Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02955/2026REG.PROV.COLL.
N. 02168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2025, proposto da
LE TT, DE IA NI, EL RI, IL TE, CL OT, WA ER, LE SA, EA ON e AN RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi e AL Anselmi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Anselmi in Genova, via Corsica, n. 19/10;
contro
DA LI S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante, n. 15;
Comune di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione – Trento, Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, Unità di Missione Strategica Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali Provincia Autonoma Trento, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Bacini Montani – Settore Demanio Idrico della Provincia Autonoma di Trento, Nucleo Elicotteri del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, A.P.P.A. – Settore Qualità Ambientale – Trento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Infrastrutture Wireless LIne S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tirolprojekt S.r.l., IT OR, DR ER, TE ER, ZA ER, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.R.G.A. – della Provincia di Trento n. 7/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless LIne S.p.A., di DA LI S.p.a. e della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. AN ON e uditi per le parti gli avvocati AN Corbyons in dichiarata delega dell'avvocato Daniela Anselmi, Paolo Caruso e Alessandro Tudor;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 5 febbraio 2024 Infrastrutture Wireless LI S.p.a. (in seguito anche solo per brevità “WI”) e DA LI S.p.A. (nel prosieguo anche solo “DA”) hanno presentato alla Provincia Autonoma di Trento – Unità di Missione Strategica per l’Innovazione nei Settori Energia e Telecomunicazioni un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni in località di Montevaccino nel Comune di Trento su area di proprietà privata censita al Catasto Terreni del CC di Montevaccino, p.f. 201, categoria catastale Bosco, classificata dal P.R.G. del Comune di Trento come “Area agricola di interesse primario” e soggetta a vincolo paesaggistico, che rientra nel Parco Ecomuseo dell’Argentario.
1.1 Nell’ambito del procedimento avviato con la predetta istanza, è stata convocata in data 26 febbraio 2024 una prima conferenza di servizi, durante la quale il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ha espresso il proprio dissenso ai sensi dell’art. 2-septies, comma 5, della l. p. Trento n. 9 del 1997.
WI ha proposto ricorso avverso tale dissenso dinanzi al T.R.G.A. di Trento il quale, con sentenza n. 97 del 19 giugno 2024, ha accolto il ricorso rilevando un difetto di motivazione nel parere negativo del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e invitando lo stesso Servizio a meglio motivare il dissenso.
1.2 A seguito di detta pronuncia di annullamento, il 23 luglio 2024, in sede di riedizione del potere, è stata nuovamente convocata una conferenza di servizi.
Nell’ambito della predetta il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota prot. n. PAT/RFS013- 22/07/2024-0571687, rinnovando il parere negativo, si è espressa come segue: “[…] si ritiene che la nuova struttura costituisca un elemento di intrusione, non coerente con il quadro paesaggistico di riferimento, in una localizzazione che – in ragione delle sue caratteristiche - non risulta poter assorbire gli impatti generati senza perdere o compromettere i caratteri paesaggistici che connotano il contesto di riferimento. Un ulteriore fattore di criticità è dato dalla prossimità dell’intervento all’area residenziale esistente, poiché la struttura, agendo come elemento di rottura dell’unitarietà del quadro paesaggistico, rappresenta un elemento di compromissione della percezione paesaggistica dei luoghi e dell’insediamento stesso. Si esprime pertanto parere negativo”.
Detto parere negativo è stato ribadito anche nelle successive riunioni del 2 agosto 2024 e dell’11 settembre 2024.
1.3 La conferenza di servizi in parola si è, tuttavia, conclusa con determina del dirigente della Provincia Autonoma di Trento UMST DIGITALIZZAZIONE E RETI n. 10047 del 18 settembre 2024 che ha rilasciato ai sensi dell’art. 2-quinquies della l.p. Trento n. 9/97 l’autorizzazione unica per l’intervento di realizzazione del nuovo impianto di che trattasi, ponendo al contempo delle prescrizioni.
