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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5626/2024 del Tribunale di
Milano ( est. Florio) , e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Maria Cazzani e dall'Avv. P.IVA_1
Alberto Bracchi e domiciliata presso il loro studio sito in Milano in Via Aurelio Saffi n.
25
APPELLANTE contro
C.F.: , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabrina Pitrelli e dall'Avv. Federica Vaglio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Milano, Viale Bianca Maria 17
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, e comunque in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 5626/2024 emessa in data
11/12/2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa
Florio, pubblicata in data 18/02/2025 e notificata in data 21/02/2024 nel giudizio R.G. n.
1240/2024, così giudicare:
1 A. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra Controparte_1
per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative alla Parte_1
prestazione lavorativa resa in favore di in particolare con riferimento al Parte_1
mancato invio telematico da parte della Sig.ra entro i termini di legge, delle _1
denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020 per la cliente CP_2
B. per l'effetto, condannare la Sig.ra al risarcimento in favore di Controparte_1 [...]
di tutti i danni descritti in narrativa di natura patrimoniale patiti e/o patiendi Parte_1
dalla predetta società in dipendenza della condotta posta in essere dalla lavoratrice in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società, quantificati nell'ammontare non inferiore ad 39.681,21, o al diverso importo che sarà quantificato in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cc, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
C. condannare altresì la Sig.ra al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] di tutti i danni all'immagine patiti e/o patiendi dalla predetta società, da Parte_1
determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.
D. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
- in via principale:
1) rigettare il ricorso in appello proposto dalla in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- in via subordinata
2) accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità contrattuale della Sig.ra e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da parte ricorrente, Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso:
3) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
tendente ad accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra Pt_1 [...]
[...] per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e Parte_2 correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative Parte_1
alla prestazione lavorativa resa in favore della società ricorrente.
Parte appellante a sostegno delle domande svolte, esponeva di aver assunto _1
in data 20/02/2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
[...]
parziale, successivamente trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 2° livello del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, affinchè si occupasse delle attività relative alla gestione di tutti gli aspetti contributivi e retributivi dei dipendenti di diverse aziende clienti di Parte_1
In particolare, sarebbe stata incaricata dal legale rappresentante dell'odierna _1
ricorrente, Dott. , della procedura di raccolta, controllo ed invio Persona_1
telematico delle denunce Uniemens per conto di tutti clienti di tra cui quelle Parte_1
del cliente . CP_2
Ricci, tuttavia, avrebbe inviato le denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020 del cliente solo in data 05/03/2021, tacendo al CP_2 proprio datore di lavoro l'invio tardivo e causando al cliente un danno consistente nella notifica dell'Avviso di addebito n. 368 2022 00035709 17 000, con cui l' richiedeva CP_3 il pagamento del complessivo importo di € 67.848,45.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 16/09/2022 a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate da _1
Successivamente il cliente ha chiesto alla società ricorrente il risarcimento dei CP_2
danni e, con PEC in data 27/9/2022, ha comunicato alla il proprio recesso Parte_1
dal contratto di consulenza in essere, che veniva a cessare in data 31/12/2022.
Con accordo transattivo sottoscritto in data 23/02/2023, e Parte_1 CP_2
definivano la vertenza, concordando un risarcimento in favore di pari alla CP_2 somma di € 66.000.00.
Al netto di quanto ricevuto dalla propria assicurazione (€ 45.000,00), ha Parte_1 risarcito a l'importo di € 19.681,21. CP_2
Tanto premesso, la parte appellante ha dedotto la sussistenza di una responsabilità contrattuale di per l'inosservanza del dovere di diligenza nell'esecuzione della _1
prestazione, rivendicando il diritto al risarcimento dei danni quantificati in complessivi
39.681,21, oltre al risarcimento del danno all'immagine patito.
Il Tribunale ha così statuito” Tanto premesso, dall'analisi dei documenti versati in atti
(in particolare, le comunicazioni email) e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non è
3 emersa prova univoca della riconducibilità e dell'imputabilità della condotta oggetto di analisi a _1
In particolare, l'esame dei testimoni non ha condotto all'acquisizione di elementi utili ad attestare che, con riferimento a quello specifico periodo e a quel particolare Uniemens relativo al cliente , il mancato tempestivo invio fosse dovuto ad un'omissione CP_2
proprio della parte convenuta.
Tantomeno le dichiarazioni testimoniali hanno consentito di accertare l'esistenza di confini chiari nelle attività demandate ai dipendenti, tanto da poter ritenere con chiarezza che l'invio degli Uniemens da un lato e la gestione del cliente fossero di CP_2
competenza esclusiva della resistente.
La tesi sostenuta in ricorso è rimasta dunque indimostrata nel presente giudizio.
In assenza di prova del nesso causale, rimane irrilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla dipendente.
