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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3175/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3175/2020 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA (C.F. Parte_1
), resi-dente in Acerenza (PZ) alla Via Vittorio C.F._1 Emanuele III n. 301, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Mi-chele Leone (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Oppido Lucano (PZ) alla Via Salerno n. 8
- APPELLANTE - E c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa, giusta pro-cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'Avv. Francesco Altieri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._3 in Rivello (PZ) alla Via S. Maria n. 50
- APPELLATA - NONCHÉ c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Roma al Viale della Civiltà Romana n. 7
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 15 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello del 14.12.2020 e depositato in data 23.12.2020, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 213/2020 del
Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 2063/2019, emessa il 09.03.2020 e pubblicata in pari data, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda at-torea, compensando le spese del giudizio.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, rilevava che la sentenza gravata fosse manifestamente illogica e con-traddittoria per violazione e falsa applicazione di legge e per motivazione apparente, poiché il Sig. , con la propria Parte_1 domanda, non chiedeva il riconosci-mento di una pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, ma il riconoscimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento delle convenute che, con riferimento alla era consistito nell'aver proceduto alla Controparte_2 riduzione della potenza dell'energia elettrica nonostante la comunicazione della lettura del contatore attestante un consumo di energia di gran lunga inferiore ai consumi riportati nelle fatture di stima, mentre, per quanto attiene alla per il ritardo della lavorazione della richiesta di Controparte_1 cessazione della fornitura. Ancora, l'appellante precisava che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fare buon gover-no del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nonché di quanto previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica per uso do-mestico ove risultava stabilito che le fatture, in assenza di autolettura e di rilevamento da parte del Distributore, debbano essere calcolate in stima ma tenendo conto dei con-sumi storici dell'utenza, circostanza che, nel caso di specie, l'odierno appellante as-sumeva non essersi verificata. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'appellata sen-tenza n. 213/2020 emessa dal Giudice di Pace di Potenza in data 09.03.2020, pubblica-ta in pari data, non notificata, a definizione del procedimento n. R.G. 2063/2019, in via principale, di ritenere e dichiarare la fondatezza del proposto appello;
di accertare e dichiarare che la non avendo tenuto conto delle segnalazioni pervenutele Controparte_2 dall'attore, disponeva la illegittima riduzione di potenza del contatore POD IT001E893833933 così abusando della propria posizione dominante in violazione dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico;
che si rendeva Controparte_1 responsabile di tale illegittimo intervento, avendo comunicato alla
[...]
letture di consumo stimate e non già letture relative a consumi CP_2 reali e che, nonostante la presunta morosità nonché la richiesta di procedere a sigillare il contatore, la non vi dava seguito, se non con Controparte_1 notevole ritardo e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, ciascuna secondo il rispettivo titolo e responsabilità, al risarcimento in favore
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dell'attore dell'importo di euro 5.000,00 - somma comprensiva del danno non patri-moniale, sub specie esistenziale, conseguenza dell'illegittimo comportamento delle società convenute - in ragione del gravissimo disservizio patito, determinato esclusi-vamente dalle convenute società, avendo cagionato nell'attore uno stato ansioso, ali-mentato dalla scarsa professionalità e correttezza degli operatori del servizio clienti di entrambe le convenute società, le quali fornivano informazioni fuorvianti;
in via su-bordinata, liquidare il danno da inadempimento contrattuale e dal ritardo nella cessa- zione della fornitura nella misura equitativamente determinata dal Giudicante, in tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
in via ulteriormente subordinata, disporre la rimessione della causa avanti al Giudice di Pace di Potenza quale Giudice di primo grado competente per la prosecuzione del giudizio;
in ogni caso, condannare le convenute al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 05.03.2021 e depositata in pari data, la so-cietà la quale, in via preliminare, Controparte_1 rilevava l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, invece, l'appellata sostene-va l'infondatezza delle censure ex adverso sollevate, evidenziando come sia obbligo del Distributore compiere almeno un tentativo di lettura ad anno e che, sia nel corso dell'anno 2018 che 2019, per come dedotto nel primo grado di giudizio, la società ap-pellata avesse rilevato, presso l'utenza dell'attore, numerose letture effettive, senza ri-cevere alcuna contestazione da parte dello stesso, nello specifico: in data 07.05.2018, in data 11.04.2019, in data 04.09.2019 e in data 24.01.2019, con ciò pienamente ottem-perando a una lettura minima all'anno. Proseguendo oltre, con riferimento alla corret-tezza delle letture stimate, parte appellata sosteneva che dalla verifica delle letture al-legate e poste alla base delle fatturazioni inviate all'attore emergeva come le stesse avessero correttamente rispecchiato i consumi storici del cliente e che, in ogni caso, il Distributore non poteva avere contezza del fatto che l'attore si fosse trasferito in altra abitazione, rimodulando i consumi storici sulla base di tale sopravvenienza. L'appellata rilevava, poi, che il cliente ha sempre, in ogni caso, la possibilità di comu-nicare in autolettura i consumi effettivi evidenziando che, per il periodo di contesta-zione, non risultava che il Sig. avesse Parte_1 provveduto a comunicare al-cuna autolettura o, comunque, eventuali autoletture non venivano trasmesse dal forni-tore al Distributore. Pertanto, parte appellata correttamente adempieva alle proprie ob-bligazioni, curando la lettura del contatore secondo le cadenze temporali imposte dal contratto e calcolando letture stimate coerenti con i consumi storici del cliente. Da ul- timo, relativamente al presunto ritardo nella cessazione della fornitura, l'appellata ri-levava che la richiesta di cessazione perveniva, da parte del fornitore in data 13.09.2019 e, dunque, Controparte_2
