Art. 1. Articolo unico
La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Societa' produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294 , non e' soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.
La gestione d'importazione di zucchero della campagna 1950-51, condotta dalla Societa' produttori zucchero per conto e nell'interesse dello Stato e riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294 , non e' soggetta al pagamento dei tributi connessi all'importazione delle relative partite di zucchero.