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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa AN TR, magistrato onorario, lette le conclusioni delle parti, udita la relazione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
ai sensi dell'art. 281, 3° comma, cpc, vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
BR ES e dall'avv. GIANNICHEDDA GIANLUCA presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. ORNATI ANDREA presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. e discussione del 28 novembre 2025 in atti.
OGGETTO: finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo n. 373\2020 R.G.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2020, instaurava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, iscritto al n. di R.G. 373/2020, con cui gli veniva ingiunto, su ricorso della odierna opposta cessionaria del credito all'interno di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 lege n. 130\1999 e art. 58 del TUB, il pagamento della somma di € 40.729,60, dovuta al 31\12\2019 (oltre interessi maturandi e spese di procedura).
A fondamento dell'opposizione il deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, Parte_1 perché notificato oltre il termine di legge, e la infondatezza nel quantum della pretesa creditoria, formulando le seguenti conclusioni, ribadite in sede di precisazione: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare , accertare – dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, accertare - dichiarare l'insussistenza e la non debenza della somma di € 40.729,60 ingiunta in pagamento con il decreto ingiuntivo
N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino e per l'effetto ritenere- dichiarare il Sig. tenuto al pagamento, in favore del ricorrente Parte_1 della minor somma di 26.555,64 o che di quella diversa somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa o dallo stesso ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi“
Si costituiva con rituale comparsa di costituzione e risposta contestando ed CP_1 impugnando le avverse difese, ribadendo la titolarità e congruità del credito azionato e precisando le seguenti conclusioni che venivano ribadite in sede di precisazione delle conclusioni: “In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l 'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della somma di euro 40.729,70 oltre interessi o della diversa, Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività della Parte_2 somma di euro 40.729,70 oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
2 Dopo la concessione dei termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc da parte del precedente GI., in data 28\10\2021 la causa perveniva sul ruolo della scrivente e, a seguito di alcuni rinvii dovuti alla riorganizzazione dei ruoli conseguenti all'emergenza sanitaria da covid
19, veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento della
CTU contabile diretta ad accertare la effettiva entità delle somme dovute, stante le contestazioni sul punto della parte opponente.
Dopo il deposito e l'esame dell'elaborato peritale, si perveniva all'udienza del 23 ottobre 2023 alla quale la parte opponente formulava proposta transattiva di pagamento rateale dell'importo accertato come dovuto dal CTU e, a seguito di rinvio concessi per consentire alle parti di coltivare le trattative di bonario componimento instaurate davanti la scrivente, si perveniva all'udienza del 28 novembre 2025 alla quale le parti, confermato il mancato accordo conciliativo, discutevano la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate e ribadite nelle note conclusive in atti. La causa veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, 3° comma, cpc nella versione post Cartabia applicabile anche ai procedimenti instaurati anteriormente in forza del successivo correttivo.
Secondo questo giudice l'opposizione merita parziale accoglimento.
La eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notificazione del medesimo è fondata. Il titolo monitorio è stato emesso in data 30.01.2020 per cui, in applicazione del disposto dell'art. 644 c.p.c. e tenuto altresì conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid 19, la notificazione del decreto sarebbe dovuta intervenire entro il 3 giugno 2020 mentre, nel caso di specie, è avvenuta in data 29 luglio 2020, come è rimasto incontestato. Va pertanto dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo che ne comporta la revoca.
Giova peraltro rilevare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto, che tale declaratoria non tocca, in difetto di previsione normativa in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte opponente ( parte convenuta in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di
3 vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così Cass. 21050\2006; 951\2013)
Nel merito, nel quale dunque si deve entrare, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca, anche per tale ragione, del decreto ingiuntivo.
Il CTU, il cui elaborato deve qui intendersi riportato e trascritto in quanto frutto di attività svoltasi nel pieno contraddittorio ed esente da apparenti vizi logici in grado di inficiarne la validità, ha accertato che la somma dovuta dal debitore, in forza del contratto e della documentazione prodotta ed inerente il debito residuo per il quale è causa, è pari ad €
37.218,91\\ comprensiva di interessi al 31\12\2019, somma al cui pagamento l'odierno opponente deve essere pertanto condannato nei confronti della opposta, oltre interessi maturandi dal 1° gennaio 2020, come chiesti, sino al soddisfo.
La documentazione prodotta dall'opposta, e segnatamente il contratto, consente di escludere – in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto della prova della cessione dei crediti cartolarizzati ex art. 58 TUB, il difetto di legittimazione sostanziale della odierna opposta, questione in relazione alla quale l'opponente ha dedotto nelle note conclusive.
Le ulteriori questioni restano assorbite.
La minor somma accertata come dovuta dal CTU, rispetto alla somma intimata con il decreto ingiuntivo, oltre che la mancata accettazione, senza motivazione alcuna né controproposta, della proposta di definizione conciliativa della causa formulata dall'opponente ad ottobre 2023 in conformità alle risultanze della CTU anche se con formula rateale invero piuttosto ampia
(sebbene - non lontana dai presumibili tempi di recupero del credito a seguito di procedura esecutiva, senza peraltro dimenticare la possibilità concessa dalla legge al creditore di ricorrere ad un piano di ristrutturazione nel caso di sovraindebitamento), consentono di ritenere adeguata una compensazione delle spese di lite al trenta per cento, ferma la irripetibilità delle spese vive sostenute per la opposizione. Il restante settanta per cento, al cui pagamento viene condannato l'opponente in favore della opposta, viene liquidato come in dispositivo, secondo i minimi dello scaglione di cui al Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal
DM 147\2022, per le fasi effettivamente svolte secondo i minimi tenendo conto della assenza di questioni di particolare complessità, della maggior vicinanza del decisum rispetto al valore iniziale dello scaglione di riferimento (da € 26.001, a € 52.000,00) oltre che del comportamento
4 processuale tenuto dall'opponente che ha più volte offerto di definire bonariamente la controversia subito dopo l'esito della CTU.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti al cinquanta per cento in considerazione degli esiti parzialmente difformi dal decreto ingiuntivo e, comunque, trattandosi di accertamento risultato di utilità per entrambe le parti, ognuna delle quali aveva inizialmente proposto risultanze sul quantum difformi da quelle accertate come effettivamente dovute dall'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3286 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 373\2020 di R.G. emesso da questo Tribunale;
• In accoglimento parziale della opposizione, condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 37.218,91\\ al 31\12\2019 oltre interessi maturandi dal 1° gennaio 2020, come chiesti, sino al soddisfo, in favore di in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore;
• Compensa tra le parti le spese della presente opposizione al trenta per cento, dichiara la irripetibilità delle spese vive della opposizione e, quanto al restante settanta per cento, condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 2.666,30\\ per Controparte_1 totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al cinquanta per cento.
• Rigetta ogni ulteriore diversa domanda.
Così deciso in Cassino, 09\12/2025
Il Giudice Unico
AN TR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa AN TR, magistrato onorario, lette le conclusioni delle parti, udita la relazione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3286 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
ai sensi dell'art. 281, 3° comma, cpc, vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 C.F._1
BR ES e dall'avv. GIANNICHEDDA GIANLUCA presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. ORNATI ANDREA presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. e discussione del 28 novembre 2025 in atti.
OGGETTO: finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo n. 373\2020 R.G.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2020, instaurava opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, iscritto al n. di R.G. 373/2020, con cui gli veniva ingiunto, su ricorso della odierna opposta cessionaria del credito all'interno di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 lege n. 130\1999 e art. 58 del TUB, il pagamento della somma di € 40.729,60, dovuta al 31\12\2019 (oltre interessi maturandi e spese di procedura).
A fondamento dell'opposizione il deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, Parte_1 perché notificato oltre il termine di legge, e la infondatezza nel quantum della pretesa creditoria, formulando le seguenti conclusioni, ribadite in sede di precisazione: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: - in via preliminare , accertare – dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, accertare - dichiarare l'insussistenza e la non debenza della somma di € 40.729,60 ingiunta in pagamento con il decreto ingiuntivo
N.113/2020 Reg. Ing. - N. 373/2020 R.G. del Tribunale di Cassino e per l'effetto ritenere- dichiarare il Sig. tenuto al pagamento, in favore del ricorrente Parte_1 della minor somma di 26.555,64 o che di quella diversa somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa o dallo stesso ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi“
Si costituiva con rituale comparsa di costituzione e risposta contestando ed CP_1 impugnando le avverse difese, ribadendo la titolarità e congruità del credito azionato e precisando le seguenti conclusioni che venivano ribadite in sede di precisazione delle conclusioni: “In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l 'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della somma di euro 40.729,70 oltre interessi o della diversa, Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività della Parte_2 somma di euro 40.729,70 oltre interessi o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
2 Dopo la concessione dei termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc da parte del precedente GI., in data 28\10\2021 la causa perveniva sul ruolo della scrivente e, a seguito di alcuni rinvii dovuti alla riorganizzazione dei ruoli conseguenti all'emergenza sanitaria da covid
19, veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento della
CTU contabile diretta ad accertare la effettiva entità delle somme dovute, stante le contestazioni sul punto della parte opponente.