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successivamente al già disposto distacco per mo-rosità richiesto dalla stessa in data 21.08.2019 ed eseguito in da-ta 04.09.2019, Controparte_2 poiché la circostanza che la fornitura fosse già cessata comportava che la pratica fosse lavorata solo a seguito della richiesta di subentro fatta pervenire dal Servizio Elettrico Nazionale in data 21.10.2019, richiesta eseguita il successivo 24.10.2019 e, dunque, nel pieno rispetto del termine previsto dalla normativa di setto-re. Parte appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, chiedendo al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di rigettare tutte le domande attoree perché nulle, inammissibili, improcedibili e indimostrate oltre che infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza n. 213/2019 del Giudice di Pace di Potenza a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2063/2019 nella par-te in cui
“rigetta la domanda”; in riforma della stessa sentenza, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di appello.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 26.03.2021 nella quale il Giudice, rilevata la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 01.12.2021. A seguito di rinvii disposti sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause “ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino sia in ragione del gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2024 e ne veniva disposta la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti e vista l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazio-ne delle conclusioni, all'udienza cartolare del 18.12.2024. Seguivano ulteriori rinvii d'ufficio per i quali la causa veniva rinviata, in prosieguo conclusioni, all'udienza del 15.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in de-cisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di re-plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Preliminarmente rilevando che le doglianze sollevate dall'odierno appellante si pre-sentano per alcuni versi confuse e contraddittorie nella loro formulazione, la domanda non è fondata e, pertanto, va rigettata per quanto di ragione.
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Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte appellante è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (lega-le o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa cre-ditoria. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533; conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361; Cass. civ., sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è un contratto di somministrazione di cose mobili (energia elettrica) con corrispettivo stabilito in un quid per kwh di energia elettrica realmente erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., deriva che spetta alla pretesa creditrice - che pretenda il pagamento di corrispettivi per energia erogata - provare il quantum dell'energia fornita e, quindi, applicati i prezzi contrattuali ai kwh erogati, il quantum del preteso credito per corrispettivi.
Con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, in materia di quantum dei consumi nei contratti di somministrazione va evidenziato che la Corte di legittimità ha - con massime consolidate - affermato, in conformità all'art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova che, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bol-letta, spetta alla somministrante provare il quantum della merce somministrata e, se-gnatamente, la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369)
Inoltre, va evidenziato che nel settore dell'energia elettrica e del gas, la l. 14 novembre 1996 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribat-tezzata AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico) con strin-genti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori professionali del settore: le dispo-sizioni emanate dall'AEEG hanno efficacia integratrice del contratto di somministra-zione ai sensi degli artt. art. 1339 c.c. e 6 d. lgs 16 marzo 1999 n. 79, come successive modificazioni. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, sent. del 31 ottobre 2014 (data ud. 25 settem-bre 2014), n. 23184; confr. Cass. civ., Sez. III, sent. del 27 luglio 2011 (data ud. 8 giu- gno 2011), n. 16401, rv. 618929)
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Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia”, di cui al succitato d. lgs 79/1999, come succ. mod., della l. 23 agotso 2004 n. 239 e del d.l. 18 giugno 2007 n. 73, conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), e delle delibere emanate dall'Autorità (nella specie, tra le altre, le delibere dell'AEEG 200/1999 e la delibera 348/2007), il concessionario della distribuzione locale dell'energia ha il compito di trasportare l'energia tramite la rete locale dalla rete nazionale al punto di fornitura (prima definito
“punto di presa” e dal 2008 in poi “POD”, acronimo per “Point of deli-very”) del singolo utente e di provvedere alla misurazione dell'energia erogata al sin- golo POD, fatturando all'impresa che somministra l'energia (definito
“trader”) all'utente gli oneri di trasporto e di distribuzione dell'energia (cd. fatture di “traspor-to”, recanti le misure effettive dell'energia erogata); in forza delle delibere dell'AEEG, il trader può - nelle more della ricezione delle misure dei consumi effetti-vi da parte del Distributore - emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo, poi, non appena riceve le misure effettive dal Di-stributore locale, allinearsi a tali misure emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito.
