Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 15.04.25, nella causa di cui al n. 43/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Consuelo Del Ross in sostituzione dell'avv. Francesca
Raffaele e l'avv. Francesco Chetoni per parte ricorrente (minore) e l'avv. Parte_1
Franco Maria Foramiti per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Consuelo Del Ross conclude come in ricorso ed eventualmente chiede termine per depositare note conclusive.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 43/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), rappresentata da Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._2
da nata a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_3 C.F._3
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Raffaele e dall'avv.to Francesco Chetoni
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO, Paolo
BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: opposizione ad A.T.P.O.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ed in accoglimento del presente ricorso, ogni diversa e contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa e reietta: Accertare e dichiarare che il quadro clinico e diagnostico di
[...] soddisfa il presupposto sanitario previsto dall'art. 1 e ss Legge n. 289/1990 e che, quindi Pt_1 è “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria Parte_1 età” e, per l'effetto, riconoscere alla stessa il diritto a percepire il beneficio economico dell'indennità CP_ mensile di frequenza a far data dalla trasmissione della domanda amministrativa ad ovvero a decorrere dal 14/10/2022, compresi dunque i ratei maturati nonché quelli maturandi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche di CTU e di CTP, sia per la fase di ATP che per la presente fase.
CP_1
Rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 21.03.23, rappresentata dai Parte_1
genitori e , chiedeva di disporre, in via preventiva, la consulenza Parte_2 Parte_3 tecnica d'ufficio per l'accertamento, in suo favore, della sussistenza del requisito biologico sanitario per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 e ss. della L. n. 289/1990, a decorrere dalla data del mancato riconoscimento da parte della Commissione medica . CP_1
La difesa attorea, in particolare, deduceva che la ricorrente presentava un disturbo misto delle abilità scolastiche ad espressività moderato-severa, integrante pienamente le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età richieste per la concessione del beneficio economico invocato.
Costituitosi in giudizio, l' sosteneva, invece, la correttezza delle conclusioni della Commissione CP_1
medica.
Il Giudice ha, quindi, conferito l'incarico al CTU dott. Persona_1
A conclusione delle operazioni di consulenza tecnica il dott. ha depositato la relazione Persona_1 di CTU, non riconoscendo in capo all'odierna ricorrente i requisiti biologico-sanitari per beneficiare dell'indennità mensile di frequenza.
Con decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c., il Giudice assegnava, pertanto, alle parti il termine di quindici giorni per il deposito in Cancelleria di eventuali contestazioni alle conclusioni del CTU, contestazioni che venivano depositate in data 21.12.23 da parte ricorrente.
In seguito alle stesse, con ricorso depositato in data 19.01.24, proponeva Parte_1 opposizione agli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo il rinnovo della CTU, al fine di sentire accertare e dichiarare, in riforma degli esiti negativi del precedente accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la sussistenza dei requisiti biologico-sanitari necessari al riconoscimento del vantato diritto all'indennità mensile di frequenza, con decorrenza dalla data in cui tale provvidenza non le era stata riconosciuta.
La ricorrente deduceva, da un lato, la sussistenza di tutte le condizioni per l'ottenimento dell'indennità mensile di frequenza prevista dall'art. 1 e ss. della L. n. 289/1990, sussistendo il requisito della frequenza scolastica, il limite reddituale e il requisito sanitario;
dall'altro lato, la stessa si doleva dell'incompletezza dell'indagine medico-legale condotta dall'ausiliario del Giudice, essendo stata la ricorrente riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 c. 1 L. n. 104/92 ed avendo un disturbo misto delle abilità scolastiche ad espressività moderata severa, con disfluenza, con deficit di attenzione, di memoria di lavoro verbale e deficit esecutivi.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, , invece, insisteva per il rigetto del ricorso, anche alla luce della esauriente CP_1
valutazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
La causa era istruita documentalmente e mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con incarico conferito alla dott.ssa . Persona_2
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 15.04.25.
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Il Giudicante evidenzia che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Infatti, il fondamento giuridico del beneficio in discussione è rinvenibile nella Legge n. L. 289/1990, che all'art. 1 dispone che:
“
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
(…)
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3 (…)”.
Nella presente opposizione parte ricorrente ha contestato le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, laddove l'ausiliario del Giudice ha ritenuto che “…le difficoltà in ambito scolastico (ricordando che la bambina è stata riconosciuta “Portatore di handicap, comma
1 art. 3) in un contesto di assoluta normalità non siano sufficienti per poter riconoscere come Pt_1
“minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” (v. pag. 27 consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. prodotta sub doc. C, allegato al ricorso). Persona_1
Ciò premesso, merita evidenziare come la valutazione depositata nel presente procedimento dall'ausiliario del Giudice dott.ssa , che è pervenuta a risultati opposti rispetto alla Persona_2
valutazione operata in sede di accertamento tecnico preventivo, possa ritenersi esauriente e correttamente motivata e agli esiti della stessa occorre necessariamente attenersi, anche perché nella consulenza in questione trovano esauriente risposta, oltretutto, le specifiche censure mosse dalla parte ricorrente per il tramite del suo consulente di parte.
