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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. OL EN - Presidente - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliera - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, ha de- liberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 3976/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all'esito del procedimento colà iscritto al n. 110-1/2025 r.g.v.g., proposto ai sensi dell'art. 51 (recte: 50, co. 2) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.), con un ricorso depositato il 18 settembre
2025,
DA la codice fiscale , con sede in Cesa (CE), al Vico Don PP Parte_1 P.IVA_1
Diana n. 27, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv. (codice fiscale Parte_3 C.F._1
- reclamante -
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Capua (CE), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Brezza n. 46, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, arch. CP_2
, e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo (codice fiscale )
[...] C.F._2
- resistente -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 aprile
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2025, la chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
esercente l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e Controparte_1
bevande, esponendo, in sintesi, di essere creditrice nei confronti della controparte, in forza del decreto ingiuntivo dal predetto Tribunale emesso col n. 1040/2024 e dichiarato esecutivo poi- ché non tempestivamente opposto, della somma di 179.911,60 €, oltre agli interessi, costi- tuente il saldo, oggetto della fattura elettronica da essa emessa col n. 3/24 il 9 maggio 2024, del corrispettivo dei lavori di «manutenzione straordinaria pesante ai fini della riqualificazione energetica e sismica» (consistiti nella parziale demolizione, nella ricostruzione muraria, nel ri- facimento delle coperture e delle tramezzature e nell'assistenza muraria al rifacimento degli impianti) di un fabbricato sito in Capua, alla Via Brezza n. 46, appaltatile dalla stessa
[...]
e di aver inutilmente tentato di ottenerne il pagamento mediante un pigno- Controparte_1
ramento mobiliare e un pignoramento presso terzi.
I.1.2. Nel corso del conseguente procedimento, la ontestava Controparte_1
il credito vantato dalla controparte, esponendo, in sintesi:
a) che l'immobile nel quale essa esercitava la propria attività commerciale sotto la ditta
«Oltr'è» era stato totalmente distrutto il 1° luglio 2019 da un incendio doloso ed era stato poi ristrutturato grazie al contributo all'uopo erogato, ai sensi della legge 44/1999, dal «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;
b) che il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ra stato Parte_1
da essa integralmente pagato mediante bonifici disposti entro tre giorni dall'emissione delle re- lative fatture;
c) che la. non aveva eseguito altri lavori sul predetto immobile;
Parte_1
d) che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ra stato da essa tardivamente Parte_1
opposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi al Tribunale sammaritano, essendole stato notifi- cato ad un indirizzo di posta elettronica certificata assegnatole d'ufficio, a sua totale insaputa, ai sensi dell'art. 16, co. 6-bis, del d.l. 185/2008;
e) che essa aveva perciò, il 9 settembre 2025, presentato al Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una denuncia-querela contro il legale rap- presentante della , contestualmente chiedendo anche «il Parte_1 Parte_2
sequestro del titolo esecutivo» da detta società ottenuto.
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo l'opposizione della
[...]
al suddetto decreto ingiuntivo «non manifestamente pretestuosa», il rifiuto Controparte_1
di ottemperarvi opposto da detta società non «sintomatico di una incapacità di far fronte con regolarità e con mezzi agli obblighi assunti, quanto piuttosto espressione di un rifiuto volonta- rio», e l'accertamento in ordine alla fondatezza delle ragioni opposte dalla medesima società
«del tutto incompatibile con la natura del sindacato» ad esso richiesto, rigettava il ricorso della compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese processuali «in ra- Parte_1
gione della natura della decisione».
I.2.1. Con il reclamo in esame la quindi rivolta a questa Corte con- Parte_4
testando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo ed insistendo per l'accoglimento della propria istanza di apertura della liquidazione giudiziale della controparte, essendo, a suo avviso, evidente lo stato d'insolvenza in cui quest'ultima versa, considerati anche gli infruttuosi esiti dei tentativi di pignoramento da essa esperiti.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha, dal suo Controparte_1
canto, contestato la fondatezza dell'avverso reclamo, del quale ha chiesto pertanto il rigetto.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione sotto il vigore della legge fal- limentare sulla base di considerazioni che non v'è ragione di non ritener valide, sia pur mutatis mutandis, cioè sostituendo alla dichiarazione di fallimento quella di apertura della liquidazione giudiziale, anche alla stregua della disciplina normativa dettata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il giudice cui sia stata chiesta detta dichiarazione non può respingere tale istanza sol perché il credito di cui si afferma titolare il suo autore non è stato definitivamente accertato in sede giudiziale, dovendo in tal caso invece accertare incidentalmente la sua esi- stenza e, ove necessario e sia pur approssimativamente, il suo ammontare, anche se nei limiti in cui ciò sia consentito dalla struttura deformalizzata del procedimento avente ad oggetto detta istanza (v. Cass. 5001/2016, secondo la cui massima ufficiale, «[a]i fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che
l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione», e, nello stesso senso, Cass.
