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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente e Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140006724U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Distaccata di Agrigento,
l' avviso di accertamento n. M13140006724U notificato in data 10.10.2019, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'odierna Parte ricorrente - in qualità di coobbligato solidale con il Sig. Nominativo_1, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504 per l'anno d'imposta 2014, quantificandola complessivamente in € 11.413,71.
1.1. Ha chiesto, in via pregiudiziale e principale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto euro unitario rappresentati in narrativa, sospendere il giudizio dinanzi a sé, in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sui quesiti formulati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma con ordinanza n. 565/2018 del 15 ottobre 2018, depositata
26 novembre 2018; sempre in via pregiudiziale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario rappresentati in narrativa, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto, che potrebbero presentare il seguente tenore: I) «Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze MB (causa C243/01), IC (causa C-338/04), OS e IF (cause riunite C-72/10 e
C-77/10), e EZ (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze AN (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e AN e AB (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt.
1-3 del D.Lgs.
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, co.66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; II) «Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ed i principi di diritto dell'Unione di certezza del diritto e del legittimo affidamento, di cui anche nella sentenza Berlington Hungary, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento alla Imposta Unica sulle Scommesse e i Concorsi Pronostici di cui agli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, n. 504, come modificati dall'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 , ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; III) «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 , ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»; 3) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione del medesimo atto in lingua inglese e, per l'effetto, annullare l'avviso impugnato poiché emesso in violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e della Convenzione
CEDU; 4) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
5) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via subordinata, disapplicare gli artt. 3 del D.Lgs.
504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
7) in via subordinata, disapplicare gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.
Lgs. 504/1998 per contrarietà all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE nonché agli artt. 288, terzo comma,
TFUE e 4.3 TUE, ed ai principi del primato del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri
e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
8) in via gradata, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta al quesito di diritto, che potrebbe venire così formulato: «Se l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, gli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, ed i principi di leale collaborazione tra gli Stati Membri e dell'interpretazione conforme allo scopo del diritto dell'Unione, ostino al mantenimento in vigore di un'imposta nazionale sui giochi e sulle scommesse del tipo dell'italiana Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998, la cui disciplina denota i caratteri di un'imposta sul volume d'affari»; in via ulteriormente gradata, annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998.
1.2. Ha depositato note integrative e richiamate le censure di cui al ricorso ha ribadito la illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010, in via gradata, ha chiesto di di assolvere integralmente al pagamento dell'Imposta Unica ai sensi del D.lgs. n. 504/98, in veste di unico obbligato in via principale e, per l'effetto, di invitare ADM alla rideterminazione del tributo ai sensi della D.
Lgs. 504/1998.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia costituitasi ha chiesto rigettarsi il ricorso.
3. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va respinto per le ragioni appresso specificate.
2. Va evidenziato che la società odierna ricorrente è un bookmaker privo di concessione in Italia, che opera attraverso C.T.D. non collegati al totalizzatore nazionale gestito da Sogei che registra tutte le operazioni effettuate così da poter determinare l'esatto importo dell' imposta unica dovuta.
3. Occorre premettere che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n. 8757 (seguita da numerose altre: cfr., ex plurimis, Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021,
9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021,
9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 10277/2022 e, a seguire, molte altre ancora), anche in relazione alle ragioni sottese al rigetto tanto questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle riproposte in queste sede, quanto della chiesta sospensione del giudizio previa rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi in materia non solo della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.2018, n. 27), ma anche della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha fissato (a parte il principio, che in questa sede non rileva, per cui in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta,
e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite) le seguenti linee interpretative in materia: - l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21) (Rv. 660937-02);
- in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit.; -
l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione);
- non sussiste alcun dubbio sulla debenza dell'imposta unica sia da parte del CTD sia da parte del bookmaker Ricorrente_1, alla luce di quanto prevede il d.lgs. n. 504/98 e l'art. 1, comma 66, della L. n. 220.2012, e tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018 del 23.01.2018, dalla CGUE con la sentenza del 26.02.2020 con la quale si conferma che lo Stato italiano può ben pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai CTD quanto dai bookmakers che loro mandanti, come costantemente affermato dai giudici di legittimità.
La giurisprudenza sovranazionale ha, poi, evidenziato che, generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamente proceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma
64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
4. Devono essere, altresì, richiamate le argomentazioni formulate, in continuità con il suddetto indirizzo, da
Cass. n. 33739/2025 la quale ha osservato: “occorre considerare la sopravvenuta sentenza della Corte di
Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, riguardante proprio la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento Società_1 Sas di Nominativo_3, Ricorrente_1 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che «l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse»; -nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, AN e AB,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_4 e Ricorrente_1 , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28); - con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_1, nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione); - alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto (tra moltissime, si vedano cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass.,
1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144- 9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass.,
2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente,
Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761) le censure ridette sono inammissibili”.
