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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6950/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata del 24.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato le note da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che non è stata ancora dichiarata la contumacia di , nonostante CP_1 quest'ultimo non si sia costituito in giudizio neppure in seguito al mutamento del rito ex artt. 426 e 665 c.p.c.;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia di (C.F. ); CP_1 C.F._1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 6950/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6950 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco TRULLU (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a Cagliari, via P. Cugia n. 43, presso lo C.F._4
studio del difensore;
parte intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore ATZORI CP_2 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via P. Tola n. 21, presso C.F._6
lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n. 18, contumace;
parti intimate
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte intimante (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
21.10.2025):
“Dichiarare definitivamente valido ed efficace lo sfratto eseguito per finita locazione e, per
l'effetto, condannare la conduttrice per l'illegittima occupazione almeno dalla data della convalida (09/12/2022) e fino all'effettivo rilascio (30/12/2023). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Nell'interesse della parte intimata (rassegnate nella memoria conclusive depositata il
10.10.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.10.2025):
“dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da maggiorarsi del rimborso spese generali nella misura del 15% e degli accessori di legge, o, in difetto, con integrale compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificata, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale e , esponendo quanto segue: CP_1 CP_2
a. in virtù del contratto stipulato il 17.7.2002 (registrato il 29.8.2002 presso l'Agenzia delle entrate di Cagliari al n. 3149), aveva concesso Controparte_3
in locazione a l'immobile a suo abitativo sito a Teulada, via XI CP_1
AI n. 6 interno 2, pattuizione della durata quadriennale, al canone annuale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 di 2.788,00 euro e di sublocazione anche parziale;
b. in seguito all'acquisto della proprietà dell'immobile de quo – atto pubblico di vendita del 20.10.2001 (Rep. n.48196 – Racc. n.28341), recante l'espressa menzione del suddetto contratto di locazione e della conseguente occupazione da parte di terzi – essi attori erano venuti a conoscenza del fatto che quest'ultimo era invero abitato da , coniuge di , dalla quale CP_2 CP_1
quest'ultimo si era separato giudizialmente, senza dare alcuna notizia della circostanza a essi locatori;
c. nonostante la disdetta comunicata l'8.2.2022 – con conseguente scadenza naturale del contratto in data 30.8.2022 – e i ripetuti solleciti, il conduttore non aveva rilasciato l'immobile, nel quale essi locatori intendevano effettuare una ristrutturazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali ex art. 119 del D.L.
34/2020.
Gli attori hanno concluso domandando la convalida dello sfratto per finita locazione o, in caso di opposizione, l'ordinanza di rilascio e il mutamento del rito, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla tardiva restituzione dell'immobile.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.11.2021, si è così difesa: CP_2
a. non ha contestato di abitare nell'immobile oggetto di causa, inizialmente occupato insieme al marito e, in seguito alla sentenza di separazione CP_1
giudiziale n. 3192/2021 (pubblicata il 29.10.2021 da questo Tribunale), con la figlia;
Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 b. il contratto di locazione del 17.2.2002 tra e era CP_1 Controparte_3
stato invero superato dal nuovo accordo di locazione stipulato l'1.9.2014
(registrato a Cagliari il 16.4.2015 al n. 1780) dal medesimo conduttore e dalle eredi della locatrice ( e ); Parte_3 CP_3 Persona_2
c. la disdetta datata 8.2.2022 era inidonea a produrre qualsiasi effetto, in quanto,
oltre a riferirsi al contratto originario del 17.2.2002 – analogamente all'atto di citazione – non recava le sottoscrizioni di e Parte_3 CP_4
, con conseguenti rinnovo di quattro anni del successivo contratto
[...]
dell'1.9.2014 e insussistenza dei presupposti per convalidare lo sfratto per finita locazione;
d. essa convenuta aveva sempre provveduto al pagamento dei canoni ed era comunque intenzionata a trasferirsi in altro immobile, oggetto di procedura di sfratto per morosità, momentaneamente sospesa in virtù della normativa emergenziale e recentemente riattivata.
