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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2091/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. De Nicola Parte_1
n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Russo che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui l'odierno procedimento deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario (sicché è inammissibile la domanda subordinata di parte ricorrente di accertare e declarare il diritto), occorre evidenziare che il dott. ha riconosciuto la Per_2
sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per il periodo di chemioterapia alla quale è stato sottoposto il ricorrente 25.2.2022/3.10.2022.
Ebbene, non vi è ragione in questa sede per discostarsi dagli esiti della c.t.u., ben argomentata e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, in maniera tale che la domanda deve accogliersi nei termini indicati.
Le spese di lite di lite si compensano, atteso il riconoscimento del requisito sanitario limitato nel tempo, configurandosi accoglimento parziale rispetto alla più ampia domanda formulata in via principale da parte ricorrente.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per il periodo 25.2.2022/3.10.2022;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2091/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. De Nicola Parte_1
n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Russo che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Sulla premessa per cui l'odierno procedimento deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario (sicché è inammissibile la domanda subordinata di parte ricorrente di accertare e declarare il diritto), occorre evidenziare che il dott. ha riconosciuto la Per_2
sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per il periodo di chemioterapia alla quale è stato sottoposto il ricorrente 25.2.2022/3.10.2022.
Ebbene, non vi è ragione in questa sede per discostarsi dagli esiti della c.t.u., ben argomentata e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, in maniera tale che la domanda deve accogliersi nei termini indicati.
Le spese di lite di lite si compensano, atteso il riconoscimento del requisito sanitario limitato nel tempo, configurandosi accoglimento parziale rispetto alla più ampia domanda formulata in via principale da parte ricorrente.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per il periodo 25.2.2022/3.10.2022;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 16.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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