2. Con ricorso notificato il 22 novembre 2024 e depositato lo stesso giorno LE TT, DE LA TA, RO AN, TE ES, DE IA NI, ER DO, EL RI, IL TE, AL ZI, CL OT, WA ER, LE SA, TE NA, EA ON e AN RO, tutti all’epoca residenti nella frazione di Montevaccino nel territorio del Comune di Trento tra le vie Del Lavaron e via Pramorghen, avvedutisi a fine ottobre 2024 della circostanza che nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni erano iniziati dei lavori di scavo relativi all’installazione della suddetta stazione radio base, hanno impugnato dinanzi al T.R.G.A di Bolzano, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- la determina del dirigente della Provincia Autonoma di Trento UMST DIGITALIZZAZIONE E RETI n. 10047 del 18.09.2024 con OGGETTO: Autorizzazione unica (art. 2 quinquies della L.p. 9/97 e art. 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.). - Richiesta nuovo impianto e struttura (AU) c/o Montevaccino Trento - C.C. MONTEVACCINO p.f. 201 (x 665353 - y 5108646) Comune di Trento, e tutti i suoi allegati;
- l’atto della convocazione della Conferenza di Servizi con nota PAT/RFP330- 02/07/2024-0513950 per il rilascio dell’autorizzazione unica d’impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
- il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 125501 del 19/02/2024 dall’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – Settore qualità ambientale;
- la nota prot. n. PAT/RFP330-09/07/2024-0536417 con la contestuale interruzione del termine del procedimento, documentazione acquisita con prot. n. PAT/RFP330-18/07/2024-0564386 e relativi allegati;
- la richiesta documentazione integrativa da parte del Comune di Trento PAT/RFP330-09/07/2024-0533866; - il verbale della seduta telematica di data 23 luglio 2024 trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. PAT/RFP330-29/07/2024-0587798 - Allegato Utente 1 (A01) relativo alla conferenza di servizi di cui all’art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.;
- il parere espresso dall’A.P.P.A. – Settore qualità ambientale con nota prot. n. PAT/RFS305-18/07/2024-0561826 con cui si conferma il parere positivo precedentemente espresso;
- la comunicazione di conclusione del procedimento amministrativo (art. 2 septies della L.p. 9/97 e art. 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.) P330/2024/17.4-2024-43/17.4-2024-44/MCL/dh. - il parere espresso dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n. PAT/RFP330-22/07/2024-0570245 con cui si 4 conferma il parere positivo precedentemente espresso;
- il parere espresso dal Servizio Geologico con nota prot. n. PAT/RFS049- 05/07/2024-0527318 per i profili di competenza;
- il parere favorevole con prescrizioni e ulteriori indicazioni, espresso dal Comune di Trento, con nota prot. n. PAT/RFP330-23/07/2024-0572636;
- il parere espresso dal Servizio Foreste con nota prot. n. PAT/RFS044- 19/07/2024-0566347 per i profili di competenza (non sussistenti);
- il parere conformità edilizia del Comune di Trento Servizio edilizia SUAP Fascicolo n. 6.3.1/2024/68Pratica n. 44041/2024;
- la richiesta documentazione integrativa Comune di Trento Servizio edilizia privata SUAP Fascicolo n. 6.3.1/2024/68Pratica n. 44041/2024;
- il parere positivo espresso dall’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali con nota prot. n. PAT/RFP333-12/07/2024-0546486; - il parere negativo espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. n. PAT/RFS013-22/07/2024-0571687 per i profili di competenza;
- la convocazione della Conferenza di Servizi con nota PAT/RFP330- 29/07/2024-0587798; - il verbale della seduta telematica di data 2 agosto 2024 trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. PAT/RFP330-12/08/2024-0622956 - Allegato Utente 1 (A01), nella quale sono stati acquisiti i seguenti atti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- il parere espresso dal Servizio Bacini Montani – Settore demanio idrico, con nota prot. PAT/RFS138-31/07/2024-0596460 a conferma di quanto precedentemente espresso;
- il parere espresso dal Servizio Foreste con nota prot. PAT/RFS044-01/08/2024- 0598123 per i profili di competenza (non sussistenti). - tutti i pareri espressi nella seduta della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2024;
- tutti i pareri espressi nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 2024; - il parere espresso dal Servizio Antincendi e Protezione Civile – Nucleo 5 Elicotteri con nota prot. n. PAT/RFS035-07/08/2024-0613996 e successive precisazioni espresse con nota prot. n. PAT/RFS035-20/08/2024-0633091 e S035/2024/21.10-2024-4;
- la convocazione della ulteriore seduta della Conferenza di Servizi con nota PAT/RFP330-03/09/2024-0666923; - il verbale della seduta telematica di data 11 settembre 2024 trasmesso a tutti gli enti coinvolti con prot. n. PAT/RFP330-16/09/2024-0699444 - Allegato Utente 1 (A01), nella quale sono stati acquisiti i seguenti atti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - il parere positivo già espresso dall’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, confermato con nota prot. n. PAT/RFP333- 10/09/2024-0683613;
- la nota trasmissione verbale WI Montevaccino CdS 11_09_2024 P330/2024/17.4-2024-43/17.4-2024-44/MCL/dh;
- tutti i pareri espressi nella seduta della Conferenza di Servizi dell’11 settembre 2024; - il Verbale 23 luglio 2024 prot. PAT/RFP330-29/07/2024-0587798;
- il verbale 2 agosto 2024 prot. PAT/RFP330-12/08/2024-0622956;
- il verbale 11 settembre 2024 prot. PAT/RFP330-16/09/2024-0699444;
- tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi.
Ha altresì domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’adozione degli impugnati.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 septies comma 5 l.p. n. 9/2017 violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lg. n. 42/2004. violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere ;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 64 e art. 66 l.p. 15/2015 eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto ;
3) violazione degli artt. 57, 57 bis e 58 PRG del comune di Trento violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lg. n. 42/2004. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto ;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dpp 22 20.12.2012 n. 25-100 (come modificato dal dpp 28.02.2023 n. 5- 81) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto e sviamento di potere ;
5) violazione e falsa applicazione e dell’art. 6 ter dpp 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto e sviamento di potere ;
6) eccesso di potere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – settore qualità ambientale nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione ;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 ter e 2 quinquies l.p. 9/1997 violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dpp 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg violazione del principio di trasparenza e partecipazione procedimentale eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e irrazionalità manifeste sviamento di potere .
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. indicata in epigrafe, l’adito T.R.G.A., prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente, ha respinto il ricorso nel merito in quanto infondato.
4. Ora con ricorso notificato il 6 marzo 2025 e depositato il 14 marzo 2025 LE TT, DE IA NI, EL RI, IL TE, CL OT, WA ER, LE SA, EA ON e AN RO hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Hanno affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) errore in giudicando della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 septies comma 5 l.p. n. 9/2017 violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990. 11 violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lg. n. 42/2004. violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere. illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 cost. ;
2) errore in giudicando della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 e art. 66 l.p. 15/2015 eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 9 cost. ;
3) errore in giudicando della sentenza per violazione degli artt. 57, 57 bis e 58 PRG del comune di Trento violazione e falsa applicazione dell’art. 135 d.lg. n. 42/2004. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto ;
4) errore in giudicando della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dpp 20.12.2012 n. 25-100 (come modificato dal dpp 28.02.2023 n. 5-81) e dell’art. 6 ter dpp 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto e sviamento di potere ;
5) errore in giudicando della sentenza per eccesso di potere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – settore qualità ambientale nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione ;
6) errore in giudicando della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 ter e 2 quinquies l.p. 9/1997 violazione e falsa applicazione dell’art. 6 dpp 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg violazione del principio di trasparenza e partecipazione procedimentale eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e irrazionalità manifeste sviamento di potere .