6306/2014, nonché Cass. 27689/2018, per la quale lo stesso potere-dovere ha il giudice della fase prefallimentare allorché l'accertamento del credito del ricorrente sia rilevante, solo o an- che, al fine di stabilire se al medesimo ricorrente vada riconosciuto il potere di – o, se si preferi- sce, la legittimazione a – chiedere il fallimento di colui che egli sostiene essere suo debitore).
II.1.2.1. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, dell'esistenza del credito di cui la sostiene di essere titolare nei confronti della e del Parte_1 Controparte_1
suo ammontare approssimativamente pari a 190.000,00 € non è ragionevolmente possibile du- bitare, dovendo l'opposizione tardiva proposta dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo in suo danno ottenuto dalla prima di dette società essere, ai fini che qui rilevano, incidentalmente giu- dicata inammissibile, prim'ancora che infondata.
II.1.2.2. Il predetto decreto ingiuntivo deve infatti ritenersi validamente notificato al do- micilio digitale (04012330611@impresa.italia.it) che all'epoca, cioè il 4 luglio 2024, risultava dal registro delle imprese, sin dal 20 giugno 2023, assegnato alla 'uf- Controparte_1
ficio dal Conservatore del Registro delle Imprese di Caserta ai sensi dell'art. 16, co. 6-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 37, co. 1, lett. b), n. 2) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifica- zioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a causa della cancellazione d'ufficio, risalente al
15 novembre 2016, di quello ( precedentemente iscritto in detto Email_1
Registro ad istanza della medesima società (v. in proposito la visura storica in data 4 giugno
2025 delle risultanze del registro delle imprese che la riguardano), se si considera che:
a) la in forza di quanto disposto dall'art. 3-ter della legge 21 gennaio Parte_1
1994, n. 53, era obbligata ad eseguire la notificazione in questione al domicilio digitale della llora risultante dal registro delle imprese;
Controparte_1
b) la on ha mai impugnato mediante il reclamo al competente Controparte_1
giudice del registro delle imprese all'uopo previsto dal comb. disp. degli artt. 16, co. 6-ter, del d.l. 185/2008 e 2189 c.c. il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Caserta che sostiene, senza peraltro darne la benché minima prova, illegittimamente adottato a sua insaputa, nemmeno dopo il momento (immediatamente successivo al 6 febbraio 2025) in cui ha allegato di esserne venuta, sia pur informalmente, a conoscenza;
c) la medesima società resistente non ha negato di non aver osservato l'obbligo di mu- nirsi di un domicilio digitale dopo la cancellazione d'ufficio di quello precedentemente da essa iscritto nel registro delle imprese, sicché ha evidentemente subìto l'assegnazione d'ufficio del nuovo domicilio digitale a causa di un suo comportamento colpevole;
d) è del tutto inverosimile che la on abbia consultato le risul- Controparte_1
tanze del registro delle imprese che la riguardavano e dunque non si sia avveduta del suddetto provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Caserta per oltre un anno e mezzo, anche tenendo conto che essa sostiene di essere rimasta inattiva, a causa dell'incendio doloso subìto, dal luglio del 2019 all'aprile del 2023 (provvedendo, tuttavia, almeno dai primi mesi del 2022, alla ristrutturazione dell'immobile incendiato e ai relativi pagamenti, nonché a quelli volti a saldare il debito nel frattempo accumulato nei confronti del proprietario di detto immobile);
e) anche a volerla ritener vera, la prolungata omissione di tale doveroso controllo inte- grerebbe un (altro) comportamento colpevole della società resistente.