Fermo quanto precisato al punto precedente, circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione - come è da qualificarsi il contratto dedotto in giudizio - la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica contestazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati;
in tale caso, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore centrale nonché, ove sia contestato, fornire prova del corretto funzionamento del contatore. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887, Cass. civ., sez. III, sent. del 8 gennaio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004) n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2001 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
Quanto alla disciplina speciale in materia di energia elettrica, si rammenta che, in am-bito comunitario, sono state emanate, sin dal 1993, numerose direttive volte a miglio-rare l'efficienza energetica a tutela dell'ambiente e della concorrenza. In particolare, con la direttiva n. 2003/52/CE la Comunità ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico degli Stati membri anche per incrementare la com-petitività ed evitare comportamenti monopolistici
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speculativi: il meccanismo scelto è stato quello di separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia, per consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione di energia di operatori diversi da quelli che gestiscono le reti di dispacciamento dell'energia.
Quanto all'ordinamento interno, a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia” sopra citata, disposta dal d. lgs 16 marzo 1999 n. 79, come succ. mod., della l. 23 agosto 2004 n. 239 e dal d.l. 18 giugno 2007, n. 73 conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di vendita e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AE. 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999) definitivamente sepa-rate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione e archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), in conformità alle delibere attuative dell'Autorità regolatrice per pe-riodi triennali, denominate “TIT”, Testo Integrato Trasporto dell'energia.
L'AE (acronimo per “ ), di Controparte_3 recente ribattezzata (acronimo per “ CP_4 Controparte_5
”) è l'Autorità indipendente di controllo, istituita
[...] dalla l. 14 novembre 1995 n. 481: l'Autorità ha tra i suoi compiti la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie di cui sopra e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia.
La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazio-ne ai sensi dell'art. 1339 c.c. nelle materie oggetto di espressa delega di legge ovvero se recanti disposizioni a favore degli utenti in attuazione della disciplina comunitaria. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, sent. del 31 ottobre 2014 (data ud. 25 settembre 2014), n. 23184; conf. Cass. civ., Sez. III, sent. del 27 luglio 2011 (data ud. 8 giugno 2011), n. 16401, rv. 618929)
Con specifico riferimento ai casi di guasto del contatore, il titolo IV della delibera AE n. 200/1999 pone le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunziona-mento del contatore, stabilendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in con-traddittorio con l'utente.
In particolare, l'art. 9 prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il clien-te, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ov-vero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi
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superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erro-neamente e alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informa-zione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”
L'art. 10 stabilisce: “1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di rife-rimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può proce-dere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può com-prendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della veri-fica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
L'art. 11 sancisce: “1. Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del prece-dente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve pren-dere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comun- que portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con ri-ferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazio-ne giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sot-toscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presen-tare le proprie osservazioni scritte,
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adeguatamente documentate, e contestare la rico-struzione dei consumi effettuata dall'esercente.
4. Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitu-ra dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consu-mi”.
L'art. 13 prescrive che in caso di malfunzionamento del contatore e successivo con-guaglio, l'utente ha diritto di chiedere ed ottenere la rateizzazione del conguaglio con rate di numero pari alle bollette emesse nel periodo interessato dal conguaglio.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, deve ritenersi che le misure dell'energia distribuita al singolo POD, eseguite dal Distributore locale costituiscano, in linea di massima, idonea prova della misura dell'energia effettiva-mente erogata, a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti a inficiare l'attendibilità delle misure, accertate ovvero ricostruite, dal Distributore locale (e.g. per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal Distributore locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal Distributore tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi rico- struiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal Distributore in confronto con documenta-ti consumi storici anteriori o successivi dell'utente, ecc.).
Tale principio elaborato dalla giurisprudenza di merito (in particolare, cfr.: Tribunale Milano sez. XI, sent. del 17 febbraio 2022, n. 1468) ha trovato di recente conforto nella giurisprudenza di legittimità: la Corte Suprema di Cassazione ha, difatti, stabilito che, in caso di accertato malfunzionamento del contatore, la ricostruzione dei consumi ef-fettivi eseguiti dal Distributore locale, in forza della delibera dell'Autorità n. 200/1999 succitata, è assistito da una presunzione di correttezza in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione e può essere inficiato dall'utente ove lo stesso fornisca elementi probatori (fatture relative a consumi storici pregressi, ad esempio) atti a dimostrare che la citata ricostruzione si discosta dal suo “normale fabbisogno” di cui all'art. 1560 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 21 mag-gio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605; Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, rv. 656455-01)
Tutte le regole che precedono in punto di onere della prova devono - naturalmente - essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato da-gli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circo-stanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 21 agosto 2012 (data ud. 6 luglio 2012), n. 14594).
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Ciò premesso, se è pur vero, nel caso che ci occupa, che in presenza di una segnalata incongruenza nei consumi rilevati, la società convenuta avrebbe dovuto previamente attivare la verifica in contraddittorio del contatore, così come previsto dalla delibera AE n. 200/1999, art. 9 e seguenti è altrettanto vero che parte attrice non ha fornito la prova del fatto contrario. Agli atti, infatti, vi è solamente la conferma, da parte di
[...] del ri-cevimento/inserimento, in data 29.09.2019, Controparte_6 dell'autolettura inviata dal Sig. (cfr. pag. 33 fascicolo di Parte_1 parte di primo grado appellante) autolettura che, tut-tavia, parte attrice non ha versato in atti così come non ha prodotto alcun documento (e.g. fotografie del contatore, letture pregresse, bollette anteriori al periodo di conte-stazione in grado di attestare i presunti (ma non dimostrati) consumi storici asserita- mente inferiori rispetto a quelli rilevati) atto a dimostrare l'effettiva difformità tra i consumi reali e quelli stimati.