A conferma di tali conclusioni, di seguito si riportano integralmente i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste ha riferito: “Ho lavorato per Mi occupavo di Testimone_1 Parte_1
elaborare le buste paga per le aziende da me seguite, tra le quali vi era anche . CP_2
La sig.ra si occupava di seguire altre aziende. Anche lei elaborava le buste paga _1 per le aziende da lei seguite e svolgeva altri incarichi inerenti all'ufficio.
Io lavoravo mezza giornata al mattino. Sono stato assente per due mesi nel 2020 perché all'estero. Anche nel 2019, in occasione di un intervento, sono stato assente per un mese
e mezzo e nelle mie assenze sono stato sostituito da e dai titolari di _1 Parte_1
Per gli UNIEMENS veniva elaborato da un file unico, che riguardava tutte le _1 aziende clienti. Questo file veniva successivamente inviato all' e per questo motivo CP_3 posso dire che si occupava dell'invio degli UNIEMENS per tutti i clienti, compreso _1
. CP_2
Confermo che gestiva anche la cassa integrazione per le aziende clienti, in Parte_1
particolare nel periodo covid in cui molte aziende hanno usufruito della cassa integrazione. Prima del periodo Covid si trattava di evenienze meno frequenti.”
La teste ha rammentato: “Ho lavorato per Testimone_2 Parte_1
fino al 31.12.2019. Mi occupavo di redigere le buste paga per alcune aziende, tra cui
assieme a uno dei titolari, ed elaboravo buste paga per pubblici esercizi. CP_4
La sig.ra si occupava delle stesse attività per altre aziende. _1
4 Io, e la sig.ra svolgevamo le medesime mansioni con riferimento a clienti ES _1
differenti.
Con riferimento alle denunce UNIEMENS, posso riferire che io non me ne occupavo. Il nostro era un ufficio con pochi dipendenti quindi posso dire che tutti facevano tutto.
Ricordo che l'attività dell'invio delle denunce UNIEMENS veniva fatta da tutti.
Non mi occupavo delle scadenze rispetto all'invio degli UNIEMENS.
Non ricordo da chi fosse seguito il cliente . CP_2
Per quanto riguarda i titolari posso dire che non era sempre presente mentre Per_1
era più presente, e controllava con noi le c.u. dei dipendenti e le denunce 770. Tes_3
Ricordo che il file relativo all'UNIEMENS veniva codificato dal sistema Zucchetti da noi utilizzato, e poi veniva inviato ad ma non ricordo da chi.” CP_3
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo” (pagg. 3, 4
e 5 della sentenza).”
Avverso detta sentenza interpone appello ritenendo nulla la sentenza Parte_1
impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., considerato il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice di primo grado, che non consente di desumere le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
La statuizione con cui il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso non è sorretta da alcuna motivazione idonea a rendere percepibile le ragioni che hanno indotto il Giudice a tale determinazione.
Ritiene altresì erronea la sentenza per avere il Tribunale omesso di valutare la documentazione prodotta in primo grado, ovvero le denunce Uniemens inviate dalla
Sig.ra mensilmente all' . _1 CP_3
Secondo parte appellante, dalla documentazione in atti emergerebbe in maniera inequivocabile che le denunce Uniemens relative al cliente dei mesi di aprile e CP_2
maggio 2020 venivano inviate dalla Sig.ra con grave ritardo solo in data _1
05/03/2021, quindi ben oltre il termine ultimo e decadenziale di 6 mesi previsto dalla legge , circostanza che ha comportato la decadenza di dal diritto di conguagliare CP_2
le integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti in quel periodo ed il conseguente obbligo restitutorio in favore dell' della somma complessiva di € 67.848,45. CP_3
Inoltre in primo grado parte appellante ha prodotto anche parte della corrispondenza email (All. da doc. 4 a doc. 10) intercorsa tra la Sig.ra ed il Dott. e _1 Persona_1
la Dott.ssa (legali rappresentanti di , nonché intercorsa CP_5 Parte_1
5 tra la Sig.ra con i competenti Uffici e la stessa , da cui risulta in _1 CP_3 CP_2
modo inequivocabile che la Sig.ra su disposizione di si occupava _1 Parte_1 della predisposizione nonché dell'invio telematico delle denunce Uniemens. censura la sentenza impugnata laddove il giudice di primo grado ha omesso Parte_1
ogni motivazione riguardo alle deposizioni testimoniali e comunque erroneamente valutato tali deposizioni.
Infine richiama le argomentazioni già addotte in primo grado ovvero la responsabilità contrattuale della signora ai sensi degli artt.2104 e 1175 c.c. ritenendo che nel caso _1
concreto risulta essersi realizzata una grave violazione dello specifico obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c..
L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, senza potersi far discendere la non imputabilità dell'inadempimento – in difetto di prove specifiche che è onere del lavoratore fornire – dalla possibilità del datore di lavoro di controllarne l'operato, né dall'obbligo del lavoratore di uniformarsi alle direttive di terzi che lavorano e/o collaborano nell'azienda.
