Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2955
CS
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 2 septies l.p. Trento n. 9/1997 e art. 135 d.lg. n. 42/2004

    La conferenza di servizi decisoria, secondo la normativa applicabile, consente di superare il parere negativo di una struttura preposta alla tutela del paesaggio, purché vi sia motivazione. Il parere negativo del Servizio Urbanistica, pur ribadito, non ha carattere ostativo automatico e può essere superato dalla posizione prevalente della conferenza, salvo opposizione formale. La motivazione della decisione finale ha bilanciato gli interessi in gioco, considerando anche le mitigazioni proposte.

  • Rigettato
    Violazione art. 64 e 66 l.p. Trento n. 15/2015

    L'autorizzazione unica rilasciata tramite conferenza di servizi decisoria sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi necessari, inclusa l'autorizzazione paesaggistica. La finalità di semplificazione della conferenza di servizi decisoria consente la concentrazione della decisione, anche su atti di assenso incidenti su interessi sensibili.

  • Rigettato
    Violazione artt. 57, 57 bis, 58 PRG Comune di Trento e art. 135 d.lg. n. 42/2004

    La classificazione E1 'area agricola di interesse primario' non costituisce un vincolo paesaggistico in senso stretto, ma una destinazione di zona. Le infrastrutture per le telecomunicazioni sono assimilate ex lege alle opere di urbanizzazione primaria, rendendole compatibili con ogni destinazione urbanistica. Il Servizio Urbanistica provinciale ha comunque valutato la compatibilità paesaggistica.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 D.P.P. 20.12.2012 n. 25-100 e art. 6 ter D.P.P. 20.12.2012 n. 25-100/leg

    L'art. 3 del D.P.P. pone un criterio preferenziale per le aree pubbliche, ma non un obbligo inderogabile. Nel caso di specie, non vi è stata disponibilità di aree pubbliche idonee, e l'amministrazione ha svolto un'istruttoria integrativa sulla necessità di copertura. La localizzazione scelta è risultata l'unica in grado di garantire la copertura necessaria. L'indicazione di aree alternative è stata introdotta tardivamente in appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

    L'AP.P.A. ha svolto gli accertamenti di competenza utilizzando un software di simulazione, verificando il rispetto dei limiti normativi. Non vi sono state modifiche progettuali significative rispetto al parere precedente, e i valori di attenzione attuali sono più permissivi.

  • Rigettato
    Violazione principi di trasparenza e partecipazione procedimentale

    L'art. 2-ter della l.p. Trento n. 9/1997 prevede una strategia comunicativa ma non specifici adempimenti di comunicazione ai cittadini. L'eventuale mancata pubblicizzazione non vizia l'autorizzazione, soprattutto considerando che gli appellanti erano a conoscenza del procedimento. La nuova formulazione dell'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 conferma che la mancata pubblicizzazione non è motivo di annullabilità.

  • Rigettato
    Soccombenza

    Il rigetto dell'appello comporta la soccombenza degli appellanti. Le spese sono state liquidate in applicazione del criterio legale generale della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 2955
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2955
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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