Per l'effetto, stante la documentazione de qua, non è stato - di fatto - offerto dall'odierno appellante alcun elemento volto a comprovare la paventata erronea lettura del contatore né elementi concreti di obiezione sono stati assunti dal medesimo avver-so le fatture debitamente versate in atti (cfr. fascicolo di primo grado) e le rispettive letture (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta in appello) contrariamente a par-te appellata che - invece - ha dato dimostrazione del fatto (bollette e letture consumi) fondative della propria pretesa.
Vero è che, nell'ambito del rapporto di utenza di energia elettrica, l'emissione delle relative fatture non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa e incon-testabile l'entità della periodica somministrazione ma costituisce un atto unilaterale di natura meramente contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente - onde otte-nerne il pagamento a consumo secondo precise scadenze - le prestazioni già eseguite, secondo la conoscenza e il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.
D'altronde, se così non fosse, qualunque utente potrebbe rivendicare l'erroneità nella determinazione del conteggio conseguente all'intensità e qualità del consumo di ener-gia elettrica, riversando sulla società somministrante l'onere di provare il fatto negati-vo (negativa non sunt probanda). Ritenuto ciò assorbente, quello che, nondimeno, appare dirimente nel caso de quo, giova ribadirlo, è che non vi è la prova del fatto contrario. In particolare, dinanzi alle bollette emesse e alle relative letture dei consumi che han-no riguardato l'utenza intestata al Sig. , Parte_1 nessun elemento è stato for-nito a conferma delle contestazioni avanzate.
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Orienta in questa direzione la circostanza secondo cui il contatore, soggetto a periodi-che letture (per come dimostrato da parte appellata) è sottoposto a controlli e collaudi da parte della pubblica amministrazione e, dunque, si presume idoneo a un'esatta con-tabilizzazione. (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 29 aprile 1997 (data ud. 29 aprile 1997), n. 3686)
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento di eventuali inadempienze rispetto all'ipotesi di pretesa eccessività dei consumi contabilizzati, può tenersi conto esclusi-vamente degli errori tecnici nonché delle disfunzioni degli impianti e del servizio, aventi natura estrinseca, e che siano perciò concretamente eliminabili, circostanza, questa, non verificatasi nel caso in esame. (cfr. per un'ipotesi analoga, Cass. Civ., sent. del 15 giugno 1979, n. 3371). Del resto, alcun indizio è stato allegato per suffragare la tesi che la lettura del contato-re sia stata erronea. Ora, la lettura dei contatori, costituendo normale misurazione del consumo di energia elettrica riferibile all'utente medesimo, pur non essendo prova legale di per sé, forma piena prova nella fattispecie in esame dei fatti e delle cose rappresentate poiché la par-te contro cui le risultanze sono state indicate non ne ha disconosciuto in modo specifi-co la conformità ai fatti ex art. 2712 c.c.. (cfr. Cass. 15.03.2004, n. 5232; Cass. 28.01.2003, n. 1236; Cass. 10.09.1997, n. 8901).
Per le ragioni esposte, le censure sollevate dall'odierno appellante non possono trovare adesione non avendo il Sig. prodotto Parte_1 alcuna prova in grado di supe-rare l'accertamento di regolare funzionamento dell'apparecchio di rilevazione e con-trollo dei consumi rientranti nel servizio di somministrazione di energia elettrica for-nito.
Dunque, deve ritenersi che i dati forniti dal Distributore siano idonei a dimostrare l'effettività dei consumi rilevati, con conseguente soccombenza di parte appellante cui, a seguito di specifica e dettagliata contestazione, incombeva il relativo onere pro-batorio.
Parimenti, non emergono i presupposti per il risarcimento di un danno esistenziale (re-lativo alla lesione di un bene-interesse costituzionalmente protetto), in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, “non sono meritevoli di tu-tela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in di-sagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto in-violabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcito-ria
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non patrimoniale.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. dell'11 novembre 2008 (data ud. 24 giugno 2008), n. 26972)
Il non agevole scrutinio delle questioni sottoposte al vaglio consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...