5. Nelle date del 17 marzo 2025 e del 14 aprile 2025 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso l’appello WI, DA e la Provincia Autonoma di Trento.
5.1 In particolare DA ha riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni in rito già sollevate in primo grado e non esaminate dal T.R.G.A..
Nel dettaglio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere deducendo che, venendo in rilievo la realizzazione di un impianto considerato opera di urbanizzazione primaria, a sostegno dello stesso sarebbe necessario un quid pluris rispetto alla mera “ vicinitas ” sufficiente a legittimare l'impugnazione dei provvedimenti edilizi da parte di terzi (e, segnatamente, la sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale recato alla posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente).
6. Il 5 maggio 2025 WI ha depositato memorie difensive. Con queste:
- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in appello per difetto di legittimazione attiva in quanto proposto solo da alcuni degli originari ricorrenti collettivi nonché per genericità e per violazione dell’art. 101 c.p.a.;
- ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per disomogeneità delle posizioni soggettive dei ricorrenti nonché per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere.
7. Nelle date del 23 febbraio 2026 e del 5 marzo 2026 le parti hanno depositato memorie difensive anche in replica.
8. All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
1.1 L’infondatezza nel merito del gravame consente di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate tanto con riguardo allo stesso quanto con riguardo, a monte, al ricorso di primo grado (qui riproposte ex art., 101, comma 2, c.p.a).
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Trento potesse concludersi positivamente anche se non era stato superato il parere negativo del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, reiterato per tre volte nella conferenza di servizi di che trattasi (oltre ad una prima volta in passato, nella vicenda oggetto della sentenza del T.R.G.A. n. 97/2024).
Si osserva in proposito che:
- sebbene la conferenza di servizi abbia ritenuto di seguire le “posizioni prevalenti” non vi sarebbe agli atti alcuna motivazione su come siano state superate le incompatibilità rilevate nel dissenso espresso della struttura provinciale competente, o su come sono stati bilanciati i diversi interessi in gioco;
- il T.R.G.A. non ha rilevato che l’autorizzazione è stata rilasciata in presenza di un dissenso da parte dell’unica struttura competente in materia ambientale e paesaggistica.
Si aggiunge che l’art. 2-septies della l.p. Trento n. 9/1997, quale norma speciale in tema di autorizzazione unica per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, sarebbe ostativa alla positiva conclusione della conferenza di servizi nel caso di specie. Ciò in quanto essa stabilisce, al comma 5, che “L'autorizzazione unica è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta”.
Secondo parte appellante la citata disposizione stabilirebbe una regola generale inderogabile per cui, in caso di parere negativo della struttura provinciale preposta alla tutela dell’ambiente e alla tutela del paesaggio, la domanda di autorizzazione dovrebbe essere rigettata.
Ancora, si osserva che il dissenso della struttura provinciale competente non potrebbe comunque ritenersi superato dalle posizioni prevalenti atteso che il Servizio Urbanistico e tutela del Paesaggio ha espresso plurimi dissensi motivati:
- nel verbale del 23 luglio 2024: “Il dott. AN Gardelli per il Dipartimento competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio conferma che gli elementi di mitigazione dell’impianto già presentati nel progetto originale, se confermati, non risultano sufficienti, come confermato anche nell’ultimo parere reso. Non risultano affrontati ragionamenti sulla complessità o pluralità di impianti nel caso di locazioni alternative, in quanto tali motivazioni non sono state esplicitate nella domanda e nel progetto.”;
- nel verbale del 2 agosto 2024: “Il dott. AN Gardelli, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, evidenzia che la posizione espressa dal punto di vista dell’impatto paesaggistico non può mutare nei contenuti fondamentali (collocazione, riferimenti territoriali, quinte paesaggistiche presenti). In particolare, la visuale di Montevaccino e zone limitrofe è particolarmente delicata. Permangono quindi tutte le criticità, che non vengono annullate da mitigazioni formali come la colorazione dell’impianto. Interviene la dott.ssa AN Maria Cusimano, esplicitando che l’impianto è stato progettato con criteri di mitigazione più avanzati rispetto alla media nazionale, ad esempio evitando l’uso di un ballatoio ed installando le antenne in aderenza al palo. Riprende la parola il dott. AN Gardelli che sottolinea l’apprezzabilità delle soluzioni adottate e la puntualità nel rispondere alle sollecitazioni. Tuttavia non è possibile superare la problematicità di tutela del paesaggio; non è possibile rappresentare la totale assenza di impatti paesaggistici in un contesto particolarmente delicato come quello della collina est posta in prossimità dell’abitato di Montevaccino”;
- nel verbale dell’11 settembre 2024: “L’arch. Giulia Berti, in qualità di rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, su richiesta del progettista specifica che la parte inferiore della struttura dovrà essere verniciata con colore verde come da indicazioni di mitigazione previste dal progetto. Viste le nuove prescrizioni introdotte, peggiorative in termini di mitigazione, il Servizio conferma il parere negativo già espresso nelle sedute precedenti”.