Nel rilevare, poi, la debenza delle sanzioni la Suprema Corte con citata la pronunzia del 2025 ha, pure, precisato che: “invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria
è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno
2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082); - proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del
1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 12 aprile 2021, n. 9531); - più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma
66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d. Lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma
2, del d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C- 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67); - anche con riferimento alle società estere sussiste, dunque, per quanto riguarda le sanzioni, l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, limitatamente agli anni antecedenti al 2011 – e non alla fattispecie in esame, che si è verificata nel 2015 - sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010”.
6. Va, quindi, rilevato che:
- in generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto
47; 8 settembre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamente proceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causa
C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83);
- la Ricorrente_1 non risulta in alcun modo discriminata ma che al contrario risulterebbero, aderendo alle tesi di parte ricorrente, fortemente pregiudicati e discriminati i concessionari regolari che pagano sia gli oneri concessori che l'imposta unica dovuta in Italia;
- di nessun rilievo è la liceità sotto il profilo penale della condotta della stessa, le questioni a vario titolo dedotte da parte ricorrente appaiono in contrasto con i principi della giurisprudenza unionale nonché con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, risultando prive di pregio le eccezioni riguardanti il contrasto della normativa in esame con gli artt. 49 e 56 TFUE e con gli art. 3, 53 e 97 Cost.
- quanto alle applicate sanzioni non sussistono i presupposti per ritenere l'obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011, ovvero nel periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n.
220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato con riferimento al caso di specie, che nel periodo oggetto di imposizione non poteva sussistere – sulla scorta delle ragioni anzicennate - alcuna incertezza interpretativa sulla portata e l'applicazione della norma tributaria, la cui accertata violazione comporta l'applicazione della relativa sanzione.
7. Le superiori considerazioni, legate ad una interpretazione ormai consolidata di legittimità ed anche di merito. rendendo prive di pregio alcuno tutte le istanze, domande ed eccezioni proposte da parte ricorrente.
7.1. Il ricorso va, dunque, respinto.
7.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio dei Monopoli, Sezione Distaccata di Agrigento, delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti come per legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente e Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 6 - Sede Porto Empedocle
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140006724U GIOCHI-LOTTERIE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Sezione Distaccata di Agrigento,
l' avviso di accertamento n. M13140006724U notificato in data 10.10.2019, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'odierna Parte ricorrente - in qualità di coobbligato solidale con il Sig. Nominativo_1, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998,
n. 504 per l'anno d'imposta 2014, quantificandola complessivamente in € 11.413,71.
1.1. Ha chiesto, in via pregiudiziale e principale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto euro unitario rappresentati in narrativa, sospendere il giudizio dinanzi a sé, in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sui quesiti formulati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma con ordinanza n. 565/2018 del 15 ottobre 2018, depositata
26 novembre 2018; sempre in via pregiudiziale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario rappresentati in narrativa, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta ai seguenti quesiti di diritto, che potrebbero presentare il seguente tenore: I) «Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze MB (causa C243/01), IC (causa C-338/04), OS e IF (cause riunite C-72/10 e
C-77/10), e EZ (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze AN (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e AN e AB (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt.
1-3 del D.Lgs.
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, co.66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; II) «Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ed i principi di diritto dell'Unione di certezza del diritto e del legittimo affidamento, di cui anche nella sentenza Berlington Hungary, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento alla Imposta Unica sulle Scommesse e i Concorsi Pronostici di cui agli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998, n. 504, come modificati dall'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 , ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali»; III) «Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_1 , ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento»; 3) in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della notifica dell'avviso per omessa traduzione del medesimo atto in lingua inglese e, per l'effetto, annullare l'avviso impugnato poiché emesso in violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e della Convenzione
CEDU; 4) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione degli artt. 3 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'applicazione dell'Imposta Unica;
5) in via principale, annullare l'avviso di accertamento impugnato poiché emesso in violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 288/1988, per assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica;
6) in via subordinata, disapplicare gli artt. 3 del D.Lgs.
504/1998 e 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TFUE e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
7) in via subordinata, disapplicare gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.
Lgs. 504/1998 per contrarietà all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE nonché agli artt. 288, terzo comma,
TFUE e 4.3 TUE, ed ai principi del primato del diritto dell'Unione e di leale collaborazione tra gli Stati Membri
e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
8) in via gradata, sospendere il giudizio dinanzi a sé, con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla CGUE, per ricevere risposta al quesito di diritto, che potrebbe venire così formulato: «Se l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, gli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE, ed i principi di leale collaborazione tra gli Stati Membri e dell'interpretazione conforme allo scopo del diritto dell'Unione, ostino al mantenimento in vigore di un'imposta nazionale sui giochi e sulle scommesse del tipo dell'italiana Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998, la cui disciplina denota i caratteri di un'imposta sul volume d'affari»; in via ulteriormente gradata, annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998.
