Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Italia 84/1, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Alexander Beecroft (C.F. ) e Agnese Sgotti C.F._2
(C.F. ), che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
16/09/1986, residente in [...], Corso Italia 84/1, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nicoletta Pacifico (C.F. ), che lo C.F._5
rappresenta e lo difende come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Castelvetere in Val Fortore (BN) il 19/08/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri , Parte_3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 b) Il figlio minore , oggi di anni 3, resterà affidato ad entrambi i Persona_1
genitori con modalità condivisa e collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa già coniugale sita in RO VI (GE), Corso Italia n. 84/1, che resterà alla stessa assegnata nell'interesse del figlio;
c) Il sig. , entro tre mesi dalla data di deposito del presente ricorso, si Parte_2
impegna a trasferire la propria residenza nell'immobile di proprietà della sig.ra e Pt_1
sito in RO VI (GE), Corso Italia n. 84/2;
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con ampia libertà, compatibilmente con le esigenze dello stesso e previ accordi diretti con la madre. In ogni caso il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio un weekend ogni due dal venerdì sera al lunedì mattina con accompagnamento presso l'istituto scolastico, nonché un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento presso di sé e accompagnamento del minore presso l'istituto scolastico dallo stesso frequentato, come sin qui avvenuto;
e) In occasione delle festività natalizie ciascun genitore, salvo diverso accordo, trascorrerà con la giornata del 25 o del 26 dicembre e quella del 31 dicembre o del Per_1
6 gennaio, con alternanza annuale. Analogamente, durante le vacanze pasquali, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore la domenica o il lunedì di Pasqua, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da Per_1
con ciascun genitore sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale. I genitori concordano di festeggiare insieme i compleanni del minore;
f) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il minore per una settimana Per_1
durante le vacanze natalizie riconosciute e previste dall'istituto scolastico frequentato dal minore. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con quindici Per_1
giorni, anche non consecutivi, in periodo da comunicare all'altro genitore con un preavviso di almeno trenta giorni;
g) I coniugi danno atto dell'inidoneità dell'immobile sito in RO VI (GE), Corso
Italia n. 84/2 (ove il marito trasferirà la propria residenza), ad ospitare il figlio minore. Per tale ragione, nonché per assicurare continuità abitativa al figlio, le parti concordano che, nei giorni e/o nei periodi di pertinenza paterna, la madre lascerà la casa coniugale al sig.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 per permettere allo stesso di alloggiarvi e pernottarvi con il minore;
Parte_2 Per_1
h) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_2 Pt_1
stante le attuali condizioni economiche dello stesso, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , un assegno di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT come per legge. Le spese straordinarie (relative a educazione/istruzione, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative) relative al figlio minore saranno suddivise al 50% fra i genitori che si impegnano ad attenersi ai criteri e modalità di individuazione del Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova del
15.09.2016 che dichiarano di conoscere e approvare;
i) I coniugi – che occasionalmente usufruiscono di un servizio di babysitting – si impegnano a suddividere in egual misura le relative spese;
l) L'Assegno Unico Universale erogato dall' per il nucleo familiare, attualmente pari CP_1
ad € 57,00, verrà percepito integralmente dalla sig.ra I coniugi si impegnano ad Pt_1
effettuare, entro il termine di tre mesi dal deposito del presente ricorso, le procedure necessarie a tal fine;
m) La sig.ra sino al mese di febbraio 2026, si impegna a corrispondere al sig. Pt_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 90,00 mensili, a titolo di Parte_2
rimborso pro quota della rata del prestito contratto dal sig. per esigenze Parte_2
familiari;
n) Ciascun coniuge continuerà a farsi carico delle rate del mutuo a lui intestato e delle relative assicurazioni;
o) I coniugi dichiarano, a fronte del puntuale e corretto adempimento a tutto quanto sopra, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
p) I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
r) I sigg.ri e dichiarano la propria intenzione di attribuire Pt_1 Parte_2
efficacia al presente accordo con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2023, Numero 6, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5