Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 31 marzo 2025 e vertente
TRA
(P.I. P.IVA 1 ), con Parte 1
l'avvocato Luigi Gattuso PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (GIÀ [...]
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 2, con l'avvocato Francesco Carnuccio
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 11664/2019 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI, pubblicata in data 03.06.2019 in materia di associazioni e comitati. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Primo grado:
- Con atto di citazione la Parte 1 ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 852/2016 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 9.10.2016 - con il quale veniva ingiunto lei il pagamento della somma di € 89.161,13 in favore della Controparte_2
[...] |- eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria a favore di quello di Roma, eccezione cui aderiva anche controparte. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la
[...]
Controparte_2 (oggi denominata CP_1 ha quindi citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_3
[...] al fine di sentire condannare la Controparte_3
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in suo favore della somma di euro 89.161,13, oltre interessi moratori al tasso previsto dalla legge,
[...]- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda monitoria, Controparte_3 lamentando l'erroneità dei conteggi posti alla base del decreto ingiuntivo, non essendo stato applicato lo storno della quota associativa annuale che tutte le singole associazioni provinciali, e quindi anche Controparte_2
,sono tenute a versare annualmente.
[...]
Il Tribunale, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 1 n. 6 e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 febbraio 2019.
§ 2. All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «I) accoglie la domanda proposta da parte attrice e condanna la
[...] al pagamento, in favore della Controparte_3
[...]
Controparte_2 (oggi denominata CP 1 della
, complessiva somma di €. 89.161,13, oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
II) condanna la convenuta alla refusione, in favore di
[...]delle spese (oggi denominataControparte_2 CP 1 della presente procedura che liquida in complessivi E. 13.830,00, di cui E. 13.430,00
,
per compensi ed €. 400,00 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, iva e cap come per legge».
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che: (oggi denominata "1. La Controparte 2 ha intrapreso il presente giudizio nei confronti di CP_1 Controparte_4 al fine di ottenere il pagamento del credito vantato pari a € 89.161,13. A supporto della
[...] propria domanda la Controparte_2 Controparte 2 (oggi denominata CP 1 ha esposto che i suoi associati, in forza di una convenzione tra l'CP_5 e CP_3 versano al detto Istituto quote associative/sindacali che l'
[...] [...]
Controparte 3 ristorna alle singole associazioni provinciali nella misura del 70% dell'intera quota versata ed in misura del 50% a partire dall'anno 2013. In forza di ciò, la CP 3 (oggi Controparte_2 denominata CP_1 vanta un credito nei confronti di Parte 1 di € 89.161,13 per quote associative relative agli anni dal 2008 al 2015. Tale credito risulta riconosciuto nella nota del 28 giugno 2016 a firma del sig. responsabile dell'area Persona 1 soci della convenuta: in tale nota, è, da un lato, esposto un rendiconto economico delle somme spettanti alla Controparte_2 (oggi denominata
CP 1 in relazione alle quote versate dai propri associati tramite l' CP 5 e, dall'altro, attestato che alla detta data la (oggi denominata Controparte_2 CP 3 un importo di € 89.161,13.CP_1 accredita dalla CP 2 Controparte 3
Tale atto di ricognizione del debito, titolato (trattandosi di quote associative, per come espressamente indicato nella nota del 28 giugno 2016) implica la presunzione del rapporto fondamentale e costituisce prova del rapporto debitorio in virtù della sua efficienza confessoria.
2. Come evidenziato dalla attrice nelle successive memorie, in relazione al documento ricognitivo del 28 giugno 2016, la convenuta non ha avanzato alcuna contestazione né con riferimento all'esistenza del rapporto fondamentale di convenzione, sotteso allo stesso atto di ricognizione di debito, tra le due associazioni contendenti, né con riferimento all'importo del debito. La convenuta si
è, infatti, limitata a dedurre che con il predetto atto ricognitivo non si sarebbe applicato lo storno della quota associativa annuale.