A causa del mancato invio entro i termini di legge delle denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020, perdeva il diritto agli CP_2 importi ricevuti ed autorizzati dall' a titolo di integrazione salariale, vedendosi CP_3 pertanto obbligata a procedere alla loro restituzione, il tutto per complessivi € 67.848,45, incluse sanzioni ed interessi, di cui € 64.681,21 per i periodi di aprile e maggio 2020 ed €
3.167,24 per il periodo di ottobre 2020.
Quanto al danno risarcibile conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento da parte della Sig.ra come esposto nel ricorso introduttivo di primo _1
grado, ha chiesto a il risarcimento immediato di tutti i danni dalla CP_2 Parte_1
stessa subiti e subendi in conseguenza del mancato tempestivo invio delle suddette denunce Uniemens;
danni che ammontano ad una somma complessiva di almeno €
64.681,21, oltre interessi (corrispondente all'importo di €. 67.848,45 chiesto dall' CP_3 con l'Avviso di Addebito notificato in data 16/05/2022 dedotto l'importo di €. 3.167,24 di cui all'addebito di ottobre 2020).
L'Assicurazione professionale di tempestivamente chiamata in manleva, Parte_1 esaminati gli atti ed accertato che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta
6 gravemente negligente della Sig.ra è intervenuta liquidando il minor importo di € _1
45.000,00
Al netto di quanto ricevuto dalla propria assicurazione e dell'Addebito Ottobre 2020,
[...]
ha dovuto pertanto risarcire a l'importo di € 19.681,21. Pt_1 CP_2
A seguito dei fatti per cui è causa, ha comunicato a il proprio CP_2 Parte_1
recesso dal contratto di consulenza in essere, che è cessato in data 31/12/2022.
Pertanto, ha subito l'ulteriore danno patrimoniale, consistente nell'aver perso Parte_1 uno storico cliente che le garantiva annualmente un fatturato di almeno € 20.000,00, venutole a mancare quale conseguenza immediata e diretta dell'intervenuta revoca del mandato a seguito della condotta gravemente negligente della Sig.ra _1
vista la responsabilità della Sig.ra nella causazione dell'evento Parte_1 _1 dannoso de quo, ha dunque diritto al risarcimento dell'importo di almeno € 20.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente all'intervenuta prematura cessazione del rapporto contrattuale con . CP_2
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ammonta ad almeno € Parte_1
39.681,21, somma che dovrà essere integralmente risarcita dalla Sig.ra in favore _1
della odierna appellante.
Il tutto oltre al danno all'immagine che ha subito per effetto dei Parte_1
comportamenti della propria ex dipendente. Nel caso in esame, la condotta gravemente negligente della Sig.ra a cui è seguita come diretta conseguenza la revoca del _1
mandato da parte di , ha inciso indubbiamente negativamente sul buon nome CP_2 dell'odierna appellante.
Con memoria del 9 maggio 2025 resiste chiedendo il rigetto dell'appello e _1
evidenziando di avere dimostrato in primo grado come la responsabilità in questione non possa ricadere affatto su di lei, in quanto: l'attività contestata non rientrava tra quelle ordinarie svolte dalla dipendente e alla stessa assegnate dal datore di lavoro (trattandosi non dell'invio ordinario, mensile, delle denunce Uniemens, bensì di operazioni straordinarie, connesse con l'invio di differenti Uniemens, ai fini del conguaglio dell'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile per il pagamento delle integrazioni salariali con quanto dovuto a titolo di cassa integrazione); la dipendente non lavorava mai in totale autonomia, ma sempre sotto il controllo e la direttiva del datore di lavoro;
era dovere del datore di lavoro controllare l'attività del proprio dipendente anche in virtù responsabilità derivante sul medesimo consulente, nei confronti del proprio
7 cliente;
la lavoratrice convenuta non ha affatto posto in essere i comportamenti volontari, dedotti ex adverso.
Chiede condanna al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Circa la denunciata nullità della sentenza con il primo motivo di appello, si rileva che a sentenza è chiara ed esplicita ed è conforme ai principi dettati per la stesura della stessa.
Il Giudice di prime cure osserva che dai documenti offerti e dall'escussione testimoniale non è emersa prova dell'imputabilità alla sig.ra dell'evento che ha danneggiato la _1
CP_2
Il Tribunale ha ritenuto che manchi la prova del nesso causale fra la condotta dell'appellata e il danno lamentato dal datore di lavoro.
La mancata prova del nesso causale implica dunque l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
Nel merito, si rileva che la sig.ra veniva inquadrata nel II livello del CCNL _1
Terziario e Studi Professionali con la mansione di addetta all'elaborazione paghe.
Appartengono a detto livello del CCNL di settore” i lavoratori che, muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo su altri lavoratori”.
Si evidenzia che la possedeva come titolo di studio solo il diploma di licenza _1
media.