Infatti, la CTU dott.ssa , dopo aver precisato che “…nel caso in esame, poiché non vi è stata Per_2
mai alcuna contestazione relativa alla diagnosi patologica della minore, non si è ritenuto di doversi avvalere dell'ausilio tecnico di uno specialista in neuropsichiatria infantile. Di fatto, l'oggetto della discussione tra le parti, attuale e nell'ambito della precedente consulenza tecnica redatta dal
Professor riguarda quali siano le “funzioni e i compiti dell'età” nelle quali il minore Per_1 debba presentare “difficoltà persistenti” al fine di essere riconosciuto invalido” e, ancora, che “la terminologia utilizzata dal legislatore indica “difficoltà” e non “impossibilità”…” e che “non viene definito un livello di gravità di tale difficoltà, che deve essere persistente, ma non per forza permanente”, ha evidenziato che “la difficoltà predominante è quella scolastica, tant'è vero che il gruppo di lavoro nella sua valutazione del giugno 2024 ha proposto un numero di ore di sostegno raddoppiato rispetto a quelle attualmente previste per la minore. Appare tuttavia difficile sostenere che la problematica non si ripercuota anche nelle ore trascorse al di fuori dell'ambito scolastico: esemplificativo è il riferimento della madre alla inadeguatezza che la bambina percepisce laddove si trovi a dover affrontare, seppur per gioco, delle attività che comportino la lettura spedita quale per esempio il karaoke. Anche nelle attività di tipo sportivo ha riscontrato delle difficoltà tali da condurla all'abbandono, non riuscendo a raggiungere la stessa performance dei minori di pari età; ha ora iniziato da poco una nuova attività di karate”.
La dott.ssa ha, quindi, concluso ritenendo che presenti i requisiti Persona_2 Parte_1
che danno luogo al riconoscimento di una condizione di invalidità e che tale condizione fosse presente sin dal momento della valutazione espressa dalla commissione medico legale in data 22.11.2022. Come già descritto in precedenza, si tratta di una situazione persistente ma non per forza permanente;
pertanto, si ritiene opportuna una rivalutazione che nel caso in esame può ragionevolmente essere fissata al termine del ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado, che la minore inizierà a frequentare dal prossimo anno scolastico”.
In risposta alle osservazioni del CTP dell' dott. , in cui lo stesso ha evidenziato CP_1 Persona_3
che la ricorrente aveva soltanto una disabilità scolastica, la CTU ha, poi, ribadito che la genericità dell'espressione normativa può comportare valutazioni divergenti, aggiungendo, tuttavia, che “la disabilità della minore non è “soltanto” scolastica ma si ripercuote anche nell'ambito extra- scolastico (la lettura autonoma con comprensione del testo e la capacità di calcolo, per esempio, sono cognizioni che vengono utilizzate normalmente nella vita quotidiana) e dall'altro non è un requisito necessario la presenza di “patologie neurocognitive strictu senso” dal momento che ciò che si deve valutare è il funzionamento globale della persona in relazione alla sua età”.
In conclusione, ritiene il Giudice, aderendo alle valutazioni dei CTU, che l'opposizione sia fondata, dovendo ritenersi sussistenti tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità scolastica di frequenza a far data dalla domanda amministrativa all' . CP_1
Si precisa che al Giudicante, in questa sede, è consentita la sola conoscibilità del requisito sanitario, non potendo trovare accoglimento domande di condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione assistenziale.
Infatti, la presente fase giudiziaria si pone come seguito, peraltro solo eventuale, di un procedimento in cui è stato in discussione soltanto il predetto requisito sanitario;
procedimento, questo, altrimenti non casualmente destinato a sfociare, qualora le parti concordino sulla valutazione del primo consulente tecnico nominato dal Giudice, in un decreto di omologazione, il quale apre le porte alla successiva liquidazione della prestazione, ma in sede amministrativa.
Da ultimo, attesa la soccombenza dell' , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di CP_1
lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, anche con riferimento alla prima fase del procedimento.
Restano definitivamente a carico del medesimo tutte le spese di CTU, come separatamente CP_2
liquidate, anche per la precedente fase di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti biologico- Parte_1
sanitari per il riconoscimento all'indennità mensile di frequenza a far data dalla trasmissione CP_ della domanda amministrativa ad
2. Dichiara inammissibile, in questa sede, la domanda di condanna dell' resistente alla CP_2
liquidazione e corresponsione della suddetta indennità a far data dalla trasmissione della domanda amministrativa;
3. Condanna l' a rifondere a le spese di lite che liquida in € 64,50 per CP_1 Parte_1
contributo unificato ed in € 3.165,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;
4. pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in entrambe le CP_1
fasi del procedimento.
Udine, 15.04.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia