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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/10/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Elisa Pinna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione del concordato preventivo di
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.9.2024 hiedeva che l'intestato Parte_1
Tribunale le assegnasse un termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano di cui all'art. 87 CCII, della relazione di un professionista indipendente ex art. 87, III comma CCII e della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma CCII.
1.2 Il Tribunale, con decreto in data 30.9.2024, rilevato che al ricorso erano stati allegati i documenti richiesti dall'art. 39 c. 3 CCII ed in particolare i bilanci degli ultimi esercizi (a partire dalla costituzione avvenuta nel 2022), la situazione contabile aggiornata e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, emetteva il decreto di cui all'art. 44 CCII nominando
Commissario Giudiziale il dott. e assegnando il termine di 60 giorni per Persona_1 la presentazione della proposta, del piano e degli altri documenti obbligatori ex art. 39 c.
1 e 2 C.C.I.I..
1 1.3 Fin dalla presentazione della domanda introduttiva, risultava appalesata la stipula di un contratto di affitto “ponte” e offerta di successivo acquisto di azienda, funzionale alla presentazione della ipotesi di risoluzione della crisi. Pertanto veniva prospettata una tipologia di soluzione concordataria in continuità indiretta.
1.4 Il Tribunale ha, dunque, subito disposto la ricerca di manifestazioni di interesse ex art. 91 c. 2 e 3 CCII, che non ha dato frutti, non essendo pervenute manifestazioni di interesse.
1.5 Prorogato il termine originariamente concesso per altri 60 giorni, in data
31.1.2025 la ricorrente ha depositato i documenti previsti dall'art. 39 commi 1 e 2:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- le dichiarazioni dei redditi concernenti l'intera esistenza dell'impresa,
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi,
- i bilanci.
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata,
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e ha proposto il piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, successivamente integrato in data 26.2.2025 a seguito dei rilievi mossi dal Tribunale con decreto in data 11.2.2025, e formulato la relativa proposta chiedendo che il
Tribunale, verificata la idoneità alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la completezza e la regolarità della documentazione, emettesse decreto di apertura alla procedura di concordato preventivo ex. art. 47 C.C.I.I.
1.6 Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero.
1.7 Il Tribunale, acquisito il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale, ha, con decreto in data 7.3.2025, ammesso il concordato preventivo proposto da così motivando: Parte_1
Requisiti
• la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 265
C.C.I.I.;
2 • la deliberazione degli amministratori è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 c.c.
• il debitore è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 84 C.C.I.I.:
- dal punto di vista soggettivo, l'imprenditore svolge attività commerciale, possiede i requisiti economici e finanziari non inferiori ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.,
- dal punto di vista oggettivo, l'imprenditore e si trova certamente in stato di crisi, come emerge dai risultati di bilancio, nonché dal ricorso, in cui sono evidenziate le cause della stessa, richiamate poi nella relazione del professionista attestatore.
• È rispettata la prescrizione dell'art. 87 C.C.I.I. in tema di contenuto del piano di concordato.
• È rispettata la prescrizione dell'art. 88 C.C.I.I. in tema di transazione fiscale.
Il piano concordatario
• il piano posto a fondamento della proposta concordataria è basato sulla continuità aziendale indiretta.
È stato stipulato un contratto di affitto di rami di azienda con Controparte_1 che prevede il pagamento di un canone costituito da una componente fissa (canone
[...] mensile di euro 1.000,00 oltre i.v.a.) e da una variabile, pari ad euro 25.000,00 per gli anni 2025 e 2026 ed euro 29.000,00 per l'anno 2027, subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'avvenuta omologa, entro il 31 dicembre 2027, del concordato preventivo della concedente in continuità indiretta dell'attività d'impresa mediante affitto dei rami di azienda e successiva vendita come nel presente atto pattuito, nonché al conseguimento di un volume di fatturato aziendale annuale di almeno euro 1.300.000,00.
Contestualmente è stato stipulato un contratto preliminare di cessione dei medesimi rami di azienda sempre con che prevede: Controparte_1
- l'accollo liberatorio di tutto il debito verso il personale dipendente;
- l'imputazione a conto prezzo dei canoni versati;
- il versamento di euro 10.000,00 a titolo di riscatto, il tutto condizionato al buon esito della procedura;
il pagamento del prezzo di cessione verrà così regolamentato:
3 ➢ quanto ad euro 51.499,62, importo corrispondente alla somma presente sul Fondo di
Tesoreria INPS destinato al pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, verranno corrisposti a in un'unica soluzione, alla stipula;
Parte_1
➢ in sede di stipula rinuncerà alla surroga, e dunque al Controparte_1
rimborso verso di tutte le somme pagate al personale dipendente in Parte_1 luogo di in pendenza di rapporto di affitto di azienda. Detti pagamenti Parte_1 verranno pertanto imputati come anticipazioni in conto prezzo;
➢ il debito residuo verso il personale dipendente, al netto delle somme già corrisposte al personale in pendenza di rapporto di affitto, in sede di cessione sarà oggetto di accollo liberatorio, così come già sancito dal contratto sottoscritto dalle parti.