Sul punto giova osservare come – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite" (detto orientamento ha trovato poi conferme in numerose pronunce successive, tra le quali, cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Cassazione civile sez. II, 22 novembre 2016, n.23759).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la difesa dell'attore abbia adeguatamente provato il titolo negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento e l'entità della prestazione rimasta inadempiuta, mediante produzione della nota del 28 giugno 2016 attestante che alla detta data la (oggi denominata CP 1 era Controparte_2 di un importo pari ad € 89.161,13: talecreditrice della Parte 1 scrittura costituisce atto di ricognizione del debito, titolato (si tratta di quote associative, per come espressamente indicato nella nota del 28 giugno 2016), che solleva la parte cui è rivolta dall'onere di provare il proprio diritto di credito.
Peraltro, alla luce delle rispettive deduzioni delle parti, deve ritenersi che il credito di € 89.161,13 (portato dall'atto ricognitivo stesso) non è contestato e ciò in quanto, si ribadisce, secondo le deduzioni della Parte 1 esso andrebbe esclusivamente decurtato delle quote associative dovute dalla Controparte 2
[...] (oggi denominata CP 1 . In altre parole, la Parte 1 ha assunto una difesa incompatibile con la volontà di negare l'esistenza di quel debito, attesa la circostanza che la convenuta ha esclusivamente eccepito di vantare un controcredito da portare in compensazione, senza mai contestare il credito di € 89.161,13 (portato dall'atto ricognitivo stesso). Venendo all'esame del credito asseritamente vantato da parte convenuta, il Tribunale osserva che i documenti depositati dalla con la memoria Parte 1 istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. non assumono rilevanza probatoria. Infatti, nessuna valenza di prova può attribuirsi al “resoconto" con finale “riepilogo", in quanto documento proveniente dalla stessa Controparte_3 e privo di firma, che tutt'al più può rappresentare un mero atto difensivo, inidoneo a costituire prova legale del contenuto dello stesso. In difetto di tale prova, non può dirsi sussistente il credito della Controparte 3 indicato nella predetta memoria sulla scorta dell'anzidetto "resoconto" col finale "riepilogo". Inoltre, il regolamento di attuazione dell'8 aprile 2016 - atteso che tale atto non risulta approvato dal competente organo collegiale e atteso che tale presunto regolamento non risulta comunicato alla odierna attrice né ratificato dalla stessa, di guisa che non risulta accettato ai fini statutari e regolamentari dalla attrice medesima - non è opponibile alla Associazione creditrice. Peraltro, la presunta anzidetta normativa regolamentare della Associazione debitrice [...] Controparte 3 risulta redatta in data 8 aprile 2016, di talché non può regolare i rapporti di dare ed avere tra le due associazioni per le pregresse annualità dal 2008 al 2015, che sono le sole qui in discussione. Infine, non vi è prova della sua comunicazione antecedentemente alla delibera assembleare della Controparte_2 (oggi denominata CP 1 adottata avanti il notaio Per 2 il 22 settembre 2016, a mezzo della quale è stata decisa l'interruzione del rapporto di adesione sindacale ad Controparte_3
[...]Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda proposta dalla (oggi denominata CP 1 deve essere accolta. La Controparte_2 convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento, in favore della attrice, della somma di €. 89.161,13, oltre interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”. Parte 1§ 4. Ha proposto appello ed ha così concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 11664/2019 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, Giudice Dott. Guido Romano, nell'ambito del giudizio N. R.G. 37802/2017, depositata in cancelleria in data 03.06.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accogliere la spiegata eccezione di compensazione dei crediti dovuti pertanto dichiarare come non dovuta la somma di € 89.161,13 e
(ottanta novemilcentosessantuno/13), in virtù della maggior somma dovuta dalla CF P.IVA 2 , già [...] Controparte_6
,per i motivi in fatto sopra esposti e Controparte_7 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
(già [...] Controparte_1 ha resistito al gravame ed ha così Controparte_2 concluso: "Voglia l'adita Corte rigettare l'appello proposto da [...] Controparte_3 e, per l'effetto, confermare la senenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio".
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 31 marzo 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 16.01.2025.
-§ 5. L'appello contiene il seguente motivo di impugnazione: Omessa/parziale valutazione della richiesta di compensazione del credito per cui è causa - compensazione impropria del credito. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha esclusivamente valutato la nota del 28 giugno 2016, ritenendola atto di ricognizione del debito, attestante che la
[...] era creditrice della Controparte_8 di un importo di €89.161,13. Controparte_3
Nello specifico, sulla richiesta di compensazione dei rispettivi crediti in virtù del mancato versamento della quota associativa annuale da parte dell'appellata, il giudicante si è limitato erroneamente ad affermare che il rendiconto depositato dall'odierna appellante non poteva assumere rilevanza probatoria perché proveniente dalla stessa Controparte_3
Prosegue l'appellante, come dedotto sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_8 non ha mai versato, contravvenendo al regolamento di attuazione dello Statuto, la propria quota associativa pari ad €10.000 annui (totale €90.000).
In proposito, deduce l'appellante che il regolamento di CP 2 è stato sottoscritto il 07.01.2008 e solo successivamente modificato nel 2016. Pertanto lo stesso era ed è pienamente opponibile alla controparte. Secondo l'appellante, quindi, resta l'omesso pagamento della quota associativa
- mai contestato da controparte per il periodo 2008-2016, periodo in cui l'odierna appellata è rimasta associata ad Controparte_3
Dunque, il primo giudice avrebbe errato nella parte in cui non ha applicato l'istituto della "compensazione impropria” e decurtato dal credito vantato la somma delle quote associative non versata dall'odierna appellata.
§ 5. L'appello è infondato.
➖
La censura non affronta specificatamente la questione trattata nella motivazione della sentenza impugnata circa l'inquadramento dell'eccezione il controcredito vantato dalla convenuta, oggi appellante, da portare in compensazione al credito. vantato dall'attrice oggi appellata, laddove il Tribunale ha distinto le conseguenze sul paino probatorio tra “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito;
la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Cassazione civile sez. II, 22 novembre 2016, n.23759). Dopodiché il Tribunale ha ritenuto inidonei i documenti prodotti dalla convenuta, odierna appellante, a comprovare il dedotto controcredito vantato dalla convenuta. E' evidente, pertanto, che il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione proposta da Controparte_9 fosse da inquadrare nell'ambito della eccezione di compensazione. Nel proporre l'impugnazione, l'appellante dà per scontato che il controcredito vantato in primo grado dia luogo alla cd. compensazione impropria. Tuttavia, anche a voler ammettere l'esattezza di tale qualificazione, va osservato che essa non comporta alcuno spostamento dell'onere della prova a carico della parte che eccepisce il controcredito, distinguendosi il caso di compensazione impropria da quello di compensazione propria per il solo fatto che, nel primo caso, il controcredito può essere rilevato d'ufficio e non costituisce un'ipotesi di “eccezione propria”, In tal senso si è orientata la S.C. nella sentenza in cui ha affermato il seguente principio:
"L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio" Cass. n. 7624 del 30/03/2010. Orbene, dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti si rilevano le seguenti circostanze.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale di
[...] approvato in data 7.1.2008 prevede agli artt. 6 e 8 le seguenti Parte 1 fonti di contribuzione a carico delle associazioni territoriali: Art. 6 Riconoscimento ed accreditamento per le associazioni territoriali del sistema
Le Associazioni territoriali, così come individuate all'articolo 35 dello
Statuto Nazionale, per ottenere il conseguimento dell'accreditamento presso le diverse Istituzioni, nel rispetto di quanto deliberato dalla Giunta
Esecutiva Nazionale di Unimpresa, e per far parte del sistema
"Unimpresa" con il conseguente utilizzo del relativo logo e denominazione, devono garantire il versamento annuale di una quota minima di € 10.000,00 (diecimila) entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 8 Contributo di sistema
Le Associazioni territoriali, costituite ai sensi dell'articolo 35 dello
Statuto Nazionale, sono tenute a corrispondere ad Unimpresa un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta
Esecutiva Nazionale.
Inoltre, sono tenute alla riscossione e trasmissione alla direzione nazionale del contributo annuo versato dalle imprese e dai lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Nazionale.
Il contributo di sistema può essere diretto ed indiretto.
Per contributo diretto si intende il versamento dei contributi associativi,
le cui forme e misure sono stabilite dalla Giunta Esecutiva Nazionale, e riscossi direttamente da Unimpresa Nazionale.
Per contributo indiretto si intende il versamento effettuato con i mod.