Si aggiunge che laddove si ammettesse la tesi interpretativa fornita dal T.R.G.A. l’art. 2-septies, comma 5, l.p. Trento n. 9/1997 e l’art. 16-quinques della l. p. Trento n. 23/1992 violerebbero gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto il cittadino verrebbe privato di ogni tutela qualora la struttura provinciale che ha espresso il dissenso decidesse, come invero accaduto, di non presentare formale opposizione alla Giunta Provinciale.
2.1 In disparte da ogni considerazione in ordine alla sua novità (e quindi ammissibilità), la doglianza in parola è infondata nel merito.
A differenza di quanto sostenuto da parte appellante, la particolare figura di conferenza di servizi prevista dall’art. 2-septies della l.p. di Trento n. 9/1997 non riconnette all’eventuale dissenso manifestato dall’ente preposto alla tutela del paesaggio valenza automaticamente impeditiva rispetto al rilascio dell’autorizzazione unica.
La suddetta diposizione, infatti, nel disciplinare il “Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica”, stabilisce:
- al suo comma 3, che “Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in modalità sincrona e in forma simultanea”;
- al suo comma 5, che “L'autorizzazione unica è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
Deve aggiungersi che:
- il precedente art. 2-quinquies della l. p. Trento n. 9/1997, nel dettare il regime della “Autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione” prevede che essa “è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di telecomunicazioni […] all'esito del procedimento unico disciplinato dall'articolo 2 septies, e comprende e sostituisce l'autorizzazione relativa alle emissioni elettromagnetiche nonché tutti i titoli abilitativi e ogni atto di assenso comunque denominati”;
- l’art. 16-quinquies della l.p. Trento n. 23/1992, rubricato “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” stabilisce, al suo comma 1, che “Avverso il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le strutture provinciali e le amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono proporre opposizione alla Giunta provinciale”.
Ebbene, sulla scorta del combinato disposto delle previsioni normative appena indicate, quella prevista dagli artt. 2-quinquies e 2-septies della l. n. di Trento n. 9/1997 costituisce species della conferenza di servizi cd. “decisoria” (così expressis verbis il citato comma 3 dell’art. 2-septies della l.p. di Trento n. 9/1997) prevista, in generale, dalla l. n. 241 del 1990, di cui condivide tanto la natura giuridica quanto il regime applicabile (come pure confermato, nella vicenda che occupa, dal contenuto dell’ultimo verbale della conferenza laddove si è dato atto che “Con riferimento ai presupposti, alle modalità d'indizione, svolgimento e conclusione delle conferenze di servizi si applicano gli articoli da 14 a 14 quater della legge n. 241 del 1990”).
Ne discende che:
- l’intervenuto parere negativo dell’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio ha, come unica conseguenza giuridica, quella di precludere la formazione del silenzio assenso allo spirare del termine perentorio per la conclusione del procedimento;
- tale determinazione negativa resta comunque superabile sulla scorta del meccanismo generale previsto in materia di conferenza di servizi “simultanea” dal comma 7 dell’art. 14-ter della l. n. 241 del 1990 ad avviso del quale “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”;
- l’amministratrice portatrice del c.d. “interesse sensibile” (in questo caso la tutela del paesaggio) conserva, tuttavia, analogamente a quanto previsto in generale a livello di legislazione nazionale dall’art. 14-quinquies della l. n., 241 del 1990, la facoltà (nel caso di specie non azionata) di presentare opposizione avverso la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi; opposizione che può concludersi anche con conferma della determinazione positiva contestata.
2.2 Parimenti infondato è il secondo profilo di doglianza relativo ad un presunto difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza con riguardo, in particolare, ai risvolti paesaggistici.
Infatti, dal complessivo incarto della procedura emerge con chiarezza che tale aspetto è stato oggetto di specifica valutazione da parte dell’amministrazione procedente, anche disponendo puntuali approfondimenti istruttori.
Ciò risulta dal contenuto dei verbali della conferenza (richiamati nel provvedimento finale e valevoli ad integrare motivazione per relationem ).
Nel dettaglio, emerge con chiarezza è stato ritenuto prevalente nella specie l’interesse pubblico alla copertura di rete anche in ragione dell’assenza di soluzioni alternative idonee. Del resto non può obliterarsi che, come emerge dal verbale del 2 agosto 2024, il Dirigente Generale Urbanistica, pur affermando che di per sé la valutazione meramente “fisica” del rapporto tra infrastruttura e paesaggio non poteva mutare ha preso atto delle mitigazioni proposte, ha rimesso alla conferenza di servizi nella sua complessità la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco (testualmente a pag. 3, ove si “sottolinea l’apprezzabilità delle soluzioni adottate e la puntualità nel rispondere alle sollecitazioni. Tuttavia non è possibile superare la problematicità di tutela del paesaggio; non è possibile rappresentare la totale assenza di impatti paesaggistici in un contesto particolarmente delicato come quello della collina est posta in prossimità dell’abitato di Montevaccino. È chiaro che la struttura, nella posizione scelta per la natura delle caratteristiche di copertura ricercate, non possa che essere molto visibile. Pertanto conferma le criticità sotto il profilo della tutela del paesaggio, rimettendo alla conferenza nella sua complessità la valutazione del bilanciamento dei due interessi in gioco”).
Trattasi, pertanto, di una posizione che non può considerarsi di autentico ed aperto dissenso o comunque di dissenso che potrebbe definirsi blando (come peraltro confermato dalla successiva scelta di non attivare i rimedi postumi ex art. 16-quinquies della l.p. Trento n. 23/1992).