Inoltre, all'all'atto della stipula darà prova anche del Controparte_1 versamento di euro 54.953,27 nel fondo di tesoreria Tfr.
L'importo complessivo delle risorse concordatarie dato dalla somma del valore di liquidazione (stimato in € 363.580,93) e del valore aggiuntivo derivante dalla continuità esterna (€ 394.627,21) ammonta a un valore complessivo di euro
758.208,52.
L'importo liquidabile è, invece, compendiato nel seguente prospetto:
Oltre all'IVA da incassare.
La proposta concordataria
4 • la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, così come previsto dal piano, che non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione:
I creditori privilegiati, corrispondenti alle Classi III, IV e V subiscono una falcidia pari al 95%, ma della parte degradata a chirografo (che trova collocazione nella Classe X), pertanto, la percentuale complessiva corrisposta a ciascuna classe risulta pari a:
- CLASSE III (art. 2751 bis 2) 77,67% del credito complessivo;
- CLASSE IV (2751 bis 5) 60,10% del credito complessivo;
- CLASSE V (art. 2752) 37,77% del credito complessivo. Parte Il credito non soddisfatto dell' non è stato riclassificato nella medesima Classe X, poiché esso non costituisce una vera e propria Classe votante ma un fondo rischi appostato al fine di garantire l'eventuale escussione della garanzia prestata.
Stante la riformulazione effettuata anche il debito nei confronti dell'Erario per euro
611,00 (Imposta di Registro non pagata) non sorretto da alcun privilegio è stato direttamente inserito nella Classe IX (Altri creditori in chirografo).
Nella Classe II, infine, trova collocazione il credito nei confronti della signora CP_2
Quest'ultima era già dipendente della quando ha raggiunto l'età
[...] Parte_1 per il pensionamento. Una volta acceduta al trattamento pensionistico è rimasta creditrice dell'intero trattamento di fine rapporto. Non di meno è stata riassunta dalla medesima società ed ha maturato, al momento della cessione in affitto dell'azienda,
5 ulteriori ratei per trattamento di fine rapporto, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima inerenti al nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, la signora, titolare di una (piccola) parte dei ratei di cui sopra oggetto di accollo liberatorio, ha certamente un interesse (al pagamento del Tfr maturato e dovuto) distinto e diverso da quello degli altri dipendenti in forza alla e passati alle dipendenze della società Parte_1 cessionaria. Per questa ragione, l'intero credito vantato dalla che nella CP_2 originaria proposta era stato diviso nelle Classi I e II è stato inserito interamente nella
Classe II, ancorché verrà soddisfatto in parte mediante pagamento (per la quota di Tfr maturata prima del pensionamento) ed in parte mediante accollo liberatorio.
I tempi di pagamento sono rappresentati nella seguente tabella:
L'attestazione
• il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Persona_2 medesimo ex art. 87 c. 3 C.C.I.I.;
• è presente l'attestazione ex art. 84 c. 5 CCII che i creditori muniti di privilegio soddisfatti non integralmente, sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
• trattandosi di concordato in continuità aziendale, la relazione del professionista attesta che il piano è atto a impedire o superare lo stato d'insolvenza del debitore, garantire la sostenibilità economica dell'impresa e riconoscere a ciascun creditore un
6 trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
• essendo presente la transazione fiscale, il professionista ha altresì attestato, ai sensi dell'art. 88 comma 2 C.C.I.I., relativamente ai crediti che la proposta di concordato in continuità prevede per i crediti erariali, una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
Conclusioni
• In conclusione, ritiene il Tribunale che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, la proposta sia stata ritualmente presentata e il piano non appare manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Deve, pertanto, procedersi all'ammissione del concordato preventivo come da dispositivo.
2. Redatta la relazione ex art 105 CCII da parte del Commissario giudiziale (nella quale lo stesso ha concluso nel seguente modo: Dalle verifiche intercorse, considerando
l'opera di assestamento contabile e fiscale svolta dai professionisti intervenuti per ultimi, tenuto conto delle verifiche fatte anche dall'Attestatore Dott. Persona_2 oltre che dal lavoro esplicitato nella presente relazione, si possa concludere circa la veridicità dei dati aziendali proposti e circa la fattibilità del Piano e della Proposta
Concordataria sia in termini economici e sia in termini temporali.
Valutazione di convenienza generale
L'ingente apporto di finanza derivante dalla continuità indiretta consente di rendere indubbia la convenienza complessiva per l'intero ceto creditorio al giudizio positivo di convenienza economica della soluzione della crisi proposta, garantendo il rispetto dei limiti di soddisfazione del ceto creditorio degradato a chirografario e per natura chirografario ab origine ex art 84 comma 4 CCII.
Valutazione di convenienza in merito alla Transazione fiscale e previdenziale
Lo stesso giudizio è offerto per la componente erariale e previdenziale che come numericamente sostenuto consente di affermare che il piano prevede per tali creditori una remunerazione ben maggiore di quanto si realizzerebbe, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.
7 Al momento lo scrivente Commissario non ha riscontrato comportamenti od atti che possano far ipotizzare la revoca della ammissione al Concordato od il venir meno delle condizioni di ammissibilità alla procedura concordataria) si sono aperte le operazioni di voto i cui risultati sono sintetizzati nella tabella sottostante, dove in verde vengono contraddistinte le classi che hanno approvato il concordato, ai sensi dell'art. 109 comma
5 primo periodo, ed in rosso le classi che non lo hanno approvato, tenuto conto della determinazione dei valori spettanti alle singole classi a cui è conseguito il voto dei creditori ammessi al voto.
Il dettaglio dei voti espresso dai singoli creditori componenti le dieci classi viene sotto indicato, nelle tabelle che seguono, nelle quali sono evidenziati sia i singoli voti espressi: favorevoli o contrari sia quelli dei creditori che non hanno manifestato alcuna scelta e quindi si intendono contrari.
8 :
9 10 2.1 Nella fattispecie il diritto al voto è spettato anche ai creditori privilegiati per i quali la liquidazione è stata prevista in termini temporali maggiori di quanto la normativa indica come riferimento per la spettanza del diritto al voto o meno, ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII.
11 2.2 Alla luce dei dati sopra riportati emerge, dunque, che non risulta raggiunto il quorum indicato nell'art. 109 comma 5 CCII, essendo quello di specie un concordato preventivo in continuità (indiretta). Tale norma infatti prevede che: “Il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore”.
Nel caso in esame hanno votato favorevolmente invece solo 6 classi su 10 e segnatamente le seguenti: classi 1 - dipendenti trasferiti classe 2 – dipendente cessato classe 3 – professionisti classe 4 – artigiani classe 6 – istituti di credito classe 8 – fornitori sotto soglia ex art 85 CCII mentre hanno espresso il voto negativo le seguenti classi:
classe 5 Erario privilegiato classe 7 – Fornitori sopra soglia ex art 85 CCII
classe 9 – Altri fornitori in chirografo
Classe 10 – Creditori degradati
2.3 Non essendo raggiunte le maggioranze previste, la debitrice ha chiesto, comunque, l'omologazione del concordato preventivo, deducendo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 112 c. 2 C.C.I.I..
Il Tribunale, quindi, con decreto del 12.8.2025 ha fissato per il giorno 01/10/2025
l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento fosse sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta, nonché notificato, a cura del debitore, entro il 25.8.2025 al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso.
Il provvedimento di fissazione è stato iscritto nel Registro delle imprese a norma dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, nel termine concesso.
Non è stata proposta alcuna opposizione.
12 All'udienza del 1.10.2025 il debitore proponente il concordato ha insistito nella omologazione del concordato.
2.4. Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa del concordato con il parere depositato ai sensi dell'art. 48 c. 2 C.C.I.I.
3. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare il concordato preventivo proposto dalla Controparte_3
La procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni
[...] previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa;
non risultano effettuati atti non autorizzati, così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori).
3.2 La proposta è ammissibile (si richiama integralmente, sul punto, il decreto di ammissione del concordato preventivo) e, come attestato anche dal commissario giudiziale, le classi sono state correttamente formate ed è garantita la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
3.3. Come attestato dal commissario giudiziale, sussiste il requisito della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
3.4 Come sopra detto, non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109 C.C.I.I. e il debitore ha chiesto che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, lo stesso sia omologato a norma dell'art. 112 c. 2 C.C.I.I..
3.5 Ritiene il Tribunale che ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alla suddetta norma:
a) il valore di liquidazione,come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c) CCII, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in applicazione del meccanismo della Absolute Priority Rule;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
in particolare non sono previste forme di remunerazione (es. assegnazione di beni o diritti) da cui possa
13 emergere una incertezza circa il rispetto del limite imposto dalla lettera c) del comma 2 dell'art 112 CCII.
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, delle quali almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Infatti, nel caso di specie, la proposta ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi (6 su 10) tra le quali la classe 3 è formata dai professionisti per la parte privilegiata di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., a cui viene offerto il 76,50% in luogo del
100%, e la classe 4 è formata dagli artigiani che hanno il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. a cui viene offerto il 58% del credito in luogo del 100%.
Inoltre, come ricordato dal Commissario Giudiziale, il valore eccedente quello di liquidazione, peraltro rilevante, si andrebbe a distribuire sulle classi 3 e 4 (essendo le classi 1 e 2 remunerate al 100% con il valore di liquidazione, in applicazione del criterio dell'Absolute Priority Rule) così garantendo loro una remunerazione al 100% e non in misura parziale come proposto.
Ha infatti chiarito il Commissario giudiziale nella sua relazione ex art 48 comma 2 CCII che la simulazione di ripartizione dell'intero valore dell'attivo ovvero del valore di liquidazione calcolato ai sensi dell'art 87 co. 1 lett c) CCII e di quello eccedente, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, consentirebbe la remunerazione non falcidiata non soltanto delle classi 3 e 4 ma anche della quota spettante al Mediocredito
Centrale.
Da ciò consegue che la classe 3 e 4 hanno approvato il concordato, come si evince dal prospetto che segue (in cui si apprezzeranno in verde le remunerazioni simulate delle classi, rispetto ai valori di concordato proposti e cumulando i valori di attivo rispetto a quanto invece deriverebbe dalla ordinaria applicazione del criterio di Absolute Priority
Rule e Relative Priority Rule).
14 Ne consegue quindi che deve ritenersi integrato anche il presupposto di cui all'Art. 112 comma 2 lettera d) CCII.
4. Sebbene il concordato consista anche nella cessione alla Controparte_1 dei rami di azienda di cui è proprietaria la al termine del contratto di Parte_1 affitto in essere, tuttavia, non vi è sostanzialmente da svolgere attività liquidatoria, essendo già stata disposta la ricerca di manifestazioni di interesse ex art. 91 c. 2 e 3
CCII a seguito della proposta di affitto prima e di acquisto poi dei rami di azienda della che non ha dato però frutti, non essendovi state ulteriori manifestazioni di Parte_1 interesse.
Dunque la attività da compiere per dare esecuzione al concordato consiste unicamente nell'incasso dei crediti e nella cessione dei rami di azienda alla in Controparte_1 adempimento del preliminare sottoscritto, con la conseguenza che non appare necessaria la nomina di un liquidatore né del Comitato dei creditori.
Occorre, invece, prevedere una vigilanza per così dire “rafforzata” da parte del
Commissario giudiziale e prevedere quanto indicato in dispositivo, a maggiore garanzia dei creditori.
P.Q.M.
15 a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
A) omologa la proposta di concordato preventivo di alle Parte_1 condizioni indicate nel ricorso come integrato in data 26.2.2025.
B) per gli adempimenti della fase esecutiva del concordato dispone:
- che la società in concordato dia puntuale esecuzione a quanto previsto nel piano che sostiene la proposta e ai pagamenti ivi previsti sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
- a maggiore garanzia dei creditori le somme di pertinenza della Parte_1 destinate all'adempimento del piano di concordato saranno versate tutte in un conto intestato alla procedura, da accendere presso uno degli istituti di credito convenzionati con il Tribunale, o nel conto già acceso a nome della procedura, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale;
- da tale conto la società chiederà di poter trarre la provvista per poter adempiere ai pagamenti previsti nel piano, previo parere favorevole del commissario giudiziale;
- - trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società proponente il concordato redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte in adempimento del piano che sorregge la proposta;
- detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
- copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico ed inserito nel fascicolo d'ufficio;
- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o
16 resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
C) conferma il commissario giudiziale dott. disponendo che questi: Persona_1
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al
Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio al compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
- ogni sei mesi rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
- conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini delle eventuali iniziative da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I..
D) Al giudice delegato è rimesso ogni ulteriore provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48 c. 5 C.C.I.I.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Livorno in data 01/10/2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE dott. Franco Pastorelli
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott. Elisa Pinna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione del concordato preventivo di
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.9.2024 hiedeva che l'intestato Parte_1
Tribunale le assegnasse un termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano di cui all'art. 87 CCII, della relazione di un professionista indipendente ex art. 87, III comma CCII e della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma CCII.
1.2 Il Tribunale, con decreto in data 30.9.2024, rilevato che al ricorso erano stati allegati i documenti richiesti dall'art. 39 c. 3 CCII ed in particolare i bilanci degli ultimi esercizi (a partire dalla costituzione avvenuta nel 2022), la situazione contabile aggiornata e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, emetteva il decreto di cui all'art. 44 CCII nominando
Commissario Giudiziale il dott. e assegnando il termine di 60 giorni per Persona_1 la presentazione della proposta, del piano e degli altri documenti obbligatori ex art. 39 c.
1 e 2 C.C.I.I..
1 1.3 Fin dalla presentazione della domanda introduttiva, risultava appalesata la stipula di un contratto di affitto “ponte” e offerta di successivo acquisto di azienda, funzionale alla presentazione della ipotesi di risoluzione della crisi. Pertanto veniva prospettata una tipologia di soluzione concordataria in continuità indiretta.
1.4 Il Tribunale ha, dunque, subito disposto la ricerca di manifestazioni di interesse ex art. 91 c. 2 e 3 CCII, che non ha dato frutti, non essendo pervenute manifestazioni di interesse.
1.5 Prorogato il termine originariamente concesso per altri 60 giorni, in data
31.1.2025 la ricorrente ha depositato i documenti previsti dall'art. 39 commi 1 e 2:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- le dichiarazioni dei redditi concernenti l'intera esistenza dell'impresa,
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi,
- i bilanci.
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata,
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e ha proposto il piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, successivamente integrato in data 26.2.2025 a seguito dei rilievi mossi dal Tribunale con decreto in data 11.2.2025, e formulato la relativa proposta chiedendo che il
Tribunale, verificata la idoneità alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, la completezza e la regolarità della documentazione, emettesse decreto di apertura alla procedura di concordato preventivo ex. art. 47 C.C.I.I.
1.6 Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero.
1.7 Il Tribunale, acquisito il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale, ha, con decreto in data 7.3.2025, ammesso il concordato preventivo proposto da così motivando: Parte_1
Requisiti
• la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 265
C.C.I.I.;
2 • la deliberazione degli amministratori è stata depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 c.c.
• il debitore è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 84 C.C.I.I.:
- dal punto di vista soggettivo, l'imprenditore svolge attività commerciale, possiede i requisiti economici e finanziari non inferiori ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.,
- dal punto di vista oggettivo, l'imprenditore e si trova certamente in stato di crisi, come emerge dai risultati di bilancio, nonché dal ricorso, in cui sono evidenziate le cause della stessa, richiamate poi nella relazione del professionista attestatore.
• È rispettata la prescrizione dell'art. 87 C.C.I.I. in tema di contenuto del piano di concordato.
• È rispettata la prescrizione dell'art. 88 C.C.I.I. in tema di transazione fiscale.
Il piano concordatario
• il piano posto a fondamento della proposta concordataria è basato sulla continuità aziendale indiretta.
È stato stipulato un contratto di affitto di rami di azienda con Controparte_1 che prevede il pagamento di un canone costituito da una componente fissa (canone
[...] mensile di euro 1.000,00 oltre i.v.a.) e da una variabile, pari ad euro 25.000,00 per gli anni 2025 e 2026 ed euro 29.000,00 per l'anno 2027, subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'avvenuta omologa, entro il 31 dicembre 2027, del concordato preventivo della concedente in continuità indiretta dell'attività d'impresa mediante affitto dei rami di azienda e successiva vendita come nel presente atto pattuito, nonché al conseguimento di un volume di fatturato aziendale annuale di almeno euro 1.300.000,00.
Contestualmente è stato stipulato un contratto preliminare di cessione dei medesimi rami di azienda sempre con che prevede: Controparte_1
- l'accollo liberatorio di tutto il debito verso il personale dipendente;
- l'imputazione a conto prezzo dei canoni versati;
- il versamento di euro 10.000,00 a titolo di riscatto, il tutto condizionato al buon esito della procedura;
il pagamento del prezzo di cessione verrà così regolamentato:
3 ➢ quanto ad euro 51.499,62, importo corrispondente alla somma presente sul Fondo di
Tesoreria INPS destinato al pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, verranno corrisposti a in un'unica soluzione, alla stipula;
Parte_1
➢ in sede di stipula rinuncerà alla surroga, e dunque al Controparte_1
rimborso verso di tutte le somme pagate al personale dipendente in Parte_1 luogo di in pendenza di rapporto di affitto di azienda. Detti pagamenti Parte_1 verranno pertanto imputati come anticipazioni in conto prezzo;
➢ il debito residuo verso il personale dipendente, al netto delle somme già corrisposte al personale in pendenza di rapporto di affitto, in sede di cessione sarà oggetto di accollo liberatorio, così come già sancito dal contratto sottoscritto dalle parti.