nei confronti di Parte_1 onché di Controparte_6 Controparte_2
- Dichiara la contumacia della Controparte_2
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 213/2020 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 2063/2019, emessa il 09.03.2020 e pubblicata in pari data, non notificata;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, lì 21 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3175/2020 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 dicembre 2025 TRA (C.F. Parte_1
), resi-dente in Acerenza (PZ) alla Via Vittorio C.F._1 Emanuele III n. 301, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Mi-chele Leone (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Oppido Lucano (PZ) alla Via Salerno n. 8
- APPELLANTE - E c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa, giusta pro-cura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, dall'Avv. Francesco Altieri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._3 in Rivello (PZ) alla Via S. Maria n. 50
- APPELLATA - NONCHÉ c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Roma al Viale della Civiltà Romana n. 7
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Somministrazione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 15 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello del 14.12.2020 e depositato in data 23.12.2020, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 213/2020 del
Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 2063/2019, emessa il 09.03.2020 e pubblicata in pari data, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda at-torea, compensando le spese del giudizio.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta. Nello specifico, rilevava che la sentenza gravata fosse manifestamente illogica e con-traddittoria per violazione e falsa applicazione di legge e per motivazione apparente, poiché il Sig. , con la propria Parte_1 domanda, non chiedeva il riconosci-mento di una pretesa creditoria, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, ma il riconoscimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento delle convenute che, con riferimento alla era consistito nell'aver proceduto alla Controparte_2 riduzione della potenza dell'energia elettrica nonostante la comunicazione della lettura del contatore attestante un consumo di energia di gran lunga inferiore ai consumi riportati nelle fatture di stima, mentre, per quanto attiene alla per il ritardo della lavorazione della richiesta di Controparte_1 cessazione della fornitura. Ancora, l'appellante precisava che il Giudice di Pace avrebbe dovuto fare buon gover-no del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nonché di quanto previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica per uso do-mestico ove risultava stabilito che le fatture, in assenza di autolettura e di rilevamento da parte del Distributore, debbano essere calcolate in stima ma tenendo conto dei con-sumi storici dell'utenza, circostanza che, nel caso di specie, l'odierno appellante as-sumeva non essersi verificata. Parte appellante rassegnava, quindi, le proprie conclusioni chiedendo al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'appellata sen-tenza n. 213/2020 emessa dal Giudice di Pace di Potenza in data 09.03.2020, pubblica-ta in pari data, non notificata, a definizione del procedimento n. R.G. 2063/2019, in via principale, di ritenere e dichiarare la fondatezza del proposto appello;
di accertare e dichiarare che la non avendo tenuto conto delle segnalazioni pervenutele Controparte_2 dall'attore, disponeva la illegittima riduzione di potenza del contatore POD IT001E893833933 così abusando della propria posizione dominante in violazione dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico;
che si rendeva Controparte_1 responsabile di tale illegittimo intervento, avendo comunicato alla
[...]
letture di consumo stimate e non già letture relative a consumi CP_2 reali e che, nonostante la presunta morosità nonché la richiesta di procedere a sigillare il contatore, la non vi dava seguito, se non con Controparte_1 notevole ritardo e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, ciascuna secondo il rispettivo titolo e responsabilità, al risarcimento in favore
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dell'attore dell'importo di euro 5.000,00 - somma comprensiva del danno non patri-moniale, sub specie esistenziale, conseguenza dell'illegittimo comportamento delle società convenute - in ragione del gravissimo disservizio patito, determinato esclusi-vamente dalle convenute società, avendo cagionato nell'attore uno stato ansioso, ali-mentato dalla scarsa professionalità e correttezza degli operatori del servizio clienti di entrambe le convenute società, le quali fornivano informazioni fuorvianti;
in via su-bordinata, liquidare il danno da inadempimento contrattuale e dal ritardo nella cessa- zione della fornitura nella misura equitativamente determinata dal Giudicante, in tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;
in via ulteriormente subordinata, disporre la rimessione della causa avanti al Giudice di Pace di Potenza quale Giudice di primo grado competente per la prosecuzione del giudizio;
in ogni caso, condannare le convenute al pagamento delle spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 05.03.2021 e depositata in pari data, la so-cietà la quale, in via preliminare, Controparte_1 rilevava l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, invece, l'appellata sostene-va l'infondatezza delle censure ex adverso sollevate, evidenziando come sia obbligo del Distributore compiere almeno un tentativo di lettura ad anno e che, sia nel corso dell'anno 2018 che 2019, per come dedotto nel primo grado di giudizio, la società ap-pellata avesse rilevato, presso l'utenza dell'attore, numerose letture effettive, senza ri-cevere alcuna contestazione da parte dello stesso, nello specifico: in data 07.05.2018, in data 11.04.2019, in data 04.09.2019 e in data 24.01.2019, con ciò pienamente ottem-perando a una lettura minima all'anno. Proseguendo oltre, con riferimento alla corret-tezza delle letture stimate, parte appellata sosteneva che dalla verifica delle letture al-legate e poste alla base delle fatturazioni inviate all'attore emergeva come le stesse avessero correttamente rispecchiato i consumi storici del cliente e che, in ogni caso, il Distributore non poteva avere contezza del fatto che l'attore si fosse trasferito in altra abitazione, rimodulando i consumi storici sulla base di tale sopravvenienza. L'appellata rilevava, poi, che il cliente ha sempre, in ogni caso, la possibilità di comu-nicare in autolettura i consumi effettivi evidenziando che, per il periodo di contesta-zione, non risultava che il Sig. avesse Parte_1 provveduto a comunicare al-cuna autolettura o, comunque, eventuali autoletture non venivano trasmesse dal forni-tore al Distributore. Pertanto, parte appellata correttamente adempieva alle proprie ob-bligazioni, curando la lettura del contatore secondo le cadenze temporali imposte dal contratto e calcolando letture stimate coerenti con i consumi storici del cliente. Da ul- timo, relativamente al presunto ritardo nella cessazione della fornitura, l'appellata ri-levava che la richiesta di cessazione perveniva, da parte del fornitore in data 13.09.2019 e, dunque, Controparte_2
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successivamente al già disposto distacco per mo-rosità richiesto dalla stessa in data 21.08.2019 ed eseguito in da-ta 04.09.2019, Controparte_2 poiché la circostanza che la fornitura fosse già cessata comportava che la pratica fosse lavorata solo a seguito della richiesta di subentro fatta pervenire dal Servizio Elettrico Nazionale in data 21.10.2019, richiesta eseguita il successivo 24.10.2019 e, dunque, nel pieno rispetto del termine previsto dalla normativa di setto-re. Parte appellata rassegnava, quindi, le proprie conclusioni, chiedendo al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di rigettare tutte le domande attoree perché nulle, inammissibili, improcedibili e indimostrate oltre che infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza n. 213/2019 del Giudice di Pace di Potenza a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2063/2019 nella par-te in cui
“rigetta la domanda”; in riforma della stessa sentenza, di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di appello.