1.2. Ha depositato note integrative e richiamate le censure di cui al ricorso ha ribadito la illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010, in via gradata, ha chiesto di di assolvere integralmente al pagamento dell'Imposta Unica ai sensi del D.lgs. n. 504/98, in veste di unico obbligato in via principale e, per l'effetto, di invitare ADM alla rideterminazione del tributo ai sensi della D.
Lgs. 504/1998.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia costituitasi ha chiesto rigettarsi il ricorso.
3. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va respinto per le ragioni appresso specificate.
2. Va evidenziato che la società odierna ricorrente è un bookmaker privo di concessione in Italia, che opera attraverso C.T.D. non collegati al totalizzatore nazionale gestito da Sogei che registra tutte le operazioni effettuate così da poter determinare l'esatto importo dell' imposta unica dovuta.
3. Occorre premettere che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30.3.2021, n. 8757 (seguita da numerose altre: cfr., ex plurimis, Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021,
9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021,
9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 10277/2022 e, a seguire, molte altre ancora), anche in relazione alle ragioni sottese al rigetto tanto questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle riproposte in queste sede, quanto della chiesta sospensione del giudizio previa rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta unica, fondata anche sugli interventi in materia non solo della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.2018, n. 27), ma anche della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha fissato (a parte il principio, che in questa sede non rileva, per cui in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta,
e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite) le seguenti linee interpretative in materia: - l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21) (Rv. 660937-02);
- in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità
d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit.; -
l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione);
- non sussiste alcun dubbio sulla debenza dell'imposta unica sia da parte del CTD sia da parte del bookmaker Ricorrente_1, alla luce di quanto prevede il d.lgs. n. 504/98 e l'art. 1, comma 66, della L. n. 220.2012, e tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018 del 23.01.2018, dalla CGUE con la sentenza del 26.02.2020 con la quale si conferma che lo Stato italiano può ben pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai CTD quanto dai bookmakers che loro mandanti, come costantemente affermato dai giudici di legittimità.
La giurisprudenza sovranazionale ha, poi, evidenziato che, generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamente proceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma
64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
4. Devono essere, altresì, richiamate le argomentazioni formulate, in continuità con il suddetto indirizzo, da
Cass. n. 33739/2025 la quale ha osservato: “occorre considerare la sopravvenuta sentenza della Corte di
Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, riguardante proprio la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP di Parma, nel procedimento Società_1 Sas di Nominativo_3, Ricorrente_1 Ltd
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che «l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse»; -nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l'articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l'eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro
Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, AN e AB,
C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_4 e Ricorrente_1 , C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28); - con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_1, nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale;
ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro;
la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero;
nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione); - alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto (tra moltissime, si vedano cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass.,
1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144- 9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass.,
2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente,
Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761) le censure ridette sono inammissibili”.
Nel rilevare, poi, la debenza delle sanzioni la Suprema Corte con citata la pronunzia del 2025 ha, pure, precisato che: “invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria
è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative;
2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno
2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082); - proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del
1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 12 aprile 2021, n. 9531); - più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma
66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d. Lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma
2, del d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C- 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67); - anche con riferimento alle società estere sussiste, dunque, per quanto riguarda le sanzioni, l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, limitatamente agli anni antecedenti al 2011 – e non alla fattispecie in esame, che si è verificata nel 2015 - sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010”.
6. Va, quindi, rilevato che:
- in generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto
47; 8 settembre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamente proceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causa
C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83);
- la Ricorrente_1 non risulta in alcun modo discriminata ma che al contrario risulterebbero, aderendo alle tesi di parte ricorrente, fortemente pregiudicati e discriminati i concessionari regolari che pagano sia gli oneri concessori che l'imposta unica dovuta in Italia;
- di nessun rilievo è la liceità sotto il profilo penale della condotta della stessa, le questioni a vario titolo dedotte da parte ricorrente appaiono in contrasto con i principi della giurisprudenza unionale nonché con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, risultando prive di pregio le eccezioni riguardanti il contrasto della normativa in esame con gli artt. 49 e 56 TFUE e con gli art. 3, 53 e 97 Cost.
- quanto alle applicate sanzioni non sussistono i presupposti per ritenere l'obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011, ovvero nel periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n.
220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato con riferimento al caso di specie, che nel periodo oggetto di imposizione non poteva sussistere – sulla scorta delle ragioni anzicennate - alcuna incertezza interpretativa sulla portata e l'applicazione della norma tributaria, la cui accertata violazione comporta l'applicazione della relativa sanzione.
7. Le superiori considerazioni, legate ad una interpretazione ormai consolidata di legittimità ed anche di merito. rendendo prive di pregio alcuno tutte le istanze, domande ed eccezioni proposte da parte ricorrente.
7.1. Il ricorso va, dunque, respinto.
7.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, Direzione Regionale per la Sicilia – Ufficio dei Monopoli, Sezione Distaccata di Agrigento, delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre oneri accessori di legge, se dovuti come per legge.