Ciò ne ha fatto una posizione agevolmente superabile dall’amministrazione che non era, di riflesso, neppure gravata da un particolare onere motivazionale sul punto.
2.3 Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte appellante rispetto agli artt. art. 2-quinquies della l. p. Trento n. 9/1997e all’art. 16-quinquies, l.p. Trento n. 23 del 1992 per presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. E, infatti, l’opposizione prevista dall’art. 16-quinquies, l.p. Trento n. 23 del 1992 è rimedio puramente amministrativo riconosciuto alle amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi cd. “sensibili”, che non ha alcuna incidenza, tantomeno in termini negativi, sul livello offerto ex art. 113 Cost. direttamente ai cittadini avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi atteso che esso non preclude di certo la proponibilità da parte di questi di azione in sede giudiziale (come peraltro qui accaduto).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto formatasi l’autorizzazione paesaggistica, seppure in presenza del parere negativo dell’unica struttura provinciale deputata a pronunciarsi in materia ambientale e paesaggistica.
Sul punto si osserva che la presenza di un parere negativo da parte del Servizio Urbanistico e tutela del paesaggio non consentirebbe la formazione dell’autorizzazione paesaggistica necessaria ai sensi dell’art. 64 della l.p. Trento n. 15/2015 quando si installano strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione. Ciò in quanto l’art. 66 della l.p. Trento n. 15/2015 dispone che: “3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo: a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore”.
Il T.R.G.A ha disatteso la doglianza osserva che il provvedimento finale della conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto i provvedimenti abilitativi di competenza delle amministrazioni coinvolte ai sensi del combinato disposto degli artt. 23.1, comma 4 l.p. Trento n. 23/1992 e dell’art. 14-quater, comma 1, della l. n. 241/1990.
Detta statuizione sarebbe errata atteso che:
- si legittimerebbe la possibilità di rilasciare un’autorizzazione paesaggistica da parte di enti e strutture amministrative che non ne sono competenti;
- ogni altra interpretazione, come quella del T.R.G.A., comporterebbe l’illegittimità costituzionale del combinato disposto delle norme citate (artt. 23.1, comma 4, l.p. Trento n. 23/1992, art. 14-quater comma 1 l. n. 241/1990, decreto Presidente della Provincia di Trento n. 25-100/LEG del 20.12.2012), per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., perché si legittimerebbe la possibilità di aggirare le norme in materia di tutela del paesaggio e ambiente, ammettendo che un’autorizzazione specifica come quella paesaggistica possa essere rilasciata anche da enti e strutture non competenti;
- il T.R.G.A. avrebbe confuso “semplificazione” e “liberalizzazione”, consentendo di installare una stazione radio base anche in assenza di qualsiasi parere o provvedimento espresso favorevole in materia paesaggistica, espresso dalla struttura competente a rilasciarlo.
3.1 Il motivo non coglie nel segno.
Come già osservato al precedente punto 2.1, l’autorizzazione unica di che trattasi tiene luogo e sostituisce ex art. 2-quinquies della l. p. di Trento n. 9/1997, secondo lo schema tradizionale della conferenza di servizi cd. “decisoria”, di tutti gli atti di assenso necessari, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica.
Del resto, è proprio la finalità della conferenza di servizi decisoria, intesa come modulo procedimentale ispirato a ragioni di semplificazione, a consentire la concentrazione in un’unica sede, in deroga alle competenze ordinarie, della decisione la quale assume veste “pluristrutturata” e tanto anche con riguardo ad atti di assenso incidenti su interessi cd. “sensibili” (come ricavabile a contrario dalla circostanza, già ricordata, che l’amministrazione portatrice di questi che abbia espresso dissenso conserva unicamente il rimedio amministrativo dell’opposizione).
3.2 Manifestamente irrilevante (oltre che infondata) è la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 9 Cost. eccepita da parte appellante. E ciò, fermo quanto osservato poc’anzi con riguardo alla natura della conferenza di servizi decisoria ed alla sua ratio di semplificazione, per l’assorbente rilievo che, nel caso di specie, il Servizio Urbanistica che ha espresso il dissenso paesaggistico è una articolazione interna della medesima amministrazione che ha assunto la determinazione conclusiva finale, ovverosia la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’interesse alla realizzazione delle stazioni radio base prevalente anche sulla destinazione vincolata dell’area in questione, essendo classificata come E1 “area agricola di interesse primario” soggetta a vincolo paesaggistico.
Si osserva, in particolare, che gli artt. 57, 57 bis e 58 del P.R.G. disciplinano le zone agricole di interesse primario. In particolare, l’art. 58 prevede che: “Nelle zone agricole di interesse primario è consentita la realizzazione di costruzioni a servizio delle attività ammesse ai sensi del precedente art. 57 comma 2”.
Il T.R.G.A. ha respinto la doglianza affermando che la destinazione urbanistica non è di per sé ostativa alla realizzazione dell’impianto, anche se trattasi di zona vincolata.
Ad avviso di parte appellante detta statuizione sarebbe errata atteso che, secondo la giurisprudenza amministrativa, non sarebbe sufficiente qualificare le stazioni radio base quali opere di urbanizzazione primaria per installarle sul territorio, ma servirebbe anche un’apposita valutazione di compatibilità da svolgersi in considerazione del caso concreto.
Per contro il Comune di Trento non avrebbe svolto alcuna istruttoria, né avrebbe fornito alcuna motivazione al riguardo.
4.1 La censura non merita positivo apprezzamento.
Anzitutto, preme rilevare che la classificazione sub E1 non rappresenta in senso tecnico un vincolo ma, piuttosto, una prescrizione di zonizzazione del territorio, riservando il P.R.C.G. le aree così classificate “all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorali” (art. 57 N.T.A.).