Inoltre, all'all'atto della stipula darà prova anche del Controparte_1 versamento di euro 54.953,27 nel fondo di tesoreria Tfr.
L'importo complessivo delle risorse concordatarie dato dalla somma del valore di liquidazione (stimato in € 363.580,93) e del valore aggiuntivo derivante dalla continuità esterna (€ 394.627,21) ammonta a un valore complessivo di euro
758.208,52.
L'importo liquidabile è, invece, compendiato nel seguente prospetto:
Oltre all'IVA da incassare.
La proposta concordataria
4 • la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi, così come previsto dal piano, che non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione:
I creditori privilegiati, corrispondenti alle Classi III, IV e V subiscono una falcidia pari al 95%, ma della parte degradata a chirografo (che trova collocazione nella Classe X), pertanto, la percentuale complessiva corrisposta a ciascuna classe risulta pari a:
- CLASSE III (art. 2751 bis 2) 77,67% del credito complessivo;
- CLASSE IV (2751 bis 5) 60,10% del credito complessivo;
- CLASSE V (art. 2752) 37,77% del credito complessivo. Parte Il credito non soddisfatto dell' non è stato riclassificato nella medesima Classe X, poiché esso non costituisce una vera e propria Classe votante ma un fondo rischi appostato al fine di garantire l'eventuale escussione della garanzia prestata.
Stante la riformulazione effettuata anche il debito nei confronti dell'Erario per euro
611,00 (Imposta di Registro non pagata) non sorretto da alcun privilegio è stato direttamente inserito nella Classe IX (Altri creditori in chirografo).
Nella Classe II, infine, trova collocazione il credito nei confronti della signora CP_2
Quest'ultima era già dipendente della quando ha raggiunto l'età
[...] Parte_1 per il pensionamento. Una volta acceduta al trattamento pensionistico è rimasta creditrice dell'intero trattamento di fine rapporto. Non di meno è stata riassunta dalla medesima società ed ha maturato, al momento della cessione in affitto dell'azienda,
5 ulteriori ratei per trattamento di fine rapporto, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima inerenti al nuovo rapporto di lavoro. Pertanto, la signora, titolare di una (piccola) parte dei ratei di cui sopra oggetto di accollo liberatorio, ha certamente un interesse (al pagamento del Tfr maturato e dovuto) distinto e diverso da quello degli altri dipendenti in forza alla e passati alle dipendenze della società Parte_1 cessionaria. Per questa ragione, l'intero credito vantato dalla che nella CP_2 originaria proposta era stato diviso nelle Classi I e II è stato inserito interamente nella
Classe II, ancorché verrà soddisfatto in parte mediante pagamento (per la quota di Tfr maturata prima del pensionamento) ed in parte mediante accollo liberatorio.
I tempi di pagamento sono rappresentati nella seguente tabella:
L'attestazione
• il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Persona_2 medesimo ex art. 87 c. 3 C.C.I.I.;
• è presente l'attestazione ex art. 84 c. 5 CCII che i creditori muniti di privilegio soddisfatti non integralmente, sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
• trattandosi di concordato in continuità aziendale, la relazione del professionista attesta che il piano è atto a impedire o superare lo stato d'insolvenza del debitore, garantire la sostenibilità economica dell'impresa e riconoscere a ciascun creditore un
6 trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
• essendo presente la transazione fiscale, il professionista ha altresì attestato, ai sensi dell'art. 88 comma 2 C.C.I.I., relativamente ai crediti che la proposta di concordato in continuità prevede per i crediti erariali, una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
Conclusioni
• In conclusione, ritiene il Tribunale che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, la proposta sia stata ritualmente presentata e il piano non appare manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Deve, pertanto, procedersi all'ammissione del concordato preventivo come da dispositivo.
2. Redatta la relazione ex art 105 CCII da parte del Commissario giudiziale (nella quale lo stesso ha concluso nel seguente modo: Dalle verifiche intercorse, considerando
l'opera di assestamento contabile e fiscale svolta dai professionisti intervenuti per ultimi, tenuto conto delle verifiche fatte anche dall'Attestatore Dott. Persona_2 oltre che dal lavoro esplicitato nella presente relazione, si possa concludere circa la veridicità dei dati aziendali proposti e circa la fattibilità del Piano e della Proposta
Concordataria sia in termini economici e sia in termini temporali.