L'udienza di prima comparizione si svolgeva in data 26.03.2021 nella quale il Giudice, rilevata la mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 01.12.2021. A seguito di rinvii disposti sia in considerazione del programma di definizione per le “cause vetuste” ossia per le cause “ultradecennali” adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino sia in ragione del gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2024 e ne veniva disposta la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti e vista l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa, per la precisazio-ne delle conclusioni, all'udienza cartolare del 18.12.2024. Seguivano ulteriori rinvii d'ufficio per i quali la causa veniva rinviata, in prosieguo conclusioni, all'udienza del 15.10.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in de-cisione con l'assegnazione dei termini ridotti di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di re-plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Preliminarmente rilevando che le doglianze sollevate dall'odierno appellante si pre-sentano per alcuni versi confuse e contraddittorie nella loro formulazione, la domanda non è fondata e, pertanto, va rigettata per quanto di ragione.
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Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte appellante è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (lega-le o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa cre-ditoria. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533; conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361; Cass. civ., sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Altresì, posto che il contratto dedotto in giudizio è un contratto di somministrazione di cose mobili (energia elettrica) con corrispettivo stabilito in un quid per kwh di energia elettrica realmente erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., deriva che spetta alla pretesa creditrice - che pretenda il pagamento di corrispettivi per energia erogata - provare il quantum dell'energia fornita e, quindi, applicati i prezzi contrattuali ai kwh erogati, il quantum del preteso credito per corrispettivi.
Con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, in materia di quantum dei consumi nei contratti di somministrazione va evidenziato che la Corte di legittimità ha - con massime consolidate - affermato, in conformità all'art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova che, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bol-letta, spetta alla somministrante provare il quantum della merce somministrata e, se-gnatamente, la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369)
Inoltre, va evidenziato che nel settore dell'energia elettrica e del gas, la l. 14 novembre 1996 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribat-tezzata AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico) con strin-genti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori professionali del settore: le dispo-sizioni emanate dall'AEEG hanno efficacia integratrice del contratto di somministra-zione ai sensi degli artt. art. 1339 c.c. e 6 d. lgs 16 marzo 1999 n. 79, come successive modificazioni. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, sent. del 31 ottobre 2014 (data ud. 25 settem-bre 2014), n. 23184; confr. Cass. civ., Sez. III, sent. del 27 luglio 2011 (data ud. 8 giu- gno 2011), n. 16401, rv. 618929)
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Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia”, di cui al succitato d. lgs 79/1999, come succ. mod., della l. 23 agotso 2004 n. 239 e del d.l. 18 giugno 2007 n. 73, conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), e delle delibere emanate dall'Autorità (nella specie, tra le altre, le delibere dell'AEEG 200/1999 e la delibera 348/2007), il concessionario della distribuzione locale dell'energia ha il compito di trasportare l'energia tramite la rete locale dalla rete nazionale al punto di fornitura (prima definito
“punto di presa” e dal 2008 in poi “POD”, acronimo per “Point of deli-very”) del singolo utente e di provvedere alla misurazione dell'energia erogata al sin- golo POD, fatturando all'impresa che somministra l'energia (definito
“trader”) all'utente gli oneri di trasporto e di distribuzione dell'energia (cd. fatture di “traspor-to”, recanti le misure effettive dell'energia erogata); in forza delle delibere dell'AEEG, il trader può - nelle more della ricezione delle misure dei consumi effetti-vi da parte del Distributore - emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo, poi, non appena riceve le misure effettive dal Di-stributore locale, allinearsi a tali misure emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito.
