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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1712/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24093039352 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5953/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni codice atto n.24093039352 [atto n.16895/1T/2024], notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina in data 23.12.2024.
Esponeva che con atto di vendita in notaio Ricorrente_1 del 14.10.2024 i signori Nominativo_1 trasferivano la proprietà di una porzione di fabbricato, in parte abitativa (Fg. 15 part. 131 sub 4 cat A4 rendita euro 666,23)
e in parte pertinenza necessaria censita come laboratorio al piano terra (Fg 15 part 131 sub 5 cat C3 rendita
233,54). Il prezzo della vendita veniva convenuto tra le parti a corpo in complessivi euro 320.000 di cui euro
89.000 per il laboratorio, con richiesta della parte acquirente dell'applicazione dell'art.1, comma 497 della legge 266/2005, c.d. prezzo-valore, dichiarando per il laboratorio artigianale il valore di euro 29.427,00 ed euro 83.945,00 per l'immobile abitativo.
In data 28.10.2024, il notaio rogante registrava l'atto di compravendita autoliquidando l'imposta di registro nella misura di euro 10.203,00, pari al 9% del prezzo valore dichiarato nell'atto).
In data 28.12.2024 l'UT di Messina emetteva l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 24093039352 (all.3), riliquidando l'imposta di registro nella misura di € 15.565,00 e richiedendo la maggiore imposta di € 5.362,00.
Motivava l'ufficio erariale “il laboratorio artigianale, ossia l'immobile censito in categoria catastale "c3" e' il locale nel quale l'artigiano svolge l'attività di lavorazione e di trasformazione di prodotti semilavorati, finalizzati alla vendita. è evidente, dunque, che tale bene non può porsi in rapporto di pertinenzialità con l'immobile abitativo al quale non può di certo arrecare ornamento ne' consentirne un migliore utilizzo, come dispongono l'art. 817 e.e., la giurisprudenza della suprema corte di cassazione e i documenti di prassi di questa amministrazione (cfr. tra altri, circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, n. 18/e/2013, risol. 149/E/2008 …. Tale classificazione catastale e urbanistica unitamente alla funzione economica del cespite in oggetto costituiscono il criterio di riferimento per l'applicazione del relativo regime fiscale e, pertanto, non sussistendo il vincolo pertinenziale non può applicarsi l'art. 1 comma 497 della legge 266/2005 ma deve applicarsi, invece l'imposta di trasferimento sulla base imponibile costituita dal corrispettivo”.
L'Agenzia emetteva, pertanto, l'avviso impugnato per recuperare la differenza dell'imposta proporzionale di registro calcolata sul corrispettivo dichiarato in euro 89.000,00 per il laboratorio in questione piuttosto che sul valore autoliquidato nell'atto di compravendita sul c.d. prezzo-valore di euro 29.427,00.
Il ricorrente premette di essersi avvalso del criterio del cd. prezzo valore per determinare l'imposta di registro pagata ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497 che ha introdotto, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, "per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze", il regime del c.d. prezzo-valore in forza del quale, a richiesta dell'acquirente, la base imponibile
è costituita dal valore dell'immobile, determinato, in deroga al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, ed
"indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto", ai sensi del predetto D.P.R., art. 52, commi
4 e 5, ossia in un multiplo della rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile medesimo.
Nel caso in esame la compravendita ha ad oggetto un bene immobile censito in categoria abitativa “A2” ed un laboratorio artigianale censito in categoria “C3” quale pertinenza dell'immobile abitativo (definita in rogito come necessaria, in quanto dalla stessa si accede proprio all'immobile abitativo). L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non dimostrato il requisito oggettivo del vincolo pertinenziale sotto il profilo della prova del rapporto di “strumentalità e complementarietà funzionale” che deve sussistere tra il bene pertinenziale, laboratorio artigianale, e il bene principale, l'abitazione, in modo che il laboratorio possa arrecare ornamento o migliore utilizzo dell'immobile principale, come disposto dall'art. 817 del c.c..
Viene chiarito nella memoria di controdeduzioni dell'Agenzia che se in astratto può rinvenirsi il carattere di pertinenzialità in relazione ad un immobile censito in categoria catastale “C3” in concreto deve essere sempre data prova rigorosa del vincolo e nesso pertinenziale non essendo sufficienti affermazioni di stile o generiche, poiché l'onere della prova sulla sussistenza del vincolo pertinenziale è a carico del richiedente l'agevolazione fiscale. A tale conclusione giunge dopo una disamina della storia catastale del bene che determina l'insorgere di una onere della prova “… molto più rigorosa rispetto a quella che occorre fornire per le altre categorie catastali come ad esempio il C2 , prova che, a parere dell'Ufficio, non è stata fornita. La modifica effettuata dal precedente proprietario da A2 a C3 esclude la pertinenzialità per natura” (così la citata memoria).
Il ricorrente critica la legittimità dell'accertamento perché ai fini dell'accertamento del regime pertinenziale rileva unicamente l'art. 817 c.c. rimanendo irrilevante la classificazione catastale.
Il ricorso è fondato.
L'interpello prot. 954-252/2011 dell'Agenzia delle Entrate - citato da entrambe le parti – riguarda caso identico a quello in esame e riconosce che il meccanismo del 'prezzo-valore' può trovare applicazione anche con riferimento ad una unità immobiliare ad uso laboratorio artigianale, a condizione che tra detta unità immobiliare e l'immobile abitativo venga instaurato un rapporto di pertinenzialità.
E', inoltre, pacifico che ai fini della sussistenza del rapporto di pertinenzialità ciò che rileva è solo il rapporto di “strumentalità e complementarietà funzionale” dovendosi prescindere dalla classificazione catastale (cfr.
Cass. 22561/21; Cass. 6160/25).
Posta tale premessa in linea di principio, occorre concludere che stando alla descrizione dei beni contenuta nell'atto notarile il vincolo pertinenziale del fabbricato ad uso laboratorio artigianale al fabbricato abitativo
(requisito oggettivo) è per così dire necessario perché esso da accesso alla parte di immobile dell'acquirente destinato ad uso abitativo.
Il vincolo pertinenziale risulta, pertanto, dimostrato e non smentito dalle argomentazioni spese dall'ufficio erariale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori di legge. Messina 14 ottobre 2025 Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1712/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24093039352 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5953/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni codice atto n.24093039352 [atto n.16895/1T/2024], notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Messina in data 23.12.2024.
Esponeva che con atto di vendita in notaio Ricorrente_1 del 14.10.2024 i signori Nominativo_1 trasferivano la proprietà di una porzione di fabbricato, in parte abitativa (Fg. 15 part. 131 sub 4 cat A4 rendita euro 666,23)
e in parte pertinenza necessaria censita come laboratorio al piano terra (Fg 15 part 131 sub 5 cat C3 rendita
233,54). Il prezzo della vendita veniva convenuto tra le parti a corpo in complessivi euro 320.000 di cui euro
89.000 per il laboratorio, con richiesta della parte acquirente dell'applicazione dell'art.1, comma 497 della legge 266/2005, c.d. prezzo-valore, dichiarando per il laboratorio artigianale il valore di euro 29.427,00 ed euro 83.945,00 per l'immobile abitativo.
In data 28.10.2024, il notaio rogante registrava l'atto di compravendita autoliquidando l'imposta di registro nella misura di euro 10.203,00, pari al 9% del prezzo valore dichiarato nell'atto).
In data 28.12.2024 l'UT di Messina emetteva l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 24093039352 (all.3), riliquidando l'imposta di registro nella misura di € 15.565,00 e richiedendo la maggiore imposta di € 5.362,00.
Motivava l'ufficio erariale “il laboratorio artigianale, ossia l'immobile censito in categoria catastale "c3" e' il locale nel quale l'artigiano svolge l'attività di lavorazione e di trasformazione di prodotti semilavorati, finalizzati alla vendita. è evidente, dunque, che tale bene non può porsi in rapporto di pertinenzialità con l'immobile abitativo al quale non può di certo arrecare ornamento ne' consentirne un migliore utilizzo, come dispongono l'art. 817 e.e., la giurisprudenza della suprema corte di cassazione e i documenti di prassi di questa amministrazione (cfr. tra altri, circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa, n. 18/e/2013, risol. 149/E/2008 …. Tale classificazione catastale e urbanistica unitamente alla funzione economica del cespite in oggetto costituiscono il criterio di riferimento per l'applicazione del relativo regime fiscale e, pertanto, non sussistendo il vincolo pertinenziale non può applicarsi l'art. 1 comma 497 della legge 266/2005 ma deve applicarsi, invece l'imposta di trasferimento sulla base imponibile costituita dal corrispettivo”.