L'intimata ha quindi concluso domandando il rigetto della domanda di convalida dello sfratto o, in ipotesi di emissione dell'ordinanza di rilascio, che le fosse concesso un congruo termine per reperire un'abitazione per sé e per la figlia.
3. Con ordinanza pronunciata il 9.12.2022 il giudice ha ordinato il rilascio dell'immobile oggetto di causa entro il 20.1.2023 (nel fascicolo telematico è invero rinvenibile una precedente ordinanza, datata 7.12.2022, avente il medesimo contenuto, fatta eccezione per la data di rilascio, fissata al 3.3.2023), ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha disposto il mutamento del ritto, assegnando i termini per il deposito delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 memorie integrative.
4. Con memoria integrativa, depositata il 21.2.2023, ha documentato CP_2
l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatotia, ha insistito nelle medesime eccezioni e conclusioni già formulate, contestando la correttezza dell'ordinanza pronunciata il 9.12.2022 in punto di valutazione positiva dell'efficacia attribuita alla disdetta dell'8.2.2022 (del cui originale hanno chiesto fosse ordinata l'esibizione agli intimanti).
5. Con ordinanza pronunciata il 13.4.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 .4.2023) il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “La Sig.ra rilascia l'immobile sito in Teulada, via XI CP_2
febbraio n. 6, interno 2, libero da persone e cose, in favore dei Sigg.ri Parte_1
e , entro il termine del 5 dicembre 2023”.
[...] Parte_2
6. Nell'udienza del 5.4.2023:
a. le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e, in particolare, gli intimanti hanno rappresentato di avere messo in esecuzione l'ordinanza di rilascio, in quanto si era liberato l'immobile nel quale l'intimata aveva affermato si sarebbe trasferita;
b. il giudice ha rinviato all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, assegnando il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, previa declaratoria di contumacia di , CP_1
il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
9. Deve anzitutto dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo oggetto di causa è
cessato in data 31.8.2022 – pretesa chiaramente ricompresa nell'originaria domanda di convalida dello sfratto ex art. 657, comma 2, c.p.c. – poiché:
a. e , di cui è incontestata la qualità di Parte_1 Parte_2
proprietari (in seguito all'acquisto dell'acquisto effettuato con atto pubblico del
20.10.2001, atto a rogito del Notaio, dott. , rep. n. 48196 – racc. n. Persona_3
28341) e locatori (in luogo delle precedenti titolari del diritto dominicale,
[...]
e , a loro volta eredi di ) CP_4 Parte_3 Controparte_3
dell'immobile oggetto di causa, sostengono che il rapporto di locazione con CP_1
(al quale sarebbe subentrata la ex coniuge , situazione
[...] CP_2
invero non verificatasi, come si dirà nel punto 9-c-v che segue) sia venuto meno in seguito alla disdetta datata 8.2.2022;
b. ha invece eccepito l'inefficacia della suddetta disdetta, CP_2
sollevando contestazioni inerenti, non già alla ricezione della missiva (doc 6
comparsa di risposta), quanto alla sua mancata sottoscrizione da parte degli intimanti ed al fatto che la medesima è riferita al contratto di locazione del
15.7.2002, all'epoca già superato dalla nuova pattuizione dell'1.9.2014;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 c. le argomentazioni articolate dall'intimata non sono tuttavia condivisibili, poiché:
i. come chiarito in linea generale dalla giurisprudenza di legittimità, “In
tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo
di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e
recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume
conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo
indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva
conoscenza” (Cass. n. 27526/2013);
ii. il 17.7.2002 (registrato il 29.8.2002 presso l'Agenzia delle entrate di
Cagliari al n. 3149, doc. 3 comparsa di risposta), aveva Controparte_3
concesso in locazione a l'immobile a suo abitativo sito a CP_1
Teulada, via XI AI n. 6 interno 2, mentre l'1.9.2014 quest'ultimo ha stipulato un nuovo contratto di locazione relativo al medesimo fabbricato con le eredi dell'originaria locatrice, ossia e Controparte_4 [...]
