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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 1.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5283 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv.DE PAOLIS ANTONIO ed MI OL
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DI VILIO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione verbale ispettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2.2023 la società, premesso che all'esito dell'accertamento ispettivo concluso con verbale notificato il 2.8.2022, l'ente convenuto accertava l'esistenza di un credito contributivo pari ad € 259.677,06 (comprensivo di interessi e sanzioni), riqualificando i rapporti intercorsi con una serie di collaboratori
( , , , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, ,
[...] Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
quali rapporti di agenzia. Per_14
1 Contestata la riqualificazione operata da e dedotta la mera occasionalità e CP_1
saltuarietà delle prestazioni svolte dai suddetti collaboratori, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito contributivo.
Costituitasi in giudizio ha contestato l'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da , in quanto priva della richiesta di differimento dell'udienza, ex art. CP_1
418 c.p.c..
2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione parziale del credito contributivo vantato da con il verbale opposto, tenuto conto che dall'esame del suddetto CP_1
emerge che l'ente ha intimato il pagamento dei soli contributi che avrebbe dovuto essere versati a decorrere dal IV trimestre dell'anno 2017.
3. Va poi evidenziato che la direttiva comunitaria 653/86 ha rimosso il divieto di esercizio dell'attività per gli agenti non iscritti, con decorrenza successiva dalla sua entrata in vigore;
la direttiva ha portata immediatamente precettiva.
Proprio sulla scorta di ciò, ha modificato l'art. 1 del Regolamento del 1998 CP_1 disponendo l'eliminazione dal comma 1 di tale articolo del richiamo alla iscrizione al ruolo agenti, che prima era prevista come obbligatoria dall'art. 2 L. 204/85 (e per questo, inserita nel Regolamento) e che la Corte di Giustizia, con sentenza 30.4.1988 C – 215/97, aveva considerato in contrasto con la direttiva 653/86”.
Ne segue l'infondatezza del motivo di opposizione della società ricorrente relativo alla circostanza che alcuni dei collaboratori per cui è causa, non fossero iscritti al ruolo agenti.
4. Nel merito, la assume che i collaboratori qualificati dall'ente quali agenti, Pt_1
fossero invero occasionali procacciatori d'affari.
E' noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente tenuto a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
2 Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
sicchè mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è meramente occasionale.
5. Ciò posto, accertato dagli stessi ispettori che la si avvale, oltre che dei Pt_1 suddetti 15 collaboratori, anche di circa 37 agenti di commercio (per lo più costituiti in forma societaria), per i quali ha regolarmente versato la contribuzione dovuta, si osserva che dalla documentazione depositata in atti risulta che:
La società ha stipulato con i collaboratori per cui è causa contratti di procacciamento in forma scritta solo a decorrere dal gennaio 2019 (per un collaboratore nel 2015 e per altro nel 2018), regolando invece per lo più i rapporti nel periodo precedente, solo in forza di accordi verbali;
tutti i contratti prevedono una serie di obblighi del procacciatore (riservatezza, diligenza, condivisione delle informazioni …); è poi prevista la facoltà del procacciatore di recedere dall'accordo ma con preavviso di 60 giorni;
ed è altresì prevista la facoltà della preponente di risolvere il contratto in caso di inadempimento del procacciatore agli obblighi di riservatezza, di verifica dell'autenticità delle firme dei clienti sui moduli forniti dalla preponente, del codice di condotta e modello organizzativo della CP_2
Dall'esame delle fatture emesse dai collaboratori emerge che il valore delle fatture annue corrisponde agli importi indicati nel verbale ispettivo. Detti importi annui risultano considerevoli e comunque non irrisori (da un minimo di € 11.000 annui ad un massimo di €
340.000,00 annui;
emerge inoltre la cadenza spesso mensile delle fatturazioni e, nel contempo, che dette fatture venivano emesse non già all'esito della conclusione di un singolo affare, bensì di più affari conclusi nell'arco del mese (secondo la dicitura:
“segnalazioni clienti (mese di riferimento)”.