Valutazione di convenienza generale
L'ingente apporto di finanza derivante dalla continuità indiretta consente di rendere indubbia la convenienza complessiva per l'intero ceto creditorio al giudizio positivo di convenienza economica della soluzione della crisi proposta, garantendo il rispetto dei limiti di soddisfazione del ceto creditorio degradato a chirografario e per natura chirografario ab origine ex art 84 comma 4 CCII.
Valutazione di convenienza in merito alla Transazione fiscale e previdenziale
Lo stesso giudizio è offerto per la componente erariale e previdenziale che come numericamente sostenuto consente di affermare che il piano prevede per tali creditori una remunerazione ben maggiore di quanto si realizzerebbe, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.
7 Al momento lo scrivente Commissario non ha riscontrato comportamenti od atti che possano far ipotizzare la revoca della ammissione al Concordato od il venir meno delle condizioni di ammissibilità alla procedura concordataria) si sono aperte le operazioni di voto i cui risultati sono sintetizzati nella tabella sottostante, dove in verde vengono contraddistinte le classi che hanno approvato il concordato, ai sensi dell'art. 109 comma
5 primo periodo, ed in rosso le classi che non lo hanno approvato, tenuto conto della determinazione dei valori spettanti alle singole classi a cui è conseguito il voto dei creditori ammessi al voto.
Il dettaglio dei voti espresso dai singoli creditori componenti le dieci classi viene sotto indicato, nelle tabelle che seguono, nelle quali sono evidenziati sia i singoli voti espressi: favorevoli o contrari sia quelli dei creditori che non hanno manifestato alcuna scelta e quindi si intendono contrari.
8 :
9 10 2.1 Nella fattispecie il diritto al voto è spettato anche ai creditori privilegiati per i quali la liquidazione è stata prevista in termini temporali maggiori di quanto la normativa indica come riferimento per la spettanza del diritto al voto o meno, ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII.
11 2.2 Alla luce dei dati sopra riportati emerge, dunque, che non risulta raggiunto il quorum indicato nell'art. 109 comma 5 CCII, essendo quello di specie un concordato preventivo in continuità (indiretta). Tale norma infatti prevede che: “Il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore”.
Nel caso in esame hanno votato favorevolmente invece solo 6 classi su 10 e segnatamente le seguenti: classi 1 - dipendenti trasferiti classe 2 – dipendente cessato classe 3 – professionisti classe 4 – artigiani classe 6 – istituti di credito classe 8 – fornitori sotto soglia ex art 85 CCII mentre hanno espresso il voto negativo le seguenti classi:
classe 5 Erario privilegiato classe 7 – Fornitori sopra soglia ex art 85 CCII
classe 9 – Altri fornitori in chirografo
Classe 10 – Creditori degradati
2.3 Non essendo raggiunte le maggioranze previste, la debitrice ha chiesto, comunque, l'omologazione del concordato preventivo, deducendo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 112 c. 2 C.C.I.I..
Il Tribunale, quindi, con decreto del 12.8.2025 ha fissato per il giorno 01/10/2025
l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento fosse sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta, nonché notificato, a cura del debitore, entro il 25.8.2025 al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso.
Il provvedimento di fissazione è stato iscritto nel Registro delle imprese a norma dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, nel termine concesso.
Non è stata proposta alcuna opposizione.
12 All'udienza del 1.10.2025 il debitore proponente il concordato ha insistito nella omologazione del concordato.
2.4. Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa del concordato con il parere depositato ai sensi dell'art. 48 c. 2 C.C.I.I.
3. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare il concordato preventivo proposto dalla Controparte_3
La procedura si è regolarmente svolta (risultano rispettate le prescrizioni
[...] previste nel decreto di ammissione alla procedura con particolare riferimento al deposito delle somme previste a titolo di acconto delle spese di procedura nonché i tempi indicati nella stessa;
non risultano effettuati atti non autorizzati, così come non risultano esser stati commessi, dopo l'ammissione al Concordato, atti in frode alle ragioni dei creditori).
3.2 La proposta è ammissibile (si richiama integralmente, sul punto, il decreto di ammissione del concordato preventivo) e, come attestato anche dal commissario giudiziale, le classi sono state correttamente formate ed è garantita la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
3.3. Come attestato dal commissario giudiziale, sussiste il requisito della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
3.4 Come sopra detto, non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109 C.C.I.I. e il debitore ha chiesto che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, lo stesso sia omologato a norma dell'art. 112 c. 2 C.C.I.I..