Dopo il deposito e l'esame dell'elaborato peritale, si perveniva all'udienza del 23 ottobre 2023 alla quale la parte opponente formulava proposta transattiva di pagamento rateale dell'importo accertato come dovuto dal CTU e, a seguito di rinvio concessi per consentire alle parti di coltivare le trattative di bonario componimento instaurate davanti la scrivente, si perveniva all'udienza del 28 novembre 2025 alla quale le parti, confermato il mancato accordo conciliativo, discutevano la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate e ribadite nelle note conclusive in atti. La causa veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, 3° comma, cpc nella versione post Cartabia applicabile anche ai procedimenti instaurati anteriormente in forza del successivo correttivo.
Secondo questo giudice l'opposizione merita parziale accoglimento.
La eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notificazione del medesimo è fondata. Il titolo monitorio è stato emesso in data 30.01.2020 per cui, in applicazione del disposto dell'art. 644 c.p.c. e tenuto altresì conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid 19, la notificazione del decreto sarebbe dovuta intervenire entro il 3 giugno 2020 mentre, nel caso di specie, è avvenuta in data 29 luglio 2020, come è rimasto incontestato. Va pertanto dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo che ne comporta la revoca.
Giova peraltro rilevare, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto, che tale declaratoria non tocca, in difetto di previsione normativa in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte opponente ( parte convenuta in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di
3 vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così Cass. 21050\2006; 951\2013)
Nel merito, nel quale dunque si deve entrare, l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca, anche per tale ragione, del decreto ingiuntivo.
Il CTU, il cui elaborato deve qui intendersi riportato e trascritto in quanto frutto di attività svoltasi nel pieno contraddittorio ed esente da apparenti vizi logici in grado di inficiarne la validità, ha accertato che la somma dovuta dal debitore, in forza del contratto e della documentazione prodotta ed inerente il debito residuo per il quale è causa, è pari ad €
37.218,91\\ comprensiva di interessi al 31\12\2019, somma al cui pagamento l'odierno opponente deve essere pertanto condannato nei confronti della opposta, oltre interessi maturandi dal 1° gennaio 2020, come chiesti, sino al soddisfo.
La documentazione prodotta dall'opposta, e segnatamente il contratto, consente di escludere – in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto della prova della cessione dei crediti cartolarizzati ex art. 58 TUB, il difetto di legittimazione sostanziale della odierna opposta, questione in relazione alla quale l'opponente ha dedotto nelle note conclusive.
Le ulteriori questioni restano assorbite.
La minor somma accertata come dovuta dal CTU, rispetto alla somma intimata con il decreto ingiuntivo, oltre che la mancata accettazione, senza motivazione alcuna né controproposta, della proposta di definizione conciliativa della causa formulata dall'opponente ad ottobre 2023 in conformità alle risultanze della CTU anche se con formula rateale invero piuttosto ampia
(sebbene - non lontana dai presumibili tempi di recupero del credito a seguito di procedura esecutiva, senza peraltro dimenticare la possibilità concessa dalla legge al creditore di ricorrere ad un piano di ristrutturazione nel caso di sovraindebitamento), consentono di ritenere adeguata una compensazione delle spese di lite al trenta per cento, ferma la irripetibilità delle spese vive sostenute per la opposizione. Il restante settanta per cento, al cui pagamento viene condannato l'opponente in favore della opposta, viene liquidato come in dispositivo, secondo i minimi dello scaglione di cui al Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal
DM 147\2022, per le fasi effettivamente svolte secondo i minimi tenendo conto della assenza di questioni di particolare complessità, della maggior vicinanza del decisum rispetto al valore iniziale dello scaglione di riferimento (da € 26.001, a € 52.000,00) oltre che del comportamento
4 processuale tenuto dall'opponente che ha più volte offerto di definire bonariamente la controversia subito dopo l'esito della CTU.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti al cinquanta per cento in considerazione degli esiti parzialmente difformi dal decreto ingiuntivo e, comunque, trattandosi di accertamento risultato di utilità per entrambe le parti, ognuna delle quali aveva inizialmente proposto risultanze sul quantum difformi da quelle accertate come effettivamente dovute dall'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3286 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 373\2020 di R.G. emesso da questo Tribunale;
• In accoglimento parziale della opposizione, condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 37.218,91\\ al 31\12\2019 oltre interessi maturandi dal 1° gennaio 2020, come chiesti, sino al soddisfo, in favore di in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore;
• Compensa tra le parti le spese della presente opposizione al trenta per cento, dichiara la irripetibilità delle spese vive della opposizione e, quanto al restante settanta per cento, condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 2.666,30\\ per Controparte_1 totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti al cinquanta per cento.
• Rigetta ogni ulteriore diversa domanda.
Così deciso in Cassino, 09\12/2025
Il Giudice Unico
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