In ogni caso anche il lavoratore in possesso dei titoli di studio di cui alla declaratoria del
CCNL su citata, opera comunque “nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale”.
Conseguentemente, anche in disparte il necessario possesso del titolo di studio richiesto dalla declaratoria contrattuale, ogni attività svolta dalla signora avrebbe dovuto _1
essere effettuata sotto il controllo del datore di lavoro medesimo, il quale aveva il dovere
8 di controllare l'operato della dipendente, proprio in considerazione della propria responsabilità, anch'essa contrattuale.
Tra l'altro è pacifico che, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la sig.ra _1 all'interno dello studio professionale svolgesse attività di lavoro anche il rag. ES
.
[...]
Quest'ultimo risulta essere il “Responsabile” delle pratiche riguardanti la società CP_2
come emerge dal prospetto interno di assegnazione delle pratiche, prodotto da
[...]
parte appellata e non contestato . ( doc.n.2 fascicolo parte appellata)
Inoltre dallo scambio di corrispondenza via e-mail fra e il cliente il Parte_1 CP_2 rag. è sempre inserito quale destinatario, con l'indirizzo istituzionale ES
Email_1
Per quanto interessa nel presente procedimento, la cliente aveva chiesto la CP_2 concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”), relativamente al periodo Covid, per il quale operava una disciplina specifica, e quindi tempi e modalità particolari.
In ogni caso , il trattamento dei flussi Uniemens ,in caso di CIGO, segue modalità e tempistica differenti rispetto ai flussi cosiddetti “ordinari”, imposti per le ordinarie comunicazioni mensili delle ore lavorate dai singoli lavoratori dipendenti.
In particolare, l'art.7 del D.Lgs. 148/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, dispone che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione”.
Proprio la specificità della disciplina avrebbe dovuto indurre il titolare dello studio professionale a impartire direttive specifiche alla dipendente _1
non ha provato nel corso del giudizio che fossero state fornite dette Parte_1 direttive o comunque che fosse stato dato l'incarico alla lavoratrice di gestire l'invio degli
Uniemens oggetto di contestazione.
Ed invero il teste , dichiara che il cliente la società era Testimone_1 CP_2 soltanto da lui “seguita”, e aggiunge “Mi occupavo di elaborare le buste paga per le aziende da me seguite, tra le quali vi era anche . La sig.ra si occupava di CP_2 _1 seguire altre aziende…”.
Anche la teste , escussa nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato: Tes_2
“..Io e la sig.ra svolgevamo le medesime mansioni con riferimento a clienti ES _1
9 differenti….. Il nostro era un ufficio con pochi dipendenti quindi posso dire che tutti facevano tutto….Per quanto riguarda i titolari posso dire che (n.d.r. il Per_1
consulente del lavoro, nonché Presidente della società) non era sempre presente mentre
era più presente e controllava noi le c.u. dei dipendenti e le denunce 770. Tes_3
Ricordo che il file relativo all'Uniemens veniva codificato dal sistema Zucchetti da noi utilizzato e poi veniva inviato ad ma non ricordo da chi”. CP_3
Lo scambio di mail fra la prodotte da parte appellante, dimostra CP_6 _1 lo svolgimento del lavoro ordinario, ivi compreso l'invio telematico delle mensili denunce UNIEMENS, ovverosia di quelle relative alla comunicazione telematica delle ore lavorate dai dipendenti della clientela per ogni mensilità lavorata.
Peraltro, come si evince dal documento di parte appellante n.7ter, pag.2, il titolare dello studio professionale, dott. , era l'unico soggetto autorizzato ad accedere Persona_1
al cassetto previdenziale della da cui era possibile controllare la regolarità CP_2
della situazione previdenziale ed evitare così il danno causato alla cliente stessa .
Ed ancora, le contestazioni all'avviso di addebito ricevuto da venivano CP_2
CP_ inoltrate all' da parte di (doc. 13bis parte appellante) tramite Parte_1
“canale cassetto previdenziale”, cui seguiva precisa risposta dell' inviata al CP_3
referente del suddetto cassetto, individuato nella persona di _3
.
[...]
Nessuna responsabilità contrattuale è dunque ascrivibile alla Sig.ra per Controparte_1
la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative alla prestazione lavorativa resa in Parte_1
favore della società appellante.
Come correttamente statuito dal Tribunale, privo di supporto probatorio, il cui onere era a carico di parte appellante, è il nesso causale e la relazione di causa-effetto, tra la condotta tenuta dalla lavoratrice tramite azione e/o omissione e l'evento dannoso che ne è derivato
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellante deve rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate €.3.500,00, avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria, cui va aggiunta la maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche, pari ad €.1050,00.
10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.5626/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €.
4.550,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
11
Registro generale Appello Lavoro n.290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5626/2024 del Tribunale di
Milano ( est. Florio) , e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Maria Cazzani e dall'Avv. P.IVA_1
Alberto Bracchi e domiciliata presso il loro studio sito in Milano in Via Aurelio Saffi n.