(doc. 4 comparsa di risposta); Parte_3
iii. riguardo alla mancata sottoscrizione della disdetta, è sufficiente osservare che, quand'anche fosse fondata detta allegazione (la copia nella disponibilità della convenuta non reca effettivamente la firma dei locatori),
tale missiva è stata prodotta anche dagli intimanti (munita di sottoscrizione, doc. 3 atto di citazione) – non essendovi peraltro contestazione sulla corrispondenza testuale delle due copie – con conseguente operatività del principio secondo cui “la produzione in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe
dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione: Cass. 29 novembre 2018,
n. 30948; Cass. 12 luglio 2023, n. 19935)” (Cass. n. 9512/2024, n.
30948/2018);
iv. quanto al contenuto della comunicazione, l'erroneo riferimento al contratto del 15.7.2002 non ha invero impedito al conduttore CP_1
di avvedersi della chiara volontà dei nuovi proprietari/locatori di
[...]
impedire il rinnovo del contratto stipulato l'1.9.2014, tenuto conto che:
o le due pattuizioni hanno ad oggetto il medesimo immobile, oltre ad essere stati pattuiti identici canone (2.788,89 euro) e data di scadenza del quadriennio, coincidente con l'ultimo giorno del mese di agosto;
o non vi è soluzione di continuità tra i due negozi, il primo cessato il
31.8.2014 e il secondo avente decorrenza dall'1.9.2014;
o la scadenza del 31.8.2022 era evidentemente riferita al rapporto locativo in essere sull'immobile de quo, specificamente individuato nella missiva;
v. si appalesano irrilevanti tutte le argomentazioni articolate dalle parti in ordine all'assegnazione della casa familiare a , fattispecie CP_2
non configurabile nel caso in esame – la detenzione dell'immobile in capo a quest'ultima, infatti, è frutto dell'accordo raggiunto dagli odierni convenuti in sede di separazione giudiziale, volontà di cui il Tribunale si è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 limitato a dare atto (assegnazione che, in ipotesi di mancato accordo, non sarebbe stata disposta, sull'assorbente rilievo che la figlia della coppia era già maggiorenne ed economicamente indipendente, doc. 2 comparsa di riposta) – e, conseguentemente, non è ravvisabile alcun subingresso ex art. 6 della Legge n. 392/1978 da parte dell'odierna intimata nella posizione di conduttrice in luogo dell'ex coniuge;
CP_1
vi. la suddetta diffida dell'8.2.2022 ha quindi regolarmente prodotto i suoi effetti.
10. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio
(rectius, restituzione, formulata da e , poiché: Parte_1 Parte_2
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nel caso in esame l'immobile oggetto del contratto di locazione de quo – occupato materialmente da , sebbene, come detto, la qualità di conduttore CP_2
sia rimasta in capo a – è stato liberato il 30.12.2023, come da CP_1
“verbale di riconsegna” in pari data – sottoscritto dalle odierne parti costituite e dai due testimoni ivi presenti, e (documento prodotto Tes_1 Tes_2
dall'intimata a corredo delle note conclusive depositate il 10.10.2025) – e,
pertanto, è chiaramente venuto meno l'interesse degli intimanti alla pronuncia di merito in ordine a tale pretesa.
11. La domanda risarcitoria formulata dagli intimanti deve essere dichiarata inammissibile,
poiché:
a. è noto che, nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto, “l'opposizione
dell'intimato dà luogo ad un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle
forme di cui all'art. 447 bis c.p.c.: sicché, non essendo specificamente previsti
particolari contenuti degli atti introduttivi del giudizio, deve ritenersi che
l'originario intimante, in occasione del deposito delle memorie integrative, può
non solo emendare le proprie domande, ma anche modificarle, soprattutto se gli
eventuali emendamenti e modifiche si rendono necessari a seguito delle difese
svolte dalla controparte” (v. Cass., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12247; 9 marzo
2012, n. 3696; 29 settembre 2006, n. 21242; 30 giugno 2005, n. 13963. Più di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 recente, in senso conforme, v. Cass., sez.