È dunque evidente, ad avviso di questo Collegio, che non sussistono né l'irregolarità della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo né l'impossibilità, per caso fortuito o forza maggiore, per la destinataria di venirne a conoscenza necessarie ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione cd. tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.
II.1.2.3. Peraltro, quella proposta contro il suddetto decreto ingiuntivo dalla CP_1
deve ritenersi pure infondata.
[...]
Come s'è detto in precedenza la società resistente sostiene di aver saldato integral- mente il corrispettivo da essa dovuto alla pagando a quest'ultima il comples- Parte_1
sivo importo di 115.500,00 € poco dopo aver ricevuto dalla società appaltatrice le fatture da quest'ultima emesse col n. 2 il 12 ottobre 2022, col n. 3 il 17 ottobre 2022, col n. 5 il 15 novem- bre 2022 e col n. 1 il 16 gennaio 2023 e che la fattura emessa col n. 3 il 9 maggio 2024 per l'importo di 179.911,60 € dalla medesima appaltatrice si riferisce a lavori da questa giammai eseguiti.
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Senonché, va osservato che le quattro fatture pagate dalla lla Controparte_1
e i relativi bonifici si riferiscono rispettivamente ai primi quattro acconti richiesti Parte_1
dalla prima e pagati dalla seconda delle due società; il che fa presumere che il debito della se- conda verso la prima non fosse stato integralmente soddisfatto con il pagamento dell'ultima di tali quattro fatture e che dunque l'odierna reclamante avesse ancora il diritto di ricevere il pa- gamento dell'importo dovutole a saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, cui appunto si riferi- sce la quinta delle suddette fatture, e rende ragionevolmente del tutto implausibile la tesi so- stenuta dall'odierna resistente, a maggior ragione se si considera che quest'ultima è ammini- strata da un architetto che, in quanto tale, è assai difficile credere che abbia pagato una somma imputandola ad un acconto sebbene si trattasse in realtà del saldo di quanto dovuto alla società appaltatrice.
II.1.2.4. Deve dunque concludersi che la era ed è legittimata a chiedere Parte_1
la liquidazione giudiziale della essendo creditrice verso quest'ultima Controparte_1
di una somma pari, inclusi gli accessori, a circa 190.000,00 €.
II.1.3. Tenendo conto di quanto s'è fin qui esposto e del tentativo di pignoramento espe- rito dalla in danno della resso la banca con la quale Parte_1 Controparte_1
la debitrice intratteneva quello che risulta il suo unico conto corrente bancario, risultato positivo per il solo risibile importo di 62,03 €, deve inoltre, in mancanza di plausibili spiegazioni alterna- tive, ritenersi che la seconda di dette società si sia opposta al suddetto decreto ingiuntivo poi- ché non in grado di ottemperarvi e, più in generale, di soddisfare regolarmente le proprie obbli- gazioni con risorse finanziarie proprie o di terzi disposti a fornirgliele e dunque versi nello stato d'insolvenza di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) c.c.i.i., come, d'altronde, confermato anche dal suo informale stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024 da essa prodotto in giudizio, che evidenzia una perdita di esercizio di importo pari a 41.729,60 € che rende negativo il suo patri- monio netto e dal fatto che essa non ha nemmeno allegato di aver redatto, approvato e deposi- tato nel registro delle imprese il bilancio redatto secondo le prescrizioni normative dell'eserci- zio chiuso alla predetta data sebbene sia da tempo trascorso il termine che avrebbe dovuto essere all'uopo osservato.
Sussistono dunque dati sufficienti per concludere che la ersa Controparte_1
in quella situazione di incapacità, non meramente transeunte, di soddisfare regolarmente le
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
proprie obbligazioni che integra l'insolvenza come definita dall'art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i.
II.2. Posto poi che la società resistente esercita un'attività commerciale e non possiede i requisiti di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., sussistono tutti i presup- posti per la sua liquidazione giudiziale.
II.3. Pertanto, in accoglimento del reclamo della occorre, ai sensi Parte_1
dell'art. 50, co. 5, c.c.i.i., dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
e rimettere al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'adozione dei provvedimenti pre-
[...]
visti dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i.