25
APPELLANTE contro
C.F.: , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabrina Pitrelli e dall'Avv. Federica Vaglio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Milano, Viale Bianca Maria 17
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, e comunque in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 5626/2024 emessa in data
11/12/2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa
Florio, pubblicata in data 18/02/2025 e notificata in data 21/02/2024 nel giudizio R.G. n.
1240/2024, così giudicare:
1 A. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra Controparte_1
per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative alla Parte_1
prestazione lavorativa resa in favore di in particolare con riferimento al Parte_1
mancato invio telematico da parte della Sig.ra entro i termini di legge, delle _1
denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020 per la cliente CP_2
B. per l'effetto, condannare la Sig.ra al risarcimento in favore di Controparte_1 [...]
di tutti i danni descritti in narrativa di natura patrimoniale patiti e/o patiendi Parte_1
dalla predetta società in dipendenza della condotta posta in essere dalla lavoratrice in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta società, quantificati nell'ammontare non inferiore ad 39.681,21, o al diverso importo che sarà quantificato in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 cc, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
C. condannare altresì la Sig.ra al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] di tutti i danni all'immagine patiti e/o patiendi dalla predetta società, da Parte_1
determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.
D. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
- in via principale:
1) rigettare il ricorso in appello proposto dalla in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- in via subordinata
2) accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità contrattuale della Sig.ra e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da parte ricorrente, Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso:
3) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
tendente ad accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra Pt_1 [...]
[...] per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e Parte_2 correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative Parte_1
alla prestazione lavorativa resa in favore della società ricorrente.
Parte appellante a sostegno delle domande svolte, esponeva di aver assunto _1
in data 20/02/2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
[...]
parziale, successivamente trasformato a tempo indeterminato, con inquadramento nel 2° livello del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, affinchè si occupasse delle attività relative alla gestione di tutti gli aspetti contributivi e retributivi dei dipendenti di diverse aziende clienti di Parte_1
In particolare, sarebbe stata incaricata dal legale rappresentante dell'odierna _1
ricorrente, Dott. , della procedura di raccolta, controllo ed invio Persona_1
telematico delle denunce Uniemens per conto di tutti clienti di tra cui quelle Parte_1
del cliente . CP_2
Ricci, tuttavia, avrebbe inviato le denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020 del cliente solo in data 05/03/2021, tacendo al CP_2 proprio datore di lavoro l'invio tardivo e causando al cliente un danno consistente nella notifica dell'Avviso di addebito n. 368 2022 00035709 17 000, con cui l' richiedeva CP_3 il pagamento del complessivo importo di € 67.848,45.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 16/09/2022 a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate da _1
Successivamente il cliente ha chiesto alla società ricorrente il risarcimento dei CP_2
danni e, con PEC in data 27/9/2022, ha comunicato alla il proprio recesso Parte_1
dal contratto di consulenza in essere, che veniva a cessare in data 31/12/2022.
Con accordo transattivo sottoscritto in data 23/02/2023, e Parte_1 CP_2
definivano la vertenza, concordando un risarcimento in favore di pari alla CP_2 somma di € 66.000.00.
Al netto di quanto ricevuto dalla propria assicurazione (€ 45.000,00), ha Parte_1 risarcito a l'importo di € 19.681,21. CP_2
Tanto premesso, la parte appellante ha dedotto la sussistenza di una responsabilità contrattuale di per l'inosservanza del dovere di diligenza nell'esecuzione della _1
prestazione, rivendicando il diritto al risarcimento dei danni quantificati in complessivi
39.681,21, oltre al risarcimento del danno all'immagine patito.
Il Tribunale ha così statuito” Tanto premesso, dall'analisi dei documenti versati in atti
(in particolare, le comunicazioni email) e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non è
3 emersa prova univoca della riconducibilità e dell'imputabilità della condotta oggetto di analisi a _1
In particolare, l'esame dei testimoni non ha condotto all'acquisizione di elementi utili ad attestare che, con riferimento a quello specifico periodo e a quel particolare Uniemens relativo al cliente , il mancato tempestivo invio fosse dovuto ad un'omissione CP_2
proprio della parte convenuta.
Tantomeno le dichiarazioni testimoniali hanno consentito di accertare l'esistenza di confini chiari nelle attività demandate ai dipendenti, tanto da poter ritenere con chiarezza che l'invio degli Uniemens da un lato e la gestione del cliente fossero di CP_2
competenza esclusiva della resistente.
La tesi sostenuta in ricorso è rimasta dunque indimostrata nel presente giudizio.
In assenza di prova del nesso causale, rimane irrilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla dipendente.
