Articolo 4 della Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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23 agosto 2016
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. L' articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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