II.4. Quanto, infine, alle spese processuali, questo Collegio ritiene di non doverle rego- lare, non ravvisando invincibili ragioni per non estendere alla sentenza di accoglimento del re- clamo di cui all'art. 50 c.c.i.i. la prassi in proposito formatasi in epoca remota in relazione alla sentenza dichiarativa del fallimento e al decreto di accoglimento del reclamo di cui all'art. 22, co. 2, l.fall., giacché:
a) la pronuncia sulle spese del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza con cui il tribunale dichiara aperta detta procedura analiticamente dettagliate in maniera, almeno apparentemente, tassativa dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i., così come quella sulle spese del procedimento per la dichiarazione di fallimento non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza dichiarativa del falli- mento analiticamente dettagliate dall'art. 16 l.fall.;
b) ciò può essere spiegato con la considerazione che la sentenza con cui è dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, così come quella con cui è dichiarato il fallimento, a differenza di quelle cui, secondo l'art. 91 c.p.c., deve necessariamente accedere la pronuncia sulle spese processuali, se, da una parte, conclude un processo di cognizione, dall'altra, apre immediata- mente un processo esecutivo concorsuale nel cui ambito si inserisce uno specifico procedi- mento incidentale di accertamento dei crediti ammessi a partecipare al concorso esecutivo cui ben può essere consegnata anche la liquidazione delle spese sostenute da chi ha attivato il pro- cesso di cognizione che di quello esecutivo concorsuale costituisce il necessario prodromo, a maggior ragione se si tiene conto che tali spese, in quanto finalizzate ad assoggettare il patri- monio del debitore ad una sorta di pignoramento generale, vanno assimilate a quelle che l'art.
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
95 c.p.c. pone in ogni caso a carico del debitore esecutato e che pertanto non possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla il 18 settembre 2025 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all'esito del procedimento colà iscritto al n. 110-
1/2025 r.g. e, per l'effetto, revoca il decreto impugnato, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai fini Controparte_1
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, co. 3, c.c.i.i.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
OL EN
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 8 Parte_1 Controparte_1
- dr. OL EN - Presidente - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliera - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, ha de- liberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 3976/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all'esito del procedimento colà iscritto al n. 110-1/2025 r.g.v.g., proposto ai sensi dell'art. 51 (recte: 50, co. 2) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.), con un ricorso depositato il 18 settembre
2025,
DA la codice fiscale , con sede in Cesa (CE), al Vico Don PP Parte_1 P.IVA_1
Diana n. 27, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , rappre- Parte_2
sentata e difesa dall'avv. (codice fiscale Parte_3 C.F._1
- reclamante -
CONTRO la (codice fiscale ), con sede in Capua (CE), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Brezza n. 46, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, arch. CP_2
, e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo (codice fiscale )
[...] C.F._2
- resistente -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso presentato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 22 aprile
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2025, la chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
esercente l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e Controparte_1
bevande, esponendo, in sintesi, di essere creditrice nei confronti della controparte, in forza del decreto ingiuntivo dal predetto Tribunale emesso col n. 1040/2024 e dichiarato esecutivo poi- ché non tempestivamente opposto, della somma di 179.911,60 €, oltre agli interessi, costi- tuente il saldo, oggetto della fattura elettronica da essa emessa col n. 3/24 il 9 maggio 2024, del corrispettivo dei lavori di «manutenzione straordinaria pesante ai fini della riqualificazione energetica e sismica» (consistiti nella parziale demolizione, nella ricostruzione muraria, nel ri- facimento delle coperture e delle tramezzature e nell'assistenza muraria al rifacimento degli impianti) di un fabbricato sito in Capua, alla Via Brezza n. 46, appaltatile dalla stessa
[...]
e di aver inutilmente tentato di ottenerne il pagamento mediante un pigno- Controparte_1
ramento mobiliare e un pignoramento presso terzi.