A conferma di tali conclusioni, di seguito si riportano integralmente i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste ha riferito: “Ho lavorato per Mi occupavo di Testimone_1 Parte_1
elaborare le buste paga per le aziende da me seguite, tra le quali vi era anche . CP_2
La sig.ra si occupava di seguire altre aziende. Anche lei elaborava le buste paga _1 per le aziende da lei seguite e svolgeva altri incarichi inerenti all'ufficio.
Io lavoravo mezza giornata al mattino. Sono stato assente per due mesi nel 2020 perché all'estero. Anche nel 2019, in occasione di un intervento, sono stato assente per un mese
e mezzo e nelle mie assenze sono stato sostituito da e dai titolari di _1 Parte_1
Per gli UNIEMENS veniva elaborato da un file unico, che riguardava tutte le _1 aziende clienti. Questo file veniva successivamente inviato all' e per questo motivo CP_3 posso dire che si occupava dell'invio degli UNIEMENS per tutti i clienti, compreso _1
. CP_2
Confermo che gestiva anche la cassa integrazione per le aziende clienti, in Parte_1
particolare nel periodo covid in cui molte aziende hanno usufruito della cassa integrazione. Prima del periodo Covid si trattava di evenienze meno frequenti.”
La teste ha rammentato: “Ho lavorato per Testimone_2 Parte_1
fino al 31.12.2019. Mi occupavo di redigere le buste paga per alcune aziende, tra cui
assieme a uno dei titolari, ed elaboravo buste paga per pubblici esercizi. CP_4
La sig.ra si occupava delle stesse attività per altre aziende. _1
4 Io, e la sig.ra svolgevamo le medesime mansioni con riferimento a clienti ES _1
differenti.
Con riferimento alle denunce UNIEMENS, posso riferire che io non me ne occupavo. Il nostro era un ufficio con pochi dipendenti quindi posso dire che tutti facevano tutto.
Ricordo che l'attività dell'invio delle denunce UNIEMENS veniva fatta da tutti.
Non mi occupavo delle scadenze rispetto all'invio degli UNIEMENS.
Non ricordo da chi fosse seguito il cliente . CP_2
Per quanto riguarda i titolari posso dire che non era sempre presente mentre Per_1
era più presente, e controllava con noi le c.u. dei dipendenti e le denunce 770. Tes_3
Ricordo che il file relativo all'UNIEMENS veniva codificato dal sistema Zucchetti da noi utilizzato, e poi veniva inviato ad ma non ricordo da chi.” CP_3
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo” (pagg. 3, 4
e 5 della sentenza).”
Avverso detta sentenza interpone appello ritenendo nulla la sentenza Parte_1
impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., considerato il carattere meramente apparente della motivazione resa dal giudice di primo grado, che non consente di desumere le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
La statuizione con cui il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso non è sorretta da alcuna motivazione idonea a rendere percepibile le ragioni che hanno indotto il Giudice a tale determinazione.
Ritiene altresì erronea la sentenza per avere il Tribunale omesso di valutare la documentazione prodotta in primo grado, ovvero le denunce Uniemens inviate dalla
Sig.ra mensilmente all' . _1 CP_3
Secondo parte appellante, dalla documentazione in atti emergerebbe in maniera inequivocabile che le denunce Uniemens relative al cliente dei mesi di aprile e CP_2
maggio 2020 venivano inviate dalla Sig.ra con grave ritardo solo in data _1
05/03/2021, quindi ben oltre il termine ultimo e decadenziale di 6 mesi previsto dalla legge , circostanza che ha comportato la decadenza di dal diritto di conguagliare CP_2
le integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti in quel periodo ed il conseguente obbligo restitutorio in favore dell' della somma complessiva di € 67.848,45. CP_3
Inoltre in primo grado parte appellante ha prodotto anche parte della corrispondenza email (All. da doc. 4 a doc. 10) intercorsa tra la Sig.ra ed il Dott. e _1 Persona_1
la Dott.ssa (legali rappresentanti di , nonché intercorsa CP_5 Parte_1
5 tra la Sig.ra con i competenti Uffici e la stessa , da cui risulta in _1 CP_3 CP_2
modo inequivocabile che la Sig.ra su disposizione di si occupava _1 Parte_1 della predisposizione nonché dell'invio telematico delle denunce Uniemens. censura la sentenza impugnata laddove il giudice di primo grado ha omesso Parte_1
ogni motivazione riguardo alle deposizioni testimoniali e comunque erroneamente valutato tali deposizioni.
Infine richiama le argomentazioni già addotte in primo grado ovvero la responsabilità contrattuale della signora ai sensi degli artt.2104 e 1175 c.c. ritenendo che nel caso _1
concreto risulta essersi realizzata una grave violazione dello specifico obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c..
L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, senza potersi far discendere la non imputabilità dell'inadempimento – in difetto di prove specifiche che è onere del lavoratore fornire – dalla possibilità del datore di lavoro di controllarne l'operato, né dall'obbligo del lavoratore di uniformarsi alle direttive di terzi che lavorano e/o collaborano nell'azienda.
