Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), la condotta del soggetto che espone sull'auto - parcheggiata in zona a traffico limitato, consentita solo ai titolari di validi permessi - la falsa copia del permesso di parcheggio per invalidi, considerato che la riproduzione fotostatica di un documento originale integra il reato di falsità materiale quando si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale atto a trarre in inganno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2006, n. 10391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10391 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/02/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 219
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 014725/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI MA N. IL 15/10/1940;
avverso SENTENZA del 29/11/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Palazzo Gaetano, nel foro di Roma, per il ricorrente, aveva chiesto l'accoglimento del ricorso (in subordine deducendo la prescrizione del reato).
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 29.11.2002, e per la parte che qui interessa, il Tribunale di Firenze condannava ER MA alla pena (sospesa) di mesi 2 di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 489 cod. pen. con riferimento all'uso di due false copie del permesso di parcheggio per invalidi rilasciato dal Comune di Impruneta al coniuge ZO MA PI (fatto commesso in data 9.11.1998). Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 29.11.2004, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per Cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c) in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 598 c.p.p., sul rilievo che la sentenza sarebbe stata emessa in esito ad udienza alla quale il difensore, Avv.to Claudia Scapini, sarebbe stato di fatto impedito di partecipare per il fatto che la causa non era stata chiamata dall'ufficiale giudiziario e l'aula dell'udienza era rimasta chiusa dopo la trattazione di altro procedimento in Camera di consiglio;
2) erronea applicazione dell'art. 489 cod. pen. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sia perché la riproduzione integrale del documento originale (fotocopia) non configurerebbe falso documentale sia perché, comunque, avrebbe fatto difetto l'uso punibile, non essendo uscito l'atto dalla sfera individuale del soggetto e non avendo comunque prodotto l'utilizzo effetti giuridicamente rilevanti.
Il ricorso non può trovare accoglimento, stante l'infondatezza di tutti i motivi.
Quanto al primo motivo, invero, risulta dal verbale dell'udienza 29.11.2004 che: a) venne nominato, in assenza del difensore di fiducia o del sostituto processuale, un difensore di ufficio in persona dell'Avv.to F. Del Pasqua;
b) sentita la relazione e acquisite le conclusioni delle parti nell'aula aperta al pubblico, venne data lettura del dispositivo;
c) letto il dispositivo, comparve l'Avv.to Scapini ottenendo si verbalizzasse la sua dichiarazione nel senso che la causa non era stata chiamata;
d) il Giudice diede atto che il commesso non ricordava di avere chiamato la causa in assenza dell'ufficiale giudiziario incaricato, avendo prestato attività anche per altra sezione penale.
Tali le risultanze, deve da un lato escludersi che il procedimento sia stato trattato, come sostenuto dal ricorrente, con il rito camerale, anziché nelle forme della udienza pubblica, "sulla scia" di una precedente trattazione in camera di consiglio;
la circostanza è negata sia dal fatto di nomina di un difensore di ufficio che non si assume essere il medesimo già presente in aula per la trattazione del primo procedimento, sia perché, e decisivamente, dal fatto che il verbale dell'udienza - cui la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha redatto attribuisce pubblica fede - reca l'indicazione della costante osservanza della norma in materia di pubblicità dell'udienza dibattimentale ex art. 471 c.p.p., comma 1;
indicazione che la verbalizzazione a richiesta del difensore non corregge minimamente, dandosi ivi atto unicamente della difficoltà del commesso di ricordare se la causa fosse stata o meno chiamata. E, quanto a tale ulteriore circostanza, deve pure essere ricordato che nè il citato art. 471 ne' il D.M. 30 settembre 1989, n. 334, art. 21 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) prescrivono che tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario rientri quello di chiamare la causa;
nella specie, del resto, la stessa verbalizzazione rende conto dell'assenza di tale ausiliario, sostituito con il commesso, di tal che è evidente come la mancata partecipazione dell'Avv.to Scapini non è imputabile se non ad un difetto di attenzione dello stesso legale (ed è legittima la nomina del difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4). Infondato è, parimenti, il secondo motivo di impugnazione. Non ha pregio, anzitutto, l'assunto che, difettando il documento dell'attestazione di corrispondenza all'originale, non si configurerebbe falso documentale. La Corte Territoriale ha incensurabilmente apprezzato il cartoncino del permesso di parcheggio sequestrato all'imputato come "del tutto identico all'originale per supporto, dimensioni, colore, forma, dati riportati e tipo di stampa e tale, cioè, da non manifestarsi come fotocopia".
Risulta perfettamente applicabile alla fattispecie, pertanto, l'insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti anche penali;
e che, per contro, la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno, in tal caso essendo evidente che "sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. 5^, 17.6.1996 n. 7717, Jacobacci;
nonché Cass. Sez. 5^, 15.4.1999 n. 7566, Domenici).
Donde l'inconducente rinvio del ricorrente a pronunce della Suprema Corte, tutte in tema di atti, appunto, presentati come fotocopie. L'uso dell'atto falso, poi, risulta esattamente individuato, in sentenza, nella esposizione del falso permesso su auto parcheggiata nella ZTL, descrivendosi dunque una condotta certamente idonea a fare uscire il documento dalla sfera individuale dell'agente ed a proiettare all'esterno la sua capacità di determinare una situazione giuridicamente rilevante per uno scopo conforme alla natura dell'atto (il parcheggio nella ZTL, consentito solo ai titolari di valido permesso); il rilievo che l'imputato disponesse di altra autorizzazione al parcheggio non esclude certamente l'uso del documento falsificato, ne' può minimamente formare oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità l'assunto (neppure si dice formulato in sede di merito) secondo cui il documento sarebbe stato "appoggiato, per mera dimenticanza, sul cruscotto dell'auto". Incensurabile, pertanto, il giudizio di colpevolezza ex art. 489 cod. pen. (non avendo l'imputato concorso nella contraffazione,
imputabile, secondo il Giudice di merito, al coniuge ZO MA PI nei cui confronti la sentenza di primo grado ha statuito ex art. 150 cod. pen.). Deve infine respingersi la subordinata richiesta,
formulata in udienza, intesa alla declaratoria di prescrizione del reato ai sensi degli artt. 157 e 160 come modificati dalla L. n. 251 del 2005, stante la preclusione per i processi già pendenti avanti la Corte di Cassazione fissata al comma 3 dell'art. 10 stessa Legge;
il reato (commesso in data 9.11.1998) si prescriverà, per il decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei, soltanto alla data del 9.5.2006.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 7 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2006