I.1.2. Nel corso del conseguente procedimento, la ontestava Controparte_1
il credito vantato dalla controparte, esponendo, in sintesi:
a) che l'immobile nel quale essa esercitava la propria attività commerciale sotto la ditta
«Oltr'è» era stato totalmente distrutto il 1° luglio 2019 da un incendio doloso ed era stato poi ristrutturato grazie al contributo all'uopo erogato, ai sensi della legge 44/1999, dal «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;
b) che il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ra stato Parte_1
da essa integralmente pagato mediante bonifici disposti entro tre giorni dall'emissione delle re- lative fatture;
c) che la. non aveva eseguito altri lavori sul predetto immobile;
Parte_1
d) che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ra stato da essa tardivamente Parte_1
opposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. innanzi al Tribunale sammaritano, essendole stato notifi- cato ad un indirizzo di posta elettronica certificata assegnatole d'ufficio, a sua totale insaputa, ai sensi dell'art. 16, co. 6-bis, del d.l. 185/2008;
e) che essa aveva perciò, il 9 settembre 2025, presentato al Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una denuncia-querela contro il legale rap- presentante della , contestualmente chiedendo anche «il Parte_1 Parte_2
sequestro del titolo esecutivo» da detta società ottenuto.
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo l'opposizione della
[...]
al suddetto decreto ingiuntivo «non manifestamente pretestuosa», il rifiuto Controparte_1
di ottemperarvi opposto da detta società non «sintomatico di una incapacità di far fronte con regolarità e con mezzi agli obblighi assunti, quanto piuttosto espressione di un rifiuto volonta- rio», e l'accertamento in ordine alla fondatezza delle ragioni opposte dalla medesima società
«del tutto incompatibile con la natura del sindacato» ad esso richiesto, rigettava il ricorso della compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese processuali «in ra- Parte_1
gione della natura della decisione».
I.2.1. Con il reclamo in esame la quindi rivolta a questa Corte con- Parte_4
testando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo ed insistendo per l'accoglimento della propria istanza di apertura della liquidazione giudiziale della controparte, essendo, a suo avviso, evidente lo stato d'insolvenza in cui quest'ultima versa, considerati anche gli infruttuosi esiti dei tentativi di pignoramento da essa esperiti.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha, dal suo Controparte_1
canto, contestato la fondatezza dell'avverso reclamo, del quale ha chiesto pertanto il rigetto.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione sotto il vigore della legge fal- limentare sulla base di considerazioni che non v'è ragione di non ritener valide, sia pur mutatis mutandis, cioè sostituendo alla dichiarazione di fallimento quella di apertura della liquidazione giudiziale, anche alla stregua della disciplina normativa dettata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il giudice cui sia stata chiesta detta dichiarazione non può respingere tale istanza sol perché il credito di cui si afferma titolare il suo autore non è stato definitivamente accertato in sede giudiziale, dovendo in tal caso invece accertare incidentalmente la sua esi- stenza e, ove necessario e sia pur approssimativamente, il suo ammontare, anche se nei limiti in cui ciò sia consentito dalla struttura deformalizzata del procedimento avente ad oggetto detta istanza (v. Cass. 5001/2016, secondo la cui massima ufficiale, «[a]i fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione
N. 3976/2025 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 8 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che
l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione», e, nello stesso senso, Cass.
6306/2014, nonché Cass. 27689/2018, per la quale lo stesso potere-dovere ha il giudice della fase prefallimentare allorché l'accertamento del credito del ricorrente sia rilevante, solo o an- che, al fine di stabilire se al medesimo ricorrente vada riconosciuto il potere di – o, se si preferi- sce, la legittimazione a – chiedere il fallimento di colui che egli sostiene essere suo debitore).
II.1.2.1. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, dell'esistenza del credito di cui la sostiene di essere titolare nei confronti della e del Parte_1 Controparte_1
suo ammontare approssimativamente pari a 190.000,00 € non è ragionevolmente possibile du- bitare, dovendo l'opposizione tardiva proposta dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo in suo danno ottenuto dalla prima di dette società essere, ai fini che qui rilevano, incidentalmente giu- dicata inammissibile, prim'ancora che infondata.