6-III, 19 febbraio 2019, n. 4771; sez. III,
26 maggio 2023, n. 14779)” (Cass. n. 16114/2025);
b. qualora nella sua memoria integrativa la parte intimata/convenuta non formuli eccezioni o domande riconvenzionali, tali da giustificare la proposizione di ulteriori domande da parte dell'intimante (chiaramente entro la prima difesa utile successiva), in seguito al deposito della propria memoria è preclusa a quest'ultimo la formulazione di nuove pretese;
c. nel caso in esame:
i. nell'atto di citazione la parte intimante si è riservata “di proporre separato
giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del
bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla
ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.”, mentre non ha depositato la memoria integrativa;
ii. nella sua memoria integrativa la parte intimata costituita si è limitata ad insistere nel rigetto della domanda di rilascio, domandando la revoca dell'ordinanza pronunciata il 9.12.2022;
iii. solo nelle note conclusive depositate il 10.10.2025 la parte intimante ha chiesto la condanna della “conduttrice a risarcire i danni patiti dai
locatori per l'illegittima occupazione dell'immobile con interessi e danni
per il ritardato rilascio dell'immobile fino alla data dell'effettivo rilascio”,
pretesa tardivamente avanzata.
12. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 (virtuale sulla domanda di rilascio ed effettiva sulla domanda risarcitoria), previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo, per le ragioni che seguono.
a. In disparte la fondatezza della pretesa relativa all'accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione, per le ragioni esposte nel punto 9 che precede, deve concludersi che anche la domanda di rilascio sarebbe stata ragionevolmente accolta, essendo del tutto condivisibili le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, la quale è
stata ottemperata dalla parte intimata solo il 30.12.2023, ossia quasi un anno dopo la scadenza del termine del 20.1.2023, assegnato dal giudice istruttore nel suddetto provvedimento.
b. Quanto alla domanda risarcitoria, nell'economia complessiva del giudizio, a quest'ultima deve attribuirsi una rilevanza sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa restitutoria, tenuto peraltro conto che non è stata espletata alcuna attività
per la relativa istruzione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia aggravamento sul piano processuale.
c. Le medesime argomentazioni sopra esposte si estendono anche alla posizione del convenuto non costituito, sul rilievo che quest'ultimo era l'unico titolare del contratto – attesa la rilevanza meramente interna dell'accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale sul riconoscimento della disponibilità materiale della casa familiare in capo all'ex coniuge – e, pertanto, non essendosi attivato per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 garantirne la liberazione entro il 31.8.2022, ha reso necessaria ai locatori la radicazione di questo giudizio per ottenere la restituzione dell'immobile.
d. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro, in particolare:
i. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva,
tenuto conto che la parte intimante non ha depositato la memoria integrativa, mentre la fase sommaria di convalida dello sfratto deve essere considerata unitariamente alla presente fase, successiva al mutamento del rito, trattandosi della medesima causa;
ii. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che la parte intimante non ha formulato istanze istruttorie;
iii. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che la parte intimante ha depositato la sua memoria conclusiva entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato l'1.9.2014
(registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 16.4.2015 al n. 1780) tra le locatrici e e il conduttore Parte_3 Controparte_4 CP_1
– avente ad oggetto l'immobile a suo abitativo sito a Teulada, via XI
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 AI (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio, 3 particella 144, sub. 2,
cat. A/2, classe 2, vani 5) – è cessato alla data del 30.8.2022;
b. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione, formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
c. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
d. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 CP_1
e i due terzi delle spese processuali, Parte_1 Parte_2
con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 49,00 per contributo unificato;
€ 39,30 per spese di notifica;
€ 2.241,80 complessivi (con compensazione di un terzo), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 28.10.2025 Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata del 24.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato le note da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che non è stata ancora dichiarata la contumacia di , nonostante CP_1 quest'ultimo non si sia costituito in giudizio neppure in seguito al mutamento del rito ex artt. 426 e 665 c.p.c.;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia di (C.F. ); CP_1 C.F._1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 6950/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6950 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco TRULLU (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati a Cagliari, via P. Cugia n. 43, presso lo C.F._4
studio del difensore;
parte intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ettore ATZORI CP_2 C.F._5
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Cagliari, via P. Tola n. 21, presso C.F._6
lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n. 18, contumace;
parti intimate
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte intimante (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
21.10.2025):
“Dichiarare definitivamente valido ed efficace lo sfratto eseguito per finita locazione e, per
l'effetto, condannare la conduttrice per l'illegittima occupazione almeno dalla data della convalida (09/12/2022) e fino all'effettivo rilascio (30/12/2023). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Nell'interesse della parte intimata (rassegnate nella memoria conclusive depositata il
10.10.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.10.2025):
“dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da maggiorarsi del rimborso spese generali nella misura del 15% e degli accessori di legge, o, in difetto, con integrale compensazione delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificata, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
dinanzi a questo Tribunale e , esponendo quanto segue: CP_1 CP_2
a. in virtù del contratto stipulato il 17.7.2002 (registrato il 29.8.2002 presso l'Agenzia delle entrate di Cagliari al n. 3149), aveva concesso Controparte_3
in locazione a l'immobile a suo abitativo sito a Teulada, via XI CP_1
AI n. 6 interno 2, pattuizione della durata quadriennale, al canone annuale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 di 2.788,00 euro e di sublocazione anche parziale;
b. in seguito all'acquisto della proprietà dell'immobile de quo – atto pubblico di vendita del 20.10.2001 (Rep. n.48196 – Racc. n.28341), recante l'espressa menzione del suddetto contratto di locazione e della conseguente occupazione da parte di terzi – essi attori erano venuti a conoscenza del fatto che quest'ultimo era invero abitato da , coniuge di , dalla quale CP_2 CP_1
quest'ultimo si era separato giudizialmente, senza dare alcuna notizia della circostanza a essi locatori;
c. nonostante la disdetta comunicata l'8.2.2022 – con conseguente scadenza naturale del contratto in data 30.8.2022 – e i ripetuti solleciti, il conduttore non aveva rilasciato l'immobile, nel quale essi locatori intendevano effettuare una ristrutturazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali ex art. 119 del D.L.
34/2020.
Gli attori hanno concluso domandando la convalida dello sfratto per finita locazione o, in caso di opposizione, l'ordinanza di rilascio e il mutamento del rito, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla tardiva restituzione dell'immobile.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.11.2021, si è così difesa: CP_2
a. non ha contestato di abitare nell'immobile oggetto di causa, inizialmente occupato insieme al marito e, in seguito alla sentenza di separazione CP_1
giudiziale n. 3192/2021 (pubblicata il 29.10.2021 da questo Tribunale), con la figlia;
Persona_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 b. il contratto di locazione del 17.2.2002 tra e era CP_1 Controparte_3
stato invero superato dal nuovo accordo di locazione stipulato l'1.9.2014
(registrato a Cagliari il 16.4.2015 al n. 1780) dal medesimo conduttore e dalle eredi della locatrice ( e ); Parte_3 CP_3 Persona_2
c. la disdetta datata 8.2.2022 era inidonea a produrre qualsiasi effetto, in quanto,
oltre a riferirsi al contratto originario del 17.2.2002 – analogamente all'atto di citazione – non recava le sottoscrizioni di e Parte_3 CP_4
, con conseguenti rinnovo di quattro anni del successivo contratto
[...]
dell'1.9.2014 e insussistenza dei presupposti per convalidare lo sfratto per finita locazione;
d. essa convenuta aveva sempre provveduto al pagamento dei canoni ed era comunque intenzionata a trasferirsi in altro immobile, oggetto di procedura di sfratto per morosità, momentaneamente sospesa in virtù della normativa emergenziale e recentemente riattivata.
L'intimata ha quindi concluso domandando il rigetto della domanda di convalida dello sfratto o, in ipotesi di emissione dell'ordinanza di rilascio, che le fosse concesso un congruo termine per reperire un'abitazione per sé e per la figlia.
