di poter assistere il figlio disabile, non avrebbe considerato l'entità della disabilità, tale da richiedere assistenza continua, e la presenza, nel nucleo familiare, di altri due figli minori . Il collegio osserva che il legislatore, nel riconoscere la possibilità di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare in presenza di figli minori degli anni dieci o disabili al 100%, ha inteso consentire l'assistenza alla 3 prole da parte di un genitore, individuato nella madre e, solo in assenza della madre, anche nel padre. Dunque, il requisito, necessario qualora l'istanza provenga dal padre detenuto, relativo alla assenza della madre va inteso in senso oggettivo, come è desumibile dalla lettera della norma : "... quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
”. La norma, quindi, condiziona l'applicabilità del beneficio al padre al presupposto dell'assenza della madre, perché deceduta o, per altra causa, nella impossibilità assoluta di accudire il figlio. In giurisprudenza è stato affermato che il giudizio, sul carattere assoluto o meno della impossibilità per la madre di accudire il figlio minore o disabile, rientra nella discrezionalità giudiziale e va quindi adeguatamente motivato ( Sez. 1, 28.10.2011, Monti Condesnitt, Rv. 251480). Si tratta di giudizio che ha ad oggetto la concreta capacità di accudimento della madre, capacità che può essere limitata o impedita per ragioni di salute, di lavoro od altro, ragioni, comunque, relative al genitore. Il ricorso, invece, sostiene che si debba dare una diversa interpretazione dell'impedimento all'assistenza da parte della madre, nel senso che si dovrebbe, secondo la difesa, valutare anche la gravità della disabilità e la presenza di altri figli da accudire, così da valutare la possibilità, o meno, per la madre di fornire al figlio tutta l'assistenza necessaria. Il collegio riconosce che, in fatto, nel caso in esame, considerata la gravità della condizione del figlio ON TE, non vi è dubbio che la madre, da sola, non è umanamente in grado di prestare al figlio tutta la assistenza necessaria, e, d'altra parte, le provvidenze che l'ordinamento riconosce in caso di minori affetti da gravi handicap si fondano proprio su tale considerazione. Peraltro, l'interpretazione della norma proposta dalla difesa risulta contraria alla lettera della norma e alla ratio dell'istituto. Infatti, la norma dà rilievo al padre come fruitore del beneficio solo in funzione vicaria rispetto alla madre, che è considerata dal legislatore come il genitore maggiormente "votato" alla cura dei figli in tenera età o disabili, e ciò risulta congruo rispetto alla principale finalità dell'istituto che è quella della tutela del soggetto debole. Tale ratio si è tradotta congruamente nella disposizione normativa, che richiede, per applicare l'istituto al padre, che l'assistenza ai figli da parte della madre manchi in assoluto, per morte o per altra causa. Nel caso in cui l'assistenza da parte della madre vi sia, ma sia insufficiente, il dato non è stato considerato dal legislatore così significativo, da 4 renderlo prevalente rispetto al valore costituito dalla effettività della potestà punitiva da parte dello Stato. Si tratta, d'altra parte, di valutazione che non appare irragionevole, dato che, comunque, l'ordinamento già prevede altre misure per sostenere i genitori, gravati dall'onere di prestare cura e assistenza a un figlio con handicap totalmente invalidante. Infatti, la ratio dell'istituto in parola è di favorire il mantenimento della relazione educativa ed assistenziale tra genitori e figli, in conformità ai principi costituzionali, e, in questo senso, congrua risulta la previsione di riconoscere una attenuazione della pretesa punitiva dello Stato nel caso di figli minori o disabili e di impossibilità per la madre di accudire il figlio. La presenza, nella famiglia, di situazioni di disabilità, anche di grado lieve, eachers. vo. anche non è posta a carico dei genitori, ma è onere dello Stato, in virtù del principio f solidaristico affermato dall'art. 3 Costituzione. L'ordinamento costituzionale riconosce la specificità della famiglia, insostituibile nella relazione affettiva ed educativa con i figli, e, nel contempo, afferma essere dovere della comunità, e per essa delle autorità pubbliche, farsi carico delle situazioni di handicap, anche presenti nella famiglia. в L'applicazione di tali principi in presenza di una famiglia segnata dalla и carcerazione di un genitore ha portato alla attenuazione della potestà punitiva р dello Stato al fine di assicurare al figlio minore di anni dieci o disabile il mantenimento della relazione educativa ed affettiva con almeno un genitore. La necessità di assicurare alle persone disabili tutta l'assistenza necessaria è onere dello Stato, a prescindere dalla situazione personale, anche di carcerazione, dei genitori, ed è quindi coerente che il criterio di giudizio sulla possibilità di assistenza della madre sia in funzione del mantenimento della relazione con almeno un genitore, e non dell'obiettivo di assicurare tutta la relazion e assistenza necessaria. thanno prezio you ура Così definito l'ambito applicativo della norma, non sussistono le censure relative alla motivazione proposte dal ricorso. Invero, l'ordinanza ha dato atto della valida presenza della madre, impegnata nella cura del figlio disabile e degli altri figli minori, e in ordine a tale accertamento il ricorso non ha proposto censura alcuna. Il ricorso contesta che si possa considerare l'aiuto della nonna materna, evidentemente condizionato da energie e disponibilità personali, sempre revocabili. Il rilievo non è pertinente, in quanto il Tribunale si è limitato a prendere atto di una indicazione che era provenuta dalla stessa difesa dell'istante. Il motivo proposto risulta quindi infondato. 5 of I rilievi esposti comportano comunque il rigetto del ricorso, a prescindere dalla considerazione dell'ulteriore motivo di impugnazione, che risulta quindi assorbito.
5. Va dunque respinto il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19.12.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Michele Bianchi linichele Brand Grimasse DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 GIU 2018 ILGANGELLIERE Stefania IE 6