La zonizzazione E1 “Zone agricole di interesse primario” non implica il riconoscimento di un particolare valore paesaggistico-ambientale, ma una generale destinazione di zona.
Ne discende che in forza di siffatta classificazione non era richiesta all’amministrazione alcuna valutazione di compatibilità in concreto restando questa assorbita dalla assimilazione ex lege delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono ex lege assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003 (che le rende compatibili con ogni destinazione e zonizzazione del territorio in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione degli impianti di telecomunicazione – cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200).
Il precedente di questo Consiglio (sentenza n. 7700/2024) invocato da parte appellante è, quindi, fuori fuoco riguardando lo stesso una fattispecie in cui veniva in rilievo un vincolo discendente da un piano paesaggistico.
4.2 In ogni caso, anche laddove si ritenesse ( quod non est per ciò che si è detto supra ) che la zonizzazione “Area agricola di interesse primario” imponesse un vaglio specifico di compatibilità dell’infrastruttura di progetto con il contesto asseritamente tutelato come paesaggio agricolo, deve rilevarsi che siffatto vaglio è stato comunque compiuto con la valutazione del Servizio Urbanistica provinciale.
Ciò in quanto:
- ai sensi dell’art. 66 l. p. Trento 4 agosto 2015, n. 15, “Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune”;
- il Comune di Trento - Servizio Edilizia privata e SUAP, ha rilasciato il parere, acquisito agli atti della conferenza di servizi con protocollo PAT RFP330-23/07/2024-0572636 ed emesso a seguito della richiesta di documentazione integrativa ai richiedenti, che, nel richiamare “il parere tecnico istruttorio espresso in data 22 luglio 2024”, dà atto delle attività svolte dall’ente, oltre a contenere precise prescrizioni cui i richiedenti avrebbero dovuto attenersi nell’esecuzione dell’opera.
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato per presupposto che la zona privata scelta per l’installazione della stazione radio base fosse corretta, nonostante il regolamento provinciale ponga come preferenziali le aree comunali.
Si osserva, in particolare, che, come dedotto a mezzo del quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado la Provincia avrebbe violato:
- l’art. 3 D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25 100/leg, rubricato “Impianti fissi di telecomunicazione: criteri localizzativi e di realizzazione” secondo cui “1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione deve soddisfare il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsto dalla legge n. 36 del 2001. Inoltre, anche al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, la realizzazione di tali strutture deve soddisfare, nel rispetto delle normative di settore, i seguenti criteri generali di localizzazione: a) collocazione preferibilmente: 1) in aree o su edifici di proprietà pubblica, diversi da quelli di cui al punto 1) della lettera b); 2) all'interno di siti comuni con altre strutture, comunque contenendo il più possibile il numero di strutture all'interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori;
- l’art. 6 ter D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg che prevede: “1. Se la domanda di autorizzazione unica riguarda nuove strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni da collocare in siti sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), o che non sono conformi ai criteri generali di localizzazione, diversi da quelli relativi ai siti sensibili, previsti dal medesimo articolo 3, nell'ambito della conferenza di servizi sono valutate, in contraddittorio con il soggetto proponente, eventuali localizzazioni alternative che offrano la possibilità di erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Se il proponente non accetta la localizzazione alternativa proposta ai sensi di questo comma, la domanda di autorizzazione unica è rigettata”;
le quali imporrebbero all’amministrazione nell’ambito delle autorizzazioni per installazioni radio base di utilizzare prima le aree preferenziali comunali e di valutare le eventuali localizzazioni alternative a parità di condizioni tecniche.
Nel caso di specie, per contro, l’installazione sarebbe stata autorizzata su suolo privato, come risulta dal contratto di locazione dell’area, senza che nessuna valutazione sulle localizzazioni pubbliche alternative sia mai stata svolta dall’amministrazione nonostante i rilievi operati sul punto dal Servizio Urbanistico e tutela del Paesaggio (il quale, in particolare, In occasione della seduta di conferenza di servizi del 23.07.2024 lo stesso Servizio Urbanistico e tutela del Paesaggio ha affermato: “Non risultano affrontati ragionamenti sulla complessità o pluralità di impianti nel caso di locazioni alternative, in quanto tali motivazioni non sono state esplicitate nella domanda e nel progetto […] Senza dati a supporto, l’affermazione che la localizzazione individuata sia l’unica possibile è da considerarsi un assunto.”).
Si aggiunge che in base al citato art. 3 la collocazione in area privata costituirebbe l’eccezione alla regola generale e dovrebbe avvenire solo previa motivazione e adeguato approfondimento sull’impossibilità di installare la stazione radio base su un terreno di proprietà pubblica o su altri siti comunali.
Il T.R.G.A. ha disatteso tali considerazioni osservando che l’art. 3 del D.P..P 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg non pone un obbligo inderogabile ma che esso risulta superabile “Ove emergano delle circostanze che rivelino che sul piano tecnico o di accessibilità al sito non sia possibile soddisfare tale criterio preferenziale, è possibile localizzare il manufatto in aree private, come è avvenuto nel caso di specie.”. Il primo giudice ha poi rilevato che “dalla documentazione versata in atti risulta inoltre che l’Amministrazione ha svolto degli approfondimenti istruttori acquisendo una specifica relazione tecnica da parte dell’istante dalla quale emerge che la localizzazione individuata è l’unica in grado di garantire adeguata copertura nella zona e che tale copertura non si sarebbe potuta ottenere con altre soluzioni (cfr. docc. 11, 12 e 13 allegati alle difese della Provincia)”.
