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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12817/2023 promossa da:
con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, in persona del Procuratore Speciale Avv. ARte_1
rappresentata e difesa da e , Persona_1 ARte_2 per essa, dagli Avv. e Stefania Lupini come da procura in atti ed elettivamente Persona_1 domiciliata presso la sede legale dell in Roma, Viale Bruno Buozzi, 64 ARte_3
ATTORE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Giannese e dall'Avv. Davide Vendramin come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Taranto, Via Giovinazzi, 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia codesto On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto: - in AR via pregiudiziale, in rito, accertata la correttezza del rito prescelto da , dichiarare la carenza di interesse ad agire o, in subordine, la cessazione della materia del contendere, in virtù Pa dell'impossibilità di di consegnare il contratto di telefonia nella forma del “vocal order” e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto;
- sempre in via pregiudiziale, ancora in rito, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse che l'oggetto del contendere è rappresentato dai dati personali della sig.ra dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata per l'effetto dichiarare nullo e/o CP_1 annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto;
- nel AR merito, accertare e dichiarare che ha correttamente adempiuto gli obblighi di legge sulla stessa gravante in qualità di Titolare del Trattamento e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto per carenza di interesse ad agire;
- sulle spese, condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Per parte convenuta opposta: Voglia il Giudice: Preliminarmente IN RITO 1) Dichiarare l'opposizione improcedibile in quanto tardiva NEL MERITO 2) Rigettare l'opposizione di in quanto Pt_4 infondata in fatto ed in diritto In subordine, in ogni caso, nel merito 2 b) Condannare a Pt_4 AR consegnare a , salvo espressa dichiarazione da parte di della perdita della Controparte_1 pagina 1 di 5 AR registrazione, “ copia del Vocal Order del contratto con stipulato telefonicamente relativo al numero 0571509599, intestato alla Ricorrente e sotteso alla fattura RL05782207 emessa il 16/10/2021”. 3) Condannare , ai sensi dell'art. 96 cpc, per responsabilità aggravata con Pt_4 risarcimento del danno da determinare in via equitativa come previsto dal codice. 4) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite da distrarre in favore dell'avv. Davide Vendramin che si dichiara procuratore antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2743/2023 emesso dal Tribunale di ARte_1
Firenze in data 2.8.2023 con il quale veniva ingiunto di consegnare in favore di Controparte_1 AR copia del Vocal Order del contratto stipulato con relativo al numero 0571509599, alla stessa intestato, essendo rimasta inevasa, secondo l'assunto della ricorrente, l'istanza di accesso dalla stessa presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria, essendo previsto dall'ordinamento il rito speciale di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2011, nonché per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 1 co. 11 legge n. 249/1997.
Nel merito, ha dedotto: di aver stipulato con un contratto di telefonia relativo Controparte_1 all'utenza 0571.509599, cessato a seguito di recesso comunicato dalla compagnia telefonica in data
27.2.2023 per effetto della morosità dell'utente; che, in data 23.3.2023, la sig.ra per mezzo CP_1 AR del suo legale, aveva inviato a formale istanza ex art. 124 del D.lgs. n. 196/2003, con la quale chiedeva l'invio dei seguenti documenti: 1) vocal order del contratto;
2) copia della firma apposta sul contratto e sotteso alla fattura RL05782207; 3) copia della firma apposta sul contratto sottoscritto con AR ; 4) in ogni caso indicazione della base giuridica del trattamento dei dati personali della stessa;
di aver riscontrato l'istanza in data 12.4.2023 e di aver provveduto a rappresentare compiutamente i dati personali della sig.ra in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento UE CP_1
679/2016; in ogni caso, la carenza di interesse ad agire in capo a in ordine alla Controparte_1 consegna del vocal order relativo ad un contratto cessato.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'opposizione, vista l'applicabilità alla controversia del rito del lavoro ex art. 10 D.lgs. n. 150/2011; AR la procedibilità della domanda;
la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente;
che , a seguito dell'istanza formulata dalla ricorrente, non aveva consegnato il vocal order richiesto, ma un documento autoprodotto, privo di riconducibilità a l'applicabilità del REG(UE) Controparte_1
n. 679/2016, in quanto i dati richiesti dalla ricorrente costituivano senz'altro “dati personali”.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata documentalmente istruita.
