Articolo 1 della Legge 29 marzo 1976, n. 113
Versione
5 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Societa' produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294 , non e' soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.

Entrata in vigore il 5 maggio 1976