3. Con ordinanza pronunciata il 9.12.2022 il giudice ha ordinato il rilascio dell'immobile oggetto di causa entro il 20.1.2023 (nel fascicolo telematico è invero rinvenibile una precedente ordinanza, datata 7.12.2022, avente il medesimo contenuto, fatta eccezione per la data di rilascio, fissata al 3.3.2023), ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha disposto il mutamento del ritto, assegnando i termini per il deposito delle
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 memorie integrative.
4. Con memoria integrativa, depositata il 21.2.2023, ha documentato CP_2
l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatotia, ha insistito nelle medesime eccezioni e conclusioni già formulate, contestando la correttezza dell'ordinanza pronunciata il 9.12.2022 in punto di valutazione positiva dell'efficacia attribuita alla disdetta dell'8.2.2022 (del cui originale hanno chiesto fosse ordinata l'esibizione agli intimanti).
5. Con ordinanza pronunciata il 13.4.2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 .4.2023) il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “La Sig.ra rilascia l'immobile sito in Teulada, via XI CP_2
febbraio n. 6, interno 2, libero da persone e cose, in favore dei Sigg.ri Parte_1
e , entro il termine del 5 dicembre 2023”.
[...] Parte_2
6. Nell'udienza del 5.4.2023:
a. le parti hanno dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e, in particolare, gli intimanti hanno rappresentato di avere messo in esecuzione l'ordinanza di rilascio, in quanto si era liberato l'immobile nel quale l'intimata aveva affermato si sarebbe trasferita;
b. il giudice ha rinviato all'udienza del 22.10.2025 per la discussione, assegnando il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna, previa declaratoria di contumacia di , CP_1
il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
9. Deve anzitutto dichiararsi che il contratto di locazione ad uso abitativo oggetto di causa è
cessato in data 31.8.2022 – pretesa chiaramente ricompresa nell'originaria domanda di convalida dello sfratto ex art. 657, comma 2, c.p.c. – poiché:
a. e , di cui è incontestata la qualità di Parte_1 Parte_2
proprietari (in seguito all'acquisto dell'acquisto effettuato con atto pubblico del
20.10.2001, atto a rogito del Notaio, dott. , rep. n. 48196 – racc. n. Persona_3
28341) e locatori (in luogo delle precedenti titolari del diritto dominicale,
[...]
e , a loro volta eredi di ) CP_4 Parte_3 Controparte_3
dell'immobile oggetto di causa, sostengono che il rapporto di locazione con CP_1
(al quale sarebbe subentrata la ex coniuge , situazione
[...] CP_2
invero non verificatasi, come si dirà nel punto 9-c-v che segue) sia venuto meno in seguito alla disdetta datata 8.2.2022;
b. ha invece eccepito l'inefficacia della suddetta disdetta, CP_2
sollevando contestazioni inerenti, non già alla ricezione della missiva (doc 6
comparsa di risposta), quanto alla sua mancata sottoscrizione da parte degli intimanti ed al fatto che la medesima è riferita al contratto di locazione del
15.7.2002, all'epoca già superato dalla nuova pattuizione dell'1.9.2014;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 c. le argomentazioni articolate dall'intimata non sono tuttavia condivisibili, poiché:
i. come chiarito in linea generale dalla giurisprudenza di legittimità, “In
tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo
di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e
recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume
conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo
indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva
conoscenza” (Cass. n. 27526/2013);
ii. il 17.7.2002 (registrato il 29.8.2002 presso l'Agenzia delle entrate di
Cagliari al n. 3149, doc. 3 comparsa di risposta), aveva Controparte_3
concesso in locazione a l'immobile a suo abitativo sito a CP_1
Teulada, via XI AI n. 6 interno 2, mentre l'1.9.2014 quest'ultimo ha stipulato un nuovo contratto di locazione relativo al medesimo fabbricato con le eredi dell'originaria locatrice, ossia e Controparte_4 [...]