Tale ultimo assunto sarebbe, tuttavia, errato atteso che:
- l’affermazione di aver acquisito una relazione di parte non sarebbe di per sé dimostrativa di un avvenuto approfondimento istruttorio, di cui non vi è traccia agli atti amministrativi; difatti, l’amministrazione resistente si sarebbe limitata a recepire quanto detto da WI e DA, senza aver svolto alcuna effettiva valutazione;
- i documenti citati dalla sentenza sarebbero atti unilaterali di parte, provenienti solo dal gestore, acquisiti acriticamente dalla Provincia;
- solo il Servizio urbanistico ne avrebbe approfondito il contenuto, valutando che non rispettasse l’art. 3 D.P.P. sopra citato e i criteri preferenziali, ma di tale posizione non sarebbe stato tenuto conto, neanche in sentenza.
Si deduce, in proposito, che l’assunto secondo cui la localizzazione individuata unilateralmente da WI e DA sarebbe la sola in grado di garantire adeguata copertura non sarebbe comunque corretto. Ciò sarebbe ricavabile dalla relazione prodotta in uno con l’atto di appello secondo cui: “In base alle proiezioni effettuate si deduce che l’otticità risultante dalla posizione “alternativa 1” presso il parcheggio Loch – Area comunale è compatibile con quella prodotta dal ripetitore situato nella posizione attuale. Non è da scartare anche l’ipotesi della posizione “alternativa 2” presso lo stadio comunale (area comunale) in cui come in altri stadi spesso accade avviene la sostituzione di un palo dell’illuminazione con quello telefonico per soddisfare entrambe le esigenze.” Ad avviso di parte appellante nel caso di specie sarebbero state pertanto perseguibili almeno altre due alternative su aree pubbliche comunali.
5.1 Le suddette censure, in disparte dai profili di possibile inammissibilità agitati dalla difesa di WI, sono infondate nel merito.
L’art. 3 D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, secondo il suo tenore letterale, si limita a porre un criterio solo preferenziale di localizzazione su area di proprietà pubblica o su infrastrutture già esistenti che non impedisce all’amministrazione di pervenire, ad esito di apposito approfondimento, all’individuazione di un diverso sito idoneo.
Del resto, nel caso di specie:
- nessuna delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ha dichiarato la propria disponibilità a concedere un’area pubblica in loco idonea a soddisfare le esigenze di copertura e non vi sono neppure altre strutture ove fosse possibile attuare un co-siting;
- il Servizio Urbanistica ha suggerito una posizione diversa, a mezza costa o maggiormente nascosta dalle alberature, senza tuttavia indicare terreni di proprietà pubblica idonei e disponibili.
- l’amministrazione procedente ha effettuato una specifica istruttoria integrativa proprio relativamente alle necessità di copertura, acquisendo, sul punto, una relazione tecnica di copertura del servizio prodotta dai richiedenti (prot. 588258 del 29.7.2024), nonché ulteriori chiarimenti forniti dagli istanti nella seduta telematica tenutasi il 2 agosto 2024;
- in tale occasione è stato, peraltro, evidenziato che la localizzazione individuata era l’unica in grado di garantire la copertura nella zona interessata, in quanto il sito individuato si trova in una posizione baricentrica rispetto alle zone scoperte, assicurando con un unico impianto una buona copertura su tutta la frazione di Montevaccino, anche Indoor, nonché sulle strade circostanti, e che, per la morfologia del terreno, è l’unica posizione possibile per una adeguata copertura della viabilità posta a sud che collega la città di Trento alla frazione di Montevaccino.
A nulla vale obiettare che l’Autorità procedente abbia fondato la propria determinazione anche sui dati di copertura offerti dalla società istante e ciò in quanto:
- non risulta dedotto che gli esiti di tale relazione siano stati contestati in sede procedimentale;
- gli apporti partecipativi dell’istante hanno pari dignità di quelli acquisiti eventualmente ex officio da parte dell’amministrazione (la quale, peraltro, non è tenuta, almeno in linea di principio, a effettuare di propria iniziativa ulteriori verifiche se dagli elementi prodotti dall’interessato non emergano elementi di anomalia o non credibilità).
5.2 Deve aggiungersi che gli appellanti hanno indicato l’esistenza di aree pubbliche comunali alternative solo nel presente grado di appello così introducendo un profilo di censura sostanzialmente nuovo ex art. 101 c.p.a e, quindi, inammissibile.
Inoltre, la loro individuazione è avvenuta a mezzo di una relazione tecnica menzionata anch’essa per la prima volta in grado di appello in violazione del limite di cui all’art. 104 comma 2, c.p.a.. Quest’ultima, peraltro, pur indicata come “doc. 23” (così a pag. 27 dell’atto di appello), non risulta neppure prodotta sul portale informatico nell’ambito del presente grado di giudizio.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretto il provvedimento dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (A.P.P.A.) sugli accertamenti di propria competenza.
Si osserva che, nel caso di specie, l’A.P.P.A. - Settore qualità ambientale si sarebbe limitata a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa istante senza svolgere alcun accertamento sulla loro attendibilità.