A causa del mancato invio entro i termini di legge delle denunce Uniemens relative ai periodi di aprile 2020, maggio 2020 ed ottobre 2020, perdeva il diritto agli CP_2 importi ricevuti ed autorizzati dall' a titolo di integrazione salariale, vedendosi CP_3 pertanto obbligata a procedere alla loro restituzione, il tutto per complessivi € 67.848,45, incluse sanzioni ed interessi, di cui € 64.681,21 per i periodi di aprile e maggio 2020 ed €
3.167,24 per il periodo di ottobre 2020.
Quanto al danno risarcibile conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento da parte della Sig.ra come esposto nel ricorso introduttivo di primo _1
grado, ha chiesto a il risarcimento immediato di tutti i danni dalla CP_2 Parte_1
stessa subiti e subendi in conseguenza del mancato tempestivo invio delle suddette denunce Uniemens;
danni che ammontano ad una somma complessiva di almeno €
64.681,21, oltre interessi (corrispondente all'importo di €. 67.848,45 chiesto dall' CP_3 con l'Avviso di Addebito notificato in data 16/05/2022 dedotto l'importo di €. 3.167,24 di cui all'addebito di ottobre 2020).
L'Assicurazione professionale di tempestivamente chiamata in manleva, Parte_1 esaminati gli atti ed accertato che l'evento dannoso è stato causato dalla condotta
6 gravemente negligente della Sig.ra è intervenuta liquidando il minor importo di € _1
45.000,00
Al netto di quanto ricevuto dalla propria assicurazione e dell'Addebito Ottobre 2020,
[...]
ha dovuto pertanto risarcire a l'importo di € 19.681,21. Pt_1 CP_2
A seguito dei fatti per cui è causa, ha comunicato a il proprio CP_2 Parte_1
recesso dal contratto di consulenza in essere, che è cessato in data 31/12/2022.
Pertanto, ha subito l'ulteriore danno patrimoniale, consistente nell'aver perso Parte_1 uno storico cliente che le garantiva annualmente un fatturato di almeno € 20.000,00, venutole a mancare quale conseguenza immediata e diretta dell'intervenuta revoca del mandato a seguito della condotta gravemente negligente della Sig.ra _1
vista la responsabilità della Sig.ra nella causazione dell'evento Parte_1 _1 dannoso de quo, ha dunque diritto al risarcimento dell'importo di almeno € 20.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente all'intervenuta prematura cessazione del rapporto contrattuale con . CP_2
Il danno patrimoniale complessivamente subito da ammonta ad almeno € Parte_1
39.681,21, somma che dovrà essere integralmente risarcita dalla Sig.ra in favore _1
della odierna appellante.
Il tutto oltre al danno all'immagine che ha subito per effetto dei Parte_1
comportamenti della propria ex dipendente. Nel caso in esame, la condotta gravemente negligente della Sig.ra a cui è seguita come diretta conseguenza la revoca del _1
mandato da parte di , ha inciso indubbiamente negativamente sul buon nome CP_2 dell'odierna appellante.
Con memoria del 9 maggio 2025 resiste chiedendo il rigetto dell'appello e _1
evidenziando di avere dimostrato in primo grado come la responsabilità in questione non possa ricadere affatto su di lei, in quanto: l'attività contestata non rientrava tra quelle ordinarie svolte dalla dipendente e alla stessa assegnate dal datore di lavoro (trattandosi non dell'invio ordinario, mensile, delle denunce Uniemens, bensì di operazioni straordinarie, connesse con l'invio di differenti Uniemens, ai fini del conguaglio dell'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile per il pagamento delle integrazioni salariali con quanto dovuto a titolo di cassa integrazione); la dipendente non lavorava mai in totale autonomia, ma sempre sotto il controllo e la direttiva del datore di lavoro;
era dovere del datore di lavoro controllare l'attività del proprio dipendente anche in virtù responsabilità derivante sul medesimo consulente, nei confronti del proprio
7 cliente;
la lavoratrice convenuta non ha affatto posto in essere i comportamenti volontari, dedotti ex adverso.
Chiede condanna al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Circa la denunciata nullità della sentenza con il primo motivo di appello, si rileva che a sentenza è chiara ed esplicita ed è conforme ai principi dettati per la stesura della stessa.
Il Giudice di prime cure osserva che dai documenti offerti e dall'escussione testimoniale non è emersa prova dell'imputabilità alla sig.ra dell'evento che ha danneggiato la _1
CP_2
Il Tribunale ha ritenuto che manchi la prova del nesso causale fra la condotta dell'appellata e il danno lamentato dal datore di lavoro.
La mancata prova del nesso causale implica dunque l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
Nel merito, si rileva che la sig.ra veniva inquadrata nel II livello del CCNL _1
Terziario e Studi Professionali con la mansione di addetta all'elaborazione paghe.
Appartengono a detto livello del CCNL di settore” i lavoratori che, muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo su altri lavoratori”.