Fermo quanto precisato al punto precedente, circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione - come è da qualificarsi il contratto dedotto in giudizio - la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica contestazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati;
in tale caso, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore centrale nonché, ove sia contestato, fornire prova del corretto funzionamento del contatore. (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887, Cass. civ., sez. III, sent. del 8 gennaio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004) n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2001 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
Quanto alla disciplina speciale in materia di energia elettrica, si rammenta che, in am-bito comunitario, sono state emanate, sin dal 1993, numerose direttive volte a miglio-rare l'efficienza energetica a tutela dell'ambiente e della concorrenza. In particolare, con la direttiva n. 2003/52/CE la Comunità ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico degli Stati membri anche per incrementare la com-petitività ed evitare comportamenti monopolistici
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speculativi: il meccanismo scelto è stato quello di separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia, per consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione di energia di operatori diversi da quelli che gestiscono le reti di dispacciamento dell'energia.
Quanto all'ordinamento interno, a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia” sopra citata, disposta dal d. lgs 16 marzo 1999 n. 79, come succ. mod., della l. 23 agosto 2004 n. 239 e dal d.l. 18 giugno 2007, n. 73 conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di vendita e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AE. 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999) definitivamente sepa-rate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione e archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), in conformità alle delibere attuative dell'Autorità regolatrice per pe-riodi triennali, denominate “TIT”, Testo Integrato Trasporto dell'energia.
L'AE (acronimo per “ ), di Controparte_3 recente ribattezzata (acronimo per “ CP_4 Controparte_5
”) è l'Autorità indipendente di controllo, istituita
[...] dalla l. 14 novembre 1995 n. 481: l'Autorità ha tra i suoi compiti la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie di cui sopra e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia.
La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazio-ne ai sensi dell'art. 1339 c.c. nelle materie oggetto di espressa delega di legge ovvero se recanti disposizioni a favore degli utenti in attuazione della disciplina comunitaria. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, sent. del 31 ottobre 2014 (data ud. 25 settembre 2014), n. 23184; conf. Cass. civ., Sez. III, sent. del 27 luglio 2011 (data ud. 8 giugno 2011), n. 16401, rv. 618929)
Con specifico riferimento ai casi di guasto del contatore, il titolo IV della delibera AE n. 200/1999 pone le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunziona-mento del contatore, stabilendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in con-traddittorio con l'utente.
In particolare, l'art. 9 prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il clien-te, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ov-vero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi
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superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erro-neamente e alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informa-zione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”
L'art. 10 stabilisce: “1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di rife-rimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può proce-dere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può com-prendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della veri-fica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
L'art. 11 sancisce: “1. Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del prece-dente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve pren-dere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comun- que portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con ri-ferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazio-ne giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sot-toscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presen-tare le proprie osservazioni scritte,
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adeguatamente documentate, e contestare la rico-struzione dei consumi effettuata dall'esercente.
4. Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitu-ra dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consu-mi”.
L'art. 13 prescrive che in caso di malfunzionamento del contatore e successivo con-guaglio, l'utente ha diritto di chiedere ed ottenere la rateizzazione del conguaglio con rate di numero pari alle bollette emesse nel periodo interessato dal conguaglio.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, deve ritenersi che le misure dell'energia distribuita al singolo POD, eseguite dal Distributore locale costituiscano, in linea di massima, idonea prova della misura dell'energia effettiva-mente erogata, a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti a inficiare l'attendibilità delle misure, accertate ovvero ricostruite, dal Distributore locale (e.g. per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal Distributore locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal Distributore tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi rico- struiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal Distributore in confronto con documenta-ti consumi storici anteriori o successivi dell'utente, ecc.).
Tale principio elaborato dalla giurisprudenza di merito (in particolare, cfr.: Tribunale Milano sez. XI, sent. del 17 febbraio 2022, n. 1468) ha trovato di recente conforto nella giurisprudenza di legittimità: la Corte Suprema di Cassazione ha, difatti, stabilito che, in caso di accertato malfunzionamento del contatore, la ricostruzione dei consumi ef-fettivi eseguiti dal Distributore locale, in forza della delibera dell'Autorità n. 200/1999 succitata, è assistito da una presunzione di correttezza in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione e può essere inficiato dall'utente ove lo stesso fornisca elementi probatori (fatture relative a consumi storici pregressi, ad esempio) atti a dimostrare che la citata ricostruzione si discosta dal suo “normale fabbisogno” di cui all'art. 1560 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 21 mag-gio 2019 (data ud. 26 febbraio 2019), n. 13605; Cass. civ., sez. VI-3, ord. del 9 gennaio 2020 (data ud. 3 ottobre 2019), n. 297, rv. 656455-01)
Tutte le regole che precedono in punto di onere della prova devono - naturalmente - essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato da-gli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circo-stanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato. (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 21 agosto 2012 (data ud. 6 luglio 2012), n. 14594).