6. Sono stati poi escussi in qualità di testimoni, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, alcuni dei collaboratori di cui al verbale ispettivo impugnato dalla società. Ed in particolare i collaboratori: , , Persona_11 Persona_10 Persona_12 Persona_6
, . Persona_9 Persona_8 Persona_15
3 Le dichiarazioni di tali testi risultano tutte sostanzialmente conformi ed omogenee fra loro. E' emerso, in particolare, che i suddetti collaboratori operano nel campo finanziario e/o dell'automotive ed hanno promosso nel periodo per cui è causa, l'attività di noleggio a lungo a termine della proponendola ai propri clienti. Se il cliente era interessato, il
Pt_1 procacciatore stilava una proposta di preventivo che, se accettata dal cliente, veniva inviata alla mediante un'attività di back office”, caricando cioè la proposta di preventivo e
Pt_1 la documentazione del cliente sul sistema che la società aveva fornito loro;
tale
Pt_1 documentazione veniva poi valutata dalla società ed una volta autorizzata, il cliente firmava il contratto già sottoscritto da davanti al procacciatore.
Pt_1
E' emerso inoltre che molti procacciatori avevano degli obiettivi, al raggiungimento dei quali ricevevano un premio. Alcuni testi hanno riferito di non aver ricevuto lamentele in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, “anzi cercano di aiutarti per farti Per_1 raggiungere l'obiettivo” (così il teste ). I testi e invece hanno riferito al Per_10 Per_11 riguardo che la inviò loro una disdetta formale del contratto in quanto non erano stati Pt_1
raggiunti gli obiettivi richiesti.
E' emerso altresì che periodicamente personale dell'Area Manager della Pt_1 incontrava il singolo procacciatore per discutere delle strategie commerciali da intraprendere.
I testi e hanno inoltre riferito di aver poi stipulato un contratto di Per_8 Per_9
agenzia con la e che nulla cambiò rispetto a quando svolgevano l'attività come Pt_1
procacciatori di affari.
4 7. Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria, ritiene il giudicante che la durata pluriannuale dei rapporti dedotti in giudizio, la cadenza della fatturazione, l'ammontare delle provvigioni annualmente percepite, l'esistenza di obiettivi annuali e premi di produzione, la circostanza che l'attività non si limitasse a mere segnalazioni di potenziali clienti, ma comportasse anche attività di back office funzionale alla conclusione dei contratti che peraltro venivano stipulati dai clienti proprio alla (sola) presenza del “procacciatore” che gli sottoponeva il contratto;
le relazioni periodiche dei procacciatori con “l'area manager” per discutere strategie commerciali, finalizzate all'incremento delle vendite, siano tutti elementi indiziari, precisi e concordanti, idonei a ritenere la non episodicità dell'attività di promozione svolta dai collaboratori indicati nel verbale ispettivo, e la stabilità del vincolo e del connesso obbligo della prestazione promozionale.
La circostanza che riferita dai testi e per cui nel periodo per cui è Per_11 Per_9
causa collaboravano contemporaneamente anche con altre società di noleggio e che essi sceglievano quale delle mandanti proporre al cliente, valutando i servizi offerti da ciascuna di esse, non appare dirimente, ben essendo compatibile con il contratto di agenzia la clausola di non esclusività.
Irrilevante è poi la produzione (eseguita con le note del 19.9.2025) della sentenza n.
8093/2025 resa dal Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di riqualificazione del contratto proposta dalla procacciatrice d'affari nei confronti della tenuto Parte_3 Pt_1
conto che tale ES non fa parte dei collaboratori riqualificati da come agenti di CP_1
commercio.
Da ultimo, deve ribadirsi che a fronte della documentazione esaminata nel corso dell'accertamento ispettivo (contratti di procacciamento e fatture), puntualmente riportata nel verbale opposto e depositata in atti da , che offre significativi spunti in merito CP_1
alla corretta qualificazione dei rapporti operata dall'ente previdenziale, la società ricorrente non ha articolato alcuna prova a sostegno della dedotta occasionalità e non obbligatorietà dei rapporti. Sicchè ritiene il giudicante che, stante la conformità delle dichiarazioni dei testi escussi ex art. 421 c.p.c., la società non può lamentare oggi la circostanza che non siano stati escussi tutti i collaboratori, ma solo alcuni di essi e che sia stata motivatamente rigettata dall'ufficio la prova delegata per l'escussione dei residui collaboratori.