Il T.R.G.A. ha invece rilevato che: “Come chiarito dalla Provincia Autonoma di Trento nelle proprie difese, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha svolto gli accertamenti di propria competenza, verificando il rispetto, da parte dell’impianto, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, utilizzando un apposito software di simulazione che rispetta i requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento (CEI 211-10), con un primo parere prot. n. 125501 del 19 febbraio 2024, reso nell’ambito dell’originario procedimento che ha dato origine al contenzioso definito con la sentenza di questo Tribunale 19 giugno 2024, n. 97. Successivamente, non essendo intervenuta alcuna modifica progettuale, in sede di riedizione dell’attività amministrativa, con nota prot. n. 561826 del 18 luglio 2024, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente ha richiamato il precedente parere in quanto sono rimaste identiche le sorgenti radioelettriche presenti e nel frattempo, per effetto dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 29 aprile 2024 sono stati aggiornati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 con valori meno restrittivi rispetto a quelli previgenti che risultano comunque rispettati”.
Secondo parte appellante non sarebbe, tuttavia, sufficiente l’utilizzo di un mero software di simulazione in quanto quest’ultimo si fonda comunque sui dati dichiarati dal gestore.
6.1 Il motivo, in disparte dai profili di inammissibilità agitati da parte appellata, è infondato nel merito.
Al di là della genericità delle contestazioni mosse da parte appellante (che non si preoccupa neppure di allegare l’erroneità dei dati dichiarati dal gestore impiegati dal software di simulazione), è sufficiente rilevare che A.P.P.A. ha messo in evidenza la circostanza, invero rimasta incontestata tra le parti, che, rispetto al momento del rilascio del primo parere prot. n. 125501 del 19 febbraio 2024, non vi sono state modifiche progettuali idonee ad incidere sugli aspetti radio protezionistici. E ciò in quanto:
-da un lato, la localizzazione, l’altezza del traliccio e delle antenne, la potenza e l’orientamento di queste ultime sono rimasti invariati;
- dall’altro, non sono medio tempore neppure variate le sorgenti radioelettriche nell’intorno;
- in ogni caso, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità attualmente vigenti sono maggiormente permissivi rispetto a quelli vigenti all’atto del rilascio del primo parere favorevole del febbraio 2024.
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’omessa pubblicazione degli atti procedimentali relativi all’autorizzazione impugnata sia sanabile ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, nonostante la Provincia di Trento sia dotata di una legge che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento per la realizzazione di nuovi impianti alla pari dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003.
Si osserva, in particolare, che:
- l’art. 2 ter l.p. Trento 9/1997, prevede che: “1. La Provincia, in collaborazione con il tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 2 bis, definisce idonee strategie di costante comunicazione al fine di fornire alla cittadinanza le informazioni relative agli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, esistenti e di nuova realizzazione, nonché alla loro localizzazione. 2. Ai fini del comma 1, le iniziative di comunicazione sugli impianti evidenziano in particolare le eventuali alternative tecniche proposte dal tavolo, anche in considerazione dell'esigenza di copertura di rete, e le misure di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 3. Ai fini del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, presso l'APPA è reso disponibile il catasto provinciale degli impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione”;
- lo scopo della suddetta disposizione è quello di rendere edotti i cittadini e consentirgli di partecipare attivamente;
- anche l’art. 2 quinquies l. p. Trento n. 9/1997 stabilisce che: “2. La domanda di autorizzazione unica è presentata alla Provincia in modalità esclusivamente telematica e, per la più ampia pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia omettendo i dati caratteristici dell'impianto”.
7.1 la censura in parola è priva di giuridico pregio.
L’art. 2-ter della l. p. Trento n. 9/1997 invocato dagli appellanti si limita a prevedere che l’amministrazione provinciale debba adottare una strategia comunicativa in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione ma non impone, all’uopo, alcuno specifico adempimento e, segnatamente, per quanto qui più interessa, di comunicare ai cittadini l’avvenuta presentazione di un’istanza di autorizzazione (con conseguente inconferenza della giurisprudenza di questa Sezione richiamata sul punto da parte appellante).
Si è, infatti, dinanzi, al più, ad un’ipotesi di mera irregolarità degli atti gravati.
In ogni caso, l’eventuale mancata pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione non può avere conseguenze sul piano della legittimità del provvedimento autorizzativo anche in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, gli appellanti avevano conoscenza del procedimento autorizzativo quanto meno dal giorno della pubblicazione della sentenza del T.R.G.A. n. 97/2024.
Preme, infine, aggiungere, per completezza, che la tesi seguita dal primo giudice secondo cui l’omessa comunicazione dà luogo a mera irregolarità non viziante trova oggi conferma sul piano ermeneutico e sistematico nella nuova formulazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, secondo cui la “la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo” (novella introdotta con la legge 2 dicembre 2025, n. 182).
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellanti a rifondere € 1.000,00 a ciascuna alle altre parti.
Detta statuizione sarebbe errata diverse e molteplici sarebbero le illegittimità, o quantomeno i dubbi di legittimità, che caratterizzano gli atti impugnati.
8.1 La doglianza non coglie nel segno.
Per costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa “Il sindacato sulla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali è limitato ad evitare che tale decisione si basi su ragioni palesemente illogiche o erronee o abnormi; al di fuori di tali casi, trattasi di decisione espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, sindacabile solo se contraria alle norme di legge oppure manifestamente illogica, contraddittoria o erronea” (ex multis . Cons. Stato, sez. III, 8/09/2025, n. 7234).
Nel caso di specie il primo giudice ha fatto buon governo della propria discrezionalità essendosi limitato a fare applicazione del criterio legale generale della soccombenza ex art. 26 c.p.a. e liquidando a carico di ciascuno dei ricorrenti un importo in sé contenuto.
9. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
10. Sussistono nondimeno, anche in ragione della natura degli interessi coinvolti, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della presente fase di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
AN ON, Consigliere, Estensore
TE Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | CA RO |
IL SEGRETARIO