II.1.2.2. Il predetto decreto ingiuntivo deve infatti ritenersi validamente notificato al do- micilio digitale (04012330611@impresa.italia.it) che all'epoca, cioè il 4 luglio 2024, risultava dal registro delle imprese, sin dal 20 giugno 2023, assegnato alla 'uf- Controparte_1
ficio dal Conservatore del Registro delle Imprese di Caserta ai sensi dell'art. 16, co. 6-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 37, co. 1, lett. b), n. 2) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifica- zioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a causa della cancellazione d'ufficio, risalente al
15 novembre 2016, di quello ( precedentemente iscritto in detto Email_1
Registro ad istanza della medesima società (v. in proposito la visura storica in data 4 giugno
2025 delle risultanze del registro delle imprese che la riguardano), se si considera che:
a) la in forza di quanto disposto dall'art. 3-ter della legge 21 gennaio Parte_1
1994, n. 53, era obbligata ad eseguire la notificazione in questione al domicilio digitale della llora risultante dal registro delle imprese;
Controparte_1
b) la on ha mai impugnato mediante il reclamo al competente Controparte_1
giudice del registro delle imprese all'uopo previsto dal comb. disp. degli artt. 16, co. 6-ter, del d.l. 185/2008 e 2189 c.c. il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di
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Caserta che sostiene, senza peraltro darne la benché minima prova, illegittimamente adottato a sua insaputa, nemmeno dopo il momento (immediatamente successivo al 6 febbraio 2025) in cui ha allegato di esserne venuta, sia pur informalmente, a conoscenza;
c) la medesima società resistente non ha negato di non aver osservato l'obbligo di mu- nirsi di un domicilio digitale dopo la cancellazione d'ufficio di quello precedentemente da essa iscritto nel registro delle imprese, sicché ha evidentemente subìto l'assegnazione d'ufficio del nuovo domicilio digitale a causa di un suo comportamento colpevole;
d) è del tutto inverosimile che la on abbia consultato le risul- Controparte_1
tanze del registro delle imprese che la riguardavano e dunque non si sia avveduta del suddetto provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Caserta per oltre un anno e mezzo, anche tenendo conto che essa sostiene di essere rimasta inattiva, a causa dell'incendio doloso subìto, dal luglio del 2019 all'aprile del 2023 (provvedendo, tuttavia, almeno dai primi mesi del 2022, alla ristrutturazione dell'immobile incendiato e ai relativi pagamenti, nonché a quelli volti a saldare il debito nel frattempo accumulato nei confronti del proprietario di detto immobile);
e) anche a volerla ritener vera, la prolungata omissione di tale doveroso controllo inte- grerebbe un (altro) comportamento colpevole della società resistente.
È dunque evidente, ad avviso di questo Collegio, che non sussistono né l'irregolarità della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo né l'impossibilità, per caso fortuito o forza maggiore, per la destinataria di venirne a conoscenza necessarie ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione cd. tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.
II.1.2.3. Peraltro, quella proposta contro il suddetto decreto ingiuntivo dalla CP_1
deve ritenersi pure infondata.
[...]
Come s'è detto in precedenza la società resistente sostiene di aver saldato integral- mente il corrispettivo da essa dovuto alla pagando a quest'ultima il comples- Parte_1
sivo importo di 115.500,00 € poco dopo aver ricevuto dalla società appaltatrice le fatture da quest'ultima emesse col n. 2 il 12 ottobre 2022, col n. 3 il 17 ottobre 2022, col n. 5 il 15 novem- bre 2022 e col n. 1 il 16 gennaio 2023 e che la fattura emessa col n. 3 il 9 maggio 2024 per l'importo di 179.911,60 € dalla medesima appaltatrice si riferisce a lavori da questa giammai eseguiti.
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Senonché, va osservato che le quattro fatture pagate dalla lla Controparte_1
e i relativi bonifici si riferiscono rispettivamente ai primi quattro acconti richiesti Parte_1
dalla prima e pagati dalla seconda delle due società; il che fa presumere che il debito della se- conda verso la prima non fosse stato integralmente soddisfatto con il pagamento dell'ultima di tali quattro fatture e che dunque l'odierna reclamante avesse ancora il diritto di ricevere il pa- gamento dell'importo dovutole a saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, cui appunto si riferi- sce la quinta delle suddette fatture, e rende ragionevolmente del tutto implausibile la tesi so- stenuta dall'odierna resistente, a maggior ragione se si considera che quest'ultima è ammini- strata da un architetto che, in quanto tale, è assai difficile credere che abbia pagato una somma imputandola ad un acconto sebbene si trattasse in realtà del saldo di quanto dovuto alla società appaltatrice.
