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23 agosto 2016
23 agosto 2016
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. L' articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Giurisprudenza • 28
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 323Provvedimento: […] violazione dell'art. 11 statuto speciale di autonomia FVG in relazione alla novella introdotta con l'art. 4 della legge costituzionale 28 luglio 2016 n. 1; illegittimità per violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni comunali ;Leggi di più...
- deliberazione consiliare·
- recesso da Unione Territoriale Intercomunale (UTI)·
- statuto dell'UTI·
- violazione art. 11 Statuto speciale di autonomia FVG·
- competenza legislativa della Regione·
- eccesso di potere·
- costituzione di diritto delle UTI·
- principio di continuità dell'azione amministrativa·
- parere di regolarità contabile·
- principio di obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni comunali·
- violazione art. 38 statuto UTI·
- modifiche normative sugli enti locali·
- violazione art. 56 quater l.r. n. 26/2014