L'Agenzia emetteva, pertanto, l'avviso impugnato per recuperare la differenza dell'imposta proporzionale di registro calcolata sul corrispettivo dichiarato in euro 89.000,00 per il laboratorio in questione piuttosto che sul valore autoliquidato nell'atto di compravendita sul c.d. prezzo-valore di euro 29.427,00.
Il ricorrente premette di essersi avvalso del criterio del cd. prezzo valore per determinare l'imposta di registro pagata ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497 che ha introdotto, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, "per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze", il regime del c.d. prezzo-valore in forza del quale, a richiesta dell'acquirente, la base imponibile
è costituita dal valore dell'immobile, determinato, in deroga al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, ed
"indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto", ai sensi del predetto D.P.R., art. 52, commi
4 e 5, ossia in un multiplo della rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile medesimo.
Nel caso in esame la compravendita ha ad oggetto un bene immobile censito in categoria abitativa “A2” ed un laboratorio artigianale censito in categoria “C3” quale pertinenza dell'immobile abitativo (definita in rogito come necessaria, in quanto dalla stessa si accede proprio all'immobile abitativo). L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non dimostrato il requisito oggettivo del vincolo pertinenziale sotto il profilo della prova del rapporto di “strumentalità e complementarietà funzionale” che deve sussistere tra il bene pertinenziale, laboratorio artigianale, e il bene principale, l'abitazione, in modo che il laboratorio possa arrecare ornamento o migliore utilizzo dell'immobile principale, come disposto dall'art. 817 del c.c..
Viene chiarito nella memoria di controdeduzioni dell'Agenzia che se in astratto può rinvenirsi il carattere di pertinenzialità in relazione ad un immobile censito in categoria catastale “C3” in concreto deve essere sempre data prova rigorosa del vincolo e nesso pertinenziale non essendo sufficienti affermazioni di stile o generiche, poiché l'onere della prova sulla sussistenza del vincolo pertinenziale è a carico del richiedente l'agevolazione fiscale. A tale conclusione giunge dopo una disamina della storia catastale del bene che determina l'insorgere di una onere della prova “… molto più rigorosa rispetto a quella che occorre fornire per le altre categorie catastali come ad esempio il C2 , prova che, a parere dell'Ufficio, non è stata fornita. La modifica effettuata dal precedente proprietario da A2 a C3 esclude la pertinenzialità per natura” (così la citata memoria).
Il ricorrente critica la legittimità dell'accertamento perché ai fini dell'accertamento del regime pertinenziale rileva unicamente l'art. 817 c.c. rimanendo irrilevante la classificazione catastale.
Il ricorso è fondato.
L'interpello prot. 954-252/2011 dell'Agenzia delle Entrate - citato da entrambe le parti – riguarda caso identico a quello in esame e riconosce che il meccanismo del 'prezzo-valore' può trovare applicazione anche con riferimento ad una unità immobiliare ad uso laboratorio artigianale, a condizione che tra detta unità immobiliare e l'immobile abitativo venga instaurato un rapporto di pertinenzialità.
E', inoltre, pacifico che ai fini della sussistenza del rapporto di pertinenzialità ciò che rileva è solo il rapporto di “strumentalità e complementarietà funzionale” dovendosi prescindere dalla classificazione catastale (cfr.
Cass. 22561/21; Cass. 6160/25).
Posta tale premessa in linea di principio, occorre concludere che stando alla descrizione dei beni contenuta nell'atto notarile il vincolo pertinenziale del fabbricato ad uso laboratorio artigianale al fabbricato abitativo
(requisito oggettivo) è per così dire necessario perché esso da accesso alla parte di immobile dell'acquirente destinato ad uso abitativo.
Il vincolo pertinenziale risulta, pertanto, dimostrato e non smentito dalle argomentazioni spese dall'ufficio erariale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 900,00 oltre accessori di legge. Messina 14 ottobre 2025 Il presidente Antonino Fichera