Si evidenzia che la possedeva come titolo di studio solo il diploma di licenza _1
media.
In ogni caso anche il lavoratore in possesso dei titoli di studio di cui alla declaratoria del
CCNL su citata, opera comunque “nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale”.
Conseguentemente, anche in disparte il necessario possesso del titolo di studio richiesto dalla declaratoria contrattuale, ogni attività svolta dalla signora avrebbe dovuto _1
essere effettuata sotto il controllo del datore di lavoro medesimo, il quale aveva il dovere
8 di controllare l'operato della dipendente, proprio in considerazione della propria responsabilità, anch'essa contrattuale.
Tra l'altro è pacifico che, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la sig.ra _1 all'interno dello studio professionale svolgesse attività di lavoro anche il rag. ES
.
[...]
Quest'ultimo risulta essere il “Responsabile” delle pratiche riguardanti la società CP_2
come emerge dal prospetto interno di assegnazione delle pratiche, prodotto da
[...]
parte appellata e non contestato . ( doc.n.2 fascicolo parte appellata)
Inoltre dallo scambio di corrispondenza via e-mail fra e il cliente il Parte_1 CP_2 rag. è sempre inserito quale destinatario, con l'indirizzo istituzionale ES
Email_1
Per quanto interessa nel presente procedimento, la cliente aveva chiesto la CP_2 concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”), relativamente al periodo Covid, per il quale operava una disciplina specifica, e quindi tempi e modalità particolari.
In ogni caso , il trattamento dei flussi Uniemens ,in caso di CIGO, segue modalità e tempistica differenti rispetto ai flussi cosiddetti “ordinari”, imposti per le ordinarie comunicazioni mensili delle ore lavorate dai singoli lavoratori dipendenti.
In particolare, l'art.7 del D.Lgs. 148/2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, dispone che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione”.
Proprio la specificità della disciplina avrebbe dovuto indurre il titolare dello studio professionale a impartire direttive specifiche alla dipendente _1
non ha provato nel corso del giudizio che fossero state fornite dette Parte_1 direttive o comunque che fosse stato dato l'incarico alla lavoratrice di gestire l'invio degli
Uniemens oggetto di contestazione.
Ed invero il teste , dichiara che il cliente la società era Testimone_1 CP_2 soltanto da lui “seguita”, e aggiunge “Mi occupavo di elaborare le buste paga per le aziende da me seguite, tra le quali vi era anche . La sig.ra si occupava di CP_2 _1 seguire altre aziende…”.
Anche la teste , escussa nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato: Tes_2
“..Io e la sig.ra svolgevamo le medesime mansioni con riferimento a clienti ES _1
9 differenti….. Il nostro era un ufficio con pochi dipendenti quindi posso dire che tutti facevano tutto….Per quanto riguarda i titolari posso dire che (n.d.r. il Per_1
consulente del lavoro, nonché Presidente della società) non era sempre presente mentre
era più presente e controllava noi le c.u. dei dipendenti e le denunce 770. Tes_3
Ricordo che il file relativo all'Uniemens veniva codificato dal sistema Zucchetti da noi utilizzato e poi veniva inviato ad ma non ricordo da chi”. CP_3
Lo scambio di mail fra la prodotte da parte appellante, dimostra CP_6 _1 lo svolgimento del lavoro ordinario, ivi compreso l'invio telematico delle mensili denunce UNIEMENS, ovverosia di quelle relative alla comunicazione telematica delle ore lavorate dai dipendenti della clientela per ogni mensilità lavorata.
Peraltro, come si evince dal documento di parte appellante n.7ter, pag.2, il titolare dello studio professionale, dott. , era l'unico soggetto autorizzato ad accedere Persona_1
al cassetto previdenziale della da cui era possibile controllare la regolarità CP_2
della situazione previdenziale ed evitare così il danno causato alla cliente stessa .
Ed ancora, le contestazioni all'avviso di addebito ricevuto da venivano CP_2
CP_ inoltrate all' da parte di (doc. 13bis parte appellante) tramite Parte_1
“canale cassetto previdenziale”, cui seguiva precisa risposta dell' inviata al CP_3
referente del suddetto cassetto, individuato nella persona di _3
.
[...]
Nessuna responsabilità contrattuale è dunque ascrivibile alla Sig.ra per Controparte_1
la violazione degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e correttezza nei confronti di nell'espletamento delle obbligazioni relative alla prestazione lavorativa resa in Parte_1
favore della società appellante.
Come correttamente statuito dal Tribunale, privo di supporto probatorio, il cui onere era a carico di parte appellante, è il nesso causale e la relazione di causa-effetto, tra la condotta tenuta dalla lavoratrice tramite azione e/o omissione e l'evento dannoso che ne è derivato
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellante deve rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate €.3.500,00, avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria, cui va aggiunta la maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche, pari ad €.1050,00.
10 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.5626/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €.
4.550,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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