II.1.2.4. Deve dunque concludersi che la era ed è legittimata a chiedere Parte_1
la liquidazione giudiziale della essendo creditrice verso quest'ultima Controparte_1
di una somma pari, inclusi gli accessori, a circa 190.000,00 €.
II.1.3. Tenendo conto di quanto s'è fin qui esposto e del tentativo di pignoramento espe- rito dalla in danno della resso la banca con la quale Parte_1 Controparte_1
la debitrice intratteneva quello che risulta il suo unico conto corrente bancario, risultato positivo per il solo risibile importo di 62,03 €, deve inoltre, in mancanza di plausibili spiegazioni alterna- tive, ritenersi che la seconda di dette società si sia opposta al suddetto decreto ingiuntivo poi- ché non in grado di ottemperarvi e, più in generale, di soddisfare regolarmente le proprie obbli- gazioni con risorse finanziarie proprie o di terzi disposti a fornirgliele e dunque versi nello stato d'insolvenza di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) c.c.i.i., come, d'altronde, confermato anche dal suo informale stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024 da essa prodotto in giudizio, che evidenzia una perdita di esercizio di importo pari a 41.729,60 € che rende negativo il suo patri- monio netto e dal fatto che essa non ha nemmeno allegato di aver redatto, approvato e deposi- tato nel registro delle imprese il bilancio redatto secondo le prescrizioni normative dell'eserci- zio chiuso alla predetta data sebbene sia da tempo trascorso il termine che avrebbe dovuto essere all'uopo osservato.
Sussistono dunque dati sufficienti per concludere che la ersa Controparte_1
in quella situazione di incapacità, non meramente transeunte, di soddisfare regolarmente le
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proprie obbligazioni che integra l'insolvenza come definita dall'art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i.
II.2. Posto poi che la società resistente esercita un'attività commerciale e non possiede i requisiti di un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., sussistono tutti i presup- posti per la sua liquidazione giudiziale.
II.3. Pertanto, in accoglimento del reclamo della occorre, ai sensi Parte_1
dell'art. 50, co. 5, c.c.i.i., dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
e rimettere al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'adozione dei provvedimenti pre-
[...]
visti dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i.
II.4. Quanto, infine, alle spese processuali, questo Collegio ritiene di non doverle rego- lare, non ravvisando invincibili ragioni per non estendere alla sentenza di accoglimento del re- clamo di cui all'art. 50 c.c.i.i. la prassi in proposito formatasi in epoca remota in relazione alla sentenza dichiarativa del fallimento e al decreto di accoglimento del reclamo di cui all'art. 22, co. 2, l.fall., giacché:
a) la pronuncia sulle spese del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza con cui il tribunale dichiara aperta detta procedura analiticamente dettagliate in maniera, almeno apparentemente, tassativa dall'art. 49, co. 3, c.c.i.i., così come quella sulle spese del procedimento per la dichiarazione di fallimento non è compresa tra le statuizioni accessorie della sentenza dichiarativa del falli- mento analiticamente dettagliate dall'art. 16 l.fall.;
b) ciò può essere spiegato con la considerazione che la sentenza con cui è dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, così come quella con cui è dichiarato il fallimento, a differenza di quelle cui, secondo l'art. 91 c.p.c., deve necessariamente accedere la pronuncia sulle spese processuali, se, da una parte, conclude un processo di cognizione, dall'altra, apre immediata- mente un processo esecutivo concorsuale nel cui ambito si inserisce uno specifico procedi- mento incidentale di accertamento dei crediti ammessi a partecipare al concorso esecutivo cui ben può essere consegnata anche la liquidazione delle spese sostenute da chi ha attivato il pro- cesso di cognizione che di quello esecutivo concorsuale costituisce il necessario prodromo, a maggior ragione se si tiene conto che tali spese, in quanto finalizzate ad assoggettare il patri- monio del debitore ad una sorta di pignoramento generale, vanno assimilate a quelle che l'art.
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95 c.p.c. pone in ogni caso a carico del debitore esecutato e che pertanto non possono essere compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla il 18 settembre 2025 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere in data 13/15 settembre 2025 all'esito del procedimento colà iscritto al n. 110-
1/2025 r.g. e, per l'effetto, revoca il decreto impugnato, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai fini Controparte_1
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, co. 3, c.c.i.i.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
OL EN
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