3.5 Ritiene il Tribunale che ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alla suddetta norma:
a) il valore di liquidazione,come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c) CCII, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, in applicazione del meccanismo della Absolute Priority Rule;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
in particolare non sono previste forme di remunerazione (es. assegnazione di beni o diritti) da cui possa
13 emergere una incertezza circa il rispetto del limite imposto dalla lettera c) del comma 2 dell'art 112 CCII.
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, delle quali almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Infatti, nel caso di specie, la proposta ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle classi (6 su 10) tra le quali la classe 3 è formata dai professionisti per la parte privilegiata di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., a cui viene offerto il 76,50% in luogo del
100%, e la classe 4 è formata dagli artigiani che hanno il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. a cui viene offerto il 58% del credito in luogo del 100%.
Inoltre, come ricordato dal Commissario Giudiziale, il valore eccedente quello di liquidazione, peraltro rilevante, si andrebbe a distribuire sulle classi 3 e 4 (essendo le classi 1 e 2 remunerate al 100% con il valore di liquidazione, in applicazione del criterio dell'Absolute Priority Rule) così garantendo loro una remunerazione al 100% e non in misura parziale come proposto.
Ha infatti chiarito il Commissario giudiziale nella sua relazione ex art 48 comma 2 CCII che la simulazione di ripartizione dell'intero valore dell'attivo ovvero del valore di liquidazione calcolato ai sensi dell'art 87 co. 1 lett c) CCII e di quello eccedente, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, consentirebbe la remunerazione non falcidiata non soltanto delle classi 3 e 4 ma anche della quota spettante al Mediocredito
Centrale.
Da ciò consegue che la classe 3 e 4 hanno approvato il concordato, come si evince dal prospetto che segue (in cui si apprezzeranno in verde le remunerazioni simulate delle classi, rispetto ai valori di concordato proposti e cumulando i valori di attivo rispetto a quanto invece deriverebbe dalla ordinaria applicazione del criterio di Absolute Priority
Rule e Relative Priority Rule).
14 Ne consegue quindi che deve ritenersi integrato anche il presupposto di cui all'Art. 112 comma 2 lettera d) CCII.
4. Sebbene il concordato consista anche nella cessione alla Controparte_1 dei rami di azienda di cui è proprietaria la al termine del contratto di Parte_1 affitto in essere, tuttavia, non vi è sostanzialmente da svolgere attività liquidatoria, essendo già stata disposta la ricerca di manifestazioni di interesse ex art. 91 c. 2 e 3
CCII a seguito della proposta di affitto prima e di acquisto poi dei rami di azienda della che non ha dato però frutti, non essendovi state ulteriori manifestazioni di Parte_1 interesse.
Dunque la attività da compiere per dare esecuzione al concordato consiste unicamente nell'incasso dei crediti e nella cessione dei rami di azienda alla in Controparte_1 adempimento del preliminare sottoscritto, con la conseguenza che non appare necessaria la nomina di un liquidatore né del Comitato dei creditori.
Occorre, invece, prevedere una vigilanza per così dire “rafforzata” da parte del
Commissario giudiziale e prevedere quanto indicato in dispositivo, a maggiore garanzia dei creditori.
P.Q.M.
15 a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
A) omologa la proposta di concordato preventivo di alle Parte_1 condizioni indicate nel ricorso come integrato in data 26.2.2025.
B) per gli adempimenti della fase esecutiva del concordato dispone:
- che la società in concordato dia puntuale esecuzione a quanto previsto nel piano che sostiene la proposta e ai pagamenti ivi previsti sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
- a maggiore garanzia dei creditori le somme di pertinenza della Parte_1 destinate all'adempimento del piano di concordato saranno versate tutte in un conto intestato alla procedura, da accendere presso uno degli istituti di credito convenzionati con il Tribunale, o nel conto già acceso a nome della procedura, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale;
- da tale conto la società chiederà di poter trarre la provvista per poter adempiere ai pagamenti previsti nel piano, previo parere favorevole del commissario giudiziale;
- - trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società proponente il concordato redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte in adempimento del piano che sorregge la proposta;
- detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni;
- copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico ed inserito nel fascicolo d'ufficio;
- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o
16 resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
C) conferma il commissario giudiziale dott. disponendo che questi: Persona_1
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al
Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio al compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
- ogni sei mesi rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
- conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini delle eventuali iniziative da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I..
D) Al giudice delegato è rimesso ogni ulteriore provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 48 c. 5 C.C.I.I.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Livorno in data 01/10/2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE dott. Franco Pastorelli
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