(doc. 4 comparsa di risposta); Parte_3
iii. riguardo alla mancata sottoscrizione della disdetta, è sufficiente osservare che, quand'anche fosse fondata detta allegazione (la copia nella disponibilità della convenuta non reca effettivamente la firma dei locatori),
tale missiva è stata prodotta anche dagli intimanti (munita di sottoscrizione, doc. 3 atto di citazione) – non essendovi peraltro contestazione sulla corrispondenza testuale delle due copie – con conseguente operatività del principio secondo cui “la produzione in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe
dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione: Cass. 29 novembre 2018,
n. 30948; Cass. 12 luglio 2023, n. 19935)” (Cass. n. 9512/2024, n.
30948/2018);
iv. quanto al contenuto della comunicazione, l'erroneo riferimento al contratto del 15.7.2002 non ha invero impedito al conduttore CP_1
di avvedersi della chiara volontà dei nuovi proprietari/locatori di
[...]
impedire il rinnovo del contratto stipulato l'1.9.2014, tenuto conto che:
o le due pattuizioni hanno ad oggetto il medesimo immobile, oltre ad essere stati pattuiti identici canone (2.788,89 euro) e data di scadenza del quadriennio, coincidente con l'ultimo giorno del mese di agosto;
o non vi è soluzione di continuità tra i due negozi, il primo cessato il
31.8.2014 e il secondo avente decorrenza dall'1.9.2014;
o la scadenza del 31.8.2022 era evidentemente riferita al rapporto locativo in essere sull'immobile de quo, specificamente individuato nella missiva;
v. si appalesano irrilevanti tutte le argomentazioni articolate dalle parti in ordine all'assegnazione della casa familiare a , fattispecie CP_2
non configurabile nel caso in esame – la detenzione dell'immobile in capo a quest'ultima, infatti, è frutto dell'accordo raggiunto dagli odierni convenuti in sede di separazione giudiziale, volontà di cui il Tribunale si è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 limitato a dare atto (assegnazione che, in ipotesi di mancato accordo, non sarebbe stata disposta, sull'assorbente rilievo che la figlia della coppia era già maggiorenne ed economicamente indipendente, doc. 2 comparsa di riposta) – e, conseguentemente, non è ravvisabile alcun subingresso ex art. 6 della Legge n. 392/1978 da parte dell'odierna intimata nella posizione di conduttrice in luogo dell'ex coniuge;
CP_1
vi. la suddetta diffida dell'8.2.2022 ha quindi regolarmente prodotto i suoi effetti.
10. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio
(rectius, restituzione, formulata da e , poiché: Parte_1 Parte_2
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nel caso in esame l'immobile oggetto del contratto di locazione de quo – occupato materialmente da , sebbene, come detto, la qualità di conduttore CP_2
sia rimasta in capo a – è stato liberato il 30.12.2023, come da CP_1
“verbale di riconsegna” in pari data – sottoscritto dalle odierne parti costituite e dai due testimoni ivi presenti, e (documento prodotto Tes_1 Tes_2
dall'intimata a corredo delle note conclusive depositate il 10.10.2025) – e,
pertanto, è chiaramente venuto meno l'interesse degli intimanti alla pronuncia di merito in ordine a tale pretesa.
11. La domanda risarcitoria formulata dagli intimanti deve essere dichiarata inammissibile,
poiché:
a. è noto che, nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto, “l'opposizione
dell'intimato dà luogo ad un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle
forme di cui all'art. 447 bis c.p.c.: sicché, non essendo specificamente previsti
particolari contenuti degli atti introduttivi del giudizio, deve ritenersi che
l'originario intimante, in occasione del deposito delle memorie integrative, può
non solo emendare le proprie domande, ma anche modificarle, soprattutto se gli
eventuali emendamenti e modifiche si rendono necessari a seguito delle difese
svolte dalla controparte” (v. Cass., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12247; 9 marzo
2012, n. 3696; 29 settembre 2006, n. 21242; 30 giugno 2005, n. 13963. Più di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 recente, in senso conforme, v. Cass., sez.