In tale contesto il ricorso non può essere accolto.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) di natura previdenziale e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.114,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
Roma 23.10.2025 Il Giudice
F. R. Pucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 1.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5283 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv.DE PAOLIS ANTONIO ed MI OL
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DI VILIO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione verbale ispettivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2.2023 la società, premesso che all'esito dell'accertamento ispettivo concluso con verbale notificato il 2.8.2022, l'ente convenuto accertava l'esistenza di un credito contributivo pari ad € 259.677,06 (comprensivo di interessi e sanzioni), riqualificando i rapporti intercorsi con una serie di collaboratori
( , , , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, ,
[...] Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
quali rapporti di agenzia. Per_14
1 Contestata la riqualificazione operata da e dedotta la mera occasionalità e CP_1
saltuarietà delle prestazioni svolte dai suddetti collaboratori, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito contributivo.
Costituitasi in giudizio ha contestato l'avversa domanda chiedendone il CP_1 rigetto.
1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da , in quanto priva della richiesta di differimento dell'udienza, ex art. CP_1
418 c.p.c..
2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione parziale del credito contributivo vantato da con il verbale opposto, tenuto conto che dall'esame del suddetto CP_1
emerge che l'ente ha intimato il pagamento dei soli contributi che avrebbe dovuto essere versati a decorrere dal IV trimestre dell'anno 2017.
3. Va poi evidenziato che la direttiva comunitaria 653/86 ha rimosso il divieto di esercizio dell'attività per gli agenti non iscritti, con decorrenza successiva dalla sua entrata in vigore;
la direttiva ha portata immediatamente precettiva.
Proprio sulla scorta di ciò, ha modificato l'art. 1 del Regolamento del 1998 CP_1 disponendo l'eliminazione dal comma 1 di tale articolo del richiamo alla iscrizione al ruolo agenti, che prima era prevista come obbligatoria dall'art. 2 L. 204/85 (e per questo, inserita nel Regolamento) e che la Corte di Giustizia, con sentenza 30.4.1988 C – 215/97, aveva considerato in contrasto con la direttiva 653/86”.
Ne segue l'infondatezza del motivo di opposizione della società ricorrente relativo alla circostanza che alcuni dei collaboratori per cui è causa, non fossero iscritti al ruolo agenti.
4. Nel merito, la assume che i collaboratori qualificati dall'ente quali agenti, Pt_1
fossero invero occasionali procacciatori d'affari.
E' noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente tenuto a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
2 Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta invece nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
sicchè mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è meramente occasionale.
5. Ciò posto, accertato dagli stessi ispettori che la si avvale, oltre che dei Pt_1 suddetti 15 collaboratori, anche di circa 37 agenti di commercio (per lo più costituiti in forma societaria), per i quali ha regolarmente versato la contribuzione dovuta, si osserva che dalla documentazione depositata in atti risulta che:
La società ha stipulato con i collaboratori per cui è causa contratti di procacciamento in forma scritta solo a decorrere dal gennaio 2019 (per un collaboratore nel 2015 e per altro nel 2018), regolando invece per lo più i rapporti nel periodo precedente, solo in forza di accordi verbali;
tutti i contratti prevedono una serie di obblighi del procacciatore (riservatezza, diligenza, condivisione delle informazioni …); è poi prevista la facoltà del procacciatore di recedere dall'accordo ma con preavviso di 60 giorni;
ed è altresì prevista la facoltà della preponente di risolvere il contratto in caso di inadempimento del procacciatore agli obblighi di riservatezza, di verifica dell'autenticità delle firme dei clienti sui moduli forniti dalla preponente, del codice di condotta e modello organizzativo della CP_2
Dall'esame delle fatture emesse dai collaboratori emerge che il valore delle fatture annue corrisponde agli importi indicati nel verbale ispettivo. Detti importi annui risultano considerevoli e comunque non irrisori (da un minimo di € 11.000 annui ad un massimo di €
340.000,00 annui;
emerge inoltre la cadenza spesso mensile delle fatturazioni e, nel contempo, che dette fatture venivano emesse non già all'esito della conclusione di un singolo affare, bensì di più affari conclusi nell'arco del mese (secondo la dicitura:
“segnalazioni clienti (mese di riferimento)”.