Ai fini della risoluzione della questione della procedibilità della domanda, contestata da parte opponente, occorre premettere che la pretesa dedotta in giudizio (in sede monitoria) riguardi esclusivamente l'accertamento del diritto dell'utente, alla consegna, da parte Controparte_1 della compagnia telefonica copia del supporto durevole contenente il c.d. voice ordering in ARte_1 ipotesi di stipula di contratti a distanza , prodromica alla tutela dei diritti che si assumono lesi.
La sussistenza di tale diritto, a prescindere da una controversia con il fornitore del servizio, è prevista dall'art. 51 commi 1 e 6 del Codice del Consumo, laddove si stabilische che “Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in pagina 2 di 5 un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. … : “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.
La definizione di “supporto durevole” contenuta nel successivo art. 45 lettera l del Codice precisa che è tale “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”.
Ulteriore elemento che depone nel senso della sussistenza del diritto del consumatore utente a ricevere copia del voice ordering contenuto in supporto durevole lo si rinviene nel considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune esemplificazioni di tale strumento, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista”.
Accertato il diritto dell'utente ad ottenere la consegna del vocal order, deve poi precisarsi come la disciplina di formazione del contratto a distanza prevista dal comma 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo sia chiaramente evocativa della circostanza che ad esso non possa ritenersi equivalente il documento di sintesi contrattuale che il professionista è tenuto ad inviare al consumatore.
Come recentemente affermato dal Garante Privacy, con provvedimento n. 379 del “il vocal order (...) deve essere considerato come l'unico elemento documentale in grad mento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la decisione di aderire alle offerte” dell'operatore.” Conseguentemente, il documento di sintesi contrattuale, comunque inviato e sottoscritto digitalmente dall'utente (certamente necessario ai fini della stessa validità ed efficacia dell'accordo medesimo) non può considerarsi atto equipollente al voice ordering.
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere copia integrale del contratto stipulato a distanza costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se ed è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.
L'obbligo di consegna che, peraltro, già discende dal più generale dovere di buona fede e correttezza che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Doveri, questi, tra i quali certamente vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
In applicazione di questi principi, ritiene il Tribunale che la domanda monitoria tesa ad ottenere la consegna del c.d. vocal order non rientri tra le materie per le quali sia previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione proprio perché prodromica ed antecedente all'insorgere di una controversia, non avendo carattere necessariamente strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.
pagina 3 di 5 Si osserva infatti che la legge n. 249 del 1997, rubricata “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, all'art. 1 co. 1 testualmente ha previsto: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Il Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, rubricato: “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS”: il capo 1 (artt. 1 e 2) stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento, cioè per quali controversie è competente a conoscerne l'Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, il capo 2 (artt. 3-13) regola il tentativo obbligatorio di conciliazione ed il capo 3 (artt.
14-21) regola la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.
Segnatamente l'art. 2, testualmente, prevede quanto segue: “1. Ai sensi dell'art. 1, co. 11 e 12, della legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss.
3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.”.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente sussistente l'interessa ad agire in capo a Controparte_1 volto a conseguire copia del supporto durevole richiesto.
Deve, altresì, ritenersi provato l'inadempimento della compagnia telefonica all'istanza presentata dalla convenuta opposta, a mezzo del proprio legale, in data 23.3.2023, alla quale non è seguita la consegna di quanto richiesto, bensì una mera risposta fornita con pec del 12.4.2023, inidonea allo scopo.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore dell'Avv. Davide Vendramin dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n.