6-III, 19 febbraio 2019, n. 4771; sez. III,
26 maggio 2023, n. 14779)” (Cass. n. 16114/2025);
b. qualora nella sua memoria integrativa la parte intimata/convenuta non formuli eccezioni o domande riconvenzionali, tali da giustificare la proposizione di ulteriori domande da parte dell'intimante (chiaramente entro la prima difesa utile successiva), in seguito al deposito della propria memoria è preclusa a quest'ultimo la formulazione di nuove pretese;
c. nel caso in esame:
i. nell'atto di citazione la parte intimante si è riservata “di proporre separato
giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del
bene locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla
ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.”, mentre non ha depositato la memoria integrativa;
ii. nella sua memoria integrativa la parte intimata costituita si è limitata ad insistere nel rigetto della domanda di rilascio, domandando la revoca dell'ordinanza pronunciata il 9.12.2022;
iii. solo nelle note conclusive depositate il 10.10.2025 la parte intimante ha chiesto la condanna della “conduttrice a risarcire i danni patiti dai
locatori per l'illegittima occupazione dell'immobile con interessi e danni
per il ritardato rilascio dell'immobile fino alla data dell'effettivo rilascio”,
pretesa tardivamente avanzata.
12. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 (virtuale sulla domanda di rilascio ed effettiva sulla domanda risarcitoria), previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la quota di due terzi e compensarle per il terzo residuo, per le ragioni che seguono.
a. In disparte la fondatezza della pretesa relativa all'accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione, per le ragioni esposte nel punto 9 che precede, deve concludersi che anche la domanda di rilascio sarebbe stata ragionevolmente accolta, essendo del tutto condivisibili le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, la quale è
stata ottemperata dalla parte intimata solo il 30.12.2023, ossia quasi un anno dopo la scadenza del termine del 20.1.2023, assegnato dal giudice istruttore nel suddetto provvedimento.
b. Quanto alla domanda risarcitoria, nell'economia complessiva del giudizio, a quest'ultima deve attribuirsi una rilevanza sensibilmente inferiore rispetto alla pretesa restitutoria, tenuto peraltro conto che non è stata espletata alcuna attività
per la relativa istruzione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia aggravamento sul piano processuale.
c. Le medesime argomentazioni sopra esposte si estendono anche alla posizione del convenuto non costituito, sul rilievo che quest'ultimo era l'unico titolare del contratto – attesa la rilevanza meramente interna dell'accordo raggiunto in sede di separazione giudiziale sul riconoscimento della disponibilità materiale della casa familiare in capo all'ex coniuge – e, pertanto, non essendosi attivato per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 garantirne la liberazione entro il 31.8.2022, ha reso necessaria ai locatori la radicazione di questo giudizio per ottenere la restituzione dell'immobile.
d. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro, in particolare:
i. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva,
tenuto conto che la parte intimante non ha depositato la memoria integrativa, mentre la fase sommaria di convalida dello sfratto deve essere considerata unitariamente alla presente fase, successiva al mutamento del rito, trattandosi della medesima causa;
ii. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, considerato che la parte intimante non ha formulato istanze istruttorie;
iii. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che la parte intimante ha depositato la sua memoria conclusiva entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accerta che il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato l'1.9.2014
(registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 16.4.2015 al n. 1780) tra le locatrici e e il conduttore Parte_3 Controparte_4 CP_1
– avente ad oggetto l'immobile a suo abitativo sito a Teulada, via XI
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 AI (censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio, 3 particella 144, sub. 2,
cat. A/2, classe 2, vani 5) – è cessato alla data del 30.8.2022;
b. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione, formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
c. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
d. condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_2 CP_1
e i due terzi delle spese processuali, Parte_1 Parte_2
con compensazione del terzo residuo, così liquidate:
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 425,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 49,00 per contributo unificato;
€ 39,30 per spese di notifica;
€ 2.241,80 complessivi (con compensazione di un terzo), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 28.10.2025 Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6950/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15