F24, DM10 e INAIL riscossi attraverso le convenzioni INPS e INAIL in essere.
Il fatto che l'attrice oggi appellata abbia assolto all'obbligo di contribuzione attraverso il sistema di contributo “indiretto” è provato in modo certo dal rendiconto economico proveniente dalla stessa convenuta oggi appellante avente data 28 giugno 2016 avente il seguente contenuto: Con la presente si invia il rendiconto economico delle quote associative di Unimpresa
Provinciale di Reggio Calabria:
Importo
% Importo Anno netto Spettante netto liquidato ristorno di competenza
2008 € 11.501,20 70 € 8.050,84
2009 € 15.235,20 70 € 10.664,64
2010 € 20.185,89 70 € 14.130,12
2011 € 32.850,00 70 € 22.995,00
2012 € 31.633,50 70 € 22.143,45
2013 €29.553,05 50 € 14.776,53
2014 € 32.098,50 50 € 16.049,25
2015 € 40.102.59 50 € 20.051,30
€. 213.159,93 € 128.861,13
Pagamenti effettuati
Anno 2009 € 9.600,00
Anno 2013 €. 12.000,00
Anno 2014 € 16.100,00
Anno 2016 €. 2.000,00 totale € 39.700,00
differenza € 89.161,13
Gli importi su indicati sono comprensivi di tutte le quote associative elaborate dagli Enti preposti per gli anni dal 2008 al 2015 (INPS -Art-Comm, INAIL, DM10), tenuto conto di quanto incassato e di quanto trattenuto dagli enti a conguaglio per gli stessi anni, salvo ulteriori conguagli.
Distinti saluti
RESA
Il Responsabile Roma li, 28 giugno 2016
NAZIONALEGiuseppe Fortunato
Da tale documento si evince incontrovertibilmente che
[...] ha già trattenuto sui contributi versati in forza della Convenzione Parte 1
CP_5 del 3.12.2004 la somma di euro 84.298,8 e che pertanto residuano in favore dell'appellata euro 89.161,13 al netto delle quote associative versate pari ad euro 39.700.
Per quanto attiene, poi al dedotto debito di una quota minima di € 10.000,00 previsto dal richiamato art. 6 del regolamento, va rilevato che il prospetto depositato dall'odierna appellante in primo grado in allegato alla memoria istruttoria di replica non risulta idoneo a comprovare il credito dell'appellante, che assume non essere stata mai pagata la suddetta somma annuale dal 2008 al 2016 per un totale di euro 90.000,00. Infatti detto documento, peraltro privo di data e di firma, espone dei valori che, in mancanza di spiegazione da parte dell'appellante, non trovano riscontro nella. narrazione dei rapporti tra le parti, né coincidono con il documento del 28 giugno 2016 proveniente dall' Controparte_3 prodotto dall'appellata e sopra riprodotto. Ed in effetti, l'unico dato in comune tra i due documenti è la tabella degli acconti quote associative versati dall' Controparte_10 dal 2013 al 2016 per totali euro 39.700, mentre per il resto, non si capisce la differenza ottenuta a credito dell' [...] CP 3 di euro 27.418,66 derivante dalla seguente sottrazione:
Descrizione
Quote Incassate 241.561,34 €
Contributo di sistema (Su Totale Iscritti per ogni anno) 229.280,00 €
Acconti Versati 39.700,00 €
Totale 27.418,66 €
In sostanza, l'appellante non ha spiegato perché nel suddetto documento è esposto un credito dell'appellante di euro 27.418,66 mentre nel giudizio l' [...] CP_3 ha opposto in compensazione il credito della somma di euro 10.000 per ogni annualità dal 2008 al 2016 pari a euro 90.000,00 per quote associative di cui all'art. 6 del regolamento non versate dall'associata territoriale.
In conclusione, l'appellante, pur essendone onerata, non ha provato l'entità del credito per quote associative ex art. 6 del regolamento, opposto in compensazione nei confronti dell'appellata, di talché l'appello va respinto.
§ 6. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano secondo i valori medi, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 52.001 a 260.000), nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Controparte_1 Parte 1
(già contro la sentenza Controparte_2 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;-
2. condanna la parte al rimborso, in favore della parte, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2025. Il Presidente estensore