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Ciò premesso, se è pur vero, nel caso che ci occupa, che in presenza di una segnalata incongruenza nei consumi rilevati, la società convenuta avrebbe dovuto previamente attivare la verifica in contraddittorio del contatore, così come previsto dalla delibera AE n. 200/1999, art. 9 e seguenti è altrettanto vero che parte attrice non ha fornito la prova del fatto contrario. Agli atti, infatti, vi è solamente la conferma, da parte di
[...] del ri-cevimento/inserimento, in data 29.09.2019, Controparte_6 dell'autolettura inviata dal Sig. (cfr. pag. 33 fascicolo di Parte_1 parte di primo grado appellante) autolettura che, tut-tavia, parte attrice non ha versato in atti così come non ha prodotto alcun documento (e.g. fotografie del contatore, letture pregresse, bollette anteriori al periodo di conte-stazione in grado di attestare i presunti (ma non dimostrati) consumi storici asserita- mente inferiori rispetto a quelli rilevati) atto a dimostrare l'effettiva difformità tra i consumi reali e quelli stimati.
Per l'effetto, stante la documentazione de qua, non è stato - di fatto - offerto dall'odierno appellante alcun elemento volto a comprovare la paventata erronea lettura del contatore né elementi concreti di obiezione sono stati assunti dal medesimo avver-so le fatture debitamente versate in atti (cfr. fascicolo di primo grado) e le rispettive letture (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta in appello) contrariamente a par-te appellata che - invece - ha dato dimostrazione del fatto (bollette e letture consumi) fondative della propria pretesa.
Vero è che, nell'ambito del rapporto di utenza di energia elettrica, l'emissione delle relative fatture non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa e incon-testabile l'entità della periodica somministrazione ma costituisce un atto unilaterale di natura meramente contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente - onde otte-nerne il pagamento a consumo secondo precise scadenze - le prestazioni già eseguite, secondo la conoscenza e il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.
D'altronde, se così non fosse, qualunque utente potrebbe rivendicare l'erroneità nella determinazione del conteggio conseguente all'intensità e qualità del consumo di ener-gia elettrica, riversando sulla società somministrante l'onere di provare il fatto negati-vo (negativa non sunt probanda). Ritenuto ciò assorbente, quello che, nondimeno, appare dirimente nel caso de quo, giova ribadirlo, è che non vi è la prova del fatto contrario. In particolare, dinanzi alle bollette emesse e alle relative letture dei consumi che han-no riguardato l'utenza intestata al Sig. , Parte_1 nessun elemento è stato for-nito a conferma delle contestazioni avanzate.
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Orienta in questa direzione la circostanza secondo cui il contatore, soggetto a periodi-che letture (per come dimostrato da parte appellata) è sottoposto a controlli e collaudi da parte della pubblica amministrazione e, dunque, si presume idoneo a un'esatta con-tabilizzazione. (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 29 aprile 1997 (data ud. 29 aprile 1997), n. 3686)
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento di eventuali inadempienze rispetto all'ipotesi di pretesa eccessività dei consumi contabilizzati, può tenersi conto esclusi-vamente degli errori tecnici nonché delle disfunzioni degli impianti e del servizio, aventi natura estrinseca, e che siano perciò concretamente eliminabili, circostanza, questa, non verificatasi nel caso in esame. (cfr. per un'ipotesi analoga, Cass. Civ., sent. del 15 giugno 1979, n. 3371). Del resto, alcun indizio è stato allegato per suffragare la tesi che la lettura del contato-re sia stata erronea. Ora, la lettura dei contatori, costituendo normale misurazione del consumo di energia elettrica riferibile all'utente medesimo, pur non essendo prova legale di per sé, forma piena prova nella fattispecie in esame dei fatti e delle cose rappresentate poiché la par-te contro cui le risultanze sono state indicate non ne ha disconosciuto in modo specifi-co la conformità ai fatti ex art. 2712 c.c.. (cfr. Cass. 15.03.2004, n. 5232; Cass. 28.01.2003, n. 1236; Cass. 10.09.1997, n. 8901).
Per le ragioni esposte, le censure sollevate dall'odierno appellante non possono trovare adesione non avendo il Sig. prodotto Parte_1 alcuna prova in grado di supe-rare l'accertamento di regolare funzionamento dell'apparecchio di rilevazione e con-trollo dei consumi rientranti nel servizio di somministrazione di energia elettrica for-nito.
Dunque, deve ritenersi che i dati forniti dal Distributore siano idonei a dimostrare l'effettività dei consumi rilevati, con conseguente soccombenza di parte appellante cui, a seguito di specifica e dettagliata contestazione, incombeva il relativo onere pro-batorio.
Parimenti, non emergono i presupposti per il risarcimento di un danno esistenziale (re-lativo alla lesione di un bene-interesse costituzionalmente protetto), in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, “non sono meritevoli di tu-tela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in di-sagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto in-violabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcito-ria
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non patrimoniale.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. dell'11 novembre 2008 (data ud. 24 giugno 2008), n. 26972)
Il non agevole scrutinio delle questioni sottoposte al vaglio consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...
nei confronti di Parte_1 onché di Controparte_6 Controparte_2
- Dichiara la contumacia della Controparte_2
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza n. 213/2020 del Giudice di Pace di Potenza, resa nel giudizio recante n. R.G. 2063/2019, emessa il 09.03.2020 e pubblicata in pari data, non notificata;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, lì 21 dicembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
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