6. Sono stati poi escussi in qualità di testimoni, ai sensi dell'art. 421 c.p.c, alcuni dei collaboratori di cui al verbale ispettivo impugnato dalla società. Ed in particolare i collaboratori: , , Persona_11 Persona_10 Persona_12 Persona_6
, . Persona_9 Persona_8 Persona_15
3 Le dichiarazioni di tali testi risultano tutte sostanzialmente conformi ed omogenee fra loro. E' emerso, in particolare, che i suddetti collaboratori operano nel campo finanziario e/o dell'automotive ed hanno promosso nel periodo per cui è causa, l'attività di noleggio a lungo a termine della proponendola ai propri clienti. Se il cliente era interessato, il
Pt_1 procacciatore stilava una proposta di preventivo che, se accettata dal cliente, veniva inviata alla mediante un'attività di back office”, caricando cioè la proposta di preventivo e
Pt_1 la documentazione del cliente sul sistema che la società aveva fornito loro;
tale
Pt_1 documentazione veniva poi valutata dalla società ed una volta autorizzata, il cliente firmava il contratto già sottoscritto da davanti al procacciatore.
Pt_1
E' emerso inoltre che molti procacciatori avevano degli obiettivi, al raggiungimento dei quali ricevevano un premio. Alcuni testi hanno riferito di non aver ricevuto lamentele in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, “anzi cercano di aiutarti per farti Per_1 raggiungere l'obiettivo” (così il teste ). I testi e invece hanno riferito al Per_10 Per_11 riguardo che la inviò loro una disdetta formale del contratto in quanto non erano stati Pt_1
raggiunti gli obiettivi richiesti.
E' emerso altresì che periodicamente personale dell'Area Manager della Pt_1 incontrava il singolo procacciatore per discutere delle strategie commerciali da intraprendere.
I testi e hanno inoltre riferito di aver poi stipulato un contratto di Per_8 Per_9
agenzia con la e che nulla cambiò rispetto a quando svolgevano l'attività come Pt_1
procacciatori di affari.
4 7. Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria, ritiene il giudicante che la durata pluriannuale dei rapporti dedotti in giudizio, la cadenza della fatturazione, l'ammontare delle provvigioni annualmente percepite, l'esistenza di obiettivi annuali e premi di produzione, la circostanza che l'attività non si limitasse a mere segnalazioni di potenziali clienti, ma comportasse anche attività di back office funzionale alla conclusione dei contratti che peraltro venivano stipulati dai clienti proprio alla (sola) presenza del “procacciatore” che gli sottoponeva il contratto;
le relazioni periodiche dei procacciatori con “l'area manager” per discutere strategie commerciali, finalizzate all'incremento delle vendite, siano tutti elementi indiziari, precisi e concordanti, idonei a ritenere la non episodicità dell'attività di promozione svolta dai collaboratori indicati nel verbale ispettivo, e la stabilità del vincolo e del connesso obbligo della prestazione promozionale.
La circostanza che riferita dai testi e per cui nel periodo per cui è Per_11 Per_9
causa collaboravano contemporaneamente anche con altre società di noleggio e che essi sceglievano quale delle mandanti proporre al cliente, valutando i servizi offerti da ciascuna di esse, non appare dirimente, ben essendo compatibile con il contratto di agenzia la clausola di non esclusività.
Irrilevante è poi la produzione (eseguita con le note del 19.9.2025) della sentenza n.
8093/2025 resa dal Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di riqualificazione del contratto proposta dalla procacciatrice d'affari nei confronti della tenuto Parte_3 Pt_1
conto che tale ES non fa parte dei collaboratori riqualificati da come agenti di CP_1
commercio.
Da ultimo, deve ribadirsi che a fronte della documentazione esaminata nel corso dell'accertamento ispettivo (contratti di procacciamento e fatture), puntualmente riportata nel verbale opposto e depositata in atti da , che offre significativi spunti in merito CP_1
alla corretta qualificazione dei rapporti operata dall'ente previdenziale, la società ricorrente non ha articolato alcuna prova a sostegno della dedotta occasionalità e non obbligatorietà dei rapporti. Sicchè ritiene il giudicante che, stante la conformità delle dichiarazioni dei testi escussi ex art. 421 c.p.c., la società non può lamentare oggi la circostanza che non siano stati escussi tutti i collaboratori, ma solo alcuni di essi e che sia stata motivatamente rigettata dall'ufficio la prova delegata per l'escussione dei residui collaboratori.
In tale contesto il ricorso non può essere accolto.
5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000,00) di natura previdenziale e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 6.114,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.
Si comunichi
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