2743/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 2.8.2023.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.991,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore dell'Avv. Davide Vendramin dichiaratosi antistatario. pagina 4 di 5 Firenze, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12817/2023 promossa da:
con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1, in persona del Procuratore Speciale Avv. ARte_1
rappresentata e difesa da e , Persona_1 ARte_2 per essa, dagli Avv. e Stefania Lupini come da procura in atti ed elettivamente Persona_1 domiciliata presso la sede legale dell in Roma, Viale Bruno Buozzi, 64 ARte_3
ATTORE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Giannese e dall'Avv. Davide Vendramin come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Taranto, Via Giovinazzi, 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia codesto On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto: - in AR via pregiudiziale, in rito, accertata la correttezza del rito prescelto da , dichiarare la carenza di interesse ad agire o, in subordine, la cessazione della materia del contendere, in virtù Pa dell'impossibilità di di consegnare il contratto di telefonia nella forma del “vocal order” e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto;
- sempre in via pregiudiziale, ancora in rito, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse che l'oggetto del contendere è rappresentato dai dati personali della sig.ra dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata per l'effetto dichiarare nullo e/o CP_1 annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto;
- nel AR merito, accertare e dichiarare che ha correttamente adempiuto gli obblighi di legge sulla stessa gravante in qualità di Titolare del Trattamento e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto per carenza di interesse ad agire;
- sulle spese, condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
Per parte convenuta opposta: Voglia il Giudice: Preliminarmente IN RITO 1) Dichiarare l'opposizione improcedibile in quanto tardiva NEL MERITO 2) Rigettare l'opposizione di in quanto Pt_4 infondata in fatto ed in diritto In subordine, in ogni caso, nel merito 2 b) Condannare a Pt_4 AR consegnare a , salvo espressa dichiarazione da parte di della perdita della Controparte_1 pagina 1 di 5 AR registrazione, “ copia del Vocal Order del contratto con stipulato telefonicamente relativo al numero 0571509599, intestato alla Ricorrente e sotteso alla fattura RL05782207 emessa il 16/10/2021”. 3) Condannare , ai sensi dell'art. 96 cpc, per responsabilità aggravata con Pt_4 risarcimento del danno da determinare in via equitativa come previsto dal codice. 4) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite da distrarre in favore dell'avv. Davide Vendramin che si dichiara procuratore antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2743/2023 emesso dal Tribunale di ARte_1
Firenze in data 2.8.2023 con il quale veniva ingiunto di consegnare in favore di Controparte_1 AR copia del Vocal Order del contratto stipulato con relativo al numero 0571509599, alla stessa intestato, essendo rimasta inevasa, secondo l'assunto della ricorrente, l'istanza di accesso dalla stessa presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria, essendo previsto dall'ordinamento il rito speciale di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2011, nonché per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 1 co. 11 legge n. 249/1997.
Nel merito, ha dedotto: di aver stipulato con un contratto di telefonia relativo Controparte_1 all'utenza 0571.509599, cessato a seguito di recesso comunicato dalla compagnia telefonica in data
27.2.2023 per effetto della morosità dell'utente; che, in data 23.3.2023, la sig.ra per mezzo CP_1 AR del suo legale, aveva inviato a formale istanza ex art. 124 del D.lgs. n. 196/2003, con la quale chiedeva l'invio dei seguenti documenti: 1) vocal order del contratto;
2) copia della firma apposta sul contratto e sotteso alla fattura RL05782207; 3) copia della firma apposta sul contratto sottoscritto con AR ; 4) in ogni caso indicazione della base giuridica del trattamento dei dati personali della stessa;
di aver riscontrato l'istanza in data 12.4.2023 e di aver provveduto a rappresentare compiutamente i dati personali della sig.ra in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento UE CP_1
679/2016; in ogni caso, la carenza di interesse ad agire in capo a in ordine alla Controparte_1 consegna del vocal order relativo ad un contratto cessato.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: in via preliminare, la tardività Controparte_1 dell'opposizione, vista l'applicabilità alla controversia del rito del lavoro ex art. 10 D.lgs. n. 150/2011; AR la procedibilità della domanda;
la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente;
che , a seguito dell'istanza formulata dalla ricorrente, non aveva consegnato il vocal order richiesto, ma un documento autoprodotto, privo di riconducibilità a l'applicabilità del REG(UE) Controparte_1
n. 679/2016, in quanto i dati richiesti dalla ricorrente costituivano senz'altro “dati personali”.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata documentalmente istruita.
Ai fini della risoluzione della questione della procedibilità della domanda, contestata da parte opponente, occorre premettere che la pretesa dedotta in giudizio (in sede monitoria) riguardi esclusivamente l'accertamento del diritto dell'utente, alla consegna, da parte Controparte_1 della compagnia telefonica copia del supporto durevole contenente il c.d. voice ordering in ARte_1 ipotesi di stipula di contratti a distanza , prodromica alla tutela dei diritti che si assumono lesi.
La sussistenza di tale diritto, a prescindere da una controversia con il fornitore del servizio, è prevista dall'art. 51 commi 1 e 6 del Codice del Consumo, laddove si stabilische che “Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in pagina 2 di 5 un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. … : “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.
La definizione di “supporto durevole” contenuta nel successivo art. 45 lettera l del Codice precisa che è tale “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”.
Ulteriore elemento che depone nel senso della sussistenza del diritto del consumatore utente a ricevere copia del voice ordering contenuto in supporto durevole lo si rinviene nel considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune esemplificazioni di tale strumento, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista”.
Accertato il diritto dell'utente ad ottenere la consegna del vocal order, deve poi precisarsi come la disciplina di formazione del contratto a distanza prevista dal comma 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo sia chiaramente evocativa della circostanza che ad esso non possa ritenersi equivalente il documento di sintesi contrattuale che il professionista è tenuto ad inviare al consumatore.
Come recentemente affermato dal Garante Privacy, con provvedimento n. 379 del “il vocal order (...) deve essere considerato come l'unico elemento documentale in grad mento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la decisione di aderire alle offerte” dell'operatore.” Conseguentemente, il documento di sintesi contrattuale, comunque inviato e sottoscritto digitalmente dall'utente (certamente necessario ai fini della stessa validità ed efficacia dell'accordo medesimo) non può considerarsi atto equipollente al voice ordering.
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere copia integrale del contratto stipulato a distanza costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se ed è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.
L'obbligo di consegna che, peraltro, già discende dal più generale dovere di buona fede e correttezza che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Doveri, questi, tra i quali certamente vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
In applicazione di questi principi, ritiene il Tribunale che la domanda monitoria tesa ad ottenere la consegna del c.d. vocal order non rientri tra le materie per le quali sia previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione proprio perché prodromica ed antecedente all'insorgere di una controversia, non avendo carattere necessariamente strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.
pagina 3 di 5 Si osserva infatti che la legge n. 249 del 1997, rubricata “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, all'art. 1 co. 1 testualmente ha previsto: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Il Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, rubricato: “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS”: il capo 1 (artt. 1 e 2) stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento, cioè per quali controversie è competente a conoscerne l'Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, il capo 2 (artt. 3-13) regola il tentativo obbligatorio di conciliazione ed il capo 3 (artt.
14-21) regola la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.
Segnatamente l'art. 2, testualmente, prevede quanto segue: “1. Ai sensi dell'art. 1, co. 11 e 12, della legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss.
3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.”.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente sussistente l'interessa ad agire in capo a Controparte_1 volto a conseguire copia del supporto durevole richiesto.
Deve, altresì, ritenersi provato l'inadempimento della compagnia telefonica all'istanza presentata dalla convenuta opposta, a mezzo del proprio legale, in data 23.3.2023, alla quale non è seguita la consegna di quanto richiesto, bensì una mera risposta fornita con pec del 12.4.2023, inidonea allo scopo.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore dell'Avv. Davide Vendramin dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n.
2743/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 2.8.2023.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.991,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore dell'Avv. Davide Vendramin dichiaratosi antistatario. pagina 4 di 5 Firenze, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5