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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.354/2025 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 181, presso lo studio dell'avv. COSTA
Gaetano e rappresentata e difesa dall'avv. GOZZO Massimo, giusta procura in atti;
- Ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia CP_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 e/o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
1 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 31.12.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.01.2025).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità civile o in subordine l'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata in data Persona_2
29.11.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “ la SI.ra , per le motivazioni esposte nelle considerazioni Parte_1 medico-legali, risulta, a mio giudizio ed in atto, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. della Sanità del 05-02-1992, INVALIDO con
2 riduzione permanente della capacità lavorative dal 34% al 73% - pari al 67% (Sessantasette per cento), per come sopra motivato, e per quanto documentato e da me constatato, confermando, così, quanto già decretato nel Verbale della CML del 22.11.2023, a seguito di revisione”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1 giudizio di merito, si è limitata ad affermare che: “Il consulente tecnico dell'Ufficio nella sua valutazione ha sottostimato le patologie della ricorrente e ne ha omesse alcune, redigendo erroneamente una diagnosi conclusiva molto riduttiva rispetto a quella reale. La documentazione medica prodotta agli atti mette in evidenza i palesi errori ed omissioni in cui è caduto il CTU. Per quanto sopra, la ricorrente deve essere considerata avente diritto alla pensione o, in subordine, all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed, infatti, le patologie riscontrate, oltreché avvalorate da una certificazione specialistica, fugano ogni dubbio circa la reale consistenza della obiettiva necessità dell'assegno di invalidità civile”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti e anteriore alla visita peritale svolta nella fase di ATP. Parte ricorrente, poi, non ha indicato come il CTU avrebbe dovuto concludere sul punto e non ha prodotto documentazione sanitaria a fondamento delle proprie – invero generiche – deduzioni. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di
ATP.Ne deriva che le contestazioni della ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 30.01.2025 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 29.11.2024 a firma del dott. Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 22/07/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.354/2025 tra
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n. 181, presso lo studio dell'avv. COSTA
Gaetano e rappresentata e difesa dall'avv. GOZZO Massimo, giusta procura in atti;
- Ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia CP_1 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 e/o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
1 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 31.12.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.01.2025).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità civile o in subordine l'assegno ordinario di invalidità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata in data Persona_2
29.11.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il CTU ha osservato che: “ la SI.ra , per le motivazioni esposte nelle considerazioni Parte_1 medico-legali, risulta, a mio giudizio ed in atto, tenendo presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile approvate con DM. della Sanità del 05-02-1992, INVALIDO con
2 riduzione permanente della capacità lavorative dal 34% al 73% - pari al 67% (Sessantasette per cento), per come sopra motivato, e per quanto documentato e da me constatato, confermando, così, quanto già decretato nel Verbale della CML del 22.11.2023, a seguito di revisione”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1 giudizio di merito, si è limitata ad affermare che: “Il consulente tecnico dell'Ufficio nella sua valutazione ha sottostimato le patologie della ricorrente e ne ha omesse alcune, redigendo erroneamente una diagnosi conclusiva molto riduttiva rispetto a quella reale. La documentazione medica prodotta agli atti mette in evidenza i palesi errori ed omissioni in cui è caduto il CTU. Per quanto sopra, la ricorrente deve essere considerata avente diritto alla pensione o, in subordine, all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed, infatti, le patologie riscontrate, oltreché avvalorate da una certificazione specialistica, fugano ogni dubbio circa la reale consistenza della obiettiva necessità dell'assegno di invalidità civile”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti e anteriore alla visita peritale svolta nella fase di ATP. Parte ricorrente, poi, non ha indicato come il CTU avrebbe dovuto concludere sul punto e non ha prodotto documentazione sanitaria a fondamento delle proprie – invero generiche – deduzioni. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di
ATP.Ne deriva che le contestazioni della ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 30.01.2025 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 29.11.2024 a firma del dott. Persona_2
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 22/07/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
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