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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10050/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in MONTENEGRO il 04/05/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. PALUMBO VINCENZO e LUIGI PEZONE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. FORGIONE PAOLA, ERMINIO CAPASSO,
AGOSTINO DI FEO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di risiedere stabilmente in Italia;
di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di inabilità civile;
di essere stato
1 riconosciuto inabile al 100% con verbale sanitario definito il 28.9.2021; di non essere titolare di alcun reddito;
che con provvedimento del 5.1.2022
l' ha rigettato la richiesta di liquidazione della prestazione;
di aver CP_1 presentato ricorso amministrativo, poi rigettato;
di essere in possesso dei requisiti per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento dei ratei della pensione di inabilità civile
DECADENZA - ART. 42 CO. 3 D.L. 269/2003
L'art. 42 co. 3 d.l. 269/2003 ha previsto, da un lato, la disapplicazione di tutte le disposizioni in tema di ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro lato, ha previsto una decadenza giudiziale semestrale dalla ricezione del provvedimento amministrativo.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
7494/2020), chiamata a pronunciarsi sulla decadenza relativa alla pensione di inabilità civile per ciechi parziali ventesimisti, rigettata in sede amministrativa per carenza del possesso della carta di soggiorno, “9. questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito in legge, con
2 modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. 24 dicembre
2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47, art. 23, comma 2) "non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo", si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti
a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici. Di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse" (Cass. n. 25268/2016; n. 15573/2017; Sez. 6 n.
6699/2019; n. 12302/2019); 10. la tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza potrebbe decorrere anche dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul ricorso amministrativo, si scontra con la lettera e la ratio dell'art. 42, comma 3 cit. che ha disposto l'abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e collegato il termine semestrale di decadenza per la domanda giudiziale alla data di
"comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa", nonchè col principio secondo cui le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione sicchè ne è preclusa qualsiasi applicazione analogica o estensiva;
11. anche il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio affermato da questa Corte con riferimento alla decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art.
47, ma applicabile anche alla decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, comma 3, secondo cui, l'erronea indicazione da parte dell' del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, CP_1 contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è
3 idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti.
(Cass. 12630/18; n. 10376/15);”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, il provvedimento di diniego in via amministrativa è stato comunicato a mezzo pec in data 12.1.2022 ed il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 29.7.2024.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 26/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10050/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. in MONTENEGRO il 04/05/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. PALUMBO VINCENZO e LUIGI PEZONE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. FORGIONE PAOLA, ERMINIO CAPASSO,
AGOSTINO DI FEO
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di risiedere stabilmente in Italia;
di aver presentato domanda amministrativa per il conseguimento della pensione di inabilità civile;
di essere stato
1 riconosciuto inabile al 100% con verbale sanitario definito il 28.9.2021; di non essere titolare di alcun reddito;
che con provvedimento del 5.1.2022
l' ha rigettato la richiesta di liquidazione della prestazione;
di aver CP_1 presentato ricorso amministrativo, poi rigettato;
di essere in possesso dei requisiti per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento dei ratei della pensione di inabilità civile
DECADENZA - ART. 42 CO. 3 D.L. 269/2003
L'art. 42 co. 3 d.l. 269/2003 ha previsto, da un lato, la disapplicazione di tutte le disposizioni in tema di ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro lato, ha previsto una decadenza giudiziale semestrale dalla ricezione del provvedimento amministrativo.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
7494/2020), chiamata a pronunciarsi sulla decadenza relativa alla pensione di inabilità civile per ciechi parziali ventesimisti, rigettata in sede amministrativa per carenza del possesso della carta di soggiorno, “9. questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito in legge, con
2 modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. 24 dicembre
2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47, art. 23, comma 2) "non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo", si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti
a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici. Di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse" (Cass. n. 25268/2016; n. 15573/2017; Sez. 6 n.
6699/2019; n. 12302/2019); 10. la tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza potrebbe decorrere anche dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul ricorso amministrativo, si scontra con la lettera e la ratio dell'art. 42, comma 3 cit. che ha disposto l'abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e collegato il termine semestrale di decadenza per la domanda giudiziale alla data di
"comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa", nonchè col principio secondo cui le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione sicchè ne è preclusa qualsiasi applicazione analogica o estensiva;
11. anche il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce del principio affermato da questa Corte con riferimento alla decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art.
47, ma applicabile anche alla decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 42, comma 3, secondo cui, l'erronea indicazione da parte dell' del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, CP_1 contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è
3 idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti.
(Cass. 12630/18; n. 10376/15);”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, il provvedimento di diniego in via amministrativa è stato comunicato a mezzo pec in data 12.1.2022 